F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 51/CFA del 25 ottobre 2017 (motivazioni) RICORSO DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA ARBITRI AVVERSO LA DECISIONE PRONUNCIATA NEI CONFRONTI DEL SIG. GRECO GIOVANNI (ARBITRO EFFETTIVO), SEGUITO – COM. UFF. N. 1 DELL’1.7.2017 AIA (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 17/TFN del 9.10.2017). Esame limitato alla sola istanz a di sospensione dell’esecuz ione della de cisione impugnat a.

RICORSO DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA ARBITRI AVVERSO LA DECISIONE PRONUNCIATA NEI CONFRONTI DEL SIG. GRECO GIOVANNI (ARBITRO EFFETTIVO), SEGUITOCOM. UFF. N. 1 DELL’1.7.2017 AIA (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 17/TFN del 9.10.2017).

 Esame limitato alla sola istanz a di sospensione dell’esecuz ione della de cisione impugnat a.

 

ORDINANZA

 

Letto il ricorso ex artt. 25 e 30 del codice di giustizia sportiva del CONI proposto – innanzi al Tribunale Federale Nazionaledal dott. Giovanni Greco in relazione alla delibera adottata dall’Associazione Italiana Arbitri e pubblicata sul C.U. del 1 luglio 2017, n. 1 (stagione sportiva 2017/2018), con la quale il ricorrente è stato dismesso per limite di permanenza nel ruolo C.A.I.;

Letta la memoria difensiva dd. 22 settembre 2017 con la quale la convenuta Associazione Italiana Arbitri si è costituita nel giudizio, contestando il fondamento in fatto e diritto dei motivi di ricorso ed eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per tardivo deposito dell’atto introduttivo;

Letta la nota difensiva di replica, dd. 26 settembre 2017, del dott. Giovanni Greco;

Letta la decisione del Tribunale Federale Nazionale (sezione disciplinare) pubblicata sul C.U. n. 17/TFN del 9 ottobre 2017, con cui, dichiarata, preliminarmente, infondata l’eccezione d’inammissibilità sollevata dalle difese dell’A.I.A, ha ritenuto fondato il ricorso, accogliendolo e, per l’effetto, annullando «i provvedimenti impugnati nella parte in cui hanno comportato la mancata promozione del dott. Giovanni Greco e la conseguente dismissione per limite di permanenza in ruolo», dichiarando, altresì, assorbiti i motivi non esaminati;

Letto il “ricorso in appello con contestuale istanza di sospensione della efficacia esecutiva della decisione impugnata” proposto dall’Associazione Italiana Arbitri nei confronti del dott. Giovanni Greco avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale (sezione disciplinare) pubblicata sul

C.U. n. 17/TFN del 9 ottobre 2017;

Vista l’istanza di sospensione della decisione impugnata con la quale l’Associazione Italiana Arbitri, che ritiene «siano evidenti i gravi motivi che impongono la sospensione dell’efficacia esecutiva di una decisione gravemente ingiusta e viziata»;

Visto l’art. 30, comma 12, codice di giustizia sportiva, a mente del quale «per i procedimenti innanzi

al Tribunale federale a livello nazionale sezione disciplinare o innanzi al tribunale a livello territoriale, colui che ha fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per la decisione,

i propri interessi siano minacciati da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere al Tribunale l’emanazione delle misure cautelari che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul merito»;

Considerato che la predetta disposizione di disciplina della fase cautelare del procedimento innanzi all’Organo di giustizia sportiva federale di prime cure non trova replica per quanto concerne i relativi procedimenti d’appello;

Tenuto presente che una lettura logico-sistematica e la stessa ratio delle disposizioni federali in materia inducono a ritenere che il Legislatore federale abbia inteso limitare, e non già ampliare, il potere sospensivo del giudice di secondo grado;

Visto l’art. 1, comma 2, codice di giustizia, che così recita: «Per tutto quanto non previsto dal presente Codice, si applicano le disposizioni del Codice della giustizia sportiva emanato dal CONI»;

Considerato che, secondo quanto disposto dall’art. 37, comma 4, codice giustizia sportiva CONI, «La proposizione del reclamo non sospende l’esecuzione della decisione impugnata; tuttavia il presidente del collegio, quando ricorrono gravi motivi, può disporre, con lo stesso provvedimento col quale fissa l’udienza di discussione, la sospensione dell’esecuzione ovvero altro provvedimento che appaia, secondo le circostanze, il più idoneo a evitare alla parte che ha proposto reclamo un pregiudizio irreversibile. All’udienza, da tenersi tempestivamente, il collegio conferma, modifica o revoca il provvedimento dato dal Presidente. Il provvedimento in ogni caso perde efficacia con il dispositivo della decisione che definisce il giudizio»;

Preso atto che, il Presidente, anche attesa la rilevanza e complessità dell’oggetto del procedimento, ha ritenuto opportuno riservare direttamente al Collegio il pieno esame dell’istanza cautelare di cui trattasi ed ogni relativa opportuna valutazione, fissando all’uopo, nell’immediatezza, apposita seduta;

Ritenuto, altresì, opportuno sentire le parti, anche ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli 9, comma 1, e 2, comma 2, codice di giustizia sportiva CONI;

Visto anche quanto disposto dall’art. 2, comma 6, codice di giustizia sportiva CONI, secondo cui

«Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva»;

Letta la disposizione di cui all’art. 283 c.p.c., a mente della quale il giudice dell'appello, su istanza di parte, proposta con l'impugnazione principale o con quella incidentale, può sospendere in tutto o in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata, quando sussistono gravi e fondati motivi;

Ritenuto, quindi, che la sospensione deve essere garantita in presenza di gravi e fondati motivi o laddove, dall'esecuzione della decisione impugnata, possa derivare un danno grave ed irreparabile, oppure un pregiudizio ai diritti inviolabili dell'uomo od ai diritti riconosciuti dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;

Tenuto conto del fatto che i suddetti gravi e fondati motivi devono essere specificamente argomentati e dimostrati, non potendosi, gli stessi, identificare con gli argomenti posti a fondamento dell’impugnazione, atteso che la sospensione cautelare deve essere sorretta da un periculum in mora autonomo rispetto ai motivi di merito, restando, in difetto, la sospensiva, altrimenti sempre dovuta;

Delibato collegialmente, seppur nella funzione sommaria propria della presente fase cautelare, il merito della controversia, al fine di verificare la sussistenza dei gravi e fondati motivi, asseritamente ostativi all’esecutività della decisione impugnata;

Ritenuto, in tal ottica, che non sussistano gravi e fondati motivi per impedire che la decisione del Tribunale Federale Nazionale possa manifestare gli effetti suoi propri, come assegnati dall’Ordinamento, e per impedire, dunque, alla stessa di esplicare la sua ordinaria e naturale efficacia;

 

Atteso  anche  l’insegnamento  della  Suprema  Corte,  secondo  cui  occorre  tener  conto  delle

«inderogabili esigenze di un necessario bilanciamento degli interessi in gioco» (cfr., ad esempio, Cassazione, n. 2845/2012), procedendo ad un equo contemperamento dei contrapposti interessi e, segnatamente, nel caso di specie, da un lato l’interesse della reclamante Associazione a non subire un danno irreparabile conseguenza dell’immediata esecuzione della decisione dalla stessa impugnata, e, dall’altro, l’interesse del resistente dott. Greco a conseguire subito gli effetti del diritto allo stesso riconosciuto all’esito del giudizio di prime cure»;

Ritenuto, in tale prospettiva, mutatis mutandis, che non sussiste il presupposto della irreparabilità del danno e che, in particolare, l’efficacia esecutiva della impugnata decisione del Tribunale Federale Nazionale non appare, allo stato, idonea a provocarealla parte che ha proposto il reclamo – un pregiudizio irreversibile;

Preso atto che l’istante Associazione Italiana Arbitri non ha dedotto specifiche iniziative di natura esecutiva da parte del dott. Greco e che questo profilo potrebbe rendere, ancor prima che infondata, inammissibile la domanda cautelare;

Avuto riguardo che con proprio atto dd. 23 ottobre 2017 il dott Giovanni Greco, come rappresentato e difeso, ha evidenziato che, «ai fini dell’avversa tutela cautelare», «nelle more del giudizio di merito esso ricorrente in primo grado non richiederà alcuna esecuzione della pronuncia appellata»;

Ritenuto, conclusivamente, che non sussistono i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora;

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato, la Corte Federale d’Appello, sentiti i procuratori delle parti in camera di consiglio, ritiene non sussistano i presupposti per l’adozione di un provvedimento di sospensione della efficacia esecutiva della impugnata decisione del Tribunale Federale Nazionale e, pertanto, respinge la relativa preliminare istanza cautelare richiesta dalla Associazione Italiana Arbitri.

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