F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione II – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 126/CFA del 04 Giugno 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 84/CFA del 28 Febbraio 2018 (dispositivo) – RICORSO DELLA SOCIETA’ VICENZA CALCIO SPA AVVERSO LE SANZIONI: – INIBIZIONE PER GIORNI 30 INFLITTA AL SIG. PASTORELLI ALFREDO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AL PUNTO L), LETT. I), DEL TITOLO III – CRITERI SPORTIVI E ORGANIZZATIVI – DEL SISTEMA DELLE LICENZE NAZIONALI PER L’AMMISSIONE AL CAMPIONATO PROFESSIONISTICO DI SERIE B S.S. 2016/17 PUBBLICATO CON COM. UFF. N. 367/A DEL 26.4.2016; – AMMENDA DI € 40.000,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1 C.G.S.; SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 4128/21 PF 17-18 GC/GP/AC DEL 16.11.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 37/TFN del 31.1.2018)

RICORSO DELLA SOCIETA’ VICENZA CALCIO SPA AVVERSO LE SANZIONI:

  • INIBIZIONE PER GIORNI 30 INFLITTA AL SIG. PASTORELLI ALFREDO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AL PUNTO L), LETT. I), DEL TITOLO III – CRITERI SPORTIVI E ORGANIZZATIVI – DEL SISTEMA DELLE LICENZE NAZIONALI PER L’AMMISSIONE AL CAMPIONATO PROFESSIONISTICO DI SERIE B S.S. 2016/17 PUBBLICATO CON COM. UFF. N. 367/A DEL 26.4.2016;
  • AMMENDA DI € 40.000,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1 C.G.S.;

SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 4128/21 PF 17-18 GC/GP/AC DEL

16.11.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 37/TFN del 31.1.2018)

1. Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, con decisione pubblicata nel Com. Uff.

n. 37/TFN del 31.1.2018, ha inflitto al signor Alfredo Pastorelli, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società Vicenza Calcio S.p.A., la sanzione della inibizione per 40 giorni ed alla Società Vicenza Calcio S.p.A. la sanzione dell’ammenda di € 40.000,00 (quarantamila/00).

Le sanzioni sono state inflitte, per quanto riguarda il signor Pastorelli, per la violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, C.G.S. in relazione all’inosservanza dell’impegno assunto con la dichiarazione di cui al punto 1), lett. i) del Titolo III – Criteri Sportivi e Organizzativi – del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione al Campionato professionistico di Serie B 2016/2017, pubblicato con Com. Uff. n. 367/A del 26.4.2016, per non aver fatto partecipare un rappresentante della Società Vicenza Calcio S.p.a. all’incontro sul tema della tutela della salute e della lotta al doping organizzato dalla F.I.G.C. e dalla Lega Nazionale Professionisti di Serie B il giorno 28.3.2017 presso il Centro Tecnico di Coverciano e, per quanto riguarda la Società Vicenza Calcio S.p.a. a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, C.G.S., per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante.

La Società Vicenza Calcio S.p.A., nel frattempo assoggettata a procedura fallimentare, ha proposto reclamo avvero tale decisione, in persona del curatore fallimentare, Dott. Nerio De Bortoli, difeso dall’Avv, Massimo Diana e dall’Avv. Vittorio Rigo, deducendo un’inidonea valutazione, da parte del Tribunale di primo grado, dei comportamenti tenuti dal Presidente pro tempore ed una loro erronea sussunzione nelle norme asseritamente violate.

In particolare, la Società reclamante ha dedotto che:

  • l’incontro in questione, dato l’oggetto e gli argomenti trattati (quali si ricavavano altresì dal programma delle relazioni), era certamente diretto e riservato a soggetti professionalmente qualificati quali i medici dei club; ciò si desume del resto dai comunicati, in data 24.3.2017 e 28.3.2017, allegati al reclamo, con i quali la stessa Federazione Italiana Giuoco Calcio ne ha pubblicizzato i contenuti e l’esito, precisando, fra l’altro, che “si è trattato della prima volta in cui la Commissione Antidoping e Tutela della Salute della FIGC ha incontrato tutti insieme i medici dei club partecipanti ai campionati professionistici”;
  • della necessità di partecipare al suddetto incontro era stato pertanto avvertito, con mail del 7.2.2017, inviatagli dal Segretario Generale della società (anch’essa allegata al reclamo), l’allora medico sociale del Vicenza, che si identificava nel Dott. Enrico Ligabue;
  • malauguratamente, nella stessa giornata dell’incontro, era stato messo in programma un delicato intervento chirurgico a carico del portiere della prima squadra, Francesco Benussi, già pochi mesi prima operato al ginocchio e nuovamente infortunatosi nel corso di un incontro del 4.3.2107, infortunio per il quale la tentata terapia riabilitativa non aveva sortito effetto (anche le suddette vicende sono ampiamente documentate con articoli di stampa e copie delle denunce di infortunio presentate all’Inail, allegate al reclamo);
  • va precisato che, secondo quanto rappresentato dalla società reclamante, il Dott. Ligabue non avrebbe dovuto assistere all’intervento ed avrebbe pertanto potuto recarsi a Coverciano. Solo ad intervento già iniziato il medico sociale, essendo insorte alcune complicanze, era stato pregato dal chirurgo operatore di intervenire in sala operatoria per coadiuvarlo nel risolverle, così come lo stesso Dott. Ligabue aveva attestato in una lettera di giustificazione datata 28.3.2017 (anch’essa allegata al reclamo);
  • dell’impossibilità del Dott. Ligabue di partecipare all’incontro, per ragioni indipendenti dalla sua volontà, era stata data immediata notizia alla segreteria organizzativa dell’incontro e alla F.I.G.C. con mail del Segretario Generale del Vicenza, inviata alle h. 18.02 del 28.3.2017 (anch’essa allegata al reclamo), nella quale la società spiegava i motivi per i quali il proprio medico sociale non aveva potuto partecipare all’incontro e manifestava la disponibilità della società a partecipare, con il proprio medico sociale ad altri incontri sullo stesso tema, eventualmente organizzati anche per club di categoria inferiore;
  • la mancata partecipazione all’incontro non potrebbe pertanto essere disciplinarmente imputata al deferito e conseguente alla società, in quanto sarebbe stata determinata da una situazione eccezionale e imprevista riconducibile al concetto della c.d. “forza maggiore”;
  • in ogni caso risulterebbe ingiusto il deferimento del Presidente pro tempore che aveva posto in essere tutto quanto necessario per assicurare la partecipazione all’incontro del medico sociale, unico soggetto, quest’ultimo, che avrebbe casomai dovuto essere deferito, salvo poi dimostrare a suo carico la deliberata volontà di non partecipare all’incontro o, quanto meno, la colposa inosservanza di tale obbligo;
  • la sanzione applicata sarebbe comunque eccessiva, tenuto conto che, anche a voler configurare una colpa, essa sarebbe lievissima, e avrebbe dovuto pertanto comportare una pena ridotta anche sotto il minimo edittale mediante il riconoscimento delle circostanze attenuanti.  Il reclamante ha perciò concluso chiedendo il proscioglimento o, in subordine, il riconoscimento di attenuanti generiche e la riduzione sotto il minimo edittale delle rispettive sanzioni.

2. Il reclamo è fondato e va di conseguenza accolto.

L’art. 1 bis, comma 1, C.G.S. dispone che “le società, i dirigenti, gli atleti, i tecnici, gli ufficiali di gara e ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l’ordinamento federale, sono tenuti all’osservanza delle norme e degli atti federali e devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva”.

L’art. 4, comma 1, dello stesso codice stabilisce che “le società rispondono direttamente dell’operato di chi le rappresenta, anche per singole questioni, ai sensi delle norme federali”.

Con delibera pubblicata nel comunicato ufficiale n. 367/A, in data 26 aprile 2016, è stato approvato il Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione al Campionato Professionistico di Serie B 2016/2017, secondo il quale le società, per partecipare al campionato di Serie B - stagione sportiva 2016/2017, devono ottenere la Licenza Nazionale e a tal fine devono effettuare gli adempimenti trascritti nel testo in relazione ai criteri legali ed economico – finanziari, ai criteri infrastrutturali ed ai criteri sportivi e organizzativi.

Tra i criteri sportivi e organizzativi, il titolo III prevede che le società appartenenti alla Lega di Serie B devono, entro il termine del 24.6.2016, osservare determinati adempimenti, tra i quali anche l’impegno a partecipare ad una giornata organizzata dalla FIGC sul tema della salute e della lotta al doping (lett. i).

Nel caso di specie, il signor Pastorelli è stato deferito per violazione del richiamato art. 1 bis, comma 1, C.G.S., e il Vicenza Calcio S.p.A. a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante.

L’ascrizione a titolo di responsabilità diretta al rappresentante legale della Società e, di conseguenza alla Società, impone di valutare la sussistenza dell’elemento soggettivo dell’illecito, in assenza del quale la responsabilità del fatto, pur storicamente avvenuto, non può essere imputato ai deferiti.

In particolare, per accertare se il fatto illecito possa essere ascritto a titolo di colpa, è necessario valutare se la Società, e per essa il suo legale rappresentante, abbia posto diligentemente in essere tutto quanto necessario per adempiere all’impegno assunto in sede di dichiarazione per l’ammissione al campionato, vale a dire se abbia posto in essere tutte le misure organizzative necessarie ad assicurare la partecipazione di almeno un proprio rappresentante agli incontri de quibus.

Nella fattispecie in esame, dalla documentazione in atti, emerge che:

  • il Vicenza Calcio, tramite il suo Segretario Generale, ha tempestivamente avvertito dell’incontro, dedicato alla trattazione di tematiche specialistiche di ordine medico e sanitario e della necessità di parteciparvi il proprio medico sociale, Dott. Enrico Liguabue;
  • quest’ultimo solo per circostanze impreviste ed imprevedibili e, peraltro, strettamente collegate con la sua attività di medico sociale, quale sono quelli legate all’intervento chirurgico eseguito a carico del portiere titolare eseguito quello stesso giorno e alle complicanze insorte nel corso dell’intervento, non ha potuto presenziarvi;
  • di tale impossibilità oggettiva la società Vicenza Calcio ha immediatamente messo al corrente, via mail, gli organizzatori dell’incontro e la stessa Federazione Calcio, spiegando le ragioni dell’assenza del suo rappresentante, pregando di giustificarlo e chiedendo di poter partecipare ad altro incontro, eventualmente organizzato anche per società di serie inferiore.

3. Tali fatti dimostrano che la Società, e per essa il proprio legale rappresentante, aveva posto in essere le misure organizzative necessarie ad assicurare la presenza all’incontro  del proprio medico sociale, resasi poi impossibile per circostanze imprevedibili, incontingibili e urgenti, subito rappresentate agli organi federali, per cui non pare possibile intravedere profili di colpa (né tantomeno di dolo) nella condotta dei deferiti.

Ne consegue che nessuna responsabilità diretta può essere imputata al signor Pastorelli ed alla Società Vicenza Calcio S.p.A. per l’inosservanza dell’impegno assunto con la dichiarazione di cui al punto 1, lett. i) del Titolo III – Criteri Sportivi e Organizzativi – del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione al Campionato Professionistico di Serie B 2016/2017.

Di qui, la fondatezza del reclamo ed il suo accoglimento e, per l’effetto, in riforma della gravata decisione del Tribunale Federale Nazionale, l’annullamento delle sanzioni irrogate.

All’accoglimento del reclamo segue la restituzione della relativa tassa.

4. Nondimeno - al fine di evitare una possibile elusione della prescrizione che prevede tra gli adempimenti a carico delle Società l’impegno a partecipare agli incontri organizzati dalla FIGC su temi particolarmente “sensibili” - il Collegio ritiene di formulare le seguenti considerazioni:

  • richiama l’attenzione della Procura Federale sul fatto che, nelle fattispecie in discorso, ove le Società abbiano posto in essere tutte le misure organizzative necessarie ad assicurare la partecipazione di un proprio rappresentante, potrebbe essere valutata la possibilità, sussistendone i relativi presupposti, di imputare a titolo di responsabilità diretta la violazione ai tesserati incaricati a cui, secondo l’ordinario nesso di causalità, può in concreto ascriversi la mancata partecipazione agli incontri;
  • sottopone alla valutazione della Presidenza Federale la possibilità di prevedere, al fine di incentivare ulteriormente l’attività, anche di vigilanza e controllo, delle Società interessate, una disposizione che imputi la mancata partecipazione alle Società stesse a titolo di responsabilità oggettiva.

 Per questi motivi la C.F.A., accoglie il ricorso come sopra proposto dalla società Vicenza Calcio SpA di Vicenza (VI) e annulla le sanzioni inflitte.

            Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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