F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione II – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 126/CFA del 04 Giugno 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 84/CFA del 28 Febbraio 2018 (dispositivo) – RICORSO DEL SIG. STOPPA Vito (ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO IN QUALITÀ DI ALLENATORE PER LA SOCIETÀ ASD FUTSAL BISCEGLIE 1990) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI MESI 2 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 5, COMMA 1 C.G.S SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 4615/373 PF 16-17 GP/GT/AG DEL 28.11.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 39/TFN dell’8.2.2018) RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD FUTSAL BISCEGLIE 1990 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMA 2 E 5, COMMA 2 C.G.S SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 4615/373 PF 16-17 GP/GT/AG DEL 28.11.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 39/TFN dell’8.2.2018)

RICORSO DEL SIG. STOPPA Vito (ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO IN QUALITÀ DI ALLENATORE PER LA SOCIETÀ ASD FUTSAL BISCEGLIE 1990) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI MESI 2 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 5, COMMA 1 C.G.S SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 4615/373 PF 16-17 GP/GT/AG DEL 28.11.2017

(Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 39/TFN dell’8.2.2018)

 

RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD FUTSAL BISCEGLIE 1990 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMA 2 E 5, COMMA 2 C.G.S SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 4615/373 PF 16-17 GP/GT/AG DEL 28.11.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 39/TFN dell’8.2.2018)

Il sig. Vito Stoppa, nella sua qualità, all’epoca dei fatti contestati, di tecnico della soc. ASD Futsal Bisceglie 1990, nonché il sig. Luciano Sciacqua, nella sua qualità di presidente pro-tempore del medesimo sodalizio sportivo, hanno proposto rituali reclami avverso la pronuncia del Tribunale Federale Nazionale – sezione disciplinare – con la quale è stata inflitta, al sig. Stoppa, la sanzione della squalifica di mesi 2 e alla società quella dell’ammenda di €. 500,00 (C.U. n. 39/TFN dell’8 febbraio 2018), in relazione a quanto segue.

 La Procura Federale, con atto di deferimento del 28 novembre 2017, aveva evocato innanzi il giudice ritenuto competente il sig. Stoppa, tesserato - all’epoca- per la società anzidetta, ai seni dell’art. 1, comma 1 bis CGS nonché la stessa ASD Futsal Bisceglie 1990, ai sensi dell’art. 4, comma 2 e art. 5, comma 2 C.G.S. in relazione  ai fatti che si narra.

 Il Presidente della Divisione Calcio a 5 della L.N.D. aveva inviato a quell’Ufficio, in data 8 novembre 2017, un esposto – con allegata copia di una pagina Facebook in cui erano riportate dichiarazioni, rese in data 8 ottobre 2017, dal sig. Stoppa nei confronti del direttore della gara ASD Futsal Bisceglie 1990 – Meta C5 del giorno 7 ottobre 2017, nonché dell’intera classe arbitrale, ritenute lesive della reputazione e onorabilità professionale dell’arbitro, dell’intera classe di appartenenza e, da ultimo, della complessiva istituzione federale.

 Il Requirente valutata, da un lato, la indubbia natura pubblica di simili dichiarazioni e l’intrinseca natura offensiva delle stesse, travalicanti l’ambito di un legittimo diritto di critica e di espressione, ha proceduto a deferire, appunto con nota del 28 novembre 2017, al competente Tribunale Federale Nazionale – sezione Disciplinare, sia l’autore delle anzidette dichiarazioni che la società per la quale era tesserato, affinché rispondessero, il primo, della violazione dell’art. 1 bis, comma 1 e dell’art. 5, comma 1 C.G.S. e la seconda, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2 e art. 5, comma 2 C.G.S. della lesività delle affermazioni testualmente così riportate “ In questo caso in campo c’è un tesserato AIA che dopo aver fischiato un quinto fallo inesistente si porta ancora l’errore con se al posto di cancellarlo dalla mente. Pensa più al giudizio che gli darà l’osservatore posizionato sugli spalti anzichè pensare ad “ARBITRARE”. “Mi chiedo quando capiranno o quando verrà dato l’input dai responsabili degli arbitri, che le partite equilibrate non devono essere decise dalle loro scelte” “in queste partite va fischiato solo quel che è certo (che tutto il palazzetto ha visto) che anche il custode sa valutare. Non è possibile che nel secondo campionato nazionale un intero palazzetto si chiede perché quel giocatore abbia preso il secondo giallo, prima di un time out” “Non è possibile che venga detto io non so se verrà fischiato il time out, se non lo sai significa che sei sotto la partita, la stai subendo, non sai cosa sta accadendo. Sei solo partecipe di un film che ti passa davanti ed a tratti provi ad entrare” e “Dovete capire che i protagonisti sono i giocatori con le loro giocate con i loro gol (che fanno lo spettacolo della disciplina Futsal) e non voi per i vostri fischi o non fischi”.

 Istruito il procedimento, il tecnico aveva fatto pervenire una memoria difensiva nella quale aveva negato la portata offensiva delle sue dichiarazioni, da lui considerate all’interno del perimetro rappresentato dal legittimo diritto di critica ed il sodalizio sportivo che, negando la lesività delle medesime dichiarazioni, aveva asserito di essersi dotata di un proprio puntuale regolamento al fine di assicurare, da parte dei propri tesserati, un comportamento sempre corretto.

 Nella riunione del 2 febbraio 2018 le parti in causa si sono tutte riportate, sostanzialmente, alle argomentazioni scritte nei rispettivi atti e il difensore del sig. Stoppa ha posto, altresì, in via preliminare, un’eccezione relativa all’asserito difetto di giurisdizione del Tribunale Federale in quanto, nella fattispecie, il potere di cognizione competerebbe alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico ai sensi dell’art. 1 del relativo Regolamento.

 Il Tribunale Federale, al termine del dibattimento, ha assunto la decisione qui impugnata nella quale, affermata la propria giurisdizione in ragione del fatto che quanto deferito rientra nel comportamento sussumibile nella disciplina ex art 39, comma 1 del medesimo Regolamento, con conseguente cognizione demandata agli organi ordinari della Giustizia Sportiva della FIGC, ha espresso il proprio convincimento che le riportate asserzioni abbia avuto un contenuto sicuramente offensivo, integrante quello che “il sentimento comune avverte in quel determinato momento  storico come offensivi e indecorosi per l’istituzione cui sono indirizzati.” censurandole con la comminazione delle sanzioni surriportate.

           Avverso la decisione hanno proposto rituale ricorso sia il tesserato che la società sportiva.

 Nel proprio libello difensivo il sig. Stoppa, per il tramite dell’avv. Tortorella, ha ribadito il ritenuto difetto di giurisdizione della Giustizia Sportiva nel caso de quo, nonché la supposta carenza motivazionale della stessa decisione in punto di affermata lesività delle dichiarazioni riportate nella pagina Facebook, rientranti – a suo avviso – nel legittimo esercizio di un riconosciuto diritto di critica.  Ha chiesto, pertanto, che in accoglimento dell’eccezione posta, sia dichiarato il difetto di giurisdizione e, comunque, nel merito, la mancanza di responsabilità disciplinare del sig. Stoppa.

 L’ASD Futsal Bisceglie 1990 ha evidenziato, per la prima volta, il presunto difetto di giurisdizionale, già sollevato dalla difesa del proprio tesserato, e nel merito – richiamando giurisprudenza della Giustizia Sportiva – il proprio avviso che le dichiarazioni oggetto di cognizione rientrino, a pieno titolo, nelle legittime censure espressive del generale diritto di critica.

 Ha ricordato, comunque, di aver adottato un proprio regolamento interno finalizzato ad un significativo controllo acché il comportamento dei propri tesserati sia sempre improntato a correttezza. Ha concluso, per quanto riguarda il merito, per il proscioglimento da ogni addebito o, in via subordinata, in caso di condanna, ad una afflizione del tutto simbolica.

 Alla riunione di questa Corte, fissata per il giorno 28 febbraio 2018, ha partecipato, per il sig. Stoppa, l’avv. Flavia Tortorella e, per la Procura Federale, l’avv. Stefano Della Porta. Entrambi si sono riportati alle argomentazioni già espresse nei rispettivi atti, chiedendo l’una, una declaratoria di difetto di giurisdizione della Giustizia Sportiva mentre il rappresentante di parte pubblica la conferma delle statuizioni di prime cure.

LA CORTE

 Esaminati gli atti e ascoltati il rappresentante della Procura Federale e il difensore del sig. Stoppa riuniti preliminarmente i ricorsi proposti avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, di cui al C.U. n. 39/TFN dell’8 febbraio 2018, ritiene gli stessi fondati nel merito e, come tali, meritevoli di accoglimento.

Oggetto della cognizione di questa Corte Federale è la valutazione che quell’organo collegiale di primo grado ha compiuto circa le affermazioni, riportate nella pagina Facebook del sig. Stoppa in data 8 ottobre 2017, relative alla gara Futsal Bisceglie – Meta di calcio a 5 del giorno precedente.

Dette dichiarazioni, riferite con ogni evidenza a quella gara, avevano il contenuto di un’indubbia censura dell’operato dell’arbitro dell’incontro, ritenuto non apprezzabile dal sig. Stoppa sia con riferimento ad  una particolare occasione, sia nei confronti del più generale modus operandi dei direttori gara .

Orbene, in ordine a tali espressioni, la Procura Federale, nel suo atto di deferimento, ha affermato come  che le stesse oltrepassino  “i limiti di un legittimo diritto alla libertà di critica e di opinione” e il Tribunale Federale Nazionale ha condiviso tale valutazione “consideratone il tenore, il contenuto, il contesto in cui sono state utilizzate, lo strumento di diffusione e le finalità perseguite…” . Questa Corte è di diverso avviso.

In disparte l’annotazione che lo strumento di diffusione non integra la lesività o meno di un’espressione ma, semmai, può essere sussunto come indice della sua più o meno grave lesività in relazione al numero dei soggetti potenzialmente messi a parte di tali offensive dichiarazioni, da reputarsi pubbliche proprio in ragione del mezzo adoperato, deve dirsi che l’attento esame di tali affermazioni deve essere svolto proprio avendo riguardo al discrimine operante tra offensività e diritto di critica e di censura.

Dato come acquisito che l’utilizzo della pagina social per la diffusione di espressioni ingiuriose costituisce circostanza aggravante ai sensi dell’art. 595 comma 3 c.p. (cfr. ex multis Cass. Pen. n. 4873/2016), deve dirsi che in relazione al reato di diffamazione – fattispecie comportamentale qui, in ipotesi, sovrapponibile – la stessa Suprema Corte ha con chiarezza (e più volte) delineato i confini tra ammissibilità o meno delle critiche alla condotta o al pensiero di taluno affermando che  “In tema di diffamazione, il legittimo esercizio del diritto di critica, pur non potendosi pretendere caratterizzato dalla particolare obiettività propria del diritto di cronaca, non consente comunque gratuite aggressioni alla dimensione morale della persona offesa e presuppone sempre il rispetto del limite della continenza delle espressioni utilizzate, da ritenersi superato nel momento in cui le stesse, per il loro carattere gravemente infamante o inutilmente umiliante, trasmodino in una mera aggressione verbale del soggetto criticato, la cui persona ne risulti denigrata in quanto tale” (Cass. Pen. Sez. V n. 7859/2017).

Tale linea di demarcazione, si è ritenuto, deve tracciarsi nella considerazione che “…il diritto di critica attiene ad un giudizio valutativo che trae spunto da un fatto ed esclude la punibilità di affermazioni lesive dell'altrui reputazione purché le modalità espressive siano proporzionate e funzionali all'opinione o alla protesta espresse, in considerazione degli interessi e dei valori che si ritengono compromessi. Si deve, altresì, considerare, nella valutazione del requisito della continenza, il complessivo contesto dialettico in cui si realizza la condotta e verificare se i toni utilizzati dall'agente, pur aspri e forti, non siano gravemente infamanti e gratuiti, ma siano, invece, comunque pertinenti al tema in discussione. In quest'ambito, il rispetto della verità del fatto assume un rilievo più limitato e necessariamente affievolito rispetto al diritto di cronaca…” (Cass. Pen. Sez. V n. 317/2017 e, in termini, Cass. Pen. n. 2200/16 e n. 4953/16).

Alla luce dei riportati criteri può affermarsi il raggiunto convincimento che, in via generale, per la punibilità di un comportamento diffamante, oltre ad una sua puntuale contestualizzazione, occorre rinvenire l’intrinseca gratuità di espressioni di grave aggressione ai valori costituenti il patrimonio di onorabilità di un soggetto. Patrimonio che può considerarsi pregiudicato solo dalla palese ed evidente alterazione di un ammesso confronto critico che, se non caratterizzato da adeguata proporzionalità tra addebito e censura, sicuramente diviene strumento per irrompere nella vita e nella reputazione del destinatario  al solo fine di portare un ingiusto ed infamante discredito.

Riflessioni che attengono ad una considerazione che non coinvolge, in maniera e con finalità di pura offesa, l’operato o il pensiero di taluno ma si limitano, pur con toni aspri e forti, a censurarlo, non concretizzano alcuna diffamante, ingiusta e gratuita lesione dell’onore e della stimabilità di un soggetto.

Questo è il convincimento del Collegio.

Seguendo, perciò, questa linea direttrice, la Corte è dell’avviso che le frasi “postate” sulla pagina Facebook del sig. Stoppa, temporalmente riferibili all’evento agonistico appena trascorso ed emotivamente legate al negativo epilogo di quello, si dimostrano quali espressioni che, pur trovando terreno di coltura in un comune  - e non commendevole - sfavore per tutto ciò che non soddisfa, con immediatezza, ogni nostra e più superficiale esigenza o convinzione, non raggiungono il livello di vera e propria denigrazione dell’onore del direttore di gara interessato, del quale si è contestata la congruità di una decisione tecnico-disciplinare, accomunandola poi ad un – condivisibile o meno che sia – convincimento di come una direzione di gara debba o possa essere orientata a rispettare finalità generali.

Né appare colta da un giudizio infamante la classe arbitrale nel suo complesso e men che meno la stessa istituzione federale, le cui negative valutazioni appaiono essere più il risultato di deduzioni  che non esplicita asserzione.

In conclusione, questa Corte giudica che quanto riportato dal sig. Stoppa sulla propria pagina Facebook, in data 8 ottobre 2017, non integri la violazione del precetto tutelato dagli art. 1 bis e 5 C.G.S. in ragione del fatto che le espressioni ivi pubblicate esprimono solo una critica, forte e decisa, alla direzione di gara e un auspicio o raccomandazione generica – e, si ritiene, irragionevole e scomposta -  acché, da parte degli organi competenti, si tenga conto della reale finalità delle competizioni, che il tecnico ritiene di aver soggettivamente colto.

 Per questi motivi la C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 6 e 7, rispettivamente proposti dal sig. Stoppa Vito e dalla società ASD Futsal Bisceglie 1990 di Bisceglie (BT), li accoglie e annulla le sanzioni inflitte.

            Dispone restituirsi le tasse reclamo.

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