F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 106/CFA del 27 Aprile 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 102/CFA del 19 Aprile 2018 (dispositivo) – 1. RICORSO DELLA SOCIETA’ SSD KAOS REGGIO EMILIA CALCIO A 5 (GIÀ KAOS FUTSAL ASD) AVVERSO LE SANZIONI: – PENALIZZAZIONE DI PUNTI 8 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NEL CAMPIONATO DI COMPETENZA DELLA STAGIONE SPORTIVA IN CORSO; – AMMENDA DI € 8.000,00; INFLITTE ALLA RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S, IN RELAZIONE ALL’ART. 18, COMMA 1, INCISO G) C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 4737/1083 PF 16-17 GM/GP/MA DEL 30.11.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 49/TFN dell’8.3.2018) 2. RICORSO DEL CALCIATORE NAIBO TURMENA LUIS FELIPE (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ ASD KAOS FUTSAL) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 1 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 2 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 7, COMMA 1 STATUTO FEDERALE E ALL’ART. 40 QUINQUES N.O.I.F., NONCHÉ ARTT. 7, COMMI 1, 2, 3, 4 E 9, COMMA 1 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 4737/1083 PF 16-17 GM/GP/MA DEL 30.11.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 49/TFN dell’8.3.2018) 3. RICORSO DEL CALCIATORE URIO MARCELO HENRIQUE (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ ASD REAL ROGIT) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 1 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 2 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 7, COMMA 1 STATUTO FEDERALE E ALL’ART. 40 QUINQUES N.O.I.F., NONCHÉ ARTT. 7, COMMI 1, 2, 3, 4 E 9, COMMA 1 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 4737/1083 PF 16-17 GM/GP/MA DEL 30.11.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 49/TFN dell’8.3.2018) 4. RICORSO DEL CALCIATORE ROSA MATIAS SEBASTIAN (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI MONTESILVANO) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 1 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 2 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 7, COMMA 1 STATUTO FEDERALE E ALL’ART. 40 QUINQUES N.O.I.F., NONCHÉ ARTT. 7, COMMI 1, 2, 3, 4 E 9, COMMA 1 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 4737/1083 PF 16-17 GM/GP/MA DEL 30.11.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 49/TFN dell’8.3.2018) 5. RICORSO DEL CALCIATORE FIUZA LUAN FELIPE (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ ASD KAOS FUTSAL) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 1 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 2 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 7, COMMA 1 STATUTO FEDERALE E ALL’ART. 40 QUINQUES N.O.I.F., NONCHÉ ARTT. 7, COMMI 1, 2, 3, 4 E 9, COMMA 1 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 4737/1083 PF 16-17 GM/GP/MA DEL 30.11.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 49/TFN dell’8.3.2018) 6. RICORSO DEL CALCIATORE ARRUDA ZONTA GUILHERME (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ ASD KAOS FUTSAL) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 1 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 2 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 7, COMMA 1 STATUTO FEDERALE E ALL’ART. 40 QUINQUES N.O.I.F., NONCHÉ ARTT. 7, COMMI 1, 2, 3, 4 E 9, COMMA 1 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 4737/1083 PF 16-17 GM/GP/MA DEL 30.11.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 49/TFN dell’8.3.2018) 7. RICORSO DEL CALCIATORE CIAVOLELA DO AMARAL RAFAEL (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ ASD KAOS FUTSAL) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 1 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 2 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 7, COMMA 1 STATUTO FEDERALE E ALL’ART. 40 QUINQUES N.O.I.F., NONCHÉ ARTT. 7, COMMI 1, 2, 3, 4 E 9, COMMA 1 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 4737/1083 PF 16-17 GM/GP/MA DEL 30.11.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 49/TFN dell’8.3.2018) 8. RICORSO DEL CALCIATORE BARONI LUCAS (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ ASD KAOS FUTSAL) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 1 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 2 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 7, COMMA 1 STATUTO FEDERALE E ALL’ART. 40 QUINQUES N.O.I.F., NONCHÉ ARTT. 7, COMMI 1, 2, 3, 4 E 9, COMMA 1 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 4737/1083 PF 16-17 GM/GP/MA DEL 30.11.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 49/TFN dell’8.3.2018) 9. RICORSO DEL CALCIATORE FORTUNA DE LEMOS TIAGO (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ ASD KAOS FUTSAL) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 1 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 2 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 7, COMMA 1 STATUTO FEDERALE E ALL’ART. 40 QUINQUES N.O.I.F., NONCHÉ ARTT. 7, COMMI 1, 2, 3, 4 E 9, COMMA 1 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 4737/1083 PF 16-17 GM/GP/MA DEL 30.11.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 49/TFN dell’8.3.2018) 10. RICORSO DEL CALCIATORE NEUHAS GARCIA MATEUS (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ ASD KAOS FUTSAL) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 1 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 2 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 7, COMMA 1 STATUTO FEDERALE E ALL’ART. 40 QUINQUES N.O.I.F., NONCHÉ ARTT. 7, COMMI 1, 2, 3, 4 E 9, COMMA 1 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 4737/1083 PF 16-17 GM/GP/MA DEL 30.11.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 49/TFN dell’8.3.2018) 11. RICORSO DEL CALCIATORE FIGLIERO DA SILVA PEDRO HENRIQUE (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ ASD KAOS FUTSAL) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 1 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 2 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 7, COMMA 1 STATUTO FEDERALE E ALL’ART. 40 QUINQUES N.O.I.F., NONCHÉ ARTT. 7, COMMI 1, 2, 3, 4 E 9, COMMA 1 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 4737/1083 PF 16-17 GM/GP/MA DEL 30.11.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 49/TFN dell’8.3.2018) 12. RICORSO DEL SIG. BARBI Angelo Alessandro (all’epoca dei fatti Presidente della società SSD KAOS REGGIO EMILIA CALCIO A 5 già Kaos Futsal ASD) AVVERSO LE SANZIONI: – INIBIZIONE PER ANNI 2; – AMMENDA DI € 10.000,00; INFLITTE AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 2 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 7, COMMA 1 STATUTO FEDERALE E ALL’ART. 40 QUINQUES N.O.I.F., NONCHÉ ARTT. 7, COMMI 1, 2, 3, 4 E 9, COMMA 1 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 4737/1083 PF 16-17 GM/GP/MA DEL 30.11.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 49/TFN dell’8.3.2018)

1. RICORSO DELLA SOCIETA’ SSD KAOS REGGIO EMILIA CALCIO A 5 (GIÀ KAOS FUTSAL ASD) AVVERSO LE SANZIONI:

  • PENALIZZAZIONE DI PUNTI 8 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NEL CAMPIONATO DI COMPETENZA

DELLA STAGIONE SPORTIVA IN CORSO;

  • AMMENDA DI € 8.000,00;

INFLITTE ALLA RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S, IN RELAZIONE ALL’ART. 18, COMMA 1, INCISO G) C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 4737/1083 PF 16-17 GM/GP/MA DEL 30.11.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 49/TFN dell’8.3.2018)

 

2. RICORSO DEL CALCIATORE NAIBO TURMENA LUIS FELIPE (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ ASD KAOS FUTSAL) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 1 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 2 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 7, COMMA 1 STATUTO FEDERALE E ALL’ART. 40 QUINQUES N.O.I.F., NONCHÉ ARTT. 7, COMMI 1, 2, 3, 4 E 9, COMMA 1 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 4737/1083 PF 16-17 GM/GP/MA DEL 30.11.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 49/TFN dell’8.3.2018)

 

3. RICORSO DEL CALCIATORE URIO MARCELO HENRIQUE (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ ASD REAL ROGIT) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 1 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 2 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 7, COMMA 1 STATUTO FEDERALE E ALL’ART. 40 QUINQUES N.O.I.F., NONCHÉ ARTT. 7, COMMI 1,

2, 3, 4 E 9, COMMA 1 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 4737/1083 PF 16-17 GM/GP/MA DEL 30.11.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 49/TFN dell’8.3.2018)

 

4. RICORSO DEL CALCIATORE ROSA MATIAS SEBASTIAN (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI MONTESILVANO) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 1

INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 2 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 7, COMMA 1 STATUTO FEDERALE E ALL’ART. 40 QUINQUES N.O.I.F., NONCHÉ ARTT. 7, COMMI 1, 2, 3, 4 E 9, COMMA 1 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 4737/1083 PF 16-17 GM/GP/MA DEL 30.11.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 49/TFN dell’8.3.2018)

 

5. RICORSO DEL CALCIATORE FIUZA LUAN FELIPE (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ ASD KAOS FUTSAL) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 1 INFLITTA AL

RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 2 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 7, COMMA 1 STATUTO FEDERALE E ALL’ART. 40 QUINQUES N.O.I.F., NONCHÉ ARTT. 7, COMMI 1,

2, 3, 4 E 9, COMMA 1 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 4737/1083 PF 16-17 GM/GP/MA DEL 30.11.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 49/TFN dell’8.3.2018)

 

6. RICORSO DEL CALCIATORE ARRUDA ZONTA GUILHERME (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ ASD KAOS FUTSAL) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 1 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 2 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 7, COMMA 1 STATUTO FEDERALE E ALL’ART. 40 QUINQUES N.O.I.F., NONCHÉ ARTT. 7, COMMI 1, 2, 3, 4 E 9, COMMA 1 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 4737/1083 PF 16-17 GM/GP/MA DEL 30.11.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 49/TFN dell’8.3.2018)

 

7. RICORSO DEL CALCIATORE CIAVOLELA DO AMARAL RAFAEL (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ ASD KAOS FUTSAL) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 1 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 2 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 7, COMMA 1 STATUTO FEDERALE E ALL’ART. 40 QUINQUES N.O.I.F., NONCHÉ ARTT. 7, COMMI 1, 2, 3, 4 E 9, COMMA 1 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 4737/1083 PF 16-17 GM/GP/MA DEL 30.11.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 49/TFN dell’8.3.2018)

 

8. RICORSO DEL CALCIATORE BARONI LUCAS (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ ASD KAOS FUTSAL) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 1 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 2 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 7, COMMA 1 STATUTO FEDERALE E ALL’ART. 40 QUINQUES N.O.I.F., NONCHÉ ARTT. 7, COMMI 1,

2, 3, 4 E 9, COMMA 1 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 4737/1083 PF 16-17 GM/GP/MA DEL 30.11.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 49/TFN dell’8.3.2018)

 

9. RICORSO DEL CALCIATORE FORTUNA DE LEMOS TIAGO (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ ASD KAOS FUTSAL) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 1 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 2 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 7, COMMA 1 STATUTO FEDERALE E ALL’ART. 40 QUINQUES N.O.I.F., NONCHÉ ARTT. 7, COMMI 1, 2, 3, 4 E 9, COMMA 1 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 4737/1083 PF 16-17 GM/GP/MA DEL 30.11.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 49/TFN dell’8.3.2018)

 

10. RICORSO DEL CALCIATORE NEUHAS GARCIA MATEUS (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ ASD KAOS FUTSAL) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 1 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 2 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 7, COMMA 1 STATUTO FEDERALE E ALL’ART. 40 QUINQUES N.O.I.F., NONCHÉ ARTT. 7, COMMI 1,

2, 3, 4 E 9, COMMA 1 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 4737/1083 PF 16-17 GM/GP/MA DEL 30.11.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 49/TFN dell’8.3.2018)

 

11. RICORSO DEL CALCIATORE FIGLIERO DA SILVA PEDRO HENRIQUE (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ ASD KAOS FUTSAL) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 1 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 2 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 7, COMMA 1 STATUTO FEDERALE E ALL’ART. 40 QUINQUES N.O.I.F., NONCHÉ ARTT. 7, COMMI 1, 2, 3, 4 E 9, COMMA 1 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 4737/1083 PF 16-17 GM/GP/MA DEL 30.11.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 49/TFN dell’8.3.2018)

 

12. RICORSO DEL SIG. BARBI Angelo Alessandro (all’epoca dei fatti Presidente della società SSD KAOS REGGIO EMILIA CALCIO A 5 già Kaos Futsal ASD) AVVERSO LE SANZIONI:

  • INIBIZIONE PER ANNI 2;
  • AMMENDA DI € 10.000,00;

INFLITTE AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 2 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 7, COMMA 1 STATUTO FEDERALE E ALL’ART. 40 QUINQUES N.O.I.F., NONCHÉ ARTT. 7, COMMI 1, 2, 3, 4 E 9, COMMA 1 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 4737/1083 PF 16-17 GM/GP/MA DEL 30.11.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 49/TFN dell’8.3.2018)

Con reclami rubricati ai nn. da 109 a 119 la SSD KAOS Reggio Emilia Calcio a 5, il sig. Angelo Alessandro Barbi (entrambi con unico atto) ed i calciatori Naibo Turmena Luis Felipe, Urio Marcelo Henrique, Rosa Matias Sebastian, Fiuza Luan Felipe, Arruda Zonta Guilherme, Ciavotela Do Amaral Rafael, Baroni Lucas, Fortuna De Lemos Tiago, Neuhas Garcia Mateus, Figliero Da Silva Pedro Henrique hanno impugnato la decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, pubblicata sul C.U. n. 49/TFN dell’8/3/2018, con la quale a seguito di  deferimento del procuratore Federale il detto Tribunale  ha così pronunciato nei confronti degli odierni appellanti: “accoglie per quanto di ragione il deferimento e, per l’effetto, visti gli artt. 7 e 9 CGS, assorbito ogni altro capo di incolpazione, infligge a:

a) Barbi Angelo, all’epoca dei fatti presidente della Società ASD Kaos Futsal (oggi SSD Kaos Reggio Emilia Calcio a 5) l’inibizione di anni 2 (due) e l’ammenda di €. 10.000,00 (euro diecimila); d) Fiuza Luan Felipe, Arruda Zonta Guilherme Naibo Turmena Luis Felipe, Ciavotela Do Amaral Rafael, Baroni Lucas, Fortuna De Lemos Tiago, Neuhas Garcia Mateus, Figliero Da Silva Pedro Henrique, tutti calciatori all’epoca dei fatti per la Società ASD Kaos Futsal, Risa Matias Sebastian, calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la Società ASD Città di Montesilvano, per ciascuno di loro la squalifica di anni 1(uno); g) Società ASD Kaos Futsal (oggi SSD Kaos Reggio Emilia Calcio a 5) ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 CGS in relazione all’art. 18 comma 1 inciso g) CGS la penalizzazione di 8 (otto) punti in classifica, da scontarsi nel campionato di competenza della Stagione sportiva in corso, nonché l’ammenda di €. 8.0000,00 (euro ottomila) in relazione all’art. 18 comma 1 inciso b) CGS”.

 Il deferimento, ed il conseguente processo, sono conseguenti ad un’attività truffaldina attraverso la quale si sarebbe consentito a calciatori extracomunitari, per lo più brasiliani, di ottenere in modo fraudolento la nazionalità italiana che avrebbe loro consentito di tesserarsi per società italiane di calcio a 5.

 Tale attività, in realtà, veniva svolta da un’agenzia con sede in Terni, denominata “Interamna International”, facente capo a tale Luis Vaderlei Sonda, che aveva svolto le pratiche amministrative finalizzate alla certificazione della cittadinanza italiana (anche) dei calciatori parti del presente procedimento.

 Lo svolgimento di questa attività richiamava l’attenzione della giustizia ordinaria: con ordinanza depositata il 03/04/2017 in procedimento penale tutt’ora pendente, il GIP del Tribunale di Nola applicava misure cautelari nei confronti dei signori Michele di Maio, dipendente del Comune  di Brusciano (NA) e del già nominato Luis Vanderlei Sonda, mentre, viceversa, nessuna delle parti del presente appello risulta inquisita, o comunque coinvolta, nel richiamato giudizio.

 Il procedimento di primo grado si concludeva con la citata decisione del Tribunale Federale, impugnata dalle parti sopra identificate.

 La discussione dei reclami veniva fissata dalla Corte per la seduta del 19/04/2018 nella quale comparivano l’avv. Mattia Grassani per la soc. KAOS e per il sig. Barbi, l’avv. Priscilla Palombi per i calciatori Naibo Turmena Luis Felipe e Urio Marcelo Henrique, l’avv. Maria Ilaria Pasqui per il calciatore Rosa Matias Sebastian, l’avv. Marco Checcucci per tutti gli altri reclamanti, nonché l’avv. Giorgio Di Majo per la Procura federale: i difensori dei appellanti chiedevano l’accoglimento dell’impugnazione, mentre il rappresentante della Procura ne sollecitava il rigetto.

 Al termine della discussione la Corte si riuniva in Camera di Consiglio procedendo preliminarmente alla riunione degli appelli.

 A parere del Collegio giudicante i reclami sono fondati e vanno accolti.

 Preliminarmente, il Giudicante non può mancare di osservare che per la prima volta nei numerosissimi procedimenti sottoposti agli Organi della giustizia federale per violazioni in tema di irregolare e/o inesistente tesseramento viene contestata la consumazione dell’illecito sportivo: tale assoluta novità non può incontrare totale condivisione.

 La SSD KAOS ha eccepito l’improcedibilità del deferimento in considerazione del fatto che, essendo Angelo Alessandro Barbi il Presidente e legale rappresentante della stessa, l’Associazione non poteva venir deferita, né tanto meno sanzionata, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, C.G.S., bensì, in ipotesi, soltanto a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, C.G.S., fattispecie mai contestata dalla Procura Federale e nemmeno oggetto di deferimento, sulla quale, pertanto, la società non aveva potuto difendersi.

 Il Giudice di primo grado ha disatteso il rilievo ammettendo che il deferimento per responsabilità oggettiva non potesse riguardare il Presidente Barbi e, quindi, l’Associazione dallo stesso presieduta e rappresentata, procedendo tuttavia ad irrogare la sanzione ritenendo che l’omesso riferimento al comma 1 dell’art. 4 C.G.S. costituisse una semplice omissione, o meglio un mero errore materiale.

 Tale assunto non può venir condiviso.

 In via di fatto, va rilevato che il motivo d’appello parte dalla considerazione che sia nella comunicazione di conclusione delle indagini in data 31/08/2017, sia nell’atto di deferimento del 30/11/2017 la contestazione era chiaramente sollevata ai sensi dell’art. 4, comma 2 del C.G.S..

 La detta contestazione risulta confermata nel corso della riunione del Tribunale Federale dell’08/02/2018 dal rappresentante della Procura dott. Luca Scarpa, il quale, a richiesta del Presidente, precisava non trattarsi di un refuso, ma di una precisa scelta dell’Ufficio.

 La ridetta circostanza, espressamente richiamata nel reclamo dell’Associazione persino con richiesta di prova qualora denegata, non è stata contestata dalla Procura e pertanto la Corte deve considerarla veritiera.

 La motivazione dell’impugnato provvedimento, secondo la quale, come sopra ricordato, l’errato riferimento normativo in sede di contestazione degli addebiti sarebbe frutto di un semplice errore, pertanto totalmente trascurabile, non soltanto risulta smentita dalla precisa scelta della Procura Federale, ma in ogni caso non consente di pronunciare statuizione di condanna ai sensi di una disposizione normativa diversa da quella addebitata.

 Non è consentito, invero, violando principi generali di ogni ordinamento processuale, infliggere condanne per violazioni diverse da quelle contestate in giudizio.

 Conseguentemente, la SSD KAOS FUTSAL deve essere prosciolta da ogni addebito a causa dell’errato deferimento dal momento che il sig. Angelo Alessandro Barbi, Presidente del Club, può rispondere soltanto a titolo di responsabilità diretta, non anche a quello di responsabilità oggettiva.

 Per motivi di organicità della trattazione va ora esaminata la statuizione sanzionatoria relativa alla commissione dell’illecito ex art. 7 C.G.S. da parte del reclamante Barbi.

 Al riguardo, va preliminarmente osservato che l’illecito sportivo si compie allorquando vengano posti in essere “con qualsiasi mezzo… atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione”.

 Nel caso di specie in nessun punto dei pur corposi atti della Procura Federale viene individuata una o più gare che sarebbero state alterate dal compimento dei fatti per cui è processo, costituiti dal fraudolento tesseramento di giocatori stranieri.

 La mancanza non soltanto di ogni prova, ma anche di qualsivoglia indicazione delle alterazioni intervenute o anche semplicemente tentate, impedisce che l’illecito possa ritenersi consumato: discende da tale indiscutibile emergenza processuale che nessuno dei deferiti può ritenersi responsabile di un comportamento illecito rimasto sconosciuto nel suo concreto compimento.

 La dedotta risultanza appare sufficiente, per sé sola, all’accoglimento del gravame al quale concorrono, peraltro, ulteriori emergenze processuali.

 Risulta, infatti, dall’ordinanza del GIP presso il Tribunale Ordinario di Nola che nessuna delle parti del presente processo è indagata in quella sede, tanto meno risulta che nei confronti dei calciatori che l’hanno ottenuta sia stata revocata la cittadinanza italiana, al punto che alcuni di essi tutt’ora giocano nelle competizioni federali: anche tutti questi elementi contribuiscono ad escludere la consumazione di un illecito sportivo, determinando l’accoglimento dell’appello.

 Quest’ultimo appare fondato anche in relazione al motivo con il quale critica la sanzione inflitta in prime cure così formulata: “con riferimento al campionato di competenza della prima squadra della stagione in corso, perché i calciatori di cui trattasi sono stati utilizzati nelle gare disputate dalla prima squadra e non in quelle di altre rappresentative delle Società ed in quanto la oggettiva rilevanza delle accertate violazioni rende applicabile il principio della maggiore afflittività della pena, che così appare rispettato”.

 Va in proposito rilevato che la Procura Federale, sulla quale incombeva il relativo onere probatorio, non ha dimostrato in alcun modo l’impiego dei calciatori in gare disputate dalla prima squadra ed è stata anzi la difesa dell’Associazione appellante a comprovare in giudizio esattamente il contrario, e cioè l’impiego degli atleti deferiti in competizioni di categoria  inferiore a quella erroneamente considerata dal Tribunale Federale.

 La sanzione inflitta al Presidente Barbi ai sensi dell’art. 7 C.G.S. deve di conseguenza venir completamente annullata.

 Parimenti errata si configura la violazione dell’art. 9 C.G.S. e la relativa condanna dal momento che la disposizione in esame disciplina l’ipotesi di tre o più soggetti che si associano allo scopo di commettere illeciti, la cui realizzazione nella specie non risulta.

 L’esclusione della commissione di ogni illecito comporta necessariamente la caducazione della contestazione, peraltro esclusa da ulteriori risultanze processuali.

 Non appaiono provati, infatti, contatti posti in essere in combinazione fra loro dai calciatori e dal Barbi con l’Agenzia “Interamna International”, e per essa con il titolare Sonda, ed ancor meno v’è prova in atti di contatti svolti in maniera associata nei confronti dell’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Brusciano, altro soggetto – unitamente al Sonda - considerato dall’ordinanza del GIP del Tribunale di Nola.

 Del resto, la motivazione dell’impugnata decisione secondo la quale il Barbi sarebbe coinvolto nell’associazione delittuosa in quanto consapevole dell’irregolarità dell’iter di rilascio della cittadinanza, appare viziata sotto duplice profilo: anzitutto tale circostanza non può ritenersi provata nemmeno per presunzione difettando il dato certo dal quale si perverrebbe alla conoscenza dell’incerto, in secondo luogo, perché manca agli atti prova di sorta che il Barbi avrebbe avuto contatti con i calciatori prima del loro tesseramento e comunque in occasione dello svolgimento delle pratiche relative all’ottenimento della cittadinanza italiana.

 Anche la condanna ex art. 9 C.G.S. va dunque pienamente riformata.

 Passando all’esame degli appelli proposti dai calciatori, con il proprio reclamo l’atleta Naibo Turmena Luis Felipe, eccepiva:

a) l’inesistenza della notifica dell’avviso di conclusione indagine del 31 agosto 2017, effettuata presso il vecchio indirizzo della società ASD KAOS FUTSAL, che nel frattempo si era trasferita; per la medesima ragione neanche l’avviso di audizione era stato portato alla sua conoscenza. Veniva, inoltre, evidenziato che, per la stagione sportiva 2016/2017, era stato trasferito in prestito alla ASD REAL

RIETI e che dal 14 luglio 2017 non era più tesserato con la ASD KAOS FUTSAL;

b) il mancato rispetto del termine di cui all’art. 32 ter C.G.S. ritenuto – difformemente da quanto

deciso del giudice di primo grado – perentorio;

c) l’assenza di prova dell’avvenuta commissione dell’illecito; in tal senso veniva evidenziato sia che non risultava indagato nel procedimento penale in corso avente ad oggetto la falsificazione di documenti al fine dell’acquisizione della cittadinanza italiana che aveva originato il presente giudizio sia che la Procura non aveva fornito alcuna prova (in particolare non aveva provveduto a depositare liste di gara) atta a dimostrare che avesse partecipato a una o più competizioni sportive, così da integrare la fattispecie di cui all’art. 7 C.G.S.

Con il proprio reclamo l’atleta Urio Marcelo Henrique eccepiva:

a) la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, atteso ch,e mentre nei suoi confronti era stata ipotizzata la violazione degli artt. 1-bis, nn. 1 e 5, 3, comma 1, e 10, comma 2,

C.G.S., la sentenza ne aveva disposto la condanna per violazione degli artt. 7 e 9 C.G.S.;

b) l’inesistenza della notifica dell’avviso di conclusione indagine del 31 agosto 2017, essendo

l’atleta all’epoca già svincolato dalla società ASD REAL ROGIT;

c) il mancato rispetto del termine di cui all’art. 32 ter C.G.S. ritenuto – difformemente da quanto

deciso del giudice di primo grado – perentorio;

d) l’assenza di prova dell’avvenuta commissione dell’illecito. Con il proprio reclamo l’atleta Rosa Matias Sebastian eccepiva:

a) la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, atteso che, mentre nei

suoi confronti era stata ipotizzata la violazione degli artt. 1-bis, nn. 1, e 5, CGS e 40 quinquies NOIF, 1bis, nn. 3, CGS, 3, comma 1, C.G.S., la sentenza ne aveva disposto la condanna per violazione degli artt. 7 e 9 C.G.S.;

b) l’inesistenza della notifica dell’avviso di conclusione indagine del 1 settembre 2017, essendo l’atleta all’epoca già svincolato dalla società la ASD Città di Montesilvano C5 e tesserato per la società

ASD PESCARA dove era stato trasferito in prestito;

c) l’assenza di prova dell’avvenuta commissione dell’illecito.

Con distinti reclami, di contenuto simile, gli atleti Luan Felipe, Arruda Zonta Guilherme, Ciavolela Do Amaral Rafael, Baroni Lucas, Fortuna De Lemos Tiago, Neuhas Garcia Mateus, Figliero Da Silva Pedro Henrique, eccepivano:

a) l’inesistenza della notifica dell’avviso di conclusione indagine del 31 agosto 2017, effettuata presso il vecchio indirizzo della società che nel frattempo si era trasferita; per la medesima ragione neanche l’avviso di audizione era stato portato alla loro conoscenza;

b) l’assenza di prova dell’avvenuta commissione dell’illecito.

 L’art. 32 ter C.G.S., comma 4, impone al Procuratore federale, ove non voglia disporre l’archiviazione, di comunicare all’interessato l’intenzione di procedere al deferimento, comunicandogli gli elementi su cui si fonda il proprio convincimento e fissandogli un termine per presentare memorie o chiedere audizione. In tale fase, inoltre, l’interessato può chiedere l’applicazione di sanzioni ai sensi dell’art. 23. Solo all’esito di questa fase, la Procura se ancora lo ritiene, procede al deferimento.

Tale fase avviso ha natura di atto procedimentale preprocessuale con una duplice funzione volta, da un lato, a garantire la massima completezza istruttoria e, dall’altro, a consentire all’interessato di svolgere, ante causam, le proprie argomentazioni difensive al fine di evitare – ove rivestano carattere esimente – il successivo deferimento.  Tale natura è giustificata non solo dall’esigenza di consentire alla Procura la più ampia conoscenza delle vicende oggetto della propria indagine ma ancor più dalle esigenze di economia processuale e celerità che contraddistinguono il processo sportivo, celerità che può essere raggiunta non solo attraverso le valutazioni della Procura che, a seguito di audizione dell’interessato, può addivenire all’archiviazione, ma anche attraverso la richiesta di patteggiamento proposta da quest’ultimo in tale fase.

Tali conclusioni sono confortate dal confronto con la normativa in tema di processo per responsabilità erariale, dovendo la Procura contabile, qualora intenda esercitare l’azione di responsabilità, invitare il presunto responsabile del danno a depositare entro trenta giorni le proprie deduzioni ed eventuali documenti ovvero a chiedere di essere ascoltato personalmente. La giurisprudenza contabile considera l’invito a dedurre un presupposto processuale la cui omissione preclude la stessa ammissibilità dell’azione. Il nuovo codice di giustizia contabile inoltre (D.Lgs. 174/2016, art. 87) commina la sanzione della nullità per la citazione che risulti difforme nei contenuti rispetto all’invito a dedurre.

Ne consegue che la mancata comunicazione all’interessato dell’avviso di conclusione di indagine non lede solamente un diritto di difesa del medesimo, precludendogli la possibilità di chiarire, in una fase preprocessuale, la propria posizione, ma lede la stessa dinamica del processo, impedendo sia una piena cognizione da parte della Procura della fattispecie oggetto di indagine sia la possibilità di addivenire ad una definizione celere della vicenda.

Nel caso di specie, è pacifico che alla quasi totalità degli atleti oggi reclamanti (tutti tranne Urio Marcelo Henrique e Rosa Matias Sebastian) la notifica sia stata effettuata ex art. 38 C.G.S. presso la sede della ASD KAOS FUTSAL ma ad un indirizzo errato, essendosi nel frattempo la società spostata in altra sede.

Tale vizio della notifica (eccepito in primo grado dagli interessati), non può ritenersi sanato dalla mera presenza del loro difensore all’udienza dell’8 febbraio 2017, sia perché tale presenza – come correttamente indicato dal giudice di primo grado – era del tutto informale, sia perché il medesimo, una volta costituito formalmente, ha eccepito tale vizio di notifica. Infine, occorre evidenziare che la costituzione in giudizio del difensore (e non già la sua mera presenza informale che, in quanto tale, deve considerarsi tamquam non esset) può ritenersi utile a sanare un eventuale vizio di notifica dell’atto di deferimento ma non può avere effetti su una fase preprocessuale quale è quella conseguente alla notifica dell’atto di conclusione di indagine che mira – eventualmente – ad impedire l’instaurazione stessa della fase processuale.

Ancor più evidente appare il vizio di mancata notifica di tale atto con riferimento alla posizione dell’atleta Naibo Turmena Luis Felipe, la cui notifica è stata indirizzata erroneamente all’indirizzo non più attuale dell’ASD KAOS FUTSAL, società di cui, all’epoca della notifica, non era neanche più tesserato.

Il medesimo vizio di notifica (l’essere stata effettuata presso la sede di una società di cui non erano più – alla data della notifica- tesserati) affligge le notifiche effettuate per gli atleti Urio Marcelo Henrique e Rosa Matias Sebastian.

Ne consegue la pronuncia di inammissibilità del deferimento proposto nei confronti di tutti i reclamanti atleti per vizio di notifica dell’atto di conclusione di indagine e, di conseguenza, l’accoglimento dei reclami così come proposti. Tale pronuncia consente di ritenere assorbite tutte le altre doglianze ed eccezioni avanzate dalle parti.

Pur tuttavia, per mera completezza di indagine, paiono opportune talune considerazioni di merito.

L’impugnata decisione commina la sanzione della squalifica per anni 1 inflitta a ciascuno dei reclamanti per violazione degli artt. 7 e 9, comma 1 C.G.S.

Ai fini dell’accertamento dell’illecito di cui all’art. 7 C.G.S. occorre la prova (che era onere dell’organo requirente fornire) della partecipazione degli atleti de quibus ad una o più competizioni sportive che – con la loro illegittima partecipazione – avrebbero contribuito ad alterare. Nel caso di specie, la Procura non ha fornito tale prova (ad onor del vero, alcuni tabellini della prima squadra dell’ASD KAOS FUTSAL nella stagione 2014/2015, dove non sono presenti gli atleti oggi reclamanti, sono stati depositati dalla medesima società e non anche dalla Procura federale). In assenza di tali atti, non si comprende come si potrebbe ritenere provata la sussistenza dell’illecito de quo.

Analogamente, per quanto attiene alla violazione dell’art. 9 C.G.S., si osserva che appare necessaria non solo la prova della partecipazione degli odierni reclamanti alle attività criminali ipotizzate dalla Procura presso il tribunale di Nola come ascrivibili ai (soli) Di Maio e Sondra ma altresì la prova dell’associazione (cd. pactum sceleris) tra i medesimi reclamanti (tutti o parte di essi) tra di loro e con i citati Di Maio e Sondra. Di tale ultima circostanza non si riscontra in atti alcun elemento istruttorio da cui questa Corte possa desumere un argomento di prova.

Conclusivamente, questo Collegio accoglie il reclamo.

  Per questi motivi la C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 li accoglie e annulla le sanzioni inflitte.

  Dispone restituirsi le tasse reclamo.

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