F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 127/CFA del 04 Giugno 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 85/CFA del 01 Marzo 2018 (dispositivo) – RICORSO DELLA SOCIETA’ GC CASTELNUOVOSANDRA’ PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PERDITA DELLA GARA CON PUNTEGGIO DI 0-3 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA CASTELNUOVOSANDRA/VIRTUS DEL 22.10.2017 (Delibera della Corte Sportiva d’Appello Territoriale c/o Comitato Regionale Veneto Com. Uff. n. 42 del 22.11.2017)

 RICORSO DELLA SOCIETA’ GC CASTELNUOVOSANDRA’ PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PERDITA DELLA GARA CON PUNTEGGIO DI 0-3 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA CASTELNUOVOSANDRA/VIRTUS DEL 22.10.2017 (Delibera della Corte Sportiva d’Appello Territoriale c/o Comitato Regionale Veneto Com. Uff. n. 42 del 22.11.2017)

I fatti e il procedimento di primo grado

       In relazione alla gara Castelnuovosandrà/Polisportiva Virtus Verona, disputatasi il 22.10.2017 e valida per il campionato regionale “giovanissimi”, ha inoltrato formale reclamo, lamentando il fatto che la società Castelnuovosandrà ha utilizzato il giocatore Baruffaldi Nicolò come assistente dell'arbitro inserendo inoltre n. 7 (sette) calciatori di riserva, violando così le norme di cui all'art.8, comma 2 (norme relative agli assistenti dell'arbitro e calciatori impiegati come assistenti dell'arbitro) e all'art. 8, comma 3 (norme sulla sostituzione dei calciatori) del Com. Uff. n. 1 dell'1.7.2017 del Settore Giovanile Scolastico.

       Il Giudice Sportivo, esaminato il reclamo e la documentazione ufficiale agli atti, ha ritenuto che le suddette disposizioni regolamentari non fossero state rispettate dalla società Castelnuovasandrà e, di conseguenza, in accoglimento del reclamo, ha inflitto alla predetta società la sanzione della perdita della gara con il risultato di 0-3, oltre quella dell’ammenda di euro 60,00 e un punto di penalizzazione, sanzionando, altresì, il dirigente accompagnatore sig. Franzolin Roberto con l'inibizione fino al 13.12.2017.

        Avverso la decisione del Giudice sportivo la A.S.D. G.C. Castelnuovosandrà proponeva ricorso, rappresentando, tra l’altro, che il giocatore Baruffaldi Nicolò non era presente fisicamente in campo, pur essendo stato indicato nella distinta di gara e che di tale circostanza l’arbitro era stato reso edotto prima dell’inizio dell’incontro.

         La Corte territoriale sentito, per le vie breve l’arbitro, riteneva che lo svolgimento della gara non fosse stato regolare, essendo state violate le disposizioni dettate dal Com. Uff. n. 1 del Settore Giovanile Nazionale. Riteneva, peraltro, che la sanzione della perdita della gara fosse già afflittiva per la società ricorrente (atteso che in campo aveva ottenuto la vittoria) e, dunque, in riforma della decisione impugnata, annullava la sanzione del punto di penalizzazione inflitto dal Giudice Sportivo.

         Pertanto, la Corte sportiva di appello territoriale, in parziale accoglimento del ricorso presentato dalla società G.C. Castelnuovosandrà, annullava la sanzione della penalizzazione di un punto nella classifica del Campionato Giovanissimi Regionale, confermando, invece, l’applicazione dell’art. 17, comma 1, C.G.S. (perdita della partita per 0-3), nonché la sanzione della inibizione fino al 13.12.2017 a carico del Sig. Franzolin Roberto (dirigente addetto all’arbitro).

         In data 10.1.2018 la società Castelnuovosandrà ha presentato istanza per revocazione ex art. 39 CGS di cui alla presente decisione, deducendo errore di fatto relativo al giocatore Baruffaldi Nicol, neppure presente in occasione della gara di cui trattasi, poiché infortunato, ed evidenziando, in sintesi, che in due successive deliberazioni della giustizia sportiva del Comitato Regionale Veneto, pubblicate sul Com. Uff. n. 51 del 20.12.2017, l’applicazione degli art. 8, comma 2, e 8, comma 3, del C.U. n. 1 del 1.07.2017 Settore Giovanile Scolastico è stata radicalmente diversa. Chiede, pertanto, l’annullamento della sanzioni inflitte a proprio carico dalla Corte Sportiva d’Appello Territoriale.

         Nella seduta del 1° marzo 2018 questa Corte federale d’appello, quale giudice della revocazione, ha esaminato l’istanza proposta dalla società Castelnuovosandrà, adottando la decisione di cui al dispositivo sulla base dei seguenti motivi.

      Recitano le norme di riferimento di cui al Com. Uff. n. 1 del 01.07.2017 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C.:

        8.2 - Assistenti dell’arbitro e calciatori impiegati come assistenti dell’arbitro

«Nelle gare in cui non è prevista la designazione di assistenti dell’arbitro, le Società devono mettere a disposizione dell’arbitro, un dirigente o, meglio ancora, un calciatore tesserato incaricato di svolgere funzioni di assistente all’arbitro.

Tale calciatore dovrà essere inserito nella distinta che viene presentata all’arbitro prima dell’inizio della gara, in cui vanno indicati, inoltre, i calciatori di riserva (non più di sei nel caso in cui sia utilizzato come assistente dell’arbitro un calciatore, da considerare anch’esso riserva). Soltanto i calciatori inseriti nella distinta di gara, indipendentemente dalla funzione ricoperta (calciatore di riserva o assistente dell’arbitro), possono sostituire i calciatori impiegati all’inizio della gara, fermo restando il limite delle sette sostituzioni. Un calciatore inizialmente schierato in campo può, nel prosieguo della gara, essere impiegato come assistente dell’arbitro, purché non sia stato espulso.

Ferma restando l’assoluta impossibilità, da parte dell’arbitro, di far disputare la gara qualora la Società o le Società a tanto non provvedano (nel qual caso viene inflitta la sanzione della perdita della gara con il risultato di 0-3), l’eventuale affidamento di compiti di assistente dell’arbitro a soggetti squalificati, inibiti o, comunque non aventi titolo, comporta la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3 ovvero il riconoscimento del risultato conseguito sul campo dalla squadra avversaria se migliore agli effetti della differenza reti».

       8.3 - Sostituzione dei calciatori

«Le Società, nel corso delle gare ufficiali del Settore Giovanile e Scolastico, hanno la facoltà di sostituire sette calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto. Ferme restando le disposizioni di cui alle Norme Organizzative Interne della FIGC, si stabiliscono le seguenti modalità per la sostituzione:

  • nella distinta che viene presentata all’arbitro prima dell’inizio della gara possono essere indicati non più di 7 calciatori di riserva compreso il giocatore incaricato di svolgere funzioni di assistente all’arbitro, nel caso in cui è previsto il suo utilizzo durante la gara;
  • soltanto i calciatori inseriti nella distinta di gara, indipendentemente dalla funzione ricoperta (calciatore di riserva o assistente dell’arbitro), possono sostituire i calciatori impiegati all’inizio della gara nel rispetto delle modalità illustrate nel paragrafo specifico, fermo restando il limite delle sette sostituzioni.

L’inosservanza di tale disposizione comporta l’applicazione della sanzione della perdita della gara con il risultato di 0-3 o con il risultato eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, se migliore agli effetti della differenza reti. Per quanto concerne i Tornei “Pulcini” ed “Esordienti”, oltre alle normative di cui sopra in fatto di sostituzioni, valgono anche quelle contenute nelle “Norme Regolamentari delle Categorie di Base”.

    Orbene, il contesto normativo sopra menzionato è stato oggetto di diversa interpretazione, ma, soprattutto, per quanto qui particolarmente interessa ai fini del presente giudizio di revocazione, di contrastanti applicazioni. Mentre nel caso qui in esame è stato ritenuto violato il disposto normativo in materia e, quindi, inflitta la sanzione della perdita della gara, negli analoghi successivi casi non è stata ritenuta sussistere alcuna violazione, con conseguente conferma del risultato conseguito sul campo.       Infatti, nell’interpretazione pratica delle disposizioni in materia, operata dalla giustizia sportiva territoriale veneta nelle decisioni successive invocate dalla società odierna istante, qui da questa CFA condivisa, è stato evidenziato, in fatto, come i giocatori impiegati nella funzione di assistente non sono stati impiegati quali giocatori. Pertanto, visto l'art. 8.2 prima richiamato, il quale impone alla società che utilizzi un calciatore nel ruolo di Assistente all'Arbitro che intenda impiegarlo anche quale calciatore nella medesima gara di ridurre il numero dei giocatori in lista, in modo da non aumentare il numero dei giocatori di riserva e visto il successivo punto 8.3, il quale esclude la riduzione nel caso in cui il calciatore di riserva non possa ab origine essere utilizzato quale giocatore per impossibilità sia sotto il profilo formale (indicazione di giocatori di riserva in numero massimo oltre al giocatore indicato quale assistente all'Arbitro) sia sotto il profilo sostanziale (condizione soggettiva del giocatore che ne impedisca l'utilizzo), osservato, peraltro, «come sia poco coerente con la funzione educativa dell'esercizio sportivo nella categoria di appartenenza il tentativo di sovvertire il risultato conseguito sul campo ricorrendo a questioni formali non incidenti nella sostanza della competizione», non è stata ritenuta sussistere alcuna violazione delle disposizioni regolamentari di cui trattasi, con correlata omologa dei risultati come ottenuti sul campo.

        Sussistono, pertanto, ad avviso di questa Corte, i presupposti per accogliere l’istanza di revocazione. Infatti, anche alla luce della particolarità della fattispecie, può ritenersi integrato il presupposto della novità del fatto (mancata partecipazione alla gara da parte del calciatore di cui trattasi) la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia. Sotto tale profilo, del resto, come anche più volte evidenziato dalla giurisprudenza del giudice della revocazione, la ratio della scelta adottata dall’ordinamento federale è quella di dar prevalenza al principio di effettività al preminente scopo di giustizia consistente nella rimozione dall’Ordinamento stesso di decisioni sostanzialmente ingiuste, indipendentemente dalla natura dell’elemento di novità o dalla sua qualificazione in termini rigorosamente formali. L’opzione autonomamente esercitata dal codice di giustizia sportiva è quella di considerare necessarie e sufficienti ad avviare il procedimento revocatorio sopravvenienze fattuali, suscettibili di indurre il giudice della revocazione a riconsiderare alla loro luce il precedente assetto decisorio.

       Orbene, nel caso di specie, la pronuncia della Corte Sportiva d’Appello territoriale qui sottoposta ad esame revocatorio è affetta da palese erroneità ed ingiustizia. Peraltro, non può, questa Corte, non tenere in debita considerazione la categoria (Giovanissimi) di cui trattasi, nonché la necessaria funzione anche rieducativa che specie in questo ambito le decisioni della giustizia sportiva devono assumere.

      Per queste ragioni, attesa e sottolineata la particolarità della fattispecie; accertato che l’organo giudicante non ha tenuto conto del fatto che il giocatore designato quale assistente dell’arbitro non ha partecipato alla gara (poiché, infortunato); considerato il campionato (categoria Giovanissimi) di cui trattasi; ritenute anche sussistenti esigenze di rieducazione sportiva e, segnatamente, valutata come non coerente con la funzione educativa (assegnata dall’Ordinamento giuridico) dell’esercizio della pratica sportiva nella categoria di appartenenza, una modifica del risultato conseguito sul campo per il mero operare di questioni meramente formali che non incidono nella sostanza della competizione; tenute presenti esigenze di uniformità di valutazione dei casi analoghi; tenuto conto dell’esigenza di garantire la regolarità dei campionati e delle competizioni sportive organizzate dalla FIGC, accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla la decisione della Corte sportiva d’appello territoriale del Comitato regionale Veneto pubblicata sul Com. Uff. n. 42 del 22.11.2017.

  Per questi motivi la C.F.A., accoglie il ricorso come sopra proposto dalla società GC Castelnuovosandrà di Castelnuovo del Garda (VR) e annulla la decisione della Corte Sportiva D’Appello Territoriale del Comitato Regionale del Veneto pubblicata sul Com. Uff. n. 42 del 22.11.2017, nonché le relative sanzioni ivi inflitte, ripristinando ed omologando il risultato conseguito sul campo all’esito della gara Castelnuovosandrà – Polisportiva Virtus Verona, disputatasi il 22.10.2017 e valida per il campionato regionale “giovanissimi” organizzato dal Comitato Regionale Veneto.    Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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