F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 127/CFA del 04 Giugno 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 85/CFA del 01 Marzo 2018 (dispositivo) – RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD CAVENAGO FANFULLA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.667,00 PER NON AVER PROVVEDUTO AL DEPOSITO, ENTRO IL TERMINE DEL 12.7.2016, ORE 18.00, DELLA DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITÀ DEL CAMPO DI GIOCO SERIE D E JUNIORES COSÌ COME PRESCRITTO AL PUNTO A9) DEL COM. UFF. N. 165/2016 DELLA LND DIPARTIMENTO INTERREGIONALE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 3736/1178 PF16/17 GP/AS/AC DEL 7.11.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 35/TFN del 23.1.2018)
RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD CAVENAGO FANFULLA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.667,00 PER NON AVER PROVVEDUTO AL DEPOSITO, ENTRO IL TERMINE DEL 12.7.2016, ORE 18.00, DELLA DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITÀ DEL CAMPO DI GIOCO SERIE D E JUNIORES COSÌ COME PRESCRITTO AL PUNTO A9) DEL COM. UFF. N. 165/2016 DELLA LND DIPARTIMENTO INTERREGIONALE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 3736/1178 PF16/17 GP/AS/AC DEL 7.11.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 35/TFN del
23.1.2018)
1. La società ASD Cavenago Fanfulla proponeva ricorso avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione disciplinare (Com. Uff. n. 35/TFN del 23.01.2018), con la quale le era stata comminata la sanzione dell’ammenda di €.1.667,00 per non aver provveduto al deposito, entro il termine del 12 luglio 2016 ore 18,00, della dichiarazione di disponibilità del Campo di gioco Serie D e Juniores, così come prescritto al punto A 9) del Com. Uff. n. 165/2016 della LND Dipartimento interregionale.
La reclamante società, premesso che:
a) in relazione al rilevato illecito era stato raggiunto un accordo, ai sensi dell’art. 32 sexies C.G.S., in forza del quale la medesima società si era impegnata a versare a titolo di ammenda la somma di €.667,00, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione dell’accordo medesimo (avvenuta con il Com. uff. n. 36/A del 16 agosto 2017);
b) in data 3.10.2017 aveva provveduto al pagamento, a titolo di ammenda, della somma di
€.667,00;
c) che con atto del 23.10.2017, la Procura Federale aveva denunciato la risoluzione dell’accordo per mancato pagamento della citata somma entro il detto termine perentorio e aveva successivamente deferito la società innanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione disciplinare; chiedeva la revisione dell’impugnata sentenza “ritenendo spropositata la sanzione (ivi comminata) di € 1.667,00 oltre i 667 Euro già pagati”.
2. La sussistenza dell’illecito disciplinare de quo è pacificamente riconosciuta dalla medesima ricorrente, che ha in tal senso non solo raggiunto un accordo ex art. 32 sexies C.G.S., ma ha anche provveduto al versamento (seppure oltre il termine perentorio) della relativa ammenda. Nel proprio ricorso, invero particolarmente sintetico, la medesima eccepisce esclusivamente l’erronea determinazione, nel quantum, dell’ammenda comminatale.
Sul punto, occorre ricordare che il citato Com. Uff. n. 165/2016 della LND Dipartimento interregionale, nel prevedere l’invio, entro il termine perentorio del 12.7.2016 ore 18,00, di diversi documenti da allegare alla domanda di iscrizione al campionato, dispone che l’inottemperanza a tale obbligo, anche per uno soltanto dei numerosi adempimenti documentali, costituisce illecito disciplinare, con conseguente irrogazione dell’ammenda di € 1.000,00 per ciascun inadempimento.
La sanzione edittale così chiaramente indicata nel citato Comunicato non è passibile di interpretazione estensiva e, pertanto, l’organo di giustizia non può che comminare una sanzione pari a €. 1.000,00 per ciascun inadempimento; in particolare, poiché nel caso di specie l’unico inadempimento contestato riguarda il mancato deposito nei termini della dichiarazione di disponibilità del Campo di gioco, la sanzione non può eccedere la somma di €. 1.000,00.
3. Venendo all’accordo stipulato dalla ricorrente ai sensi dell’art. 32 sexies C.G.S., lo stesso, una volta risolto per mancato tempestivo adempimento, deve considerarsi tamquam non esset con piena e totale reviviscenza della situazione quo ante, ivi compreso il limite massimo di sanzione irrogabile pari a €. 1.000,00.
Ne consegue, pertanto, non solo la necessaria riduzione entro tale limite della sanzione irrogata in primo grado (per un importo di €. 1.667,00) ma, altresì, la necessità di tener comunque conto della somma di €. 667,00, versata dalla società in data 3 ottobre 2017.
Difatti, l’avvenuta risoluzione dell’accordo non ha comportato la restituzione della citata somma che deve, dunque, considerarsi quale acconto sull’importo complessivo della sanzione.
4. Pertanto, in parziale accoglimento della domanda, occorre pronunciare la condanna della ASD Cavenago Fanfulla al pagamento a titolo di ammenda della somma di €.333,00, pari alla differenza tra l’ammenda di €.1.00,00 e la somma di €.667,00 già versata.
Per questi motivi la C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società ASD Cavenago Fanfulla di Lodi (LO), riduce la sanzione dell’ammenda ad € 333,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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