F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 127/CFA del 04 Giugno 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 85/CFA del 01 Marzo 2018 (dispositivo) – RICORSO DEL SIG. CAPUTO CARMINE (ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO IN QUALITÀ DI CALCIATORE PER LA SOCIETÀ AC LOCRI) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI MESI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART ART. 1BIS, COMMA 1 C.G.S, NONCHÉ DELL’ART. 36 DEL REGOLAMENTO SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO (OGGI SOSTITUITO INTEGRALMENTE DALL’ART. 28 NUOVO REGOLAMENTO DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO), IN RELAZIONE AL PUNTO 2.6 (TITOLATO RADUNO GIOVANI CALCIATORI) DEL COM. UFF. N. 1 DELL’1.7.2016 SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 3981/1281 PF 16-17 GP/CS/GB DEL 13.11.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 37/TFN del 31.1.2018)
RICORSO DEL SIG. CAPUTO CARMINE (ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO IN QUALITÀ DI CALCIATORE PER LA SOCIETÀ AC LOCRI) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI MESI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART ART. 1BIS, COMMA 1 C.G.S, NONCHÉ DELL’ART. 36 DEL REGOLAMENTO SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO (OGGI SOSTITUITO INTEGRALMENTE DALL’ART. 28 NUOVO REGOLAMENTO DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO), IN RELAZIONE AL PUNTO 2.6 (TITOLATO RADUNO GIOVANI CALCIATORI) DEL COM. UFF. N. 1 DELL’1.7.2016 SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 3981/1281 PF 16-17 GP/CS/GB DEL 13.11.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 37/TFN del 31.1.2018)
Con ricorso tempestivamente introdotto nel rispetto dei termini e modalità regolamentari, il tesserato Carmine Caputo ha impugnato la decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, pubblicata sul Com. Uff. n. 37/TFN del 31.1.2018, con la quale il detto Tribunale, provvedendo su deferimento della Procura Federale, ha inflitto al reclamante la sanzione di mesi tre di squalifica per aver partecipato allo stage-raduno organizzato il 30 giugno/1 luglio 2017 in Reggio Calabria, privo delle prescritte autorizzazioni.
Va meglio precisato in fatto che la Scuola Portieri Individuale “Numero Uno Xtreme” - e per essa alcuni tesserati - organizzava per le giornate anzidette una manifestazione presso lo stadio “Ciccio Cozza” nei dintorni di Reggio Calabria, riservata a giovani tesserati nati dal 1999 al 2005, aspiranti a giocare nel ruolo di portiere, per meglio addestrarli e prepararli.
Tale manifestazione era priva delle necessarie autorizzazioni degli Organi federali competenti e pertanto in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 36 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico (oggi sostituito integralmente dall’art. 28 Nuovo Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico) in relazione al punto 2.6 (titolo Raduno Giovani Calciatori) del Com. Uff. n. 1 del 01.07.2016 del Settore Giovanile e Scolastico, stagione sportiva 20162017, e del successivo Comunicato n. 1 del 01.07.2017, Stagione Sportiva 2017/2018.
La Procura Federale individuava fra i promotori, gli organizzatori ed i partecipanti a tale raduno il Carmine Caputo, da qui il suo deferimento, la successiva condanna ed il pure successivo gravame. Il ricorso veniva discusso innanzi la Corte Federale d’Appello nella seduta del 1.3.2018, nella quale comparivano la parte ed il suo difensore chiedendo l’accoglimento del gravame, nonché il rappresentante della Procura federale che sollecitava il rigetto dell’impugnazione.
Quest’ultima è articolata su quattro motivi, tutti infondati eccezion fatta per quello relativo alla misura della sanzione che, a parere della Corte, merita accoglimento.
I primi due motivi possono venir considerati congiuntamente in quanto attengono a doglianze che si integrano l’un l’altra: con la prima si lamenta l’inesattezza della ricostruzione fattuale, con la seconda la mancata indicazione dei fatti da cui è scaturita la sanzione: siffatte prospettazioni difensive determinano il Collegio giudicante a considerarle congiuntamente.
Premesso che lo stesso reclamo, non a caso, si limita ad eccepire soltanto la “inesattezza” nella ricostruzione dei fatti, non la mancata corrispondenza della stessa al reale svolgimento della vicenda, la sostanza dell’impugnazione è costituita dalla circostanza che il Caputo avrebbe offerto soltanto una generica disponibilità a partecipare alla manifestazione, mentre, in concreto, non aveva svolto in proposito alcuna attività, tanto meno quella di organizzatore.
Secondo il ricorrente gli elementi di prova acquisiti al processo permettono “di inquadrare, al di là di ogni dubbio, nelle persone di Falliti Cosimo e Panariello Salvatore gli organizzatori dell’evento”, pertanto soltanto nei confronti di costoro sarebbe consentito procedere ed emettere statuizioni di condanna.
L’assunto è privo di pregio in quanto la normativa violata, costituita dalle disposizioni regolamentari innanzi individuate, a proposito di “Raduni e Provini per giovani calciatori” prevede espressamente l’obbligo di conseguire l’autorizzazione della FIGC, rivolta, come persino il reclamo riconosce, ai soggetti che “organizzano e promuovono l’evento”: orbene, per tornare al caso di specie, qualora si potesse dubitare della caratteristica di organizzatore nella persona del Caputo, altrettanto non può dirsi della sua partecipazione promozionale, addirittura pubblicizzata con una fotografia in tenuta di gioco riprodotta sulle locandine reclamizzanti la manifestazione.
La partecipazione del ricorrente non può ulteriormente venir dubitata perché è lo stesso reclamo a riconoscere che il Caputo era stato contattato “ per partecipare al raduno”, ammettendone di conseguenza l’effettiva presenza che certamente legittima l’irrogazione della sanzione.
In ordine alla misura della stessa, il reclamo propone qualche elemento di fondatezza, risultando sperequata la condanna a quattro mesi irrogata nei confronti dell’effettivo organizzatore Falletti rispetto a quella a tre mesi inflitta al Caputo, soltanto promotore e partecipante.
In proposito, la Corte ritiene equo ridurre la squalifica nella misura di cui al dispositivo.
Infine, la doglianza formulata per conseguire ammissione di prova orale va decisamente rigettata: anche se la stessa potesse venir considerata ammissibile perchè rientrante fra gli “ulteriori mezzi probatori esperiti dagli Organi della giustizia sportiva” prevista dall’art. 35.5.1 del codice, appare del tutto superfluo lo svolgimento di un’attività istruttoria destinata ad accertare circostanze di fatto quali, ad esempio, la conoscenza tra Caputo e Falliti, ripetutamente emergente dagli atti processuali.
Per questi motivi la C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal sig.
Caputo Carmine, riduce la sanzione della squalifica a mesi 2.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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