F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 93/CFA del 10 Aprile 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 049/CFA del 18 Ottobre 2017 (dispositivo) – RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD SPORTING DOMICELLA AVVERSO LE SANZIONI: – INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTA AL SIG. NUNZIATA GIUSEPPE, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMA 2 C.G.S., ARTT. 7, COMMA 1 STATUTO FEDERALE E ARTT. 39 E 43, COMMI 1 E 6, 61, COMMI 1 E 5 NOIF; – SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA PER I CALCIATORI SEPE CRESCENZO E VARCHETTA ARMANDO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMI 1, 3 E 5 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMA 2 C.G.S., NONCHÉ 39 E 43 DELLE NOIF; – AMMENDA DI € 300,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S.; SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE INTERREGIONALE – NOTA N. 524/990 PF 16-17 CS/MB/ACR DEL 17.7.2017 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o C.R. Campania – Com. Uff. n. 23 del 21.9.2017)

RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD SPORTING DOMICELLA AVVERSO LE SANZIONI:

  • INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTA AL SIG. NUNZIATA GIUSEPPE, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMA 2 C.G.S., ARTT. 7, COMMA 1 STATUTO FEDERALE E ARTT. 39 E 43, COMMI 1 E 6, 61, COMMI 1 E 5 NOIF;
  • SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA PER I CALCIATORI SEPE CRESCENZO E VARCHETTA ARMANDO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMI 1, 3 E 5 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMA 2 C.G.S., NONCHÉ 39 E 43 DELLE NOIF;
  • AMMENDA DI € 300,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMI 1

E 2 C.G.S.;

SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE INTERREGIONALE – NOTA N. 524/990 PF 16-17 CS/MB/ACR DEL 17.7.2017 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o C.R. Campania - Com. Uff. n. 23 del 21.9.2017)

Con ricorso ritualmente introdotto, l’ASD Sporting Domicella ha impugnato la delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Campania, pubblicata sul Com. Uff. n. 23 del 21.09.2017, con la quale sono state inflitte le seguenti sanzioni:

a) inibizione per mesi 3 al sig. Giuseppe Nunziata, Presidente all’epoca dei fatti della Società

reclamante;

b) squalifica per 3 giornate effettive di gara nei confronti dei calciatori Crescenzo Sepe ed

Armando Varchetta;

c) ammenda di € 300,00 nei confronti della stessa Società reclamante.

 Le ricordate sanzioni sono state irrogate in quanto la Sporting Domicella, nella gara Centro Storico Avellino-Sporting Domicella del 07.1.2015, aveva schierato i calciatori sopra individuati privi di tesseramento, e, pertanto, senza che gli stessi fossero stati sottoposti ai prescritti accertamenti medici finalizzati alla verifica della loro idoneità sportiva, con conseguente difetto di specifica copertura assicurativa.

 La Società reclamante, rimasta contumace in primo grado, ha avanzato l’impugnazione svolgendo tre motivi d’appello costituiti:

a) dall’intervenuta estinzione del procedimento disciplinare determinata, a suo dire, dall’asserito tardivo deposito della decisione gravata rispetto alla data di pronuncia del dispositivo;

b) dall’intervenuta prescrizione della violazione;

c) dall’eccessività delle sanzioni di cui si chiedeva congrua riduzione.

 La discussione del gravame veniva fissata innanzi la Terza Sezione della Corte Federale d’Appello per la riunione del 18.10.2017, nella quale nessuno compariva per la ricorrente, mentre era presente il rappresentante della Procura Federale che sollecitava il rigetto del ricorso.

           Ritiene la Corte che il reclamo come sopra proposto debba venir disatteso.

 La censura svolta con il primo motivo non può essere accolta in quanto nella fattispecie non è riscontrabile alcun tardivo deposito della motivazione rispetto alla data della lettura del dispositivo, come lamenta l’appellante.

 Risulta invero dagli atti del giudizio che l’Organo di primo grado ha contestualmente pronunciato, con il deposito della propria decisione, sia la motivazione che la statuizione adottata: da questa documentale risultanza discende l’infondatezza, ed anzi persino la pretestuosità, del motivo di ricorso.

 In ordine all’eccezione di prescrizione, si tratta di doglianza inammissibile in quanto sollevata per la prima volta in appello, e pertanto in violazione del divieto di proporre in tale grado del processo domande e/o eccezioni nuove previsto dall’art. 345 c.p.c., disciplinante la fattispecie in virtù del richiamo di cui al combinato disposto tra l’art. 1.2 del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C. e l’art.

2.6 di quello del C.O.N.I..

 Infine, anche la richiesta di congrua riduzione delle sanzioni inflitte appare inammissibile e va, quindi, disattesa, essendo caratterizzata da difetto di motivazione, tale non potendosi ritenere il rilievo secondo il quale le dette sanzioni sarebbero “eccessive e spropositate riguardo i fatti su cui si basa la decisione adottata”, espressione dichiaratamente generica ed inidonea a giustificare la denunciata sproporzione fra evento e statuizione sanzionatoria.

 Per questi motivi la C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società ASD Sporting Domicella di Domicella (AV).

            Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

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