F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 93/CFA del 10 Aprile 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 049/CFA del 18 Ottobre 2017 (dispositivo) – RICORSO DELLA SOCIETA’ US PALMESE 1912 ASD AVVERSO LE SANZIONI: – INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL SIG. CARBONE GIUSEPPE, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 94 TER, COMMA 11 NOIF E ALL’ART. 8, COMMI 9 E 10 C.G.S.; – PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1 C.G.S.; SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 369/1064 PF 16-17 GP/AA/MG DELL’11.7.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 12/TFN del 27.9.2017)
RICORSO DELLA SOCIETA’ US PALMESE 1912 ASD AVVERSO LE SANZIONI:
- INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL SIG. CARBONE GIUSEPPE, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 94 TER, COMMA 11 NOIF E ALL’ART. 8, COMMI 9 E 10 C.G.S.;
- PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1 C.G.S.;
SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 369/1064 PF 16-17 GP/AA/MG DELL’11.7.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 12/TFN del 27.9.2017)
Con ricorso in data 5.10.2017, ritualmente preannunciato in data 3.10.2017, la società U.S. Palmese ha impugnato dinanzi a questa Corte la decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare che con Com. Uff. n. 12/TFN del 27.9.2017, infliggeva:
- la sanzione della inibizione al signor Carbone Giuseppe, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società U.S. Palmese, per la violazione dell’art. 1bis, comma 1 C.G.S., in relazione all’art. 94ter, comma 11 N.O.I.F. e all’art. 8, commi 9 e 10 C.G.S.;
- la sanzione della penalizzazione di punti 1 in classifica ai sensi dell’art. 4, comma 1 C.G.S., seguito deferimento del Procuratore Federale.
Con nota del 18.10.2017 la segreteria di questa Corte sollecitava, senza averne in seguito riscontro, la comprova di notifica del presente ricorso alla controparte, Procura Federale.
Pertanto il ricorso va conseguentemente dichiarato inammissibile, dal momento che, la dichiarazione di reclamo, dell’U.S. Palmese, è stato inviato esclusivamente a questa Corte e non anche, come espressamente prescritto dall’art. 37, comma 1, lett. a), C.G.S..
Per questi motivi la C.F.A., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società US Palmese 1912 ASD di Palmi (RC).
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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