F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 94/CFA del 10 Aprile 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 060/CFA del 14 Novembre 2017 (dispositivo) – RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DECISIONE PRONUNCIATA NEI CONFRONTI DEL SIG. PERON ANTONIO SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA N. 1573/1017 PFI 16/17 MB/GR/PP DEL 28.8.2017 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o il Comitato Regionale Veneto – Com. Uff. n. 17/TFN del 9.10.2017)

RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DECISIONE PRONUNCIATA NEI CONFRONTI DEL SIG. PERON ANTONIO SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA N. 1573/1017 PFI

16/17 MB/GR/PP DEL 28.8.2017 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 17/TFN del 9.10.2017)

1. Con ricorso in data 16.10.2017, la Procura Federale proponeva ricorso avverso la decisione pronunciata dal Tribunale Federale Territoriale /o il Comitato Regionale Veneto (Com. Uff. n. 17/TFN del 9.10.2017) che, “in accoglimento dell’eccezione preliminare svolta da parte deferita, dichiara inutilizzabili gli atti effettuati dalla Procura Federale per le causali di cui alla parte motiva, per l’effetto annullando la richiesta di deferimento nei confronti dell’arch. Antonio Peron”.

A sostegno della propria decisione il Giudice di primo grado poneva la considerazione secondo la quale “la lettura sistematica delle norme del nostro Ordinamento sportivo consente ad ogni buon conto di ricavare un obbligo di iscrizione che deve essere valutato in termini di ragionevolezza, nel rispetto del diritto di difesa dell’incolpato e in generale dei principi sottesi al tema del giusto processo sportivo di recente formulazione”; conseguentemente, ad avviso del medesimo Giudice, poiché tra la conoscenza da parte della Procura Federale della documentazione relativa alla segnalazione dei fatti contesti (avvenuta in data 29.11.2016) e l’iscrizione nel registro della Procura della detta segnalazione (avvenuta in data 21 marzo 2017) era trascorso un intervallo di tempo non conforme al citato principio di ragionevolezza, accoglieva l’eccezione di inammissibilità sollevata dal deferito, dichiarando inutilizzabili gli atti compiuti dalla Procura medesima.

Avverso tale decisione ricorreva la Procura generale, insistendo, nel merito, per l’accoglimento delle richieste avanzate con il proprio deferimento.

Il resistente si opponeva, chiedendo la conferma dell’impugnata sentenza.

All’udienza del 14.11.2017, udite le conclusioni dei legali del rappresentante delle Procura e del resistente, il collegio di riservava di decidere.

2. L’eccezione di inammissibilità sollevata dal deferito in primo grado e posta a fondamento della appellata decisione non appare condivisibile.

Sul punto, questo Collegio condivide le valutazioni e le conclusioni cui questa Corte è pervenuta con la decisione assunta nella riunione del 10.6.2016 (cfr. Com. Uff. n. 141/CFA - 2015/2016).

In particolare, si condivide l’analisi ivi contenuta dell’art. 32 quinquies C.G.S. che si ritiene utile sinteticamente riportare.

Afferma la Corte, con la detta sentenza, che “ai sensi della suddetta norma il Procuratore federale deve svolgere tutte le indagini necessarie all’accertamento di violazioni statutarie e regolamentari di cui ha notizia ed a tal fine «iscrive nell’apposito registro le notizie di fatti o atti rilevanti» e «la durata delle indagini non può superare quaranta giorni dall’iscrizione nel registro del fatto o dell’atto rilevante». Orbene, non può che prendersi atto del fatto che, mentre viene imposto un termine (40 giorni) per lo svolgimento delle indagini dall’iscrizione nel registro, manca una norma che imponga alla Procura federale di iscrivere nel registro dei procedimenti una data notitia criminis entro un termine, tantomeno perentorio … Del resto, non è dato all’interprete ritenere esistente un termine perentorio laddove lo stesso non sia espressamente indicato e così qualificato dal legislatore. Infatti, la perentorietà del termine, come noto, richiede una espressa previsione normativa e, per l’effetto, in difetto di una tal previsione, non è possibile sanzionare il mancato rispetto di un eventuale termine (ordinatorio, ma, nel caso di specie, peraltro, insussistente), con una dichiarazione di inammissibilità dell’atto o di inutilizzabilità dell’attività sulla quale lo stesso si basi.”

Nella medesima decisione viene altresì chiarito come una simile interpretazione trovi conforto anche in altre disposizioni dell’Ordinamento sportivo.

In tal senso, ad avviso della medesima Corte, deporrebbe una chiara lettura sia dell’art.12 ter, comma 3, dello Statuto del Coni, ai sensi del quale: «Il capo della Procura federale deve avvisare la Procura generale dello sport di ogni notizia di illecito sportivo ricevuta, dell’avvio dell’azione disciplinare, della conclusione delle indagini, della richiesta di proroga, del deferimento di tesserati e affiliati e dell’intenzione di procedere all’archiviazione. La Procura generale dello Sport, anche su segnalazione di singoli tesserati e affiliati, può invitare il capo della procura federale ad aprire un fascicolo di indagine su uno o più fatti specifici», sia dell’art. 51, comma 4, C.G.S. Coni, il quale dispone che: «La Procura generale dello sport, in spirito di leale collaborazione, coopera con ciascuno dei procuratori federali al fine di assicurare la completezza e tempestività delle rispettive indagini; a tal fine, la Procura generale dello Sport, anche su segnalazione di singoli tesserati e affiliati, può invitare il capo della procura federale, secondo le modalità stabilite nel Regolamento di cui all’art. 12 ter dello Statuto del CONI, ad aprire un fascicolo di indagine su uno o più fatti specifici, provvedendo all’iscrizione nel registro di cui 14 all’art. 53 del presente Codice. Qualora il medesimo fatto sia oggetto di indagine da parte dell’ufficio del Procuratore federale di più di una Federazione, la Procura Generale dello Sport assicura il coordinamento tra gli uffici». sia, infine, l’art. 12, comma 2, del Regolamento di organizzazione e funzionamento della Procura generale dello sport, secondo il quale: «L’invito di cui al comma 4 dell’art. 51 del Codice della Giustizia Sportiva può essere formulato soltanto qualora la segnalazione sia stata preventivamente inviata dal tesserato o affiliato alla competente Procura federale e quest’ultima non abbia provveduto entro trenta giorni dalla ricezione all’iscrizione nel registro di cui al comma 2 dell’art. 47 del Codice della Giustizia Sportiva».

Ad avviso della Corte, “dal combinato disposto delle norme sopra citate si evince, in modo inequivoco, che non sussiste alcun obbligo, in capo alla Procura federale, di iscrivere, entro un dato termine (tantomeno perentorio) il fatto segnalato o denunciato nell’apposito registro dei procedimenti, tanto è vero che, solo decorsi almeno 30 giorni dalla denunzia o segnalazione, è previsto un potere, in capo alla Procura generale, di (mero) invito e sollecitazione, alla Procura federale, in ordine all’apertura di un fascicolo di indagine, provvedendo all’iscrizione nell’apposito registro.”

Deve ritenersi, per tutti le ragioni suesposte che questo Collegio ritiene di dover condividere, che l’eccezione preliminare sollevata in primo grado dal deferito ed ivi accolta, andasse respinta.

Ne consegue necessariamente, in ossequio al disposto dell’art. 37, comma 4, ultimo periodo, C.G.S., l’annullamento della decisione impugnata, con rinvio al giudice di primo grado perché proceda ad un esame nel merito delle richieste avanzate dalla Procura Federale.

 Per questi motivi la C.F.A., accoglie il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale e rinvia gli atti al Tribunale Federale Territoriale c/o C.R. Veneto per l’esame del merito.

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