F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione IV – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 128/CFA del 04 Giugno 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 100/CFA del 12 Aprile 2018 (dispositivo) – RICORSO DELLA SOCIETA’ DOA MANAGEMENT SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE DAL REGISTRO DEI PROCURATORI SPORTIVI PER MESI 4 INFLITTA ALLA RECLAMANTE IN RELAZIONE ALLA POSIZIONE DEL SIG. OTTAIANO ANTONIO (Delibera della Commissione Procuratori Sportivi – Com. Uff. n. 009/PS del 21.2.2018) RICORSO DEL SIG. OTTAIANO ANTONIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE DAL REGISTRO DEI PROCURATORI SPORTIVI PER MESI 4 DA INTENDERSI ESTESA ANCHE ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ ATTRAVERSO LA SOCIETÀ DOA MANAGEMENT SRL INFLITTA AL RECLAMANTE (Delibera della Commissione Procuratori Sportivi – Com. Uff. n. 009/PS del 21.2.2018)

RICORSO DELLA SOCIETA’ DOA MANAGEMENT SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE DAL REGISTRO DEI PROCURATORI SPORTIVI PER MESI 4 INFLITTA ALLA RECLAMANTE IN RELAZIONE ALLA POSIZIONE DEL SIG. OTTAIANO ANTONIO (Delibera della Commissione Procuratori Sportivi - Com. Uff. n. 009/PS del 21.2.2018)

 

RICORSO DEL SIG. OTTAIANO ANTONIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE DAL REGISTRO DEI PROCURATORI SPORTIVI PER MESI 4 DA INTENDERSI ESTESA ANCHE ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ ATTRAVERSO LA SOCIETÀ DOA MANAGEMENT SRL INFLITTA AL RECLAMANTE (Delibera della Commissione Procuratori Sportivi - Com. Uff. n. 009/PS del 21.2.2018)

In data 28.2.2018 il dr. Antonio Ottaiano, (procuratore sportivo) e la società DOA Management srl, (società tramite la quale il primo operava) adivano, pur se con atti introduttivi non formalmente ineccepibili, la Corte Federale di Appello per la riforma della decisione della Commissione Procuratori Sportivi resa in data 15.1.2018, pubblicata nel Com. Uff. n. 009/PS del 21.2.2018, che aveva  ritenuto lo stesso dr. Ottaiano responsabile di grave violazione dei doveri di lealtà correttezza e trasparenza che regolano i rapporti tra rappresentante e rappresentato, infliggendogli la sanzione della sospensione dal Registro (dei procuratori sportivi) per mesi 4 (quattro), da intendersi estesa anche all'esercizio dell'attività attraverso la società DOA Management srl.

La vicenda processuale, oggi all'esame della Corte, trova origine nell'esposto inviato dal calciatore Roberto Insigne alla Commissione Procuratori Sportivi, con il quale egli  chiedeva di accertare l’invalidità e l’inefficacia del contratto di rappresentanza da lui sottoscritto in favore del dr.. Antonio Ottaiano e della Doa Management Srl, di cui quest’ultimo era amministratore e socio, depositato presso la Commissione in data 10.7.2017 e recante come data di sottoscrizione quella del 12.6.2017, in quanto il sig. Insigne sosteneva di aver apposto la sua firma in data 11.1.2017 e non il 12.6. 2017.

Conseguentemente, egli richiedeva la rimozione  del contratto dal relativo Registro tenuto dalla FIGC, in quanto invalido, inefficace e non conforme alle norme del regolamento per servizi di Procuratore Sportivo e l'irrogazione delle sanzioni disciplinari ritenute di giustizia,

Il dr. Ottaiano contestava le circostanze, ribadendo l’autenticità e la legittimità del contratto del 12.6.2017.

Durante la fase istruttoria, dagli accertamenti delegati alla Procura Federale, risultava confermato, anche dallo stesso dr. Ottaiano, che egli aveva inviato al sig. Insigne una bozza non corrispondente a quella depositata, utilizzando le prime due pagine del contratto depositato, prive dell'indicazione della rinuncia agli emolumenti previsti nei precedenti contratti ed alterando la data di formazione del contratto stesso.

Il dr. Ottaiano giustificava tale comportamento sostenendo che, avendo il calciatore manifestato l’intenzione di risolvere il rapporto contrattuale, la contraffazione della data di sottoscrizione costituiva uno stratagemma per rassicurare il calciatore sulla chiusura anticipata del rapporto dal Giugno al Febbraio 2019; circostanza questa che avrebbe permesso, secondo l'Ottaiano, al nuovo procuratore di operare già nella finestra di mercato estiva.

La Commissione Procuratori Sportivi all'esito dell'istruttoria e dell'udienza dibattimentale, dopo aver dichiarato la propria incompetenza in ordine alla validità ed inefficacia del contratto, infliggeva, ai sensi dell’art. 9.2 Reg., al sig Antonio Ottaiano la sanzione della sospensione di mesi 4 (quattro) dal Registro dei Procuratori Sportivi tenuto dalla FIGC, estendendola anche alla Doa Management S.r.l. in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ritenendo che costituisca una grave violazione dei doveri di lealtà, correttezza e trasparenza che regolano i rapporti tra rappresentante e rappresentato, la circostanza che un Procuratore invii al proprio assistito una copia artefatta e parziale del contratto di rappresentanza depositato  presso la Commissione Procuratori Sportivi.

Avverso tale decisione, come detto, hanno avanzato reclamo sia il dr. Ottaiano che la Doa Management S.r.l., mentre ha presentato controdeduzioni il sig. Roberto Insigne.

All'udienza odierna sono intervenuti l'avv. Vicedomini per il dr. Ottaiano, l'avv.to Iengo per la DOA Management srl e gli avv.ti Rigo e Diana per il sig. Insigne, i quali hanno illustrato le rispettive memorie ed in particolare l'avv. Diana ha precisato che con l'uso del termine contraffazione intendeva riferirsi al cambio della data nel documento inviato all'Insigne.

Motivi della decisione

La Corte, preliminarmente, procede all'esame delle eccezioni di inammissibilità per omessa notifica a parte essenziale del procedimento e per tardività dei reclami, sollevate dal sig. Insigne.

Entrambe le eccezioni non sono fondate e devono essere disattese.

La prima perchè in mancanza di esplicita previsione normativa la Commissione Procuratori Sportivi non può essere considerata parte nel presente giudizio, in quanto organo giudicante nel precedente grado di giudizio; né a conclusioni diverse può portare la particolarità del procedimento innanzi ad essa, che prevede che l'attività inquirente e requirente venga svolta all'interno della Commissione stessa.

La seconda perchè il richiamato art. 2 comma 6 del C.G.S. del CONI, rinvia ai principi ed alle norme generali del processo civile solo per quanto non disciplinato.

Orbene, nel caso di specie la fattispecie è disciplinata dagli artt. 33, 37 e 38 CGS FIGC, che prevedono una disciplina organica e completa per i reclami alla Corte Federale di Appello e ciò senza tenere conto della dubbia qualificazione di parte alla quale deve essere inviato il reclamo, data all'Insigne.

Successivamente, il Collegio ha esaminato le argomentazioni difensive del dr. Ottaiano e della DOA Management srl, rilevando che non è ravvisabile nella decisione emessa dalla Commissione Procuratori Sportivi, il vizio di ultrapetizione, non potendosi considerare il sig. Insigne, come parte in senso tecnico, né la sua richiesta come limite alla potestà giurisdizionale della Commissione stessa, alla quale compete un'ampia iniziativa d'ufficio; e ciò senza tener conto del fatto che, comunque il sig. Insigne aveva chiesto l'irrogazione delle sanzioni disciplinari ritenute di giustizia.

Quanto alla supposta carenza di legittimazione passiva della DOA Management S.r.l., sia sufficiente rilevare che a tale società stata data rituale comunicazione del procedimento disciplinare, a mezzo pec indirizzata a doamanagement@arubapec.it  in data 7.12.2017.

Passando alla trattazione del merito, la Corte preso atto che dalle indagini svolte, dagli accertamenti effettuati e dalle dichiarazioni degli interessati è risultata in maniera inequivocabile la responsabilità del dr. Ottaiano, in ordine alle violazioni ascrittegli, che, in ogni caso costituiscono violazione dell'art. 9.1. del Regolamento per i servizi di procuratore sportivo, ritiene di confermare da decisione impugnata.

 Per questi motivi la C.F.A., respinge i ricorsi come sopra proposti dalla società Doa Management S.r.l. e dal sig. Ottaiano Antonio.

            Dispone incamerarsi le tasse reclamo.

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