F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione IV – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 128/CFA del 04 Giugno 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 100/CFA del 12 Aprile 2018 (dispositivo) – RICORSO DEL CALCIATORE CASTELLI DAVIDE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI 5 GIORNATE IN GARE UFFICIALI E DA ESTENDERSI IN AMBITO UEFA E FIFA INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART.1BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 33, COMMA 2 N.O.I.F. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 7480/105 PF 17-18 GC/GP/AC DEL 16.2.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 52/TFN del 26.3.2018)

RICORSO DEL CALCIATORE CASTELLI DAVIDE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI 5 GIORNATE IN GARE UFFICIALI E DA ESTENDERSI IN AMBITO UEFA E FIFA INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART.1BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 33, COMMA 2 N.O.I.F. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 7480/105 PF 17-18 GC/GP/AC DEL 16.2.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 52/TFN del 26.3.2018)

Il calciatore “giovane di serie” Davide Castelli ha proposto reclamo a questa Corte Federale avverso la decisione assunta dal Tribunale Federale Nazionale, di cui al Com. Uff. n. 52/TFN del 26 marzo c.a., con la quale si è inflitta al sunnominato Castelli la sanzione della squalifica di cinque giornate di gara, da estendersi in ambito Uefa, in relazione alla fattispecie lesiva dell’ordinamento federale di seguito sinteticamente riportata.

 Il sig. Gianfranco Andreoletti, nella sua qualità di presidente della società U.C. AlbinoLeffe, con propria nota del 23.7.2017 ha denunciato alla Procura Federale  e ad altri organi federali, la condotta del calciatore Castelli il quale “ancora tesserato con la scrivente società”, pur ritualmente invitato a presentarsi al raduno della squadra, fissato per il 13 luglio precedente, non aveva risposto alla convocazione, facendo pervenire al sodalizio una lettera raccomandata con la quale esplicitava l’assenza di qualsiasi vincolo di tesseramento e, per tale motivo, respingeva l’invito.

 Al contrario, secondo il denunciante, il sig. Castelli doveva ritenersi regolarmente tesserato, come da tabulato FIGC e si offriva, quale motivazione plausibile a tale condotta, la circostanza che lo stesso, già nella precedente stagione sportiva, “era andato ad allenarsi all’estero senza autorizzazione e senza motivazione” e, per tale fatto, era stato deferito, dalla Procura Federale, agli organi di giustizia sportiva.

 Avviata la necessaria istruttoria, in sede di audizione il presidente Andreoletti, oltre a confermare quanto già esposto, ha inteso ribadire che il “giovane di serie” (tale dal 30.08.2013), già inserito nella propria compagine di atleti da diversi anni, dopo un tentativo di contrattualizzazione del gennaio/febbraio 2016, si era di fatto trasferito in Spagna dove, secondo notizie apprese sui social, si sarebbe tesserato con la società Villareal.

 Secondo la prospettazione offerta, l’Andreoletti, indipendentemente dalla trascorsa vicenda, riteneva che il comportamento del Castelli presentasse “caratteri e fondamenti di altra natura” in ragione del ritenuto vincolo pluriennale esistente col “giovane di serie”, palesemente – a suo dire – violato per allenarsi senza autorizzazione presso altra società estera.

 L’Ufficio inquirente, con provvedimento del 16.2.2018, concluse le indagini, ha deferito il calciatore dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare in quanto, disertando l’attività addestrativa e agonistica, per tesserarsi con la società spagnola del Villareal “si sottraeva consapevolmente e volontariamente al vincolo pluriennale” con l’Albinoleffe. Ha riferito, altresì, che per analogo comportamento, tenuto nella stagione 2016/2017, era stato sottoposto ad altro procedimento, definito con patteggiamento ex art. 23 CGS, dinanzi al TFN, come da Com. Uff. n. 27/TFN (2017-2018).

 Per tale motivo, si chiedeva sanzionarsi la mentovata condotta ai sensi dell’art. 1 bis. comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 33, comma 2, delle NOIF.

 Il 22.3.2018 si è tenuta la riunione del Tribunale Federale Nazionale, dinanzi al quale il deferito si è costituito eccependo il difetto di potestas iudicandi in capo all’organo di giustizia adìto, la violazione dei termini e, nel merito, l’infondatezza della pretesa attrice.

 Nel contraddittorio dibattimentale la Procura Federale ha chiesto irrogarsi al deferito la squalifica per quattro giornate e l’ammenda di €. 6.000,00 mentre il difensore ha insistito per l’accoglimento della propria tesi e rigetto della domanda attorea.

 All’esito, il Collegio ha inflitto al Castelli la sanzione della squalifica di 5 (cinque) giornate di squalifica in gare ufficiali.

 Nella parte motiva quei giudici, dopo aver respinto la dedotta inammissibilità e la ipotizzata, indebita ingerenza da parte della Procura nella vicenda relativa al tesseramento, ha affermato il proprio potere cognitivo in quanto la fattispecie, diversamente da quanto dedotto dalla difesa, non si risolve in un mero inadempimento contrattuale, ma nella violazione di principi disciplinari, fondanti lo stesso ordinamento sportivo. Nel merito ha riconosciuto come l’atteggiamento del sig. Castelli, ritenuto ancora tesserato per la società denunciante, abbia frustrato i principi di lealtà correttezza e probità, propri dell’art. 1 bis, comma 1 C.G.S. e, nel determinare la sanzione, ha considerato come lo stesso calciatore si sia reso protagonista di analoga vicenda, nella stagione precedente, definendo la propria posizione mediante accesso alla procedura ex art. 23 C.G.S.; la circostanza è stata, pertanto, ritenuta indicativa di un pervicace atteggiamento spregiativo delle regole sportive e meritevole, quindi, di una sanzione più grave di quella richiesta dalla Procura Federale.

 Contro questa decisione ha proposto reclamo il sig. Castelli, la cui difesa ha riproposto l’eccezione di difetto di potere in capo alla Procura Federale, evidenziato un’erronea individuazione della norma delle NOIF che sarebbe stata violata: non l’art. 33, come ritenuto, ma l’art. 92. Conseguentemente, ha confermato la propria tesi, con le medesime argomentazioni, circa l’errato riconoscimento della potest judicandi del Tribunale Federale e il mancato rispetto dei termini del procedimento.

 Nel merito ha sostenuto l’insussistenza di qualsiasi vincolo per l’ordinamento statale e quello sportivo nonché l’eccessiva onerosità della sanzione comminata.

 Ha concluso per l’accoglimento delle eccezioni preliminari avanzate e, nel merito, per il proscioglimento del proprio assistito.

 Nell’adunanza del 12 aprile, presenti le parti che hanno confermato le rispettive tesi e richieste.

LA CORTE

chiamata a valutare e decidere in ordine alla sanzione inflitta – con la decisione impugnata –

al calciatore “giovane di serie” Davide Castelli osserva quanto segue.

La vicenda che qui occupa trova un proprio precedente disciplinare e storico in ciò che ha costituito oggetto del giudizio di cui al Com. Uff. n. 27/TFN (2017/2018), ossia al fatto che, dal gennaio 2017 il calciatore, vincolato ex art. 33, commi 1 e 2 delle NOIF, aveva interrotto il proprio rapporto con la società UC Albinoleffe, al fine di potersi tesserare con la Società spagnola del Villareal, presso la quale si trasferiva.

Per questo fatto, ossia l’interruzione del rapporto, per volontà unilaterale del Castelli, lo stesso era stato sanzionato con tre giornate di squalifica, come da accordo intercorso tra Procura Federale e interessato ex art. 23 C.G.S..

Il sig. Castelli, tesserato per la società spagnola, nella quale milita in una delle squadre giovanili, ha ritenuto poi, qualche mese dopo, di non rispondere positivamente alla convocazione della società bergamasca per il ritiro pre-campionato affermando, in una nota scritta di riscontro, di non essere più legato al sodalizio da vincoli di tesseramento od altro obbligo giuridicamente rilevante.

Da questo trae origine l’esposto denuncia alla Procura Federale da parte del presidente della società lombarda e il conseguente deferimento dinanzi al Tribunale Federale il quale, in disparte il rigetto delle eccezioni in rito, ha preso atto che il calciatore era stato autorizzato dalla FIFA a tesserarsi provvisoriamente per il Villareal in data 21.9.2017.

Ciò posto ha reputato, pur condividendo principi generali in punto di libertà associative, che

oggetto del giudizio fosse “se le modalità attuative di quella ipotizzata e presunta volontà, peraltro mai neppure formalizzata alla società Albinoleffe, e consistite nel non onorare il contratto in essere….evitando però di dichiarare di essere o di voler giocare altrove, siano conformi ai principi di lealtà, probità e correttezza…” e che l’atteggiamento del Castelli, integrasse una “condotta del tutto analoga a quella oggetto del presente procedimento, in relazione alla quale ha scelto di definire la propria posizione ai sensi dell’art. 23 C.G.S.…” con conseguente, pervicace intendimento del giocatore di insistere nel medesimo contegno.

Questo è quanto si legge nella decisione e, posto che il Tribunale è incorso in intima contraddizione allorché, da un lato, assume che il giocatore avrebbe omesso, nell’occasione di rendere edotta la società italiana di voler giocare altrove, ma dall’altro si dimostra consapevole di quanto già deciso proprio in ordine a tale volontà, unita a quella, si legge nel comunicato ufficiale precedente, di trasferirsi immediatamente in Spagna, appare utile ripercorre il procedimento contenzioso cui gli stessi giudici fanno cenno poiché le pronunce cui si è pervenuto nello stesso appaiono impattare in modo risolutivo sul presente giudizio.

E’ bene, inoltre, premettere che ai sensi dell’art. 33, 1° comma, delle NOIF, i “giovani di serie” sono tali allorché, dal 14° anno, sottoscrivono una richiesta di tesseramento per una società di Lega professionistica. Essi (comma 2) assumono “un particolare vincolo”, atto a permettere alla società di addestrarli e prepararli all’impiego nei campionati…Nell’ultima stagione sportiva del periodo di vincolo, il calciatore …ha diritto ad un’indennità … e la società ha diritto di stipulare con lo stesso il primo contratto da professionista”

La circostanza che le norme federali individuino solo in questo momento la possibilità di

stipulare un contratto da professionista non è locuzione priva di significato, soprattutto allorché essa deve raccordarsi con le norme FIFA, così come emerso nel procedimento davanti a quegli organi istituzionali.

E’ di rilievo, in questo senso, come nella decisione del “Single Judge” della Commissione sullo

status dei giocatori della FIFA del 21.9.2017, sulla richiesta di provvisorio tesseramento del Castelli si possano cogliere alcuni passaggi motivazionali che possono fornire elementi di decisione utili alla presente controversia.

Ricorda quel giudicante che in data 27 gennaio la Federazione Spagnola presentò, inserendola nel TMS, una domanda di transfer internazionale per il giocatore sulla base di un contratto concluso tra il giocatore e il Villareal il 18 gennaio precedente. Richiesta cui la FIGC si è opposta il 2.2.2017 su impulso della UC Albinoleffe.

Il 23 marzo il “Single Judge” ha accettato la richiesta spagnola.

Il 29 marzo la FIGC ha fatto richiesta di conoscere i motivi della decisione e il successivo 12 giugno la Federcalcio italiana ha fatto appello al CAS ma il 29 marzo precedente, sulla base della decisione che precede, il Villareal ha confermato l’iscrizione nel TMS e la Federazione spagnola ha nuovamente chiesto alla FIGC il consenso al trasferimento del giocatore, richiedendo alla FIFA di poter eccezionalmente autorizzarlo, nelle more del procedimento. Il 1.7.2017 (data stessa della convocazione) il giocatore e il Villareal hanno concluso un nuovo contratto fino al 30.6.2020.

Il 3.8.2017 la FIGC ha nuovamente respinto il Certificato Internazionale di trasferimento e da questo momento, nei mesi di luglio/settembre il contenzioso si è prolungato sino a che, in data 21 settembre, la FIFA, conclusa l’istruttoria, ha nuovamente rimesso la questione alla valutazione del “Single Judge” della Commissione apposita il quale, nella sua motivazione di autorizzazione al tesseramento provvisorio del giocatore, afferma:

a) la FIGC aveva negato qualsiasi accordo sul trasferimento;

b) tra la società sportiva italiana non vi era alcun contratto ma solo un “vincolo” di relazione sportiva e un obbligo, da parte della società, di corrispondere solo un “rimborso spese” a fronte dell’attività di formazione;

c) il club italiano, nel procedimento, ha ammesso di non aver alcun contratto di lavoro col

giocatore il quale, tra l’altro, aveva rifiutato di sottoscriverlo. Né l’AlbinoLeffe aveva fornito qualsiasi prova circa il pagamento di somme diverse e superiori al solo “rimborso spese;

d) era da sottolinearsi che doveva considerarsi, ai sensi dell’art. 2 par. 2 delle Regole,  che il giocatore che non riceveva più di un rimborso spese era un “amateur”, cosa non contestata dalla FIGC e dal club italiano;

e) è da sottolinearsi (punto 10) che l’unica ragione giustificatrice del mancato rilascio di un

ITC è l’esistenza di un contenzioso circa un contratto tra il club e il giocatore;

f) non è giustificato, per questo, il rifiuto della FIGC a rilasciare alla Federazione Spagnola

l’ITC per il giocatore;

g) in base alla chiara volontà del giocatore di giocare per Villareal. il giocatore non può essere

obbligato  a fornire i suoi servizi ad Albinoleffe, in quanto tale obbligo non solo contravviene ai principi delle Regole ma anche alla legge svizzera sul diritto al lavoro, come rilevato da costante giurisprudenza della CAS;

h) che la decisione del 23 marzo precedente non poteva, in nessun caso, dirsi sospesa solo

per effetto della richiesta di conoscere le ragioni della decisione o per l’interposizione dell’appello alla  CAS. Nè la FIGC ha mai richiesto la sospensione dell’esecuzione di detta decisione (punti 17 e 18) per cui, fin da quella data, la Federazione Spagnola aveva titolo per richiedere l’ITC per il calciatore.

A tal proposito  e a conferma di quanto ribadito dal Giudice Unico, deve ricordarsi che il dispositivo di quella sentenza  espressamente disponeva che la domanda della Federazione Spagnola su impulso del Villareal (TMS reference G-0001248) per l’approvazione del tesseramento prima della richiesta  dell’ITC “è accettata”, ragion per cui, dal 23.3.2017 era chiaro e noto alle parti sia la volontà della Federazione Spagnola di ottenere il transfer per il giocatore, sia che il Giudice non aveva riconosciuto validi motivi ostativi al suo ottenimento e sia che la Federcalcio italiana (e per essa l’AlbinoLeffe) era consapevole dell’immediata efficacia di tale decisione, ribadita solo in conseguenza di una rinnovata richiesta della Federazione iberica.

Sulla base del decisum del Single Judge della FIFA non può condividersi, allora, l’assunto della Procura Federale, secondo la quale il Castelli  “disertava l’attività di addestramento ed agonistica e si sottraeva consapevolmente e volontariamente al vincolo pluriennale”, né che il Castelli si sia sottratto al vincolo evitando scientemente di far partecipe la società della sua intenzione di trasferirsi all’estero, poiché risulta sia che questa volontà era stata ampiamente palesata (vedi Com. Uff. n. 27/TFN del 20.11.2017) sia che sin dal 23.3.2017 era stata pronunciata una decisione che indicava come accolta la domanda di ottenimento dell’ITC in favore del Villareal, in virtù dell’assenza di valide giustificazione della FIGC al suo rilascio. Decisione favorevole non sospesa nella sua immediata efficacia dall’interposizione di un appello alla CAS.

Ora, posto che al sig. Castelli è stato addebitato un consapevole comportamento contrario ai doveri di lealtà e probità, non si può essere d’accordo nella sua essenza di volontaria lesione dei suddetti principi, poiché, in disparte il giudicato FIFA, l’esistenza di un contenzioso di indubbia complessità e le verosimili assicurazioni ricevute dalla Federazione Spagnola, presso la quale già giocava, depongono, quanto meno, per la carenza del necessario elemento psicologico richiesto dalla disposizione di cui all’art. 1 bis C.G.S., in capo al calciatore, con conseguente salvezza del Castelli da ogni addebito.

 Per questi motivi la C.F.A., accoglie il ricorso come sopra proposto dal calciatore Castelli Davide e annulla la sanzione inflitta.

            Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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