F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 79/CFA del 22 Gennaio 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 76/CFA del 17 Gennaio 2018 (dispositivo) – RICORSO DELLA SOCIETÀ US VIBONESE CALCIO SRL AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO PROPOSTO EX ARTT. 30 E 32 C.G.S. CONI, NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ ACR MESSINA (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 29/TFN del 27.11.2017)
RICORSO DELLA SOCIETÀ US VIBONESE CALCIO SRL AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO PROPOSTO EX ARTT. 30 E 32 C.G.S. CONI, NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ ACR MESSINA (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 29/TFN del 27.11.2017)
1. Con ricorso proposto innanzi al Tribunale Federale Nazionale in data 18.7.2017, la U.S. Vibonese Calcio S.r.l. richiedeva ex art. 30 e 32 C.G.S. CONI, previa “acquisizione presso gli organi competenti di tutti i documenti relativi all'iscrizione del campionato 2016/2017 di A.C.R. Messina e di quelli successivamente depositati per la regolarizzazione delle posizioni del club soprattutto in relazione alla sostituzione della fidejussione con prova dell'avvenuto pagamento del premio assicurativo” nonché “esclusione del Club A.C.R. Messina dal Campionato di Lega Pro per la stagione 2016/2017”, di “disporre l'integrazione dell'organico mediante reintegra della società ricorrente con assegnazione di nuovo termine per adempiere agli incombenti richiesti per l'iscrizione al campionato 2017/2018”.
Con delibera in data 28 luglio 2017, pubblicata sul Com. Uff. n. 7/T.F.N., il Tribunale Federale Nazionale dichiarava l'inammissibilità del ricorso della società U.S. Vibonese Calcio s.r.l., essendo stato proposto esclusivamente nei confronti della società Messina “e non quale parte resistente necessaria, anche nei confronti della Lega italiana Calcio Professionistico” ed essendo già stata emessa pronuncia di condanna della società A.C.R. Messina sui medesimi fatti.
Avverso la suddetta decisione, in data 8 agosto 2017, la U.S. Vibonese Calcio S.r.l. proponeva reclamo ai sensi dell'art. 30 C.G.S. CONI in relazione all’art. 37 C.G.S. F.I.G.C., deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 30 e 32 C.G.S. CONI e chiedendo, previa acquisizione della succitata documentazione, “la penalizzazione e/o esclusione del Club A.C.R. Messina s.r.l., in persona del legale rappresentate pro tempore, dal Campionato di Lega Pro per la stagione 2016/2017, con conseguente reintegra nell’organico di Serie C della società ricorrente mediante scorrimento della graduatoria”.
Con decisione del 24.8.2017 (Com. Uff. 34/C.F.A.), la Corte federale di appello accoglieva il ricorso, disponendo il posizionamento della società Messina all’ultimo posto in classifica del Campionato di Lega Pro, Girone C, nella Stagione Sportiva 2016/2017.
Avverso tale decisione, in data 31.8.2017 la F.I.G.C. e la Lega italiana calcio professionistico proponevano appello, chiedendone l’annullamento.
Con decisione n. 78 del 19.10.2017, le Sezioni Unite del Collegio di Garanzia dello Sport annullavano la decisione della C.F.A., rinviando la questione al T.F.N. per le successive determinazioni.
Con la citata decisione, il Collegio di Garanzia aveva affermato la natura di parti necessarie del giudizio sia della F.I.G.C. che della Lega italiana Calcio Professionistico, con riferimento sia alla domanda di partecipazione della Vibonese al Campionato di Lega Pro nella stagione 2017/2018 sia a quella di eventuale irrogazione di sanzioni alla società Messina per mancata regolarizzazione, in corso di campionato, della situazione venutasi a creare con il fallimento della società assicuratrice presso la quale era stata stipulata la polizza finalizzata alla partecipazione del campionato 2016/2017.
Con nota del 23.10.2017, il T.F.N. fissava al 17.11.2017 la data di udienza per la prosecuzione del giudizio e la comunicava alla U.S. Vibonese ed alla A.C.R. Messina.
Con istanza in data 11.11.2017, il Messina chiedeva al T.F.N. di provvedere all’integrazione del contraddittorio nei confronti di F.I.G.C. e Lega italiana Calcio Professionistico, fissando nuova udienza per il deposito di memorie; la medesima richiesta veniva reiterata all’udienza del 17.11.2017.
Con decisione del 27.11.2017 (Com Uff. 29/T.F.N.), il T.F.N. dichiarava inammissibile il ricorso, ritenendo che, alla luce della decisione del Collegio di garanzia, la U.S. Vibonese non avrebbe dovuto proporre ricorso avverso l’A.C.R. Messina ai sensi degli artt. 30 e 32 del Codice di giustizia sportiva del CONI bensì ai sensi dell’art. 43 bis del C.G.S. della F.I.G.C.
In ogni caso, ad avviso del T.F.N., la ricorrente avrebbe dovuto indicare la F.I.G.C. e la Lega italiana Calcio Professionistico tra i soggetti contro i quali il ricorso era proposto, ai sensi dell’art. 30, comma 3, lett. a) del C.G.S. CONI.
In assenza di tale indicazione, al T.F.N. sarebbe preclusa la chiamata in giudizio di altri soggetti. Avverso tale decisione, la U.S. Vibonese proponeva ricorso a questa Corte in data 30.11.2017.
2. Preliminarmente, occorre rilevare che il presente giudizio perviene per impugnazione proposta avverso sentenza di primo grado emanata all’esito di un giudizio instauratosi previo rinvio dal Collegio di garanzia dello Sport; conseguentemente, questo collegio è vincolato al rispetto sia dei principi di diritto enunciati nella decisione di rinvio sia del giudicato interno nel frattempo formatosi.
Sempre in via preliminare, occorre esaminare in primo luogo la questione concernente l’esatta instaurazione del contraddittorio tra tutte le parti del giudizio.
Il Collegio di garanzia dello Sport, nella citata decisione di rinvio, ha affermato la natura di parti necessarie del giudizio sia della F.I.G.C. che della Lega italiana Calcio Professionistico ed ha rinviato al
T.F.N. per il prosieguo del giudizio.
Quest’ultimo, in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 32, comma 1, C.G.S. C.O.N.I., avrebbe dovuto fissare “l’udienza di discussione, trasmettendo il ricorso ai soggetti nei cui confronti esso è proposto o comunque interessati e agli altri eventualmente indicati dal regolamento di ciascuna Federazione, nonché comunicando, anche al ricorrente, la data dell’udienza.”.
In ragione del necessario ossequio che il T.F.N. deve prestare al principio di diritto enunciato nella decisione di rinvio, l’atto del 23.10.2017, contenente la fissazione della data di udienza, andava comunicato non solo agli originari ricorrenti ma anche alla F.I.G.C. ed alla Lega italiana Calcio Professionistico; questi ultimi, infatti, andavano considerati contraddittori necessari (giusta quanto disposto dal Collegio di garanzia dello Sport) o, quanto meno, soggetti “comunque interessati” ai sensi della citata disposizione.
In ogni caso, poiché la ricorrente U.S. Vibonese, resasi conto della mancata comunicazione della data di udienza a F.I.G.C. e Lega italiana Calcio Professionistico, ha chiesto (sia con istanza in data 11.11.2017 sia nel corso dell’udienza del 17.11.2017) di provvedere all’integrazione del contraddittorio nei citati sensi, il T.F.N. ben avrebbe dovuto accogliere la richiesta ripristinando il contradditorio sulla cui assenza si era fondata la decisione del Collegio di garanzia dello Sport.
A tal proposito, non si condividono le perplessità sollevate dal medesimo T.F.N., atteso che tale integrazione non sarebbe avvenuta su impulso di parte ma in ossequio al dovuto rispetto che il giudice di primo grado deve al principio di diritto enunciato dal Giudice del rinvio (ossequio che la ricorrente con le proprie istanze si limitava a ricordare).
3. L’esame delle ulteriori questioni poste a fondamento dell’impugnata decisione del T.F.N., attinenti al merito del giudizio, devono ritenersi assorbite dalla decisione sulla questione preliminare.
Per questi motivi la C.F.A., accoglie il ricorso come sopra proposto dalla società US Vibonese Calcio Srl di Vibo Valentia (VV), annulla l’impugnata delibera e rinvia al Tribunale Federale – Sezione Disciplinare, affinché provveda nel merito, fissando nuova udienza di discussione e dandone comunicazione ad US Vibonese Calcio Srl, ACR Messina Srl, nonché in ottemperanza alla decisione n. 78/2017 del Collegio di Garanzia dello Sport C.O.N.I. del 19.10.2017, alla Lega Pro e alla F.I.G.C..
Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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