F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE II – 2019/2020 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. N.028/CFA del 28.03.20 con riferimento al C.U. 085/CFA III SEZ DEL 28.03.2019 RICORSO DEL SIG. SIVIERI SIMONE BALDASSARRE (ALL’EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE DELEGATO DAL 23.11.2016 AL 2.5.2017 DELLA SOCIETÀ SS MACERATESE SRL) AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE PER ANNI 1; AMMENDA DI € 5.000,00; INFLITTE AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 5 C.G.S., 19 STATUTO FIGC E 21, COMMI 2 E 3 NOIF SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 4295/863 PF 17-18 GP/GC/BLP DEL 30.10.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 41/TFN del 23.1.2019) RICORSO DEL SIG. CRUCIANELLI CARLO (ALL’EPOCA DEI FATTI TITOLARE DEL 95% DELLE QUOTE SOCIALI DELLA SOCIETÀ SS MACERATESE SRL, NONCHÉ SOCIO DI RIFERIMENTO DELLA STESSA DAL 30.6.2017 SINO ALLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO) AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE PER ANNI 1; AMMENDA DI € 5.000,00; INFLITTE AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 5 C.G.S., 19 STATUTO FIGC E 21, COMMI 2 E 3 NOIF SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 4295/863 PF 17-18 GP/GC/BLP DEL 30.10.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 41/TFN del 23.1.2019) RICORSO DELLA SIG.RA TARDELLA MARIA FRANCESCA (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DAL 23.3.2016 AL 23.11.2016 DELLA SOCIETÀ SS MACERATESE SRL) AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE PER ANNI 2; AMMENDA DI € 5.000,00; INFLITTE ALLA RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 5 C.G.S., 19 STATUTO FIGC E 21, COMMI 2 E 3 NOIF SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 4295/863 PF 17-18 GP/GC/BLP DEL 30.10.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 41/TFN del 23.1.2019) RICORSO DEL SIG. FIORETTI ROBERTO (ALL’EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE DELEGATO DAL 19.4.2016 AL 23.11.2016 DELLA SOCIETÀ SS MACERATESE SRL) AVVERSO LE SANZIONI: – INIBIZIONE PER ANNI 2; – AMMENDA DI € 10.000,00; INFLITTE AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 5 C.G.S., 19 STATUTO FIGC E 21, COMMI 2 E 3 NOIF SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 4295/863 PF 17-18 GP/GC/BLP DEL 30.10.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 41/TFN del 23.1.2019)

RICORSO DEL SIG. SIVIERI SIMONE BALDASSARRE (ALL’EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE DELEGATO DAL 23.11.2016 AL 2.5.2017 DELLA SOCIETÀ SS MACERATESE SRL) AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE PER ANNI 1; AMMENDA DI € 5.000,00; INFLITTE AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 5 C.G.S., 19 STATUTO FIGC E 21, COMMI 2 E 3 NOIF SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 4295/863 PF 17-18 GP/GC/BLP DEL 30.10.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 41/TFN del 23.1.2019)

 

RICORSO DEL SIG. CRUCIANELLI CARLO (ALL’EPOCA DEI FATTI TITOLARE DEL 95% DELLE QUOTE SOCIALI DELLA SOCIETÀ SS MACERATESE SRL, NONCHÉ SOCIO DI RIFERIMENTO DELLA STESSA DAL 30.6.2017 SINO ALLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO) AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE PER ANNI 1; AMMENDA DI € 5.000,00; INFLITTE AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 5 C.G.S., 19 STATUTO FIGC E 21, COMMI 2 E 3 NOIF SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 4295/863 PF 17-18 GP/GC/BLP DEL 30.10.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 41/TFN del 23.1.2019)

 

RICORSO DELLA SIG.RA TARDELLA MARIA FRANCESCA (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DAL 23.3.2016 AL 23.11.2016 DELLA SOCIETÀ SS MACERATESE SRL) AVVERSO LE SANZIONI:

INIBIZIONE PER ANNI 2; AMMENDA DI € 5.000,00; INFLITTE ALLA RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 5 C.G.S., 19 STATUTO FIGC E 21, COMMI 2 E 3 NOIF SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 4295/863 PF 17-18 GP/GC/BLP DEL 30.10.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 41/TFN del 23.1.2019)

 

RICORSO DEL SIG. FIORETTI ROBERTO (ALL’EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE DELEGATO  DAL

19.4.2016 AL 23.11.2016 DELLA SOCIETÀ SS MACERATESE SRL) AVVERSO LE SANZIONI: -  INIBIZIONE PER ANNI 2; - AMMENDA DI € 10.000,00; INFLITTE AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 5 C.G.S., 19 STATUTO FIGC E 21, COMMI 2 E 3 NOIF SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 4295/863 PF 17-18 GP/GC/BLP DEL 30.10.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 41/TFN del 23.1.2019)

A seguito del deferimento del Procuratore Federale di cui alla nota n. 4295/863 PF 17-18 GP/GC/BLP DEL 30.10.2018, con Delibera pubblicata in Com. Uff. n. 41/TFN del 23.1.2019, il Tribunale Federale Nazionale ha inflitto, fra gli altri:

1) al Sig. Simone Baldassarre Sivieri (all’epoca dei fatti Amministratore Delegato dal 23.11.2016 al 2.5.2017 della SS Maceratese srl) le sanzioni dell’inibizione per anni 1 e dell’ammenda di € 5.000,00, per violazione degli artt.1-bis comma 5 C.G.S., 19 Statuto F.I.G.C. e 21 commi 2 e 3 N.O.I.F.;

2) al Sig. Carlo Crucianelli (all’epoca dei fatti titolare del 95% delle quote sociali della società SS Maceratese srl, nonché socio di riferimento della stessa dal 30.6.2017 sino alla dichiarazione di fallimento) le sanzioni dell’inibizione per anni 1 e dell’ammenda di € 5.000,00, per violazione degli artt.1-bis comma 5 C.G.S., 19 Statuto F.I.G.C. e 21 commi 2 e 3 N.O.I.F.;

3) alla Sig.ra Maria Francesca Tardella (all’epoca dei fatti Presidente del consiglio di amministrazione dal 23.3.2016 al 23.11.2016 della Società SS Maceratese srl) le sanzioni dell’inibizione per anni 2 e dell’ammenda di € 5.000,00, per violazione degli artt.1-bis comma 5 C.G.S., 19 Statuto F.I.G.C. e 21 commi 2 e 3 N.O.I.F;

4) al Sig. Roberto Fioretti (all’epoca dei fatti Amministratore delegato dal 19.4.2016 al 23.11.2016 della Società SS Maceratese srl) le sanzioni dell’inibizione per anni 2 e dell’ammenda di € 10.000,00, per violazione degli artt.1-bis comma 5 C.G.S., 19 Statuto F.I.G.C. e 21 commi 2 e 3 N.O.I.F.

In sintesi, l’Organo di Giustizia Sportiva di primo grado ha reputato provati gli addebiti della Procura Federale in ordine alla commissione da parte degli incolpati: (i) quanto al Sig. Sivieri, per aver contribuito con

il proprio comportamento alla cattiva gestione ed al dissesto economico-patrimoniale della società, che ha poi determinato il fallimento della stessa e mancata iscrizione al campionato di Lega Pro con conseguente svincolo di tutti i calciatori tesserati; (ii) quanto al Sig. Crucianelli, per aver contribuito con il proprio comportamento al fallimento della società ed alla mancata iscrizione al campionato di Lega Pro con conseguente svincolo di tutti calciatori tesserati nonché per non avere provveduto nella sua qualità di socio di riferimento della SS Maceratese S.r.l. alla ricapitalizzazione della società; (iii) quanto alla Sig.ra Tardella e al Sig. Fioretti, per aver contribuito con il loro comportamento alla cattiva gestione della società ed al dissesto economico-patrimoniale che ne hanno causato il successivo fallimento; infliggendo agli stessi le sanzioni predette.

Il Tribunale Federale ha ritenuto provata la colpevolezza dei deferiti, in particolare, sulla scorta dei seguenti documenti:

a) bilancio di esercizio redatta al 30.6.2016: dal quale emergeva l’esistenza di debiti per il montante di € 1.785.387,00 a fronte di crediti per € 710.743,00, con una perdita di esercizio di € 205.511,00, ampiamente superiore al capitale sociale di € 100.000;

b) bilancio di verifica redatta al 31.12.2016: il quale evidenziava una crescente perdita di esercizio di € 372.582,00, confermando l’esistenza di una gestione societaria non in linea con una politica di riduzione dei costi, nonché la circostanza che erano stati impegnati solo per oneri contrattuali con i calciatori tesserati € 624.820,00 pari al 63.60% del totale dei ricavi ammontanti a circa € 892.297,00.

Dunque, alla luce di quanto emerso dalla suddetta documentazione, della ritenuta inesistenza di qualsivoglia apporto di nuovi capitali e della mancata adozione di “iniziative suscettibili di ricondurre la società sulla strada della sana gestione(“essendosi il tutto limitato ad un vorticoso cambio di presidenti ed amministratori, evidentemente finalizzata allo scarico di responsabilità, peraltro confermato con l’esistenza di atti di reciproche denunce e contro denunce, che certamente non escludono la diffusa mala gestio, ma anzi contribuiscono a ribadirne l’esistenza”), il Tribunale Federale ha accolto il deferimento, confermando le sanzioni richieste dalla Procura Federale, ritenendole proporzionate all’entità dei fatti e graduate in relazione alla carica ed alla rilevanza degli stessi in capo a ciascuno dei deferiti.

Avverso il provvedimento sanzionatorio hanno proposto separati e tempestivi reclami i soggetti sopra citati, per ottenere la riforma dello stesso e l’annullamento delle sanzioni loro inflitte.

Preliminarmente riuniti tutti i proposti ricorsi per evidente connessione oggettiva, reputa questa Corte Federale d’Appello che vada rigettato quello di Sivieri, mentre meritino solo parziale accoglimento quelli di Crucianelli, Tardella e Fioretti, prevalentemente al fine della rideterminazione di talune delle sanzioni inflitte.

Quanto alla posizione del Sig. Sivieri, contrariamente alle labiali prospettazioni del reclamante, il Tribunale Federale ha correttamente ritenuto provata la sua co-responsabilità nella causazione del dissesto finanziario che ha successivamente condotto la SS Maceratese srl al fallimento.

L’organo di Giustizia Sportiva di primo grado (secondo la ricostruzione sopra sintetizzata) ha infatti esattamente rilevato che: a) il bilancio di esercizio al 30.6.2016 registrava un significativo squilibrio tra attività e passività; b) il bilancio di verifica al 31.12.2016 (data alla quale Sivieri era già in carica) evidenziava addirittura un ulteriore peggioramento della situazione economico-patrimoniale, con una crescente perdita di esercizio di € 372.582,00, nonché l’impegno di somme solo per oneri contrattuali con i calciatori tesserati di € 624.820,00, pari al 63,20% del totale dei ricavi ammontanti ad € 892.297,00; c) a fronte dell’evidente aggravarsi del dissesto economico-finanziario il Sig. Sivieri non ha adottato, durante l’intera carica (cessata il 2.5.2017), iniziative tese al risanamento della società, concorrendo a determinare l’irreversibile decozione ed il successivo fallimento della SS Maceratese srl. Circostanza quest’ultima nemmeno contestata dal reclamante.

Le sanzioni inflitte al Sig. Sivieri sono da ritenersi adeguate e proporzionate alle violazioni commesse e vanno dunque confermate.

Quanto alla posizione del Sig. Crucianelli, titolare del 95% delle quote sociali e socio di riferimento della società dal 30.6.2017 alla data di dichiarazione di fallimento, la stessa merita una rimeditazione.

La valutazione della condotta del deferito in relazione agli addebiti contestati non può prescindere dalle emerse circostanze che il suo ingresso nella compagine societaria è avvenuto: a) soltanto il giorno prima della scadenza del termine per l’iscrizione della SS Maceratese srl al campionato di Lega Pro 2017/18; b) in una fase già prossima al fallimento.

In ordine al primo aspetto, si consideri che l’acquisizione del pacchetto di maggioranza delle partecipazioni alla società soltanto il giorno prima della scadenza del termine per l’iscrizione della società al campionato esclude che possa ritenersi integrata la responsabilità del Sig. Crucianelli quanto all’addebito di aver contribuito con il proprio comportamento alla mancata iscrizione al campionato di Lega Pro con conseguente svincolo di tutti calciatori tesserati, vieppiù che il relativo incombente rientra tra i compiti dell’organo gestorio e non di quello sociale.

In ordine al secondo aspetto, si consideri che il ruolo di socio maggioritario della SS Maceratese srl è stato assunto meno di sei mesi prima della dichiarazione di fallimento, e dunque allorquando (come è emerso dagli atti) la società si trovava già in uno stato di decozione difficilmente reversibile, se non con interventi economici di rilevante entità.

Dunque, se dall’un canto il Sig. Crucianelli (titolare del 95% delle quote sociali e socio di riferimento della società dal 30.6.2017 alla data di dichiarazione di fallimento) deve essere ritenuto responsabile per aver concorso con il proprio comportamento al dissesto e al successivo fallimento della società, atteso che avrebbe dovuto conoscerne la situazione economico-patrimoniale al momento dell’acquisto delle quote (quanto meno quella emergente dal bilancio di esercizio al 30.6.2016 e del bilancio di verifica al 31.12.2016) e quindi intervenire con i necessari apporti di capitale, dall’altro non può ritenersi che la condotta tenuta abbia contribuito in misura tanto rilevante nella causazione del fallimento della SS Maceratese da giustificare l’applicazione delle sanzioni nella misura determinata dal Tribunale Federale in primo grado.

Per tali ragioni, si impone una riduzione delle sanzioni inflitte come da dispositivo.

Quanto alle posizioni della Sig.ra Tardella e del Sig. Fioretti, rispettivamente Presidente del consiglio di amministrazione e Amministratore delegato dal 19.4.2016 al 23.11.2016, anch’esse meritano una rimeditazione.

Come emerge dall’analisi dei bilanci di esercizio al 30.6.2016 e di verifica al 31.12.2016, i deferiti hanno indubbiamente contribuito con il loro comportamento al dissesto economico-patrimoniale della SS Maceratese srl.

Peraltro, con riguardo alla Sig.ra Tardella, è stata prodotta dal suo difensore alla riunione del 28.3.2019 la richiesta di archiviazione della Procura della Repubblica di Macerata (accolta dal G.I.P.) in cui, in riferimento all’ipotizzato reato di truffa, si legge che la Sig.ra Tardella “non ha compiuto atti di disposizione dannosi per la società ma delle irregolarità contabili non poste in essere scientemente al fine di frodare l’acquirente delle quote”, con le precisazioni tuttavia che “si profila a carico della Tardella una ipotesi penalmente rilevante ex art. 646 cp, essendosi la stessa appropriata della somma di 15.270 euro verosimilmente provenienti dai genitori dei calciatori, somma registrata come versamento soci e successivamente restituita agli stessi, nella persona dell’indagata, fatto per il quale si procede separatamente a suo carico” e che vi è stata “mancata trasparenza in ordine all’esatta quantificazione della situazione debitoria, anche in ragione del fatto che la sua contabilità non era aggiornata e completa”.

Di tali circostanze si ritiene di tener conto ai fini della decisione in relazione all’an. Con riguardo al Consigliere di amministrazione e Amministratore delegato Sig. Fioretti, è emerso come le deleghe allo stesso rilasciate avessero contenuto limitato, ciò che comunque non esclude la responsabilità unitamente al Presidente dal CdA dei danni cagionati per gli atti di mala gestio posti in essere dall’intero organo gestorio.

Nondimeno, è stato dedotto e provato dai reclamanti come nel corso della loro gestione societaria siano state adottate delle misure che, per quanto rivelatesi non sufficienti ad eliminare lo squilibrio economico della società e a ricostituirne il capitale, hanno comunque dimostrato una condotta non del tutto inerte dell’organo gestorio.

In particolare, il riferimento attiene ai versamenti eseguiti, a più riprese, dal socio Piangiarelli per complessivi € 457.366,00 quali finanziamenti infruttiferi, di cui € 210.000,00 sono stati destinati ad alimentare la “riserva versamento soci in c/capitale” ed € 115.367,00 sono stati destinati al pagamento dei debiti in corso (la prova dell’effettuazione dei versamenti in parola e del pagamento di debiti societari si ricava dal raffronto delle contabili della Banca della Provincia di Macerata s.p.a. allegate al ricorso e dei partitari di competenza della società prodotti alla riunione del 28.3.2019).

Si aggiunga che i deferiti sono cessati dalla carica gestoria in data 23.11.2016, e dunque più di un anno prima dalla dichiarazione di insolvenza; ciò che, in relazione al nesso causale, suggerisce un’ulteriore riconsiderazione dell’incidenza delle condotte tenute da entrambi i reclamanti nella determinazione del fallimento della società.

Pertanto, in parziale accoglimento dei relativi reclami, si impone una riduzione sia delle sanzioni inflitte dalla Sig.ra Tardella sia di quelle inflitte al Sig. Fioretti, come da dispositivo, tenuto anche conto delle differenti cariche da questi ricoperte all’interno dell’organo gestorio e dunque dal diverso peso delle condotte tenute dai medesimi.

Se, dunque, deve essere affermata e ribadita la piena responsabilità (in varia misura) di tutti i deferiti reclamanti per le condotte loro contestate dalla Procura Federale, come accertata nel provvedimento impugnato, reputa questa Corte che talune delle sanzioni inflitte dall’Organo di Giustizia Sportiva di primo grado appaiano, per ciò che concerne la loro misura, eccessivamente gravose ed in parte incongrue rispetto alla gravità ed all’entità delle condotte illecite ed antiregolamentari ascritte ai reclamanti.

La Corte, quindi, tenuto conto della gravità e della rilevanza degli addebiti contestati a ciascun ricorrente, reputa maggiormente congrue e proporzionali, anche in rapporto le une alle altre, le sanzioni da infliggere ai reclamanti, come in dispositivo rideterminate.

La C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 1, 2, 3 e 4.

- respinge il ricorso del sig. Sivieri Simone;

- in parziale accoglimento dei restanti ricorsi così dispone:

- Sig. Crucianelli Carlo: riduce la sanzione dell’inibizione al presofferto e l’ammenda a € 1.000,00;

- Sig.ra Tardella Maria Francesca: riduce la sanzione dell’inibizione a mesi 8 e l’ammenda a € 2.000,00;

- Sig. Fioretti Roberto: riduce la sanzione dell’inibizione a mesi 6 e l’ammenda a € 1.500,00.

Dispone restituirsi le tasse reclamo ad eccezione che per il sig. Sivieri Simone.

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