F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE II – 2019/2020 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. N. 10/CFA del 24/07/2019 motivi con riferimento al C.U. N. 3/CFA del 10 Luglio 2019 RICORSO DEL SIG. Sig. NOVELLINO VINCENZO (ALL’EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETÀ MATERA CALCIO SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 8, COMMI 1 E 2 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 80 NOIF SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 9019/477 BIS PF 18-19 GP/GC/BLP DEL 22.2.2019 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 61/TFN del 7.5.2019)

RICORSO DEL SIG. Sig. NOVELLINO VINCENZO (ALL’EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETÀ MATERA CALCIO SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 8, COMMI 1 E 2 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 80 NOIF SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 9019/477 BIS PF 18-19 GP/GC/BLP DEL 22.2.2019 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 61/TFN del 7.5.2019)

 

Il sig. Vincenzo Novellino, già Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. del Matera Calcio S.r.l., ha impugnato dinanzi questa Corte il provvedimento disciplinare irrogatogli dal Tribunale Federale Nazionale all’esito del procedimento attivato a seguito di deferimento della Procura Federale, descritto in epigrafe.

Al sig. Novellino si è contestato di aver violato la disposizione dell’art. 80 delle NOIF, nel combinato disposto con gli articoli 1 bis, comma 1 e 8, commi 1 e 2 per aver omesso di fornire evidenza documentale delle posizioni creditorie contenute nel bilancio intermedio semestrale al 31.12.2017.

Nel corso dell’istruttoria avviata dalla Procura Federale, su segnalazione della Co.Vi.Soc., il sig. Novellino non ha depositato atti defensionali per cui, al termine, lo stesso è stato oggetto di deferimento dinanzi al Tribunale federale nazionale il quale, nella riunione del 2 maggio 2019 lo ha sanzionato, in accoglimento della domanda attorea, con l’inibizione di mesi sei allo svolgimento di qualsiasi attività societaria o federale.

Nella parte motiva della sua decisione quel Collegio ha dato atto che ripetute richieste di avere contezza della necessaria documentazione relative alle poste creditorie riportate nel bilancio erano rimaste disattese, giustificate con la generica indisponibilità della stessa da parte della precedente proprietà. Tale circostanza risulta, poi, ripetuta in sede di attività di polizia giudiziaria compiuta dalla Guardia di Finanza in data 10.10.2018.

Non ritenendo che dette motivazioni potessero mandare esente da responsabilità il legale rappresentante della società, astretto all’obbligo di depositare la documentazione probante la correttezza dell’appostazione in bilancio, il Tribunale Federale Nazionale ha, come detto, accolto la richiesta della Procura Federale e irrogato al sig. Novellino la sanzione sopra descritta.

Nel suo atto di appello il ricorrente nega ogni sua responsabilità, così come contestata e riconosciuta dai giudici di prime cure, assumendo di essere stato nella  materiale impossibilità di adempiere, stante il breve periodo di mandato (dal 26 settembre al 15 ottobre 2018) e l’omessa consegna della documentazione da parte della pregressa dirigenza.

Ritiene pertanto che la fattispecie, a suo avviso, possa essere fatta rientrare nell’ipotesi di un errore scusabile se non, addirittura, nella forza maggiore.

In via subordinata manifesta l’avviso che, alla luce di altre e coeve contestazioni avanzate, nei suoi confronti, dalla Procura federale per fatti contributivi e fiscali, invoca il principio della continuazione, affermato ormai costantemente dalla giurisprudenza di questa Corte.

Istruito il ricorso, la discussione è stata fissata per la data odierna alla quale hanno partecipato, per la Procura Federale, il cons. Giuseppe Chiné, l’avv. Mauro De Dominicis e il dott. Luca Scarpa, mentre per l’appellante è presente l’avv. Michele Cozzone.

La difesa si è richiamata a quanto contenuto nell’atto introduttivo depositato, sottolineando, in particolare, la brevità della carica ricoperta e la sproporzionalità della sanzione irrogata rispetto al comportamento nel concreto addebitato. La Procura, da parte sua, ha insistito per l’affermazione di responsabilità e la conferma della inibizione irrogata in primo grado, pari alla richiesta dell’attore.

A specifica domanda della Corte, stante le conclusioni della difesa, la Procura federale ha precisato che la richiesta sanzione dell’inibizione per mesi sei si fonda sulla previsione di cui all’art. 8, comma 10, quale misura minima edittale per tale violazione.

LA CORTE

esaminata la documentazione versata in atti, sentite le parti e valutate compiutamente le motivazioni addotte a sostegno del reclamo proposto, ritiene che le doglianze del reclamante non siano meritevoli di accoglimento.

La Procura Federale ha chiesto (e ottenuto) la sanzione oggi in esame articolando la sua accusa sulla violazione, oltreché della generale regola posta dall’art. 1 bis, comma 1 CGS, dello specifico comportamento consistente nell’aver omesso di ottemperare alle numerose richieste della Co.Vi.Soc. ai sensi dell’art. 80 delle NOIF, di depositare la documentazione relativa alla dimostrazione dell’esistenza e ammontare delle poste creditorie iscritte a bilancio 2017.

Senza voler, in questa sede, procedere ad una apodittica ricostruzione a posteriori delle ragioni che avrebbero potuto determinare la carente documentazione contabile, lo scrutinio di questo giudicante deve avere, quale suo ambito cognitivo, la doverosità di un comportamento – da un lato – e la pervicace elusione dello stesso obbligo da parte del sig. Novellino dall’altro.

Due le circostanze che la difesa dello stesso pone al centro della pretesa di accoglimento del gravame.

La prima è quella determinata dalla brevità dell’incarico che avrebbe, di fatto, impedito o reso oltremodo difficoltoso il reperimento di tale documentazione, asseritamente in possesso della precedente dirigenza.

La seconda è che, a fronte del ripetuto e inviolabile rifiuto che si riferisce opposto dalla vecchia proprietà nulla avrebbe potuto fare il sig. Novellino per adempire a quanto dovuto.

Nessuna delle due argomentazioni appare convincente.

Non la prima, in quanto se è vero che il sig. Novellino è stato in carica quale amministratore e legale rappresentante della società per circa 20 giorni, tale arco temporale appare più che congruo per reperire, tra gli atti contabili che accompagnano ogni trattativa commerciale – che presuppone un accurato esame della solidità finanziaria e patrimoniale dell’azienda in cessione – la documentazione relativa a poste creditorie; poste particolarmente significative in quanto incidenti, attraverso la loro messa in riscossione – anche differita – della capacità operativa della società.

Alla luce della loro rilevanza a questi fini non appare seriamente credibile che la nuova proprietà abbia proceduto all’acquisizione dell’azienda senza aver prima esaminato il bilancio e tutta la documentazione relative alle poste attive e passive riportate in bilancio.

Ma anche a tutto voler concedere, anche accedendo alla tesi di un acquisto finanziariamente “al buio”, da parte di acquirenti che hanno solo preso visione del bilancio, senza compiere alcun ulteriore approfondimento, non appare credibile – perché non è stata fornita idonea e documentale prova – che il sig. Novellino abbia ripetutamente richiesto l’acquisizione di tale documentazione, non ricevendone risposta e nulla facendo a fronte di tale ostinato silenzio da parte della precedente proprietà.

In questo senso la stessa difesa, a parte una affermazione in questo senso, non ha depositato alcuna nota dimostrativa dell’impegno del sig. Novellino e della pervicace resistenza del suo dante causa.

E, questo, si pone come motivo di reiezione della seconda argomentazione difensiva circa la pretesa causa di forza maggiore che avrebbe ostacolato l’adempimento del dirigente proprio perché la circostanza addotta, per trovare ingresso nella valutazione del giudice, deve sposare un atteggiamento attivo, un comportamento di sicura energia, tutto orientato a far sì che nulla possa addebitarsi all’attore che pur profondendo ogni significato sforzo nulla ha potuto contro resistenze invincibili.

In questa fattispecie nulla si rileva di tutto questo, per cui l’affermazione difensiva rimane del tutto priva di un apprezzabile spessore e, come tale, non può essere condivisa.

Non può esserlo neanche la pretesa, avanzata in via subordinata, di una riduzione della sanzione inflitta, in applicazione del principio della continuazione che la giurisprudenza di questa Corte ha più volte riconosciuto.

Nel presente caso, tuttavia, non può esservi luogo ad una riduzione sulla base dello stesso principio perché, in primis, la continuazione pretesa troverebbe spazio e fondamento in fattispecie diverse, oggetto di separati giudizi. Ne consegue che non può accedersi all’applicazione di una riduzione di una sanzione che altri giudicanti devono, se ritenuto, irrogare.

Né può farsi luogo ad un’ulteriore riduzione  in quanto risulta essere  già stata richiesta e applicata una sanzione nel suo minimo edittale, cosicché non può esservi spazio alcuno, ad avviso di questa Corte, per una sanzione inferiore.

La Corte, in conclusione, esprime il convincimento che la contestazione rivolta al sig. Vincenzo Novellino sia stata fondata, al pari della condivisibilità della decisione assunta dal Tribunale Federale Nazionale per cui il ricorso dallo stesso proposto dev’essere, pertanto, respinto.

Per questi motivi la C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal sig. Novellino Vincenzo. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

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