F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE III – 2019/2020 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 32/CFA del 25 Novembre 2019 con riferimento al C.U. N. 109/CFA – del 30 Maggio 2019 RICORSO DELLA SOCIETA’ FCD LE PIAGGE AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 8946/349 PFI 18-19 MS/GT DEL 21.2.2019 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 67 del 29.4.2019) RICORSO DEL CALC. LAPI GIANLUCA (ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO PER LA SOCIETÀ FCD LE PIAGGE) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 12 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 8946/349 PFI 18-19 MS/GT DEL 21.2.2019 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 67 del 29.4.2019) E. RICORSO DEL SIG. SELVAGGIO ROSARIO (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E CALCIATORE DELLA SOCIETÀ FCD LE PIAGGE) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 13 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E DEL DIVIETO DI RICOPRIRE QUALSIASI ATTIVITÀ IN AMBITO FEDERALE NEL MEDESIMO PERIODO INFLITTE AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 8946/349 PFI 18-19 MS/GT DEL 21.2.2019

RICORSO DELLA SOCIETA’ FCD LE PIAGGE AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMI 1  E  2 C.G.S.  SEGUITO  DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  NOTA  8946/349 PFI  18-19 MS/GT DEL 21.2.2019 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 67 del 29.4.2019)

 

RICORSO DEL CALC. LAPI GIANLUCA (ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO PER LA SOCIETÀ FCD LE PIAGGE) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 12 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE   FEDERALE   NOTA   8946/349   PFI   18-19   MS/GT   DEL   21.2.2019   (Delibera   del   Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 67 del 29.4.2019)

 

  1. RICORSO DEL SIG. SELVAGGIO ROSARIO (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E CALCIATORE DELLA SOCIETÀ FCD LE PIAGGE) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 13 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E DEL DIVIETO DI RICOPRIRE QUALSIASI ATTIVITÀ IN AMBITO FEDERALE NEL MEDESIMO PERIODO INFLITTE AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  NOTA  8946/349 PFI  18-19  MS/GT  DEL  21.2.2019

(Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 67 del 29.4.2019)

Con atto del 21 febbraio 2019, la Procura Federate FIGC deferiva - i Sigg.ri Selvaggio e Lapi, nonché la F.C.D. Piagge per responsabilità diretta e oggettiva, per il seguente capo d’incolpazione "condotte violente poste in essere da tesserati in occasione della gara Le Piagge - intercomunale Monsummano dell'8.4.2018 valevole per il campionato di Prima Categoria del Comitato Regionale Toscana".

La Procura, nell’atto di deferimento chiedeva l’applicazione delle seguenti sanzioni: a Rosario Selvaggio, quale Presidente e Calciatore, la squalifica per 13 (tredici) giornate di gara; a Gianluca Lapi, Calciatore, la squalifica per 12 (dodici) gare e infine alla società FCD Le Piagge l’ammenda di € 1.000,00 (mille).

Il Giudice di prime cure, in ragione delle risultante dibattimentali, procedeva ad aumentare la sanzione richiesta dalla Procura nei termini di cui al ricorso evidenziando, a fondamento della propria decisione, la gravità delle frasi pronunciate dai due tesserati deferiti e quindi dalla conseguente responsabilità oggettiva della società FCD. Le numerose eccezioni processuali sollevate venivano tutte respinte.

Questa CFA ritiene il ricorso fondato nei termini di cui seguono.

Le frasi pronunciate, anche se velatamente minacciose e non riconducibili pienamente al principio di probità di cui all’art.1 bis del C.G.S., rappresentano pur sempre un comportamento inaccettabile ed incompatibile con lo status di sportivo tesserato della FIGC che ogni tesserato dovrebbe avere.

Dalle fonti probatorie versate negli atti del processo di appello emergono una serie di elementi che finiscono per mitigare la pur sempre gravità delle condotte degli incolpati, oggi ricorrenti.

Ora, in ragione di tale valutazione mitigata dei fatti e delle frasi espresse ma pur sempre meritevoli di censura, codesta Corte Federale di Appello, riuniti i tre ricorsi presentati dai Sigg. Selvaggio e Lapi e dalla società FCD, li accoglie parzialmente e ridefinisce le sanzioni nei termini che seguono.

La responsabilità oggettiva della società segue la condanna dei rispettivi tesserati.

Per questi motivi la C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 5, 6 e 7 come rispettivamente proposti dalla società FCD Le Piagge di Firenze (FI) e dai sigg.ri Lapi Gianluca e Selvaggio Rosario in parziale accoglimento così dispone:

- società FCD Le Piagge riduce la sanzione dell’ammenda ad € 1.000,00;

- sig. Lapi Gianluca riduce la sanzione della squalifica a 10 giornate effettive di gara;

- sig. Selvaggio Rosario riduce la sanzione della squalifica a 11 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi le tasse reclamo.

 

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