F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE III – 2019/2020 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. N. 032/CFA del 25 novembre 2019 con riferimento al C.U. N. 109/CFA del 30.05.2019 RICORSO DELLA SOCIETA’ USD GAVORRANO 1930 AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTA AL SIG. VETRINI FILIPPO ALL’EPOCA DEI FATTI DIRETTORE GENERALE E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 5 E 5, COMMA 1 C.G.S.; AMMENDA DI € 900,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DEGLI ARTT. 4, COMMA 1, E 5, COMMA 2 C.G.S; SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 9364/766 PF 18-19 GP/GT/AG DELL’1.3.2019 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 64/TFN del 16.5.2019)

RICORSO DELLA SOCIETA’ USD GAVORRANO 1930 AVVERSO LE SANZIONI:

INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTA AL SIG. VETRINI FILIPPO ALL’EPOCA DEI FATTI DIRETTORE GENERALE E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 5 E 5, COMMA 1 C.G.S.; AMMENDA DI € 900,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DEGLI ARTT. 4, COMMA 1, E 5, COMMA 2 C.G.S; SEGUITO   DEFERIMENTO   DEL   PROCURATORE   FEDERALE   NOTA   9364/766   PF   18-19   GP/GT/AG DELL’1.3.2019 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 64/TFN del 16.5.2019)

 

Il reclamo, che fa seguito al giudizio avanti al Tribunale Federale Nazionale su deferimento da parte del Procuratore Federale in data 1.3.2019, è diretto, in riforma della decisione del Tribunale Federale Nazionale, alla riduzione della sanzione dell’inibizione di mesi tre irrogata al tesserato Sig. Vetrini Filippo, nonché alla riduzione della sanzione dell’ammenda di € 900,00 irrogata alla USD Gavorrano 1930, entrambe nella misura ritenuta di giustizia. In particolare, nel ricorso si deduce con un primo motivo l’insufficienza e la contraddittorietà della motivazione del Tribunale Federale Nazionale per quanto riguarda la valutazione della portata lesiva delle dichiarazioni del Sig. Filippo Vetrini. I reclamanti assumono che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale Federale Nazionale, le dichiarazioni del Sig. Vetrini Filippo in ordine al comportamento tenuto dall’allenatore della Lucchese, il Sig. Favarin Giancarlo, già tecnico del Gavorrano, andavano intese in tutt’altro significato non avendo il deferito alcuna intenzione di giustificare il comportamento di Favarin Giancarlo. Quanto alle dichiarazioni riguardanti la Società U.S. Alessandria Calcio 1912, si precisa nel ricorso che il deferito non aveva alcuna intenzione di gettare “ombre e sospetti” sulla Società Alessandria in riferimento alla gara Lucchese/Alessandria del 27.1.2019. Con il secondo motivo di ricorso che riguarda i collaboratori della Procura Federale, anche qui la Società reclamante assume che il Sig. Vetrini Filippo non avrebbe leso la reputazione dei collaboratori della Procura Federale limitandosi a esercitare un diritto di critica. Conseguentemente, le sanzioni inflitte al Sig. Vetrini Filippo nella sua qualità di dirigente della Società reclamante e a quest’ultima per responsabilità diretta sarebbero assolutamente sproporzionate rispetto ad altri episodi analoghi come, ad esempio, quello relativo al Presidente della U.S. Città di Palermo S.p.A. e al Presidente della S.S. Lazio S.p.A. Da ultimo, la Società reclamante lamenta la sproporzione tra la sanzione della squalifica di cinque mesi inflitta al Sig. Favarin quale allenatore della Lucchese e quella dell’inibizione per mesi tre disposta a carico dello stesso Sig. Vetrini.

Osserva questa Corte Federale d’Appello che il reclamo, presentato tempestivamente, è destituito di fondamento. Infatti, del tutto infondati sono i motivi di reclamo. Quanto al primo motivo, è di tutta evidenza come le dichiarazioni del Sig. Filippo Vetrini siano un elogio incondizionato per il comportamento dell’allenatore della Lucchese. Che altro senso avrebbe l’affermazione iniziale della dichiarazione del Sig. Vetrini: “Nel nostro mondo pieno di ipocriti, falsi moralisti, nani e ballerine, dopo essere stato deriso, offeso, schernito, ha reagito da uomo e, come sempre, ne pagherà le conseguenze”.

Subito dopo il dichiarante parla della Società Alessandria e degli esponenti della  Procura  Federale  con  una  serie  di allusioni inammissibili in un mondo dove dovrebbe vigere il principio della lealtà e della probità. Non vi sono dubbi che i riferimenti alla Società Alessandria Calcio e ai collaboratori della Procura Federale siano gravemente lesivi dell’onore e del prestigio di tutto l’ambiente calcistico: l’Alessandria Calcio è paragonata a un “salotto tutto chiacchiere e distintivi che trasuda spese folli di denari venuti da chissà dove?”, mentre i collaboratori della Procura Federale sono descritti “come segugi  per  appuntare  come  sceriffi  implacabili  la  rottura  di  una  porta  che  non  venderebbero  nemmeno  all’Ikea?”.

Quest’ultima frase mette addirittura in ridicolo il comportamento della Procura Federale e la pena inflitta ai due reclamanti è fin troppo mite. Sono solo strumentali le difese del Sig. Vetrini di fronte ad altre affermazioni contenute nel “post” pubblicato sul proprio profilo Facebook con le quali il deferito fa un’adesione entusiastica al comportamento del Sig. Favarin: “Ero insieme a lui. E ne sono orgoglioso. 50 righe di niente, di luoghi comuni e di accuse ad … Un Uomo Vero… e a una persona perbene. Perché lo sei. Garantisco io. Ti rialzerai ancora più forte di prima, ne sono certo… A te, Giancarlo Favarin”. Pur volendo prescindere da un certo stile di queste affermazioni che ricordano un lontano ventennio, da nessun punto di vista la decisione del giudice di primo grado merita censure e, pertanto, deve essere confermata integralmente con conseguente rigetto del reclamo e incameramento della relativa tassa.

Per questi motivi la C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società USD Gavorrano 1930 di Gavorrano (GR).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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