F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE III – 2019/2020 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. N. 11/CFA del 24/07/2019 motivi con riferimento al C.U. N. 7/CFA del 11/07/2019 dispositivo RECLAMO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE INFLITTA NEI CONFRONTI DEI SIGG.RI CATARISANO GIUSEPPE, CATARISANO GIOVANNI, CATARISANO DOMENICO E CARUSO SANTO GIULIANO SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO NOTA 8016/1241 PF 17-18 GP/GC/BLP DEL 4.2.2019 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Piemonte V.A. – Com. Uff. n. 77 del 13.6.2019)

RECLAMO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE INFLITTA NEI CONFRONTI DEI SIGG.RI CATARISANO GIUSEPPE, CATARISANO GIOVANNI, CATARISANO DOMENICO E CARUSO SANTO GIULIANO SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO NOTA 8016/1241 PF 17-18 GP/GC/BLP DEL 4.2.2019 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Piemonte V.A. - Com. Uff. n. 77 del 13.6.2019)

 

1. Il Procuratore Federale, con atto del 20 giugno 2019, ha proposto ricorso avverso la decisione assunta dal Tribunale Federale Territoriale c/o il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta all’esito della seduta del 24 maggio 2019 e pubblicata unitamente con le motivazioni con il Comunicato Ufficiale n. 77 del 13 giugno 2019, con la quale il Tribunale Federale Territoriale ha deliberato l’irrogazione delle seguenti sanzioni: Catarisano Giuseppe, inibizione anni 5; Catarisano Domenico, inibizione anni 4; Catarisano Giovanni, inibizione anni 4, Caruso Santo Giuliano, inibizione anni 3, nel mentre che ha prosciolto Manca Giuseppe. Con Nota N. 8016/1241 PF 17-18 GP/GC/BLP DEL 4.2.2019 Catarisano Giuseppe, Catarisano Domenico e Catarisano Giovanni erano stati deferiti per violazione dell’art. 1bis, del C.G.S, rispettivamente il primo quale amministratore e socio di fatto dell’Asti Calcio srl dal 2015, il secondo quale vicepresidente e amministratore delegato dell’Asti Calcio dal 13.10.2015 al 30.1.2016, il terzo quale amministratore unico dell’Asti Calcio dal 30.1.2016, unitamente a Caruso Santo Giuliano quale responsabile della Sezione calcio dell’US Costigliole d’Asti e a Manca Giuseppe quale presidente dell’USD Motta Piccola California, per avere utilizzato una associazione a delinquere costituita unitamente ad altri soggetti anche non tesserati al fine di procedere all’acquisizione diretta e indiretta del controllo di attività economiche presenti nel territorio, in particolare piegando ai loro interessi le citate società di calcio, divenute veicolo ovvero scopo ultimo dell’attività illecita, in violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza di cui al richiamato art. 1bis C.G.S..

Con il ricorso viene eccepito che il Tribunale Federale Territoriale, diversamente dalle richieste della Procura, ha articolato il trattamento sanzionatorio, graduandolo nel presupposto della diversa gravità degli addebiti ma senza motivare sia nell’an che nel quantum e finendo per produrre una evidente asimmetria logica correlata all’esito di un abbassamento del livello sanzionatorio per fatti comunque contrassegnati da particolare gravità.

2. Preliminarmente la Corte osserva che la durata del procedimento sanzionatorio si è protratta oltre il termine dei 90 giorni dalla data del deferimento per la pronuncia del giudizio di primo grado, disposto dall’art. 34bis, comma 1, del Codice di giustizia sportiva vigente al tempo del giudizio de quo. Nondimeno rileva che dai verbali di udienza risulta che il Tribunale Federale Territoriale ha assunto due provvedimenti di rinvio del procedimento (il primo a richiesta del difensore di uno degli incolpati ai sensi dell’art. 38, comma 5, C.G.S. CONI, a fini di produzione documentale, il secondo a conseguente istanza della Procura), che per lo stesso Tribunale giudicante hanno prodotto effetto sospensivo del corso dei termini, assicurando la tempestività della decisione finale. Nessuna delle parti interessate ha impugnato, unitamente alla decisione del procedimento, i menzionati provvedimenti di rinvio, l’esame dei quali, dunque, non essendo stati devoluti, non può essere effettuato da questo Collegio.

Ne consegue che la questione rilevata deve ritenersi intangibilmente definita.

Passando all’esame del merito del ricorso, questo non può essere accolto.

Il Tribunale Federale Territoriale, infatti, con la graduazione del trattamento sanzionatorio applicato agli incolpati e contestato dal ricorso del Procuratore Federale, non ha fatto altro che dare puntuale applicazione al fondamentale principio di proporzionalità, intrinsecamente connesso e vero parametro di legittimità nei confronti di ogni procedimento a carattere sanzionatorio, a prescindere dall’ambito ordinamentale di riferimento. Nella fattispecie è sulla base delle risultanze tratte dall’acquisizione degli atti del procedimento penale in corso nonché delle evidenze dedotte dalla copiosa documentazione pure prodotta dalla stessa Procura federale ai fini del deferimento che il Tribunale Territoriale ha legittimamente formulato una distinta e articolata valutazione delle responsabilità.

In particolare è su questa base che il Tribunale Federale ha assunto il convincimento per il quale Catarisano Giuseppe abbia operato nelle complesse vicende che hanno condotto al dissesto economico e poi al fallimento della Asti Calcio srl come vero e proprio “dominus” della situazione, così giustificando l’irrogazione della sanzione prevista dal C.G.S. nel suo massimo edittale (fermo restando che la sanzione aggiuntiva della preclusione è da ascrivere, ai sensi del comma 3 dell’art. 18, alla piena discrezionalità del Collegio giudicante), e nel contempo Catarisano Domenico e Catarisano Giovanni abbiano operato, seppure con personale e compartecipe responsabilità per i gravi fatti di cui all’imputazione in ragione dei loro ruoli dirigenziali, in posizione di “evidente sottomissione” alle disposizioni del “dominus”, del pari giustificando la presa in considerazione di una “minima attenuazione” del grado della responsabilità stessa e quindi la quantificazione della sanzione irrogata nella misura ridotta di un quinto rispetto al massimo edittale, che appare rispondente a un canone di ragionevolezza. Ed infine, per quanto riguarda la posizione del Caruso, la valutazione di un diverso grado di coinvolgimento dello stesso nelle attività illecite, soprattutto orientato all’acquisizione del controllo e della gestione dei campi da gioco della società Castigliole d’Asti, ma pur sempre con modalità tali da venir meno ai propri doveri di lealtà, correttezza e probità, risulta parimenti dalla motivazione del Tribunale Federale alla base della ulteriore riduzione della sanzione irrogata all’incolpato, quantificata nella misura di due quinti rispetto al massimo edittale, anche in questo caso conformemente al  canone di ragionevolezza.

Per questi motivi la C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale.

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