F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE IV – 2019/2020 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. N. 031/CFA del 25 novembre 2019 con riferimento al C.U.073/CFA del 06.02.2019 RICORSO DEL CALC. CECCONI TOMMASO PER REVISIONE E/O REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. AVVERSO LE SANZIONI: SQUALIFICA FINO AL 31.12.2021; AMMENDA DI € 400,00; INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO GARA VIGOR CASTELFIDARDO – CAMERANO CALCIO, CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 REGIONALE GIRONE “B” DEL 20.10.2018 (Delibera della Corte Sportiva D’Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 70 del 21.11.2018) RICORSO DEL CALC. JUBA RIGELS PER REVISIONE E/O REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. AVVERSO LE SANZIONI: SQUALIFICA FINO AL 31.12.2021; AMMENDA DI € 400,00; INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO GARA VIGOR CASTELFIDARDO – CAMERANO CALCIO, CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 REGIONALE GIRONE “B” DEL 20.10.2018 (Delibera della Corte Sportiva D’Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 70 del 21.11.2018) RICORSO DEL SIG. GIUGGIOLONI MARCO PER REVISIONE E/O REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. AVVERSO LE SANZIONI: SQUALIFICA FINO AL 30.6.2022, CON DIVIETO DI ACCEDERE AGLI IMPIANTI SPORTIVI IN CUI SI SVOLGONO MANIFESTAZIONI O GARE CALCISTICHE, ANCHE AMICHEVOLI, NELL’AMBITO DELLA FIGC PER TUTTO IL PERIODO DELLA SANZIONE; AMMENDA DI € 800,00; INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO GARA VIGOR CASTELFIDARDO – CAMERANO CALCIO, CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 REGIONALE GIRONE “B” DEL 20.10.2018 (Delibera della Corte Sportiva D’Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 70 del 21.11.2018)
RICORSO DEL CALC. CECCONI TOMMASO PER REVISIONE E/O REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. AVVERSO LE SANZIONI: SQUALIFICA FINO AL 31.12.2021; AMMENDA DI € 400,00; INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO GARA VIGOR CASTELFIDARDO – CAMERANO CALCIO, CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 REGIONALE GIRONE “B” DEL 20.10.2018 (Delibera della Corte Sportiva D’Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 70 del 21.11.2018)
RICORSO DEL CALC. JUBA RIGELS PER REVISIONE E/O REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. AVVERSO LE SANZIONI: SQUALIFICA FINO AL 31.12.2021; AMMENDA DI € 400,00; INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO GARA VIGOR CASTELFIDARDO – CAMERANO CALCIO, CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 REGIONALE GIRONE “B” DEL 20.10.2018 (Delibera della Corte Sportiva D’Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 70 del 21.11.2018)
RICORSO DEL SIG. GIUGGIOLONI MARCO PER REVISIONE E/O REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. AVVERSO LE SANZIONI: SQUALIFICA FINO AL 30.6.2022, CON DIVIETO DI ACCEDERE AGLI IMPIANTI SPORTIVI IN CUI SI SVOLGONO MANIFESTAZIONI O GARE CALCISTICHE, ANCHE AMICHEVOLI, NELL’AMBITO DELLA FIGC PER TUTTO IL PERIODO DELLA SANZIONE; AMMENDA DI € 800,00; INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO GARA VIGOR CASTELFIDARDO – CAMERANO CALCIO, CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 REGIONALE GIRONE “B” DEL 20.10.2018 (Delibera della Corte Sportiva D’Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 70 del 21.11.2018)
I tre reclami, che fanno seguito a tre giudizi avanti alla Corte Sportiva di Appello Territoriale c/o Comitato Regionale Marche, poi riuniti, a seguito di tre autonomi reclami della Società Vigor Castelfidardo nell’interesse dei calciatori Cecconi Tommaso e Juga Rigels e del dirigente Sig. Giuggioloni Marco, tutti di identico contenuto, sono diretti
- quanto al reclamo a favore del calciatore Cecconi Tommaso all’annullamento della sanzione inflitta con conseguente “idonea sanzione unicamente riferita al comportamento tenuto dal calciatore (ovvero l’espressione blasfema)” e, in subordine, “nella denegata ipotesi in cui si ritenesse corretta la valutazione del Giudice Sportivo e della Corte Sportiva di Appello, [a] ridurre la sanzione inflitta contenendola nei minimi di legge”;
- quanto al reclamo a favore del calciatore Juga Rigels all’annullamento della sanzione inflitta e, in subordine, “nella denegata ipotesi in cui si ritenesse corretta la valutazione del Giudice Sportivo e della Corte Sportiva di Appello, [a] ridurre la sanzione inflitta contenendola nei minimi di legge”;
- quanto al reclamo a favore del dirigente Sig. Giuggioloni Marco all’annullamento della sanzione inflitta e, in subordine, “nella denegata ipotesi in cui si ritenesse corretta la valutazione del Giudice Sportivo e della Corte Sportiva di Appello, [a] ridurre la sanzione inflitta contenendola nei minimi di legge”.
Tutti e tre i reclami sono articolati su due motivi. Con il primo si chiede la revisione del provvedimento ex art. 39 C.G.S. “a seguito di valutazione di elementi di prova sopravvenuti” assumendo altresì la violazione dell’art. 19, comma 3 bis e 4 C.G.S. per “omessa motivazione in ordine all’applicazione della sanzione in misura di molto superiore a quella indicata nella norma”. La richiesta di revisione del provvedimento impugnato è fondata sull’esistenza di elementi nuovi e sopravvenuti costituiti da dichiarazioni di soggetti presenti alla gara i quali avevano riferito “i fatti in maniera decisamente diversa da quanto riferito dal direttore di gara”. Poiché i reclamanti non erano a conoscenza di tali dichiarazioni, gli stessi chiedevano la revisione della decisione. Con il secondo motivo di reclamo, i ricorrenti assumevano la violazione dell’art. 23, comma 6, C.G.S. in quanto non erano stati ascoltati nel procedimento avanti alla Corte Sportiva Territoriale di Appello nonostante la loro esplicita richiesta.
Osserva preliminarmente questa Corte Federale d’Appello che i tre reclami devono essere riuniti per connessione oggettiva trattandosi di imputazioni che si riferiscono alla medesima gara, quella tra la Vigor Castelfidardo e la Camerano Calcio del 20.10.2018, al termine della quale il direttore di gara era stato aggredito da alcuni calciatori tra cui i calciatori Cecconi Tommaso e Juba Rigels nonché dallo stesso dirigente accompagnatore Sig. Giuggioloni Marco riportando lesioni fisiche come accertato dal Pronto Soccorso dell’Ospedale Regionale di Ancona. Infatti, trattandosi del medesimo fatto, è opportuno che i tre reclami siano esaminati congiuntamente anche per evitare una possibile contraddittorietà di.
Osserva, altresì, questa Corte Federale di Appello che tutti e tre i reclami, presentati tempestivamente, sono del tutto destituiti di fondamento giudicati se non addirittura inammissibili per le ragioni che seguono. In primo luogo, non vi è materia per una revisione e/o revocazione ex art. 39 C.G.S. Nel caso di specie, non vi è alcun fatto nuovo e sopravvenuto che potrebbe indurre questa Corte Federale di Appello a rivedere e/o a revocare la decisione impugnata che è definitiva per essere stata pronunciata dalla Corte di Appello Territoriale. Le dichiarazioni dei testi non possono essere considerate alla stregua di fatti nuovi e sopravvenuti trattandosi semplicemente di un racconto dei fatti in maniera diversa da quanto riferito dal direttore di gara. In realtà, i tre reclamanti cercano di ottenere un riesame nel merito introducendo in buona sostanza un terzo grado di giudizio che non è consentito dall’ordinamento sportivo. In altri termini, i tre reclamanti chiedono la revisione e/o la revocazione della decisione impugnata adducendo puramente e semplicemente che i fatti si sarebbero svolti in maniera diversa da quanto riferito dal direttore di gara. A parte la considerazione che il referto dell’arbitro fa piena prova di quanto accaduto in campo, le dichiarazioni dei testi sono prive di qualunque supporto probatorio e, in ogni caso, non possono indurre questa Corte a rivedere il merito del giudizio né a revocare la sentenza impugnata. Già da questo punto di vista i tre reclami sono inammissibili. Quanto al secondo motivo dei tre reclami, è del tutto destituita di fondamento la tesi della violazione dell’art. 23, comma 6, C.G.S. perché non sarebbero stati ascoltati i reclamanti nel procedimento svoltosi avanti alla Corte Sportiva Territoriale di Appello. Tale circostanza non è vera perché i tre reclami sono stati presentati dalla Società a firma del proprio presidente Sig. Maurizio Cerasa che è comparso ed è stato ascoltato ai sensi dell’art. 36 C.G.S. come da sua esplicita richiesta.
Non vi è pertanto alcuna valida ragione per accogliere, neanche parzialmente, i tre reclami che devono essere dichiarati tutti e tre inammissibili non essendo concepibile una revisione nel merito della decisione della Corte di Appello Territoriale né sussistendo i presupposti per la revocazione della decisione stessa in assenza di fatti nuovi e sopravvenuti.
Per questi motivi la C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 3, 4 e 5 come sopra proposti dai calciatori Cecconi Tommaso, Juba Rigels e dal Sig. Giuggioloni Marco li dichiara inammissibili.
Dispone incamerarsi le tasse reclamo.
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