F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE IV – 2019/2020 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. N. 031/CFA del 25 novembre 2019 con riferimento al C.U.073/CFA del 06.02.2019 RICORSO DELLA SOCIETA’ USD CASELLINA AVVERSO LE SANZIONI: PENALIZZAZIONE DI PUNTI 6 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA; AMMENDA DI € 600,00; INFLITTE ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 4826/103 PFI 18-19 CS/MS/VDB DEL 16.11.2018 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 40 del 28.12.2018)
RICORSO DELLA SOCIETA’ USD CASELLINA AVVERSO LE SANZIONI: PENALIZZAZIONE DI PUNTI 6 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA; AMMENDA DI € 600,00; INFLITTE ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 4826/103 PFI 18-19
CS/MS/VDB DEL 16.11.2018 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 40 del 28.12.2018)
L’U.S.D. Casellina ha proposto reclamo avverso la decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana di cui al Com. Uff. n. 40 del 28.12.2018 con la quale veniva inflitta alla Società USD Casellina la sanzione della penalizzazione di punti 6 in classifica, da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva, oltre all’ammenda di € 600,00, per violazione dell’art. 1 bis comma 1 C.G.S. per utilizzato, nel corso di 12 gare valevoli per la Stagione Sportiva 2017/2018 del Campionato Giovanissimi Provinciali, un calciatore senza averne titolo, in quanto non tesserato.
L’appellante Società si sofferma nel gravame in particolare sulla eccesiva quantificazione della sanzione e sulla disparità di trattamento con altri casi analoghi e chiede l’annullamento della sanzione irrogata.
Alla riunione di questa Corte Federale d’Appello del 6.2.2019, l’appello è trattenuto in decisione.
Rileva la Corte che quanto sostenuto nell’appello sia meritevole di attenzione e parzialmente accoglibile.
Va rilevato, infatti, che in sede accordo, poi non raggiunto, la Procura Generale per lo Sport aveva proposto la sanzione di 4 punti di penalizzazione ed € 400,00 di ammenda.
A tale quantificazione della sanzione si può quindi ora far riferimento, anche in considerazione delle circostanze, con conseguente riduzione di un terzo di quanto disposto dal primo grado.
Ritiene pertanto la Corte Federale d’Appello di poter accogliere parzialmente l’appello, riducendo la sanzione a punti 4 di penalizzazione e ad euro 400,00 di ammenda.
Per questi motivi la C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società USD Casellina di Scandicci (FI), riduce la sanzione della penalizzazione in classifica a punti 4 e l’ammenda ad € 400,00.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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