F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE IV – 2019/2020 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. N. 031/CFA del 25 novembre 2019 con riferimento al C.U.073/CFA del 06.02.2019 RICORSO DELLA SOCIETA’ USD COLLIGIANA AVVERSO LA SANZIONI: INIBIZIONE PER ANNI 2 INFLITTA AL SIG. RUGI MASSIMO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1, E 10, COMMA 2, C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 39 E 43, COMMI 1, 2, 3 E 6 NOIF; INIBIZIONE PER MESI 12 INFLITTA AL SIG. VALENTINI ALESSANDRO, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 61, COMMI 1, 5, 39 E 43, COMMI 1, 2, 3 E 6 NOIF; INIBIZIONE PER MESI 2 INFLITTA AL SIG. VINCIGUERRA ANTONIO, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 61, COMMI 1, 5, 39 E 43, COMMI 1, 2, 3 E 6 NOIF; PENALIZZAZIONE DI PUNTI 15 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NEL CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE DELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA E AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTE ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2, C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 2728/1339 PF 17-18 GC/GP/MA DEL 19.9.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 38/TFN del 6.12.2018) RICORSO DEL CALC. KALIA DIEGO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 15 GARE UFFICIALI INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMI 1, 5 E 10, COMMA 2, C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 39 E 43, COMMI 1, 2, 3 E 6 NOIF SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 2728/1339 PF 17-18 GC/GP/MA DEL 19.9.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 38/TFN del 6.12.2018)

RICORSO DELLA SOCIETA’ USD COLLIGIANA AVVERSO LA SANZIONI: INIBIZIONE PER ANNI 2 INFLITTA AL SIG. RUGI MASSIMO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1, E 10, COMMA 2, C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 39 E 43, COMMI 1, 2, 3 E 6 NOIF; INIBIZIONE PER MESI 12 INFLITTA AL SIG. VALENTINI ALESSANDRO, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 61, COMMI 1, 5, 39 E 43, COMMI 1, 2, 3 E 6 NOIF; INIBIZIONE PER MESI 2 INFLITTA AL SIG. VINCIGUERRA ANTONIO, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 61, COMMI 1, 5, 39 E 43, COMMI 1, 2, 3 E 6 NOIF; PENALIZZAZIONE DI PUNTI 15 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NEL CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE DELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA E AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTE ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2, C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 2728/1339 PF 17-18 GC/GP/MA DEL 19.9.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 38/TFN del 6.12.2018)

 

RICORSO DEL CALC. KALIA DIEGO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 15 GARE UFFICIALI INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMI 1, 5 E 10, COMMA 2, C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 39 E 43, COMMI 1, 2, 3 E 6 NOIF SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 2728/1339 PF 17-18 GC/GP/MA DEL 19.9.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 38/TFN del 6.12.2018)

 

      Con ricorso in data 18.12.2018 la Sig.ra Rugi Francesca, in qualità di legale rappresentante della U.S.D. Colligiana, impugna la decisione del Tribunale Federale Nazionale -pubblicata con Com. Uff. n. 38/TFN del 6.12.2018- con la quale venivano inflitte alla Società indicata la sanzione della penalizzazione di 15 punti in classifica e l’ammenda di euro 1.500, al Presidente pro tempore della stessa Rugi Massimo, ed ai Dirigenti Accompagnatori Valentini Alessandro e Vinciguerra Antonio, le rispettive sanzioni della inibizione di anni 2, di mesi 12 e di mesi 2.

Con ricorso del 18.12.2018 ricorre altresì, avverso la medesima decisione appena richiamata, il calciatore Kalia Diego, a sua volta sanzionato con la misura della squalifica per 15 gare.

      L’addebito contestato ai prevenuti consisteva, quanto al Presidente ed ai due Dirigenti Accompagnatori, nell’avere

-il primo- omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Kalia Diego e di farlo sottoporre agli accertamenti di rito ai fini della idoneità sportiva, ed -i Dirigenti Accompagnatori- nell’avere attestato, in occasione delle 15 gare di

campionato Juniores Nazionali indicate in incolpazione, attraverso la sottoscrizione delle relative distinte, il regolare tesseramento del medesimo calciatore.

A quest’ultimo (Kalia Diego) si addebitava di avere preso parte alle gare menzionate senza essere tesserato e senza essersi sottoposto ai previsti accertamenti sanitari, ed alla Società U.S.D. Colligiana la responsabilità diretta ed oggettiva per quanto ascritto al Presidente, ai Dirigenti ed al calciatore indicati.

I ricorrenti deducono:

- la U.S.D. Colligiana, l’avvenuta sottoposizione del calciatore Kalia Diego alla visita medico-sportiva per la Stagione Sportiva 2017-2018 (da cui risultava la sua idoneità alla attività agonistica), come emergeva dal “Libretto di Idoneità Sanitaria per Attività Sportive”, che viene prodotto in allegato al ricorso; la mancanza della volontà intenzionale di sottrarre il Kalia al tesseramento, non avvenuto solo per l’occasionale, mancato completamento della prevista procedura telematica; l’eccessività delle sanzioni irrogate sia ad essa Società che al Presidente ed ai Dirigenti;

- il Kalia, l’avvenuta, effettiva sottoposizione alla visita medica prevista (comprovata dalla documentazione sanitaria depositata), la propria buona fede quanto all’avvenuto tesseramento e l’afflittività esorbitante del regime sanzionatorio riservatogli.

La Corte  Federale d’Appello, dando atto della produzione documentale effettuata dai ricorrenti, osserva che la medesima comprova in modo certo l’avvenuta sottoposizione del calciatore alla visita medica necessaria ai fini dello svolgimento dell’attività agonistica: il che evidentemente determina il venir meno dell’incolpazione relativa, per cui v’era stata affermazione di responsabilità nel primo grado di giudizio.

Secondo questa Corte rimane peraltro fermo, in ogni caso, l’addebito, concernente le posizioni di entrambi i ricorrenti, che pertiene al mancato, regolare tesseramento del Kalia, esso stesso documentalmente accertato, che ha implicato l’irrituale utilizzazione del calciatore in ben 15 (quindici) gare.

Una tale omissione rileva come motivo di rimprovero sia nei confronti del Presidente della Società e dei Dirigenti della stessa (oltre che alla Società medesima, ope legis), a titolo quanto meno di colpa, per avere mancato di controllare l’avvenuto perfezionamento del tesseramento del calciatore, sia nei riguardi di quest’ultimo, a sua volta gravato dall’obbligo di verificare l’acquisizione dello status di tesserato, condizione per il proprio impiego da parte della Società nel campionato in corso.

La  caducazione  dell’addebito  nella  parte  sopra  specificata  comporta  il  necessario  ridimensionamento  del trattamento sanzionatorio.

Per questi motivi la C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 15 e 16 così dispone:

- Sig. Rugi Massimo riduce la sanzione dell’inibizione a mesi 4;

- Sig. Valentini Alessandro riduce la sanzione dell’inibizione a mesi 2;

- Sig. Vinciguerra Antonio riduce la sanzione a mesi 1;

- Calc. Kalia Diego riduce la sanzione della squalifica a gare 8;

- USD Colligiana riduce la sanzione della penalizzazione in classifica a punti 5 e l’ammenda ad € 500,00.

Dispone restituirsi le tasse reclamo.

 

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