F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE IV – 2019/2020 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. N. 036/CSA del 18 maggio 2020 con riferimento al C.U. N. 081/CFA del 21.03.2019 RICORSO DEL SIG. GIOVE MASSIMO (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DEL CDA E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETÀ TARANTO FC 1927 SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AL COM. UFF. N. 153 DEL 9.6.2017 LND SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 5471/20 PF 18-19 GP/GC/BLP DEL 3.12.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 46/TFN del 21.2.2019) RICORSO DELLA SOCIETA’ TARANTO FC 1927 SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 5471/20 PF 18-19 GP/GC/BLP DEL 3.12.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 46/TFN del 21.2.2019)

RICORSO DEL SIG. GIOVE MASSIMO (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DEL CDA E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETÀ TARANTO FC 1927 SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AL COM. UFF. N. 153 DEL 9.6.2017 LND SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 5471/20 PF 18-19 GP/GC/BLP DEL 3.12.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 46/TFN del 21.2.2019)

 

RICORSO DELLA SOCIETA’ TARANTO FC 1927 SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S SEGUITO DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  NOTA  5471/20  PF  18-19  GP/GC/BLP  DEL  3.12.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 46/TFN del 21.2.2019)

 

A seguito del deferimento del Procuratore Federale di cui alla nota n. 5471/20 PF 18-19 GP/GC/BLP del 3.12.2018, con Delibera pubblicata al Com. Uff. n. 46/TFN del 21.2.2019, il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare ha inflitto:

al Sig. Massimo Giove (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante p.t. della società Taranto F.C. 1927) la sanzione dell’inibizione per mesi 3, per violazione dell’art.1bis comma 1 C.G.S., in relazione al C.U. n. 153 del 9 giugno 2017 ai fini dell’iscrizione al campionato nazionale Serie D 2017/2018;

alla società Taranto F.C. 1927 la sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva, per violazione dell’art. 4 comma 1 C.G.S..

In sintesi, l’Organo di Giustizia Sportiva di primo grado ha reputato provati gli addebiti della Procura Federale in ordine alla commissione da parte degli incolpati: (i) quanto al Sig. Massimo Giove, per non aver provveduto al pagamento, dal 21.11.2017 al 4.6.2018 degli emolumenti dovuti a numero 3 tesserati (Altobello Errico, Mauroantonio Roberto, Stendardo Mariano) per la mensilità di giugno 2017 e comunque per non aver documentato al Dipartimento Interregionale, entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati; (ii) quanto alla società Taranto F.C. 1927, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, per il comportamento posto in essere dal sig. Massimo Giove.

Il Tribunale Federale Nazionale ha ritenuto provata la colpevolezza dei deferiti, in particolare, sulla scorta di quanto offerto dalla Procura federale, la quale ha documentalmente dimostrato che la società deferita si è astenuta dal corrispondere la mensilità di giugno 2017 in favore dei 3 sopra menzionati tesserati.

Avverso il provvedimento sanzionatorio hanno proposto separati e tempestivi reclami i soggetti sopra citati, per ottenere la riforma dello stesso e l’annullamento delle sanzioni loro inflitte.

Preliminarmente riuniti i proposti ricorsi per evidente connessione oggettiva, reputa questa Corte Federale d’Appello che meritino solo parziale accoglimento, prevalentemente al fine della rideterminazione delle sanzioni inflitte.

La Corte, alla luce di quanto dedotto nei motivi di reclamo, ritiene applicabili le esimenti previste all’art. 16, comma 1 C.G.S., in conformità con la consolidata giurisprudenza di questo Organo, più volte richiamata dalla difesa nei motivi di gravame.

Pertanto, in parziale accoglimento dei relativi reclami, si impone una rideterminazione delle sanzioni inflitte come da dispositivo.

Se, dunque, deve essere affermata e ribadita la piena responsabilità dei deferiti reclamanti per le condotte loro contestate dalla Procura Federale, come accertata nel provvedimento impugnato, reputa questa Corte che le sanzioni inflitte dall’Organo di Giustizia Sportiva di primo grado appaiano, per ciò che concerne la loro misura, eccessivamente gravose ed in parte incongrue rispetto alla gravità ed all’entità delle condotte illecite ed antiregolamentari ascritte ai ricorrenti.

La Corte, quindi, tenuto conto della gravità e della rilevanza degli addebiti contestati ai reclamanti, reputa maggiormente congrue e proporzionali le sanzioni da infliggere ai ricorrenti, come in dispositivo rideterminate.

Per questi motivi la C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 1 e 2 li accoglie parzialmente e ridetermina così le sanzioni inflitte:

Sig. Giove Massimo: inibizione di mesi 2;

Taranto FC 1927: ammenda di € 1.000,00. Dispone restituirsi le tasse reclamo.

 

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