F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONI UNITE– 2019/2020 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. N. 027/CFA del STRALCIO COLLEGIO GARANZIA VALDIVARA (MOTIVI) con riferito al C.U. 121 DELL’11.05.2018 C.O.N.I. – COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT – GIUDIZIO DI RINVIO EX RT. 62 COMMA 1 C.G.S. C.O.N.I. IN ORDINE AL PARZIALE ACCOGLIMENTO DEL RICORSO PROPOSTO CONGIUNTAMENTE DAL PROCURATORE GENERALE DELLO SPORT E DAL PROCURATORE FEDERALE NEI CONFRONTI DEL CALC. OLONISAKIN TAIWO HAMID, DEL SIG. GIOVANNI PLOTEGHER E DELLA SOCIETA’ VALDIVARA 5 TERRE SEGUITO DELIBERA DELLA CORTE FEDERALE DI APPELLO – III SEZIONE – COM. UFF. N. 068/CF DEL 24.012019 [Collegio di Garanzia dello Sport presso il C.O.N.I. – II Sezione – Decisione n. 30/2019 del 2.5.2019)
C.O.N.I. - COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT - GIUDIZIO DI RINVIO EX RT. 62 COMMA 1 C.G.S. C.O.N.I. IN ORDINE AL PARZIALE ACCOGLIMENTO DEL RICORSO PROPOSTO CONGIUNTAMENTE DAL PROCURATORE GENERALE DELLO SPORT E DAL PROCURATORE FEDERALE NEI CONFRONTI DEL CALC. OLONISAKIN TAIWO HAMID, DEL SIG. GIOVANNI PLOTEGHER E DELLA SOCIETA’ VALDIVARA 5 TERRE SEGUITO DELIBERA DELLA CORTE FEDERALE DI APPELLO - III SEZIONE - COM. UFF. N. 068/CF DEL 24.012019 [Collegio di Garanzia dello Sport presso il C.O.N.I. - II Sezione - Decisione n. 30/2019 del 2.5.2019)
Lo C.F.A., all'esito del giudizio di rinvio, conferma la decisione impugnata con diversa motivazione.
l. La Procura federale proponeva innanzi Tribunale Nazionale federale c/o Comitato regionale Liguria il deferimento:
a) dei calciatori della Società A.S.D. Valdivara 5 Terre, Iraanya Chukwuemeko Emmanuel,. Olonisakin Taiwo Hamind e Ejalonibu Abiola Bankole:
1) per violazione dei doveri di lealtà e correttezza sportiva di cui art.l-bis, comma l) e 5) del C.G.S., per aver partecipato alle edizioni del 2016 e 2017 del Torneo di Viareggio nelle fila della squadra nigeriana denominata ABUJA, assuntamente senza essere tesserati in alcuno dei club affiliati della Federazione Nigeriana, nonostante gli art. 3 e 5 del Regolamento del Torneo , quantomeno per l'edizione del 2017, richiedessero, per la partecipazione, il nulla osta della Federazione di competenza ed il numero della tessera federale rilasciata da quest'ultima;
2) in relazione all'art. 10 commi 2 e 6 del C.G.S. e dell'art.40 quater n.3 delle NOIF per aver partecipato , in qualità di calciatori della Società A.S.D. Valdivara 5 Terre , a gare del Campionato di Eccellenza Ligure in posizione irregolare, in quanto presentavano documentazione strumentale o di fatto falso, in particolare attestando di non essere mai stati tesserati per la Federazione estera ed omettendo di rappresentare di essere stati schierati nelle edizioni 2016 e 2017 del Torneo di Viareggio, laddove, per la partecipazione, ai sensi degli art.3 e 5 del Regolamento del Torneo, sono richiesti il nulla osta della Federazione di competenza ed il numero della tessera federale rilasciata da quest'ultima;
b) del citato calciatore Olonisakin, in relazione all'art. 40 n.5 delle NOIF ed art. 10 c.2 e 5 del C.G.S. per aver presentato, ai fini del tesseramento , autodichiarazione priva di data e con firma apocrifa in quanto non corrispondente a quella apposta dal medesimo calciatore sul passaporto e sul permesso di soggiorno allegati alla domanda di tesseramento e nemmeno a quella apposta nel verbale rilasciato in sede di audizione dinanzi alla Procura.
c) del sig. Plotegher Giovanni, Presidente dello Società A.S.D. Valdivara 5 Terre per agito in violazione dei doveri di lealtà e correttezza sportiva di cui art.l-bis comma l) del C.G.S. per aver tesserato i calciatori Iraanya, Olonisakin,e Ejalonibu ai sensi dell'art.40 quater n.3 delle NOIF pur essendo a conoscenza che gli stessi avevano partecipato a ben due edizioni al Torneo di Viareggio per una squadra estera tacendo sulla circostanza all'Ufficio Tesseramenti della FIGC; per aver agito in violazione dei doveri di lealtà e correttezza sportiva di cui art. l-bis, comma l) del C.G.S in relazione all'art. 10 comma 2 e 6 del C.G.S. e all'art. 39 comma 2 delle NOIF per aver trasmesso la domanda di tesseramento del calciatore Olonisakin con la firma del calciatore palesemente apocrifa e per aver, altresì, consentito ed avallato che i citati calciatori disputassero gare del Campionato di Eccellenza Ligure;
d) della Società A.S.D. Valdivara 5 Terre, per responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4, commi l e 2 del C.G.S., alla quale appartenevano i citati calciatori al momento di commissione dei fatti e comunque, nei cui confronti e nel cui interesse era espletato l'attività sopra contestata, a sensi dell'art. lbis, comma 5 C.G.S..
Nella riunione del 16.7.2018 (Com. Uff. n.3 del 19.7.2018) il citato Tribunale Federale Territoriale accoglieva parzialmente il deferimento- con riferimento alle circostanze di cui alla lett. a) sub l)- e, per l'effetto, infliggeva ai tre citati calciatori la sanzione della squalifica a tempo determinato fino al 31.12.2018, prosciogliendo Plotegher Giovanni e la società A.S.D Valdivara 5 Terre dai capi d'incolpozione innanzi riportati.
2. Con decisione del 24 gennaio 2019 (Com. Uff. n. 58/ CFA/ del 2Y gennaio 2019), la Corte federale di appello- III sezione, confermava la citata decisione .
In particolare, riteneva che l'accertamento in ordine alla sussistenza o meno della violazione dell'art. 10 commi 2 e 5 del C.G.S. e dell'art.40 quoter n.3 delle NOIF (per avere i suddetti calciatori partecipato, in qualità di calciatori della Società A.S.D. Valdivara 5 Terre, alle gare del Campionato di Eccellenza Ligure in posizione irregolare) fosse precluso dalla mancata impugnazione della decisione resa dalla stessa Corte il 23.4.2018, pubblicata nel Com. Uff. n. l07/CFA del successivo 27 aprile, con la quale è stato sancito -sulla base delle attestazioni ufficiali rilasciate dalla Federazione Nigeriana il 23.3 e l' 11.4 2018 , in riscontro ad apposita richiesta dell'Ufficio Tesseramento Centrale della FIGC- che tutti i tre calciatori non erano mai stati tesserati per conto di società ad essa affiliate.
Con riferimento alla contestata opocrifìa della firma apposta dal calciatore Olonisakin in calce all'autodichiarazione presentata ai fini del tesseramento, questa Corte - in attuazione di quanto disposto dell'art. 215 c.p.c., applicabile nell'ordinamento sportivo in virtù del richiamo effettuato dall'art.2 , punto 6, dei principi di giustizia sportiva del CONI- dichiarava doversi ritenere la firma valida in assenza di disconoscimento .
Veniva , infine, confermata la sanzione irrogata ai tre calciatori dal giudice di primo grado per l'irregolare partecipazione alle edizioni del 2016 e 2017 del Torneo di Viareggio.
3. Avverso tale decisione, il Procuratore generale dello sport e il Procuratore federale proponevano ricorso al Collegio di garanzia del CONI.
Il Collegio di garanzia del CONI (decisione n.30/ 2019], accoglieva parzialmente il ricorso; in particolare, evidenziava la necessità di valutare "l'uso del documento falso .. nel contesto della deontologia associativa" e rinviava a questa Corte per "consentire al giudice di rinvio la puntuale verifica circa l'opocrifia ed eventualmente, in caso di ritenuta falsità, l'occertamento sopra le ulteriori condizioni di irrogabilità della sanzione ".
4. Nella riunione della Corte federale di appello del 17 giugno 2019, il rappresentante della Procura evidenziava la rilevabilità ictu acuti della dedotta opocrifia e ribadiva di non aver prodotto né richiesto perizia calligrafica atta a confermare la ritenuto falsità. I rappresentanti dei deferiti insistevano per il rigetto delle richieste della Procura.
5. Preliminarmente, occorre ricordare che la cognizione di questa Corte, in quanto giudice di rinvio, è assolutamente limitata agli ambiti indicati dal Collegio di garanzia del CONI; conseguentemente, oggetto del presente giudizio è la verifica della suddetta opocrifìa e, ove provato, la valutazione della sussistenza delle ulteriori condizioni necessarie per irrogare le sanzioni richieste dalla Procura federale.
Conseguentemente, questa Corte deve in primo luogo valutare la sussistenza o meno della suddetta falsità documentale. Ovviamente, trattandosi di elemento costitutivo della condotta contestata dalla Procura al calciatore Olonisakin, non può che essere onere della medesima Procura fornire una prova in tal senso. Nel caso di specie, le prova deve ritenersi insussistente .
Com'è noto, ai sensi dell'art. 2702 c.c., la scrittura privata si considera proveniente dal soggetto che ne risulta essere sottoscrittore, fatto salvo il disconoscimento da parte del medesimo. Ovviamente, laddove un terzo - come nel caso di specie - voglia disconoscere la provenienza della firma dal sottoscrittore è gravato dall'onere di provare tale assunto .
La circostanza dedotta dalla Procura (la ritenuta evidente difformità tra la firma apposta in calce all'autodichiarazione rispetto a quelle opposte dal medesimo calciatore sul passaporto e sul permesso di soggiorno allegati alla domanda di tesseramento nonché nel verbale rilasciato in sede di audizione dinanzi alla Procura) non appare sufficiente a costituire una piena prova della denunciata falsità, in presenza, peraltro, del riconoscimento delloa firma da parte del presunto firmatario .
In particolare, tale prova non può scaturire da una mera ed empirica valutazione circa la conformità tra due o più sottoscrizioni ma impone un accertamento fondato su valutazioni tecniche connotate da oggettività [quale ad esempio, un giudizio grafologico).
Pur tuttavia, la Procura - pur contestando la veridicità della firma - non solo non ho prodotto alcuna perizia calligrafica ma non ha mai richiesto di poter svolgere un'esame tecnico delle diverse firme apposte dal calciatore e prodotte in giudizio.
Ovviamente, all'assoluzione di tale onere probatorio gravante sulla Procura non può essere chiamata la Corte federale, in ragione della terzietà che contraddistingue il suo ruolo di giudice, che verrebbe tradito laddove essa si sostituisse alle parti nell'assolvimento dei rispettivi oneri.
In ossenza di prova della suddetta falsità, la richiesta di irrogazione della sanzione va respinta e la precedente decisione di questa Corte confermata, seppure in base ad una diversa motivazione.
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