F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONI UNITE– 2019/2020 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. N.22/CFA del 30/08/2019 motivi con riferimento al C.U. n° 17/CFA del 06/08/2019 RECLAMO DELLA SOCIETÀ ASD MONTEMIGNAIO AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE PER MESI 8 INFLITTA AL SIG. ALTERINI GINO CLAUDIO ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO IN QUALITÀ DI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 2 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 39 NOIF;SQUALIFICA PER 10 GARE INFLITTA AL CALC. CERTINI FABIO ALL’EPOCA DEI FATTI NON TESSERATO PER LA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 5 C.G.S.; INIBIZIONE PER MESI 4 INFLITTA AL SIG. BARTOLI LUIGI ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO IN QUALITÀ DI DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 61, COMMI 1 E 5 NOIF; INIBIZIONE PER MESI 4 INFLITTA AL SIG. CONSUMI ENNIO ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO IN QUALITÀ DI DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 61, COMMI 1 E 5 NOIF; INIBIZIONE PER MESI 2 INFLITTA AL SIG. FONTANI GIUSEPPE ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO IN QUALITÀ DI DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 61, COMMI 1 E 5 NOIF;INIBIZIONE PER GIORNI 15 INFLITTA AL SIG. CASTRI LORENZO ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO IN QUALITÀ DI DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 61, COMMI 1 E 5 NOIF;PENALIZZAZIONE DI PUNTI 8 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2019/20 E AMMENDA DI € 700,00 INFLITTE ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S; SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 13366/803 PFI 18-19 /MS/MF DEL 24.5.2019 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana Com. Uff. n. 3 dell’11.7.2019)

RECLAMO DELLA SOCIETÀ ASD MONTEMIGNAIO AVVERSO LE SANZIONI:

INIBIZIONE PER MESI 8 INFLITTA AL SIG. ALTERINI GINO CLAUDIO ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO IN QUALITÀ DI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 2 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 39 NOIF;SQUALIFICA PER 10 GARE INFLITTA AL CALC. CERTINI FABIO ALL’EPOCA DEI FATTI NON TESSERATO PER LA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 5 C.G.S.; INIBIZIONE PER MESI 4 INFLITTA AL SIG. BARTOLI LUIGI ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO  IN QUALITÀ DI DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 61, COMMI 1 E 5 NOIF; INIBIZIONE PER MESI 4 INFLITTA AL SIG. CONSUMI ENNIO ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO  IN QUALITÀ DI DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 61, COMMI 1 E 5 NOIF; INIBIZIONE  PER  MESI 2 INFLITTA AL SIG.  FONTANI GIUSEPPE  ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO IN QUALITÀ DI DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 61, COMMI 1 E 5 NOIF;INIBIZIONE PER GIORNI 15 INFLITTA AL SIG. CASTRI LORENZO ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO IN QUALITÀ DI DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 61, COMMI 1 E 5 NOIF;PENALIZZAZIONE DI PUNTI 8 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2019/20 E AMMENDA DI € 700,00 INFLITTE ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S; SEGUITO  DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  NOTA  13366/803  PFI  18-19  /MS/MF  DEL 24.5.2019 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana Com. Uff. n. 3 dell’11.7.2019)

Con nota del 21.5.2018, il C.R. della Toscana della LND informava la Procura Federale che il calciatore Certini Fabio era stato schierato dalla Società Montemignaio in numerosissime gare (delle quali trasmetteva le liste) del Campionato di II categoria della stagione 2017/2018, pur non essendo tesserato.

Con nota del 24.05.2019, proc. 13366/803 pfi 18-19 Ms/Mf/, il Procuratore Federale deferiva avanti il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana:

- Il signor Alterini Gino Claudio, Presidente della Società ASD Montemignaio nella stagione 2017/2018 per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1 CGS, in relazione agli articoli 10 comma 2, CGS, 39 comma 6 NOIF, per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Certini Fabio, nonché per aver consentito l’utilizzo dello stesso nel corso delle seguenti gare: Stia-ASD Montemignaio del 11/2/2018; ASD Montemignaio - Vicomaggio del 18/2/2018, Santa Firmina- ASD Montemignaio del 5/11/2017, Battifolle- ASD Montemignaio del 26/11/2017, Atletico Figline- ASD Montemignaio del 25/2/2018, ASD Montemignaio-Pieve al Toppo del 17/9/2018, ASD Montemignaio-Atletico Figline del 28/10/2018, Stia- ASD MONTEMIGNAIO del 8/10/2017, Fulgor Castel Franco- ASD Montemignaio del 10/12/2017, Tuscar- ASD Montemignaio del 24/9/2017, Pergine- ASD Montemignaio del 19/11/2017, Orange Don Bosco- ASD Montemignaio del 24/9/2017, Olmoponte- ASD Montemignaio del 7/1/2018, ASD Montemignaio-Orange Don Bosco del 21/1/2018, ASD Montemignaio-Lorese del 12/11/2017, ASD Montemignaio-Tuscar del 1/10/2017; ASD Montemignaio-Stia del 15/10/2017;

- il calciatore Certini Fabio, all'epoca dei fatti non tesserato ma inquadrabile tra i soggetti di cui all’art. 1 bis, comma 5, del CGS, per aver disputato nelle fila del ASD Montemignaio le gare sopra riportate;

- i signori Bartoli Luigi, Consumi Ennio, Fontani Giuseppe, Castri Lorenzo, dirigenti della Montemignaio nella stagione 2017/2018, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1 CGS, in relazione all’art. 61, commi 1 e 5, NOIF, per aver svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della Società in occasione di gare valevoli per il campionato di seconda categoria in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore CERTINI Fabio, sottoscrivendo rispettivamente ciascuna distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al Direttore della gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alla gara;

- la  Società  ASD  Montemignaio,  in  punto  di  responsabilità  diretta  e  oggettiva,  ai  sensi  dell’art.  4,  commi 1 e 2, CGS.

Le parti deferite hanno fatto pervenire memorie difensive in data 2.07.2019.

Il giorno 5.07.2019 innanzi al Tribunale Federale Territoriale si è tenuta l’udienza dibattimentale.

Il Tribunale Federale Territoriale – Toscana, con la decisione (Com. Uff. n. 3 del 11.07.2019) accoglieva il deferimento e infliggeva agli incolpati le seguenti sanzioni:

- Alterini Gino Claudio inibizione per mesi 8 (otto) per violazione dell’art. 1 bis, comma 1 CGS, in relazione agli articoli 10 comma 2, CGS, 39 NOIF;

- Certini Fabio squalifica di dieci (10) giornate, per violazione dell’art. 1 bis, comma 5, del CGS;

- Bartoli Luigi inibizione per quattro (4) mesi, per violazione dell’art. 1 bis, comma 1 CGS, in relazione all’art. 61, commi 1 e 5, NOIF;

- Consumi Ennio inibizione per mesi quattro (4), per violazione dell’art. 1 bis, comma 1 CGS, in relazione all’art. 61, commi 1 e 5, NOIF;

- Fontani Giuseppe inibizione per due (2) mesi per violazione dell’art. 1 bis, comma 1 CGS, in relazione all’art. 61, commi 1 e 5, NOIF;

- Castri Lorenzo inibizione per quindici (15) giorni, per violazione dell’art. 1 bis, comma 1 CGS, in relazione all’art. 61, commi 1 e 5, NOIF;

- alla Società ASD Montemignaio, l’ammenda di € 700,00 (settecento), nonché la penalizzazione di 8 (otto) punti in classifica, da scontarsi nella Stagione Sportiva 2019/2020 nel Campionato di competenza della I squadra, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, CGS.

Il Tribunale osserva nella decisione come il deferimento appariva fondato in quanto oggettivamente il calciatore, già appartenente alla Società deferita, era stato svincolato e rientrato dopo lo svincolo nell’ambito della Società stessa non era stato ritualmente tesserato  nuovamente  non avendo alcun valore il fatto che fosse in possesso della tessera già rilasciatagli in precedenza con validità quadriennale in quanto dopo lo svincolo non era più appartenente alla Montemignaio dovendo essere una volta rientrato nel novero della Società nuovamente tesserato.

L’ASD Montemignaio, nel proprio interesse, nonché dei sigg.ri Alterini Gino Claudio, Certini Fabio, Bartoli Luigi, Consumi Ennio, Fontani Giuseppe, Castri Lorenzo, ha proposto ricorso evidenziando quanto alle posizioni di Bartoli Luigi, Fontani Giuseppe, Castri Lorenzo che i medesimi non potevano essere in alcun modo ritenuti responsabili in quanto nella qualità di Dirigenti accompagnatori avevano sottoscritto la lista e presentato la tessera Federale potendo essere ritenuti responsabili solo nell’eventualità della mancanza della mancanza delle tessera Federale stessa in quanto l’attestazione e la relativa sottoscrizione può comportare un’assunzione di responsabilità nell’ipotesi appunto di mancanza del documento Federale.

n capo ai medesimi comunque non poteva essere ascritta alcuna colpa avendo i medesimi fatto affidamento sulla regolarità del tesseramento di competenza di altri Dirigenti della Società stessa.

Per quanto riguarda la posizione degli altri reclamanti e della Società è stato posto in rilevo nell’impugnazione che la sanzione anche alla luce di giurisprudenza in materia appariva particolarmente afflittiva anche in considerazione che vi era una assoluta buona fede dei membri della Società che avevano fatto eseguire la visita medico-sportiva al calciatore Certini tant’è vero che la Procura formulava rinuncia dopo la produzione del relativo certificato all’incolpazione al riguardo (violazione art. 43 comma  1 e 6 NOIF).

All’udienza fissata, per il giorno 6.08.2019, innanzi a questa Corte Federale d’Appello, sono comparsi, il rappresentante della Procura Federale e il Legale delle parti che dopo ampia discussione si sono riportati ai propri atti e alle conclusioni ivi rassegnate.

La Corte ritiene che il ricorso meriti parziale accoglimento per i seguenti

MOTIVI

Preliminarmente questa Corte - riguardo al passo dell’impugnazione ove è stata contestata l’applicazione di una fattispecie giuridica diversa da quella originariamente contestata – osserva che la qualificazione giuridica del fatto con la norma da applicare appartiene all’Organo Giudicante sulla scorta del principio iura novit curia e per tanto sul punto la decisione del Tribunale appare assolutamente immune dagli invocati vizi.

Per altro questa Corte non può fare a meno di rimarcare la circostanza che la tessera Federale come qualsivoglia altro documento deve trovare corrispondenza nei tabulati ufficiali e nella documentazione depositata presso gli Organi Federali competenti non potendosi alla medesima dare valenza assoluta ove appunto la stessa fosse stata rilasciata in assenza dei requisiti per il rilascio medesimo ovvero nell’ipotesi di sopravvenienze che ne fanno perdere la regolarità (come avvenuto nel caso di specie).

Detto questo osserva la Corte, che tutte le circostanze  contestate ai dirigenti accompagnatori ufficiali non possono essere esenti da responsabilità – sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo - in quanto comunque gli stessi Dirigenti appartenevano alla Società ed hanno sottoscritto le liste non potendo quindi, al riguardo, invocare una totale estraneità ai fatti essendo la tessera non più valevole dopo lo svincolo.

Non di meno sotto il profilo sanzionatorio non può non apprezzarsi in capo alla Società e a tutti gli interessati la sussistenza di circostanze che attenuano la portata della violazione ascritta.

A riguardo infatti l’erroneità della condotta è chiaramente mitigata da tutti quanti gli atti prodromici a schierare il calciatore valendo a questo proposito la sottoposizione alla visita medica di rito che costituisce uno dei momenti salienti avuto riguardo al bene dell’integrità e della salute fisica.

In questo contesto inoltre la parziale ammissione di responsabilità da parte di coloro i quali rivestivano le cariche e le mansioni connesse al tesseramento stesso merito ulteriore positivo apprezzamento.

Ciò posto in applicazione dell’art. 16 CGS previgente (ora art. 13 CGS) ritiene questa Corte di rideterminare le sanzioni inflitte riducendole come da dispositivo.

Per questi motivi la C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società ASD Montemignaio di Montemignaio (Arezzo) riduce le sanzioni inflitte:

- inibizione mesi 4 inflitta al sig. Aterini Gino Claudio;

- squalifica per 5 gare inflitta al calc. Certini Fabio;

- inibizione mesi 2 inflitta al sig. Bartoli Luigi;

- inibizione mesi 2 inflitta al sig. Consumi Ennio;

- inibizione mesi 1 inflitta al sig. Fontani Giuseppe;

- riduce al presofferto l’inibizione inflitta al sig. Castri Lorenzo;

- penalizzazione di punti 4 da scontarsi nella Stagione Sportiva 2019/2020 e ammenda di € 350,00 inflitte alla società.

Dispone restituirsi il contributo.

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