F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONI UNITE– 2019/2020 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. N. 23/CFA del 27/09/2019 motivi con riferimento al C.U. N. 009 SEZ. UNITE DEL 17.07.2019 RECLAMO DEL SIG. GAVILLUCCI CLAUDIO (ASSOCIATO AIA – SEZIONE LATINA) AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO RELATIVO ALL’IMPUGNAZIONE DELLA DELIBERA AIA N. 1 DEL 30.6.2018 PROPOSTO NEI CONFRONTI DELL’AIA E DELLA FIGC (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 69/TFN del 18.6.2019)

RECLAMO  DEL  SIG.  GAVILLUCCI  CLAUDIO  (ASSOCIATO  AIA  -  SEZIONE  LATINA)  AVVERSO  LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO RELATIVO ALL’IMPUGNAZIONE DELLA DELIBERA AIA N. 1 DEL 30.6.2018 PROPOSTO NEI CONFRONTI DELL’AIA E DELLA FIGC (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 69/TFN del 18.6.2019)

         1.- Con ricorso del 10 aprile 2019 Gavillucci Claudio, arbitro effettivo facente parte dell’Associazione Italiana Arbitri (AIA) e inquadrato, nella stagione sportiva 2017/ 2018, nel ruolo degli arbitri a disposizione della Commissione Arbitri Nazionale per il campionato di Serie A (CAN A), conveniva nanti il Tribunale Federale Nazionale (TFN) della FIGC la citata Associazione, la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e, quale controinteressato, Pairetto Luca, arbitro inquadrato anch’egli nella prefata CAN A, classificatosi nella posizione immediatamente precedente a quella del ricorrente nella graduatoria finale di merito redatta alla fine della richiamata stagione sportiva 2017/2018, istando per (così, testualmente, a pag.1) “…l’annullamento della delibera di cui al Comunicato Ufficiale n.1 (Stag. 2018/2019) dell’AIA e della graduatoria di merito”.

         Si legge, sempre a pag.1 del citato atto, che (testualmente) “Con l’odierno ricorso, l’A.E. Claudio Gavillucci impugna sostanzialmente i medesimi atti già gravati con ricorso davanti al Tribunale Federale in data 23.07.2018, tra cui in particolare la delibera A.I.A. n.1 del 30.06.2018, che ha determinato il suo avvicendamento dall’Organico degli arbitri appartenenti alla CAN A”, definito con la decisione del Collegio di Garanzia del CONI n.25/2019, che ha rigettato il gravame.

A sostegno dell’iniziativa, Gavillucci precisava che, solo a seguito della decisione emessa dal citato TFN (in Com. Uff. n.49/TFN dell’1 marzo 2019), aveva conseguito l’accesso alle “visionature” redatte dagli osservatori arbitrali e alle relative valutazioni espresse sulle prestazioni degli arbitri della CAN A, sicchè solo da tali documenti aveva potuto rilevare ulteriori profili di illegittimità della impugnata delibera, non noti nel corso del precedente procedimento del luglio 2018.

         2.- Costituitesi in giudizio, la FIGC e l’AIA eccepivano l’inammissibilità del ricorso nonché l’infondatezza di tutte le domande, in fatto e in diritto.

Nella riunione del 7 giugno 2019, l’adito Tribunale Federale Nazionale dichiarava l’inammissibilità del ricorso, decisione –corredata di motivazioni- pubblicata in CU n.69/TFN del 18 giugno 2019.

3.- Avverso questa decisione ha proposto gravame il Gavillucci, con ricorso 24 giugno 2019, impugnando integralmente il suo contenuto e istando per l’accoglimento dell’appello, con il conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati con il citato ricorso del 10 aprile 2019.

Nella riunione del 17 luglio 2019, fissata per la discussione, dopo ampia illustrazione e approfondimento delle eccezioni di inammissibilità e sul merito dei motivi dedotti nei rispettivi libelli, incartate le conclusioni rassegnare dai Patroni del ricorrente nonché della Federazione Italiana Giuoco Calcio e dell’Associazione Italiana Arbitri (appellati), chiuso il dibattimento, questa Corte si è ritirata in camera di consiglio, riservando la decisione.

4.- Preliminarmente occorre richiamare che l’art.2, comma 6, dei “Principi di giustizia sportiva del CONI” (Deliberazione n.1519 del Consiglio Nazionale CONI del 15 luglio 2014) dispone che (testualmente) “Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia, conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva”, disposizione questa ribadita, nei medesimi testuali termini, all’art.2, comma 6, del “Codice della Giustizia Sportiva” CONI, di cui alla Deliberazione n.1538 del Consiglio Nazionale del 9 novembre 2015 e approvato con Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri del 16.12.2015.

Principio cardine del nostro Ordinamento statuale è il “giudicato formale e sostanziale”, finalizzato a conferire certezza ai rapporti giuridici fra le parti: dispone l’art. 324 cpc che si ha cosa giudicata in senso formale quando la sentenza diviene irretrattabile, ossia diviene incontestabile in giudizio ad opera delle parti e, conseguentemente, intoccabile da parte del giudice. In seguito al passaggio della sentenza in cosa giudicata formale si verificano gli effetti della cosa giudicata sostanziale (art. 2909 c.c.), che si forma su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, compresi gli accertamenti di fatto, che rappresentino le premesse necessarie ed il fondamento logico-giuridico della pronuncia, così spiegando autorità non solo nell’ambito  della controversia e delle ragioni  fatte valere  dalle parti (giudicato esplicito), ma estendendosi agli accertamenti collegati e/o collegabili in modo inscindibile alla decisione Si forma, in tal modo, un giudicato implicito tutte le volte in cui tra la controversia risolta espressamente e quella risolta implicitamente sussista un rapporto indissolubile di dipendenza, dando luogo al principio che la decisione copre il dedotto e il deducibile e, quindi, non solo le questioni espressamente fatte valere in giudizio, ma anche tutte le altre che si caratterizzano per la loro inerenza ai fatti costituitivi delle domande o eccezioni dedotte in giudizio.

Quanto innanzi richiamato è stato recepito appieno dal Legislatore sportivo, che ha curato di disciplinare la materia dei “gravami” agli artt. 63 (CGS CONI), 39 e 42 (CGS FIGC), prevedendo i rimedi esperibili.

5.- I principi e gli istituti richiamati pongono in evidenza come colga nel segno l’arguta difesa della FIGC, lì dove denuncia (testualmente a pag. 2) “…la manifesta irritualità della pretesa di reinvestire della cognizione di una controversia già approdata al suo responso definitivo in ambito sportivo…”, in conseguenza della pronuncia delle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia dello Sport n.25/2019, depositata il 2 aprile 2019, che aveva riconosciuto la legittimità del provvedimento di avvicendamento per motivate valutazioni tecniche, adottato nei confronti dell’arbitro Gavillucci.

Appare in tutta evidenza come difettasse a costui il diritto di adire, con un nuovo ricorso, il Tribunale Federale Nazionale -riproponendo la medesima domanda di annullamento della delibera AIA del 30.06.2018- né in veste di giudice di prima istanza, avendo questo portato a compimento il proprio compito decisorio, né quale giudice di un’ipotetica opposizione, istituto non contemplato dal vigente CGS FIGC.

6.- Non hanno pregio, quindi, le argomentazioni poste a fondamento del ricorso qui impugnato, lì dove si sostiene che solo a seguito dell’esame delle relazioni arbitrali sarebbero emersi ulteriori profili di illegittimità, non conosciuti e non conoscibili nel corso del primo procedimento: come acutamente evidenziato dal giudice a quo, “…appare evidente che la tardività della conoscenza degli atti e conseguentemente della proposizione dei correlati motivi sia imputabile alla mancata diligenza del Sig. Gavillucci”. Ed infatti, ove costui avesse ritenuto utile e necessario acquisire i documenti in discorso, avrebbe dovuto convertire in istanza istruttoria la domanda d’accesso rimasta inevasa, chiedendo al Tribunale che disponesse tale produzione.

Il Tribunale richiama al riguardo il consolidato orientamento del Consiglio di Stato, secondo cui non si può far luogo alla riapertura dei termini per la proposizione di nuovi motivi allorché la tardiva conoscenza di vizi del provvedimento sia da ascrivere al comportamento processuale del ricorrente: diversamente opinando, osserva il Tribunale -condividendo le difese degli appellati- si consentirebbe di eludere la regola del termine di decadenza per impugnare” (ex multis, Cons. Stato, Sez. 3°, 11.07.2018, n.4237).

Sul punto appare conducente richiamare –perché condivise- le osservazioni della difesa della FIGC, lì dove si legge che (pag. 4 della memoria 12 luglio 2019) “In conclusione, tutte le doglianze riproposte in questa sede sulla base di sopravvenienze documentali agevolmente acquisibili in corso di causa (facendo tempestivo ed appropriato uso della facoltà di stimolazione dei poteri istruttori del giudicante), a prescindere dalla tardività della loro deduzione, incontrano l’insuperabile sbarramento costituito dalla impossibilità di dare avvio ad un percorso a ritroso comportante, a vertenza ormai definita, la restituzione della cognizione al giudice di prime cure (con la conseguente riapertura delle eventuali fasi impugnatorie!). Alla luce di quanto sin qui osservato la pur evidente tardività del gravame assume rilevanza ostativa, che si atteggia, a ben vedere, quale un posterius, recessivo rispetto al conclamato difetto di competenza funzionale del Tribunale adito.

Ed è in questo senso che si chiede venga integrata la motivazione della decisione qui appellata –per quanto possa occorrere- in via incidentale”.

In accoglimento di questa richiesta, occorre integrare la decisione qui impugnata e, richiamato il principio “ne bis  in idem” e  quello sancito dall’art.  2909 c.c., dichiarare il difetto di competenza funzionale dell’adito TFN FIGC, risultando la decisione emessa dall’Organo di ultima istanza del sistema giudiziale sportivo (Collegio di Garanzia dello Sport) non più suscettibile di annullamento, avendo assunto forza di giudicato.

7.- Per completezza di trattazione, infine, occorre evidenziare che il vigente Ordinamento sportivo –al pari di quello statuale- contempla l’istituto della revocazione, definito dalla Suprema Corte e dalla più autorevole dottrina, quale mezzo di impugnazione limitato a critica vincolata, in quanto ammissibile per i motivi tassativamente indicati nella norma.

Ed infatti, l’art. 63 del CGS CONI nonché gli artt. 39 e 42 CGS FIGC facultano ogni soggetto (appartenente all’Ordinamento sportivo), che voglia far valere diritti lesi da una decisione irrevocabile pronunciata a definizione in un procedimento in cui è stato parte, di attivare questo rimedio straordinario, entro un preciso arco temporale e in presenza di presupposti tassativamente previsti al comma 1, lettere a, b, c, d ed e del richiamato art. 39 CGS FIGC (oggi, art. 63 del nuovo codice).

Spetta alla Corte Federale di Appello, organo competente in materia, di pronunciarsi pregiudizialmente sulla ammissibilità di tale ricorso, essendo tassativi i casi in cui è possibile azionare questo rimedio straordinario: ma a voler immaginare un ipotetico procedimento, peraltro giammai venuto ad esistenza, e per mera ipotesi di studio è possibile affermare che, nella vicenda che occupa, non sembra che fosse presente uno di essi.

Non certamente, ad esempio, quello indicato alla lettera c) del primo comma del citato art. 39 CGS FIGC, non ricorrendo né la “forza maggiore”, né ”il fatto altrui”. Ed infatti la Suprema Corte ha precisato che la “forza maggiore” non ricorre allorché emerga che la parte avrebbe potuto accertare l’esistenza dei documenti attraverso un’indagine elementare e, ancora, come nel caso di specie, essendo a conoscenza dell’esistenza di tali documenti in possesso di controparte, non ne abbia richiesto l’esibizione ai sensi dell’art. 210 cpc (così, Cass. 20.10.2014, n.22159; Cass. 15.02.1992, n.1879).

8.- Concludendo e sulla scorta di tutte le considerazioni svolte al riguardo, è convinzione di questo Collegio che l’unico rimedio esperibile nel caso in scrutinio fosse la revocazione e, rilevato il difetto di competenza funzionale del Tribunale adito, integra la motivazione della decisione resa al riguardo e, confermato il resto.

Per questi motivi la C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal sig. Gavillucci Claudio.

Dispone incamerarsi il contributo.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it