F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE I – 2019/2020 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 0043/CFA del 16 gennaio 2020 – (F.C. Union Pro 1928 ssdarl/ ASD VITTORIO FALMEC S.M. COLLE) n. 72/2019 – 2020 Registro Reclami N. 72/2019-2020 REGISTRO RECLAMI 1 0043/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

N. 72/2019-2020 REGISTRO RECLAMI

 

  1. 0043/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

 

 

 

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO I SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

 

Mario Luigi Torsello - Presidente

 

Mauro Sferrazza - Componente - relatore Angelo De Zotti - Componente

 

 

 

ha pronunciato la seguente

 

 

DECISIONE

 

 

sul reclamo numero di registro 72/CFA del 2019, proposto dalla F.C. UNION PRO 1928 SSDARL, corrente in Mogliano Veneto (TV), in persona del legale rappresentante e presidente Sig. Enrico Lorenzoni, come rappresentata e difesa, giusta mandato in calce al ricorso per revocazione, dall’Avv. Simona Bassi, del foro di Treviso, elettivamente domiciliata presso lo studio della medesima in Mogliano Veneto (TV), via Marconi, n. 21 –

PEC:    simonabassi@pec.ordineavvocatitreviso.it

 

 

contro ASD VITTORIO FALMEC S.M. COLLE


per la revocazione della decisione assunta dalla Corte d’Appello Territoriale del Veneto di cui al Com. Uff. n. 38 del 13 novembre 2019 FIGC Veneto, con la quale è stato respinto il reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo Regionale pubblicata nel Com. Uff. n. 33 del 23 ottobre 2019 del Comitato regionale Veneto L.N.D. della F.I.G.C.

 

Visto il ricorso per revocazione e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa;

Sentito all’udienza del 9 gennaio 2019 il relatore Mauro Sferrazza; nessuno è comparso per le parti;

 

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue. RITENUTO IN FATTO

In data 13 ottobre 2019 veniva disputata la gara F.C. Union Pro 1928 ssdarl (di seguito, anche FC Union Pro) v/ Vittorio Falmec S.M. Colle (di seguito, anche ASD Vittorio Falmec), valida per il campionato di Eccellenza – girone B, organizzato dal Comitato regionale Veneto L.N.D.

 

All’esito della gara la società FC Union Pro preannunciava reclamo avverso l’omologazione del risultato della stessa.

 

Lamentava, in sintesi, la reclamante, “il mancato rispetto della regola numero 3 comma 3 del Regolamento del Giuoco del Calcio”, poiché “al minuto 42 del secondo tempo, sul risultato di 1 a 1, la società controparte A.S.D. Vittorio Falmec S.M. Colle si apprestava ad effettuare una sostituzione: il numero 3 Spader Nicolas (matr. 4075169) per il numero 18 Casagrande Luca (matr. 5711426), dove l’atleta Spader usciva dal terreno di gioco e l’atleta Casagrande non entrava nel terreno di gioco e si apprestava direttamente a battere una rimessa laterale, riprendendo il gioco e dove di fatto non si è concretizzata la sostituzione come previsto dal Regolamento del giuoco del Calcio”.

 

Al reclamo veniva allegata “copia del rapportino di fine gara e copia della lista ufficiale di domenica scorsa della società controparte A.S.D. Vittorio Falmec S.M. Colle” e veniva, altresì, messo a disposizione “il filmato attestante quanto da noi sopra riportato”. La società, infine, autorizzava “l’addebito della tassa reclamo al conto società F.I.G.C.”.


In relazione al suddetto reclamo, la società ASD Vittorio Falmec S.M. Colle presentava memoria difensiva ex art. 67, comma 7, CGS, eccependo, preliminarmente, inammissibilità del reclamo, sotto diversi profili: errata indicazione del riferimento normativo; omessa trasmissione “del preannuncio del ricorso alla scrivente ASD Vittorio Falmec S.M. Colle, entro le ore 24.00 del giorno feriale successivo a quello in cui si è svolta la gara: quindi entro la giornata del 14 ottobre 2019”; mancata indicazione degli elementi di cui all’art. 67, comma 3, CGS (oggetto e ragioni del ricorso ed eventuali mezzi di prova).

 

Nel merito, la società ASD Vittorio Falmec riteneva infondato il ricorso, evidenziando, da un lato, che “il rapporto di gara conferma in realtà la corretta sostituzione del calciatore”, dall’altro, che il filmato offerto dalla FC Union Pro non è ammissibile per tre motivi: “a) il presunto filmato non è in grado di offrire piena garanzia tecnica e documentale anche in riferimento alla sua provenienza”; “b) il menzionato art. 61 del C.G.S. prevede al comma 3 che eventuali filmati di documentata provenienza, si devono far pervenire al Giudice sportivo entro le ore 16.00 del giorno feriale successivo a quello della gara, pagando un apposito contributo di Euro 100,00”; c) il comma 6 dell’art. 61 CGS prevede che le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle gare della Lega Pro, della Lnd e del Settore per l’attività giovanile e scolastica, «limitatamente ai fatti di condotta violenta e concernenti l’uso di espressione blasfema»: “appare evidente che il caso qui trattato non rientra negli unici casi in cui sia possibile utilizzare come mezzo di prova un filmato o una riproduzione visiva”.

 

Concludeva, la resistente, osservando che “nella denegata ipotesi si voglia sostenere la veridicità dei fatti narrati dalla reclamante, non si comprende in che misura questi possano aver influenzato la regolarità di svolgimento della gara, tanto da ricorrere alle cosiddette circostanze eccezionali per le quali si possa annullare la gara e disporne la ripetizione”.

 

Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 33 del 23 ottobre 2019 del Comitato regionale Veneto L.N.D. della F.I.G.C. il Giudice Sportivo dichiarava irricevibile, ai sensi dell’art. 67, comma 1, del vigente codice di giustizia sportiva, il reclamo proposto dalla FC Union Pro,

«non essendo accompagnato dal versamento contestuale o richiesta di addebito in conto del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva di cui all’art. 48 nuovo c.g.s., vizio di forma che assorbe ogni altra questione». Per l’effetto, «rilevata la irricevibilità del preannunciato reclamo», il Giudice Sportivo competente disponeva «l’addebito del contributo a carico della


società Union Pro 1928» ed omologava «il risultato della gara come ottenuto sul campo: Union Pro 1928 – Vittorio Falmec S.M. Colle 1-3».

 

Avverso siffatta decisione la FC Union Pro proponeva reclamo.

 

 

Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 38 del 13 novembre 2019 del Comitato regionale Veneto, la Corte d’Appello Territoriale, «rilevato che l’art. 67, comma 1 del nuovo C.G.S. stabilisce che il ricorso deve essere preannunciato con dichiarazione depositata “unitamente al contributo” nei termini ivi indicati, ritenuto che questa disposizione è confermata dall’art. 48, comma 2 C.G.S., il quale stabilisce che i reclami “anche se soltanto preannunciati”, a pena di irricevibilità sono gravati dal prescritto contributo, che deve essere effettuato nel termine indicato dalla norma “fatti salvi gli eventuali diversi termini di pagamento indicati dal Codice”, tra i quali rientra l’evidenza proprio quello stabilito dall’art. 67, comma 1; rilevato che non vi è in atti evidenza dell’avvenuto versamento del contributo, né di specifica richiesta di addebito dello stesso nel termine di cui all’art. 67, comma 1», respingeva il reclamo proposto dalla FC Union Pro.

 

Avverso la predetta decisione la F.C. Union Pro, come rappresentata e difesa, propone ricorso per revocazione ai sensi dell’art. 63 CGS.

 

Con unico articolato motivo la FC Union Pro deduce erronea e contraddittoria motivazione in ordine al rigetto del reclamo relativamente al riferimento all’art. 67, comma 1, CGS sulla base di documento decisivo non esaminato e non valutato al momento della decisione.

 

La ricorrente società ritiene che la decisione della Corte sportiva territoriale non sia corretta “e ciò sulla base del contenuto di un documento che non è stato esaminato e di cui si è potuto avere copia solo in seguito ad esplicita richiesta inoltrata alla FIGC in data 25.11.2019.

 

L’estratto conto campionato F.I.G.C. della società odierna esponente ha infatti potuto evidenziare come, nonostante l’esplicita richiesta manifestamente inserita nel corpo del reclamo di addebito del contributo, lo stesso non sia stato poi addebitato dalla federazione.

 

Nonostante, infatti, la richiesta (assolutamente rituale) dell’odierna esponente, di corrispondere l’onere con addebito, la stessa è rimasta inevasa e non certo per colpa di Union Pro. La richiesta di addebito era dunque puntuale e regolare, ma non è stata


adempiuta da chi di dovere, lasciando dunque l’onere non corrisposto e conducendo alla pronuncia di irricevibilità del reclamo.

 

Tale documento non è stato correttamente esaminato e valutato in entrambi i due precedenti gradi di giudizio, tanto da condurre la Corte d’Appello Territoriale ad affermare come non vi fosse addirittura in atti evidenza dell’avvenuto versamento del contributo”.

 

Per tali ragioni la FC Union Pro chiede “la revocazione della pronuncia della Corte sportiva di appello territoriale di cui al comunicato n. 38 della FIGC Veneto calcio del 13.11.2019 e la conseguente riforma della stessa”.

 

CONSIDERATO IN DIRITTO

 

 

1.1    Occorre premettere che, quanto al rimedio della revocazione, l’art. 63, comma 1, del Codice di giustizia sportiva prevede che:

 

«1. Tutte le decisioni adottate dagli organi di giustizia sportiva, inappellabili o divenute irrevocabili, possono essere impugnate per revocazione innanzi alla Corte federale di appello, entro trenta giorni dalla scoperta del fatto o dal rinvenimento dei documenti:

 

  1. se sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno all'altra;

 

 

  1. se si è giudicato in base a prove riconosciute false dopo la decisione;

 

 

  1. se, a causa di forza maggiore o per fatto altrui, la parte non ha potuto presentare nel precedente procedimento documenti influenti ai fini del decidere;
  2. se è stato omesso l’esame di un fatto decisivo che non si è potuto conoscere nel precedente procedimento, oppure sono sopravvenuti, dopo che la decisione è divenuta inappellabile, fatti nuovi la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia;
  3. se nel precedente procedimento è stato commesso dall’organo giudicante un errore di fatto risultante dagli atti e documenti della causa».

 

Non c’è dubbio che anche nella giustizia sportiva la revocazione è un extraordinarium auxilium previsto, in casi tassativi e particolarmente gravi, nei confronti di decisioni non più soggette ai mezzi (ordinari) di impugnazione.


Orbene, in sede di giudizio di revocazione - analogamente a quanto si verifica nel processo civile e nel processo amministrativo - si distingue un giudizio rescindente, inerente la sussistenza dei motivi di revocazione, e un giudizio rescissorio, relativo al merito della controversia, in base ai nuovi elementi emersi in sede rescindente.

 

Il riscontro positivo circa la sussistenza di una delle cause di revocazione consente quindi al giudice sportivo di riaprire il giudizio. In sostanza, se tale riscontro preliminare è positivo e si accerta che sussiste una causa di revocazione, la decisione viene «rescissa» e si passa alla seconda fase, c.d. giudizio rescissorio, in cui viene rinnovato il giudizio, emendando i vizi del giudizio precedente.

 

1.2       Quanto al giudizio rescindente, ritiene la ricorrente per revocazione che la suddetta decisione è erronea perché l’esame “di un documento che non è stato esaminato e di cui si è potuto avere copia solo in seguito ad esplicita richiesta inoltrata alla FIGC in data 25.11.2019”, ossia, l’estratto conto campionato FIGC della società FC Union Pro, rende evidente che “nonostante l’esplicita richiesta manifestamente inserita nel corpo del reclamo di addebito del contributo, lo stesso non sia stato poi addebitato dalla federazione”.

 

D’altro canto – sempre secondo la ricorrente – il contributo deve essere versato entro il momento della trasmissione del ricorso, come accaduto nella fattispecie ove la società aveva utilizzato il canale dell’addebito in conto corrente; il comma 1 dell’art. 67 C.G.S. espone le modalità pratiche di versamento del contributo, ossia con deposito unitamente al pre- annuncio, senza però esplicitamente riferire tale adempimento come condizione di procedibilità. Proprio perché la condizione in questione è data dall’assolvimento dell’onere, che, nel caso in esame, non è stato effettuato per responsabilità e colpa della Federazione e non della società.

 

1.3     Ciò premesso, la ricorrente in revocazione, in realtà, non precisa specificamente in quale delle ipotesi sopra indicate debba farsi rientrare la sua istanza; ed in particolare se nell’ipotesi prevista dalla lettera c) o d) o e).

 

Ad ogni modo – a qualunque dei casi intenda riferirsi il reclamante – appare evidente che il rimedio revocatorio può essere utilizzato sempre che il documento o il fatto non attenga ad un punto controverso sul quale la decisione abbia pronunciato.


E’ noto, difatti, che – applicando all’ordinamento sportivo principi dell’ordinamento generale

 

  1. tale rimedio può essere configurato solo con riferimento all’attività, compiuta dal giudice, di lettura ed esame degli atti acquisiti al processo, quanto alla loro esistenza e al loro significato letterale, ma non può riguardare l’attività d’interpretazione e di valutazione del contenuto di tali atti e non è esperibile, quindi, nell’ipotesi di erroneo, inesatto o incompleto apprezzamento delle risultanze processuali o di anomalia del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio, ovvero quando la questione controversa sia stata risolta sulla base di specifici canoni ermeneutici o sulla base di un esame critico della documentazione acquisita; tutte ipotesi queste che danno luogo semmai ad un ipotetico errore di giudizio che non è censurabile mediante la revocazione che altrimenti si trasformerebbe in un terzo grado di giudizio, non previsto dall’ordinamento.

 

E che la richiesta della ricorrente riguardi l’attività d’interpretazione e di valutazione del contenuto degli atti del giudizio pregresso, si evince chiaramente dalla motivazione della decisione di cui si chiede la revocazione: “rilevato che l'art. 67, comma 1 del nuovo C.G.S. stabilisce che il ricorso deve essere preannunciato con dichiarazione depositata "unitamente al contributo" nei termini ivi indicati, ritenuto che questa disposizione è confermata dall'art. 48, comma 2 C.G.S., il quale stabilisce che i reclami "anche se soltanto preannunciati," a pena di irricevibilità sono gravati del prescritto contributo, che deve essere effettuato nel termine indicato dalla norma "fatti salvi gli eventuali diversi termini di pagamento indicati dal Codice ", tra i quali rientra l'evidenza proprio quello stabilito dall'art. 67, comma 1; rilevato che non vi è in atti evidenza dell'avvenuto versamento del contributo, né di specifica richiesta di addebito dello stesso nel termine di cui all'art. 67, comma 1.”

 

1.4    D’altro canto – se pure il reclamante volesse riferirsi all’ipotesi di cui alla lettera e) dell’art. 63 (“se è stato omesso l’esame di un fatto decisivo che non si è potuto conoscere nel precedente procedimento, oppure sono sopravvenuti, dopo che la decisione è divenuta inappellabile, fatti nuovi la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia”) gli esiti non sarebbero diversi.

 

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il giudice della revocazione deve anzitutto valutare l’ammissibilità della domanda revocatoria, anche sotto il profilo della verifica dell’attitudine dimostrativa dei nuovi fatti o documenti rispetto al risultato finale della revisione del giudizio. In sintesi, ciò che al giudice della fase rescindente si chiede è di simulare se la precedente


struttura decisoria possa ritenersi attraversata da un grado di permeabilità tale da consentire l’utile innesto di altre sopravvenienze probatorie, di per sé capaci di scardinarne la coerenza e, quindi, di verificare se le nuove (sopravvenute) circostanze documentali offerte si palesino induttive di una possibile revisione critica della precedente pronuncia.

 

Orbene, a tal riguardo, questa Corte, valutata l’attitudine dimostrativa del nuovo materiale probatorio offerto con il ricorso, congiuntamente alle prove già acquisite al procedimento, rispetto al risultato finale della revocazione del giudizio, ritiene che il ricorso come proposto dalla società FC Union Pro sia inammissibile.

 

1.5    In realtà, ciò che la reclamante richiede al giudice della revocazione si traduce, in sostanza, in una diversa interpretazione della disciplina codicistica in materia di contributo di accesso alla giustizia sportiva.

 

Ritiene, infatti, la società, che il versamento del contributo correlato alla proposizione del ricorso possa essere utilmente effettuato fino “al momento della trasmissione del ricorso o del reclamo all’organo di giustizia sportiva”. In tal ottica, il preannuncio di reclamo, tempestivamente proposto dalla FC Union Pro il 13 ottobre 2019, alle h. 18.12, è stato seguito dal reclamo che, pur datato 14 ottobre 2019, risulta trasmesso – a quanto consta dall’esame degli atti acquisiti al giudizio – a mezzo posta certificata il giorno 16 ottobre 2019, h. 16.25. E soltanto nell’atto contenente i motivi di reclamo (e non anche in sede di preannuncio) la società FC Union Pro ha autorizzato “l’addebito della tassa reclamo al conto società F.I.G.C.”,

 

Ora, in effetti, la censura della ricorrente società potrebbe trovare un qualche fondamento nell’art. 48, comma 2, CGS, che così recita: «I ricorsi ed i reclami, anche se soltanto preannunciati, a pena di irricevibilità, sono gravati dal prescritto contributo. Il versamento del contributo deve essere effettuato entro il momento della trasmissione del ricorso o del reclamo all'organo di giustizia sportiva, anche mediante addebito sul conto campionato nel caso in cui il ricorrente o il reclamante sia una società, fatti salvi gli eventuali diversi termini di pagamento indicati dal Codice».

 

Tuttavia, l’art. 67 CGS (rubricato “Procedimento relativo al ricorso degli interessati”) così dispone, al comma 1: «Il ricorso deve essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria del


Giudice sportivo e trasmessa ad opera del ricorrente alla controparte, entro le ore 24:00 del giorno feriale successivo a quello in cui si è svolta la gara alla quale si riferisce».

 

Una interpretazione letterale e sistematica del combinato disposto delle disposizioni di cui all’art. 67, comma 1 e 48, comma 2, ultimo periodo, conduce, comunque, a ritenere insussistente una antinomia normativa, potendo farsi rientrare, così come ritenuto dai Giudici di merito, l’ipotesi del preannuncio di reclamo nell’ambito di uno dei casi di «eventuali diversi termini di pagamento indicati dal Codice», nei quali, dunque, l’ordinamento federale richiede il pagamento del contributo (o la richiesta del suo addebito sul conto federale della società) sin dal momento della dichiarazione di preannuncio.

 

1.6      Per queste ragioni, il ricorso per revocazione non supera la fase rescindente, per cui il reclamo proposto dalla FC Union Pro 1928 SSDARL deve essere dichiarato inammissibile.

 

P.Q.M.

 

 

La Corte Federale d’Appello (Sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione proposto dalla società F.C. Union Pro 1929 ssdarl, lo dichiara inammissibile.

 

Dispone la comunicazione alle parti presso i difensori con posta elettronica certificata.

 

 

 

IL PRESIDENTE                                                                            L’ESTENSORE

 

f.to                                                                                                     f.to

 

Mario Luigi Torsello                                                                       Mauro Sferrazza

 

 

Depositato il 16 gennaio 2020 Il Segretario

 

f.to

 

Fabio Pesce

 
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