F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE I – 2019/2020 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 0048/CFA del 4 febbraio 2020 – (SIG. ROBERTO MERENDA/PROCURA FEDERALE) n. 78/2019 – 2020 Registro Reclami N. 78/2019-2020 REGISTRO RECLAMI N. 48/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

N. 78/2019-2020 REGISTRO RECLAMI

 

N. 48/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO I SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

 

Mario Luigi Torsello - Presidente

 

Angelo De Zotti     - Componente - relatore Mauro Sferrazza     - Componente

 

 

 

ha pronunciato la seguente

 

 

DECISIONE

 

 

sul reclamo numero di registro 78/2019-2020, proposto dal signor Merenda Roberto, rappresentato e difeso dall’Avv. Matteo Sperduti

 

contro la Procura federale

per la riforma della decisione del Tribunale Federale Territoriale (Sezione CR Sardegna del 03/01/2020);

 

Visto il reclamo e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 4 febbraio 2020 il dott. Angelo De Zotti e uditi gli avvocati Francesco Bevivino per la Procura Federale e l’Avv. Matteo Sperduti per il reclamante;

 

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Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

 

Il reclamo odierno viene proposto avverso il C.U. n. 25 pubblicato dal Tribunale Federale Territoriale - Sardegna in data 03/01/2020 (notificato in pari data) con cui, a seguito di deferimento Proc. Disc. N. 120 PFI19-20, per le violazioni ascritte al Sig. Merenda Roberto, quest’ultimo veniva ritenuto “…responsabile di quanto a lui ascritto al capo a) e di irrogare al medesimo la sanzione della squalifica di anni uno…”.

Al sig.  Merenda  Roberto,  in  qualità di calciatore,  con  l’atto  di deferimento veniva contestato quanto di seguito: “…all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. FBC Calangianus, per la violazione degli artt. 4, comma 1, e 2, comma 1, del C.G.S., in relazione all’art. 29 e 94, comma 1 lett. a), delle N.O.I.F. e all’art. 43, comma 2, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti per essere venuto meno ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva nonché di osservanza della normativa federale e in particolare per avere sottoscritto un accordo economico in contrasto con le norme federali con la A.S.D. FBC Calangianus, società militante all’epoca dei fatti nel Campionato Regionale di Eccellenza Sardegna, in data 14.9.2017…”.

Il Tribunale ha deciso di applicare la sanzione di anni uno di squalifica con la seguente motivazione:

“…Il Tribunale, tutto ciò premesso, ritiene di concordare con il rappresentante della Procura Federale in ordine all’affermazione di colpevolezza dei deferiti Merenda e Cossu e della Società Calangianus a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva in riferimento al comportamento dei suoi tesserati. Infatti la normativa delle NOIF e del Regolamento LND, richiamata nei capi di colpevolezza, statuisce esplicitamente il divieto di sottoscrivere qualsiasi accordo economico con calciatori dilettanti che militano in tornei regionali, compresi quelli che prevedano soltanto rimborsi spese. Il Tribunale ritiene di dover irrogare le sanzioni richieste dalla Procura Federale, che corrispondono ai minimi edittali previsti dall’articolo 31 comma 5 C.G.S.”.

Con il presente reclamo viene dedotta la nullità del provvedimento impugnato per omessa e/o insufficiente motivazione e per l’adesione del Tribunale alla richiesta delle Procura procedente, senza alcuna considerazione delle circostanze attenuanti ampiamente descritte ed evidenziate nelle memorie difensive depositate per conto del calciatore che chiarivano

 

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in maniera precisa ed esaustiva la condotta dello stesso mantenuta e le reali motivazioni delle parti coinvolte.

Il motivo è infondato e va disatteso.

 

La decisione impugnata, diversamente da quanto sostiene la parte reclamante è, ancorché sinteticamente, compiutamente motivata e in particolare lo è attraverso il richiamo alle norme violate dai soggetti deferiti, nulla dovendo quella decisione ulteriormente spiegare in merito alla natura dell’accordo di rimborso spese stipulato dalle parti se non che esso è assolutamente vietato dalle norme che di seguito si riportano:

Art. 94, comma 1, lett. a) delle NOIF. Detta norma recita che sono vietati “a) gli accordi tra società e tesserati che prevedano compensi, premi ed indennità in contrasto con le norme regolamentari, con le pattuizioni contrattuali e con ogni altra disposizione federale”.

  • l'art. 43 Regolamento LND: “... 2. Sono vietati e nulli ad ogni effetto, e comportano la segnalazione delle parti contraenti alla Procura Federale per i provvedimenti di competenza, gli accordi e le convenzioni scritte e verbali di carattere economico fra società e calciatori/calciatrici «non professionisti» e «giovani dilettanti», nonché quelli che siano, comunque, in contrasto con le disposizioni federali e quelle delle presenti norme…”.

Ed è evidente che a fronte del carattere tassativo delle norme sopramenzionate, nessuna delle giustificazioni, o delle cosiddette attenuanti, addotte dalla parte poteva condurre a decisione diversa.

Nella specie infatti è pacifico che al giocatore Merenda è stato riconosciuto, con l’accordo stipulato tra il giocatore e la società per la stagione calcistica 2017/2018 “un rimborso spese forfettario annuo lordo” per un importo pari alla somma riconosciuta di 11.000,00 euro.

E questo non era e non è possibile, anche a prescindere dal fatto che il giocatore abbia effettivamente sostenuto le spese allo stesso rimborsate, per la semplice ragione che il calciatore dilettante non può sostenere spese da porre a carico della società sportiva né percepire in quella forma alcun tipo di compenso atto a snaturare il carattere dilettantistico dell’attività svolta.

Ciò non esclude il fatto che la società dilettantistica possa mettere a disposizione del giocatore taluni benefit, che possono essere detratti fiscalmente fino all’importo forfettario di € 7.500,00 come avvenuto nella specie sotto forma di concessione di alloggio, ovvero a fornire vitto o tessere per utilizzare i servizi pubblici ma non di erogare denaro nella forma di rimborso spese e ancor meno di rimborso spese forfettario.

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D’altra parte nella specie il rimborso forfettario accordato al giocatore Merenda, in violazione delle norme che tassativamente lo escludono, viene giustificato con le spese di viaggio, peraltro documentate in un solo caso dai movimenti bancari, che il giocatore, disponendo di alloggio gratuito a Calangianus, non poteva trasferire sulla società né questa avrebbe potuto erogarli denaro a quel titolo.

Tanto è vero che la domanda del giocatore Merenda volta ad ottenere dalla società la somma di € 3.620,57 che lo stesso calciatore reclamava per tutte le spese (vitto, viaggi Calabria-Sardegna etc.) per il periodo in cui ha effettuato le prestazioni calcistiche a favore della società Calangianus Calcio è stata rigettata dalla Commissione Accordi Economici con la stessa motivazione della sentenza qui appellata, vale a dire per la violazione dell’art. 29 delle N.O.I.F. e dall’art. 43 comma 2 del Regolamento Lega Nazionale Dilettanti.

A differenza del calcio professionale il dilettantismo presuppone infatti che ogni elemento mercenario legato all’attività sportiva non deve avere ingresso nel settore dell’attività dilettantistica, né sotto forma di compensi o premi, ne sotto forma di rimborso spese, posto che ambedue gli esborsi di denaro si prestano ad assicurare quella locupletazione economica che le norme federali, per costante interpretazione, vogliono impedire e che quei movimenti di denaro possono all’evidenza dissimulare.

La decisione del Tribunale Federale Territoriale qui appellata merita dunque di essere integralmente confermata.

P.Q.M.

 

 

La Corte Federale d’Appello (Sezione prima), definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dal sig. Merenda Roberto, lo respinge.

 

Dispone la comunicazione alle parti presso i difensori con PEC.

 

 

IL PRESIDENTE                                                                    L’ESTENSORE

f.to                                                                                           f.to

Mario Luigi Torsello                                                                  Angelo De Zotti

Depositato il 4 febbraio 2020 Il Segretario

f.to

Fabio Pesce

 

 

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