F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE I – 2019/2020 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 077 CFA del 23 giugno 2020 (Sig. Strumbo Gerardo/Procura Federale) N. 108-2019/2020 REGISTRO RECLAMI N. 077 REGISTRO DECISIONI

 

N. 108-2019/2020 REGISTRO RECLAMI

 

N. 077 REGISTRO DECISIONI

 

 

 


 

 

 

 

 

composta dai Signori:


LA CORTE FEDERALE D’APPELLO SEZIONE PRIMA


 

 

 

Mario Luigi Torsello – Presidente Angelo De Zotti - Componente

Maurizio Fumo – Componente - Relatore

 

 

 

ha pronunciato la seguente

 

 

DECISIONE

 

 

sul reclamo n. 108 del 10.2.2020, proposto dal sig. Gerardo Strumbo, rappresentato e difeso dall’Avv. Tiziana Catricalà


 

 

la Procura Federale


contro

 

 

 

per la riforma


 

della decisione n. 105/2019/2020 del Tribunale federale nazionale-Sezione disciplinare; Visto il reclamo con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti di causa;

 

Letta la istanza di anticipazione dell’orario della trattazione avanzata dall’Avv. Catricalà in data 12.6.2020, con la quale inoltre, in parziale integrazione delle conclusioni rassegnate


con il reclamo, si è chiesta - in via subordinata - la riduzione della sanzione irrogata dal Tribunale Federale;

Relatore nella riunione del giorno 15 giugno 2020 - tenutasi in videoconferenza, ai sensi del decreto del 18 maggio 2020 del Presidente della CAF - il dott. Maurizio Fumo e udito per la Procura Federale l’Avv. Salvatore Casula e per il ricorrente l’Avv. Tiziana Catricalà;

 

 

RITENUTO IN FATTO

 

 

  1. Con la decisione impugnata, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione disciplinare, ha applicato al calciatore Strumbo Gerardo la sanzione della squalifica per mesi sei, ritenendolo responsabile degli illeciti disciplinari di cui: a) agli artt. 1 bis, comma 1, nonché 8, commi 2 e 11 CGS previgente, trasfusi negli artt. 4, commi 1 e 2, nonché 31, commi 1 e 8 del CGS attualmente in vigore, in relazione all’art. 94 NOIF, per aver percepito, quale tesserato della A. C. Locri 1909, la somma di euro 17.240, in riferimento al campionato 2018/19, somma superiore a quella risultante dalla documentazione ufficiale; b) agli artt. 1 bis, comma 1, CGS previgente, trasfuso nell’art. 4, comma 1, nonché art. 2, comma 1, CGS attualmente in vigore, in relazione agli artt. 1, nonché 3, comma 1, del Regolamento per i servizi di procuratore sportivo, vigente all’epoca dei fatti, per essersi avvalso della assistenza quale procuratore sportivo del sig. Sebastiano La Ferla che, non essendo iscritto nel relativo registro, non poteva essere considerato in possesso del titolo abilitante.
  2. Con il reclamo proposto innanzi a questa Corte, il difensore dello Strumbo si duole della entità della sanzione applicata, deducendo carenza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla concreta quantificazione della sanzione. Argomenta come segue.
    1. È emerso per tabulas che l’atleta non ha in realtà percepito la somma di euro 17.240, ma quella minore di euro 13.000. Al proposito il primo giudice ha ritenuto che, se anche l’ammontare fosse effettivamente inferiore rispetto a quello indicato nella contestazione, ciò sarebbe non rilevante, atteso che, comunque, è rimasto accertato che Strumbo aveva percepito somma superiore a quella risultante dalla contabilità ufficiale della A. C. Locri. E tuttavia, poiché, rispetto alla somma registrata “nelle carte” della società, quella effettivamente incassata dal calciatore era di molto inferiore rispetto a quella riportata nella originaria incolpazione, la sanzione avrebbe dovuto essere sensibilmente meno elevata di

quella effettivamente irrogata. Sul punto il Tribunale non ha speso una sola parola di motivazione. In particolare non è stato adeguatamente valutato il comportamento dell’atleta nel corso del procedimento, la sua buona fede e la collaborazione offerta, certamente rilevante ai sensi dell’art. 128 CGS. In ordine a tali elementi, il primo giudice non sviluppa alcuna considerazione, pur dando atto, in motivazione, del fatto che l’incolpato aveva pacificamente ammesso la sua responsabilità in ordine a tale addebito.

 

    1. Quanto alla seconda incolpazione, essa è caratterizzata da assoluta indeterminatezza che ne comporta la nullità. Oltretutto, l’art. 9 del Regolamento per i servizi di procuratore sportivo, applicabile ratione temporis, prevede che la sanzione sia applicata solo a chi si sia accreditato presso terzi come procuratore sportivo, senza esserlo, non anche al calciatore (per altro, professionista) che se ne sia servito. Il nuovo regolamento, infatti, è entrato in vigore solo in data 10.6.2019 e dunque non era applicabile al caso in esame. Strumbo, per tanto, da tale addebito doveva essere prosciolto. Subordinatamente il Tribunale ne avrebbe dovuto valutare la assoluta buona fede. Egli si è affidato ad un soggetto (La Ferla Sebastiano) che, nell’ambiente, era conosciuto come procuratore sportivo e che tale si qualificava nei siti web che lo riguardavano. Il reclamante, allora, può essere rimproverato per la sua ingenuità, per essersi fidato delle notizie di stampa e di quelle circolanti “in rete”. Ciò avrebbe dovuto comportare, quantomeno, un più blando trattamento sanzionatorio.

 

CONSIDERATO IN DIRITTO

 

 

  1. Come è agevole rilevare, il reclamo, benché rubricato come doglianza relativa al solo trattamento sanzionatorio, contiene, per quel che riguarda il secondo addebito mosso allo Strumbo (quello di essersi avvalso di un falsus procurator), censure che attingono l’an, atteso che si sostiene che la responsabilità dello stesso è stata (erroneamente) ritenuta in base ad una norma entrata in vigore quando ormai la condotta contestata si era esaurita. Come anticipato, il reclamante sostiene che, all’epoca dei fatti, solo chi si “spacciava” per procuratore sportivo (ovviamente senza esserlo) era assoggettabile a sanzione.
  2. Appare dunque necessario, preliminarmente, affrontare tale questione. Poiché i fatti per i quali si procede si verificarono nell’anno 2018, viene in rilievo il Regolamento per i servizi di procuratore sportivo, entrato in vigore il giorno 1.4.2015.  Orbene, il predetto testo normativo (che certo non brilla per chiarezza e precisione), all’art. 9 (la cui rubrica è

“sanzioni”), fa effettivamente riferimento al solo procuratore sportivo, prevedendo, al secondo comma, la sospensione o la cancellazione dal registro.

 

    • L’addebito disciplinare mosso allo Strumbo, tuttavia, si sostanzia nella violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS previgente, vale a dire la violazione di un onnicomprensivo principio di “rettitudine sportiva”. La condotta scorretta, in concreto, è stata ravvisata nell’essersi egli avvalso di un soggetto che si spacciava per procuratore sportivo, ma non lo era.

 

È dunque di tutta evidenza che il riferimento al ridetto art. 9 è stato operato “per dare contenuto” all’addebito di cui sopra, addebito che, altrimenti, sarebbe rimasto del tutto generico. È infatti caratteristica dell’ordinamento sportivo, nel suo apparato sanzionatorio, quella di contenere precetti improntati a direttrici deontologiche espresse in maniera molto ampia, con richiami a valori da rispettare e realizzare (lealtà, correttezza e probità) piuttosto che a ben individuati beni da proteggere (come, ad esempio, accade nell’ordinamento penale: la vita, la libertà personale, il patrimonio ecc.). Conseguentemente, i singoli addebiti devono necessariamente fare riferimento, di volta in volta, ad altre fonti comportamentali (normative o consuetudinarie), altrimenti il perimetro precettivo risulterebbe incerto nei suoi confini e, come tale, inefficace.

 

Nel caso in esame, la violazione del dovere di lealtà e correttezza è stata individuata nell’essersi fatto assistere dal La Ferla, sedicente procuratore sportivo. E dunque la condotta di quest’ultimo (avere agito come se avesse il titolo) risulta posta in essere grazie alla condotta dello Stumbo (averne richiesto l’intervento ed essersene giovato). In sintesi: al reclamante non è certo applicabile l’art. 9 del Regolamento per i servizi di procuratore sportivo (egli non è accusato di aver agito “in concorso” con La Ferla), ma la sua condotta assume rilievo disciplinare per essersi “servito” di un soggetto che, a sua volta, ha violato il predetto articolo.

 

  1. Venendo infine alla censure relative alla quantificazione delle sanzioni, si osserva che le critiche mosse all’apparato motivazionale della decisione di primo grado non hanno fondamento.

    • Quanto all’addebito sub a), va considerato che nessun rilievo può essere attribuito alla “confessione” e alla condotta collaborativa dello Strumbo, posto che la sua responsabilità era emersa in maniera inconfutabile ed anche con riscontri documentali.

 

Neanche può avere incidenza il fatto che il reclamante abbia percepito “solo” euro 13.000 (e non 17.240), atteso che comunque l’importo concordato era diverso (e, ovviamente, superiore) rispetto a quello risultante dalla contabilità ufficiale della A. C. Locri. Invero lo stesso Strumbo ha riferito di aver pattuito un compenso addirittura di euro 23.000.

 

Viceversa non può trascurarsi il fatto che il calciatore, violando anche gli accordi (per quanto illeciti) intercorsi con la società, mise all’incasso un assegno, la cui consegna al calciatore avrebbe dovuto svolgere una funzione di mera garanzia. La valutazione complessiva di un tal modo di procedere, delinea una personalità alquanto incline al mancato rispetto tanto delle regole, quanto degli impegni assunti.

 

    • Per quel che riguarda l’addebito sub b), la decisione impugnata mette nella dovuta evidenza che Strumbo, in quanto calciatore dilettante, non avrebbe dovuto affatto servirsi di un procuratore sportivo. Ovviamente, meno che mai, avrebbe dovuto servirsi di chi agiva come tale, senza esserlo.

 

Muovendo da tali premesse, nessun rilievo può darsi alla pretesa buona fede (o “ingenuità”) che avrebbe connotato l’agire del reclamante. Trattasi di un atteggiamento psicologico che, se pur fosse provato (e non lo è), sarebbe del tutto irrilevante, anche perché si risolverebbe in un errore (inescusabile) sul contenuto di una norma che il reclamante, in quanto calciatore, era tenuto a conoscere (e, naturalmente, a rispettare).

 

  1. Fondatamente il Tribunale ha ritenuto equa e proporzionata la sanzione inflitta (mesi sei di squalifica), considerato che, per l’addebito sub a) – come lo stesso reclamante ammette – essa non può essere inferiore a mesi uno e che, nella determinazione del complessivo trattamento sanzionatorio, il giudice di primo grado ha evidentemente applicato l’istituto della continuazione (anche se non lo ha esplicitato in motivazione), valutando complessivamente (e dunque con riferimento ad entrambe le infrazioni) il disvalore della condotta dello Strumbo.
  2. Per tutte le ragioni sopra esposte, il reclamo merita di essere respinto.

P.Q.M.

 

 

La Corte Federale d’Appello (Sezione prima), definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dal sig. Strumbo Gerardo, lo respinge.

 

 

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

 

 

 

 

IL PRESIDENTE                                                        L’ESTENSORE

f.to                                                                                 f.to

Mario Luigi Torsello                                                       Maurizio Fumo

Depositato il 23 giugno 2020 IL SEGRETARIO

f.to

Fabio Pesce

 
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