F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE I – 2019/2020 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 081CFA del 30 giugno 2020 (Procura Federale Interregionale/Gino De Simone-Gabriele Di Lucia-A.S.D Real Sant’Andrea) N. 116/2019-2020 REGISTRO RECLAMI N. 081/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

N. 116/2019-2020 REGISTRO RECLAMI

 

N. 081/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

 


 

 

 

 

 

Composta dai Sigg.ri:


LA CORTE FEDERALE D’APPELLO I SEZIONE


 

Mario Luigi Torsello                   Presidente

 

Angelo De Zotti                        Componente

 

Maurizio Fumo                          Componente – relatore

 

 

 

ha pronunciato la seguente

 


 

 

 

sul reclamo:


DECISIONE


 

  1. numero di registro 116/2019-2020, proposto dal Procuratore Federale

 

contro

 

i sig.ri Gino De Simone, Gabriele Di Lucia e la società A.S.D. Real Sant’Andrea

 

per la riforma

 

della decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio, Com. Uff. n. 292/TFT, pubblicata in data 14.2.2020;

Visto il reclamo e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella riunione del giorno 22 giugno 2020 - tenutasi in videoconferenza, ai sensi del decreto del 18 maggio 2020 del Presidente della CAF - il dott. Maurizio Fumo e udito per la Procura Federale l’avv. Annamaria De Santis, la quale, ad integrazione e precisazione delle richieste contenute nel reclamo, ribadendo la richiesta di condanna del sig. De Simone Gino, indica in mesi due di inibizione la sanzione da applicare allo stesso, ed inoltre ulteriori mesi due di inibizione per il sig. De Lucia Gabriele per responsabilità diretta in ordine alla condotta


del De Simone ed ulteriori euro 300 di ammenda a carico della ASD Real Sant’Andrea a titolo di responsabilità diretta per la condotta del sig. De Lucia e per responsabilità oggettiva per la condotta del sig. De Simone.

 

RITENUTO IN FATTO

 

 

  1. La Procura federale propone reclamo avverso la decisione del TFT a margine indicata in relazione a: De Simone Gino, all’epoca, dirigente accompagnatore della ASD Real Santa’Andrea, chiamato a rispondere della violazione dell’art 1 bis, comma 1, CGS previgente, in relazione all’art. 23, comma 1, NOIF per aver svolto funzioni di allenatore nella stagione 2017-18 in favore della società predetta, sia durante gli allenamenti, che durante le gare ufficiali, benché non iscritto nei ruoli del settore tecnico; De Lucia Gabriele, all’epoca dei fatti, presidente della ASD sopra indicata, chiamato a rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, CGS previgente in relazione agli artt. 23, comma 1, e 38, comma 1, NOIF, per avere consentito al De Simone di tenere la condotta sopra descritta; ASD Real Sant’Andrea, ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 CGS previgente, per responsabilità diretta e oggettiva in relazione alle condotte di De Simone e De Lucia.
  2. Con la decisione impugnata, il TFT ha ritenuto fondati gli addebiti a carico del De Lucia e della ASD Real Sant’Andrea, applicando rispettivamente le sanzioni di mesi due di inibizione e di euro 300 di ammenda ed ha, viceversa, prosciolto il De Simone, ritenendo che lo stesso non potesse essere chiamato a rispondere della condotta a lui ascritta in quanto non abituale e dunque non integrante una vera “interposizione fittizia di persona”. Il Tribunale ha inoltre aggiunto che una affermazione di responsabilità del De Simone, comunque rivestente la qualifica di allenatore “di base”, avrebbe contraddetto i principi del dilettantismo, ambito sportivo cui non possono estendersi acriticamente le norme e le procedure valevoli per altre categorie o, addirittura, per i professionisti. Invero - ha ancora osservato il primo giudice - diversamente ragionando, anche in occasione di una temporanea assenza dell’allenatore titolare, dovrebbe bloccarsi l’attività di allenamento, a meno di non imporre alle squadre che praticano il calcio a livello dilettantistico l’obbligo di nominare anche un “vice allenatore”, cosa non prevista, né auspicabile.
  3. La Procura federale afferma, da parte sua, che l’iter argomentativo seguito dal TFT è errato in diritto e non rispondente alle emergenze probatorie, in fatto. Errata è quindi anche la decisione assunta.

    1. In merito viene evidenziato: a) che il De Simone non era (e non è) “allenatore di base”, ma in realtà “allenatore dei giovani calciatori”, ma ciò solo a far tempo dal 26.11.2018; b) che la condotta accertata a carico del predetto non assunse affatto il carattere della saltuarietà od occasionalità, atteso che dalle dichiarazioni dell’allenatore titolare, Massaro Italo, è chiaramente emerso che il De Simone era sempre in panchina e “conduceva la squadra”, per altro accompagnandola in trasferta in alcune occasioni; c) che lo stesso era già stato squalificato dal medesimo TFT per condotte del tutto analoghe, tenute in occasione delle gare del 26.3.2016 e del 23.3.2017, come risulta dal C.U. n. 269 del 2.2.2018; d) che il Settore tecnico della FIGC, con C.U. n. 232 del 7.2.2020, ha dichiarato il Massaro responsabile dell’infrazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, CGS previgente, in relazione all’art. 37, comma 1, NOIF proprio per aver consentito che il De Simone lo sostituisse nella veste di allenatore della ASD Real Sant’Andrea.
  1. Si chiede quindi in “totale riforma” della decisione di primo grado, l’affermazione di responsabilità dei deferiti e la conseguente applicazione di adeguate sanzioni.

 

CONSIDERATO IN DIRITTO

 

 

  1. Preliminarmente si deve osservare che, come anticipato, sia nei confronti di De Lucia Gabriele che nei confronti della ASD Real Sant’Andrea, il TFT ha emesso una decisione con la quale ha affermato la loro responsabilità in ordine agli addebiti rispettivamente ascritti. Che poi l’addebito ascritto al De Lucia (e per il quale è già intervenuta condanna) sia lo stesso per il quale la impugnante Procura chiede “la riforma” della decisione e la condanna del predetto, lo si desume sia dalla intestazione della decisione del TFT, che dal dispositivo che a quelle incolpazioni fa ovviamente riferimento.

 

Alla luce di tali premesse, va letta la motivazione che, considerata nella sua interezza, non lascia sussistere dubbi, atteso che in essa si legge che i singoli deferiti (tranne De Simone) vanno condannati per le violazioni regolamentari loro rispettivamente ascritte ed indicate in epigrafe (e la ASD per responsabilità diretta e oggettiva).

 

Per tanto anche se nelle righe seguenti la posizione del De Lucia, per l’infelice modalità espressiva utilizzata, sembra essere stata accomunata a quella di tali Fargnoli Giovanni e Mario, chiamati a risponder di altra infrazione, non può minimamente dubitarsi che l’affermazione di responsabilità del presidente pro tempore della ASD Real Sant’Andrea e la conseguente sanzione siano correttamente da “leggere” in relazione al capo di incolpazione.


1.1              Orbene, con la proposta impugnazione, la Procura federale mira ad ottenere la affermazione della responsabilità di entrambi (De Lucia ed ASD), vale a dire una risposta sanzionatoria che già è stata fornita dal primo giudice. Né, con il reclamo, si richiede un diverso (ed, evidentemente, più severo) trattamento sanzionatorio. Per altro, come anticipato, in udienza il rappresentante della Procura ha inteso “precisare” le richieste del suo Ufficio, chiedendo che al De Lucia venga applicata la (ulteriore?) sanzione di mesi due di inibizione e che alla ASD Real Sant’Andrea venga applicata (ulteriore?) sanzione di euro 300 di ammenda per responsabilità diretta in relazione alla condotta del De Simone.

1.2           Questa Corte, tuttavia, ritiene di non poter tenere in conto tali ultime (e tardive) richieste dell’Organo dell’accusa in quanto del tutto irritualmente avanzate e, per altro, formulate in assenza degli accusati (i quali hanno legittimamente esercitato il loro diritto a “non esser presenti” in udienza).

 

Ne deriverebbe infatti una grave lesione del principio del contraddittorio e, conseguentemente, del diritto di difesa.

 

1.3            Rimane dunque la originaria richiesta proposta con il reclamo; ebbene tale reclamo - ovviamente in parte qua e dunque con riferimento al De Lucia ed alla ASD - deve qualificarsi come inammissibile per patente genericità ed assoluta mancanza di interesse (si chiede una condanna che già è stata irrogata).

2        Fondato, viceversa, e quindi meritevole di accoglimento, è il reclamo proposto nei confronti di De Simone Gino.

3         Invero ed innanzitutto, non si può fare a meno di cogliere la intrinseca contraddittorietà della decisione assunta (e quindi della motivazione esibita) dal primo giudice.

 

Come premesso, De Lucia Gabriele è stato ritenuto responsabile dell’addebito a lui ascritto per avere consentito al De Simone di prendere indebitamente il posto dell’allenatore titolare Massaro Italo; ne consegue che, non solo la condotta attribuita al De Simone è stata ritenuta sussistente e provata, ma che essa è stata ritenuta anche connotata dal carattere della antigiuridicità.

 

L’illecito disciplinare per il quale è stata affermata la responsabilità del presidente della ASD Real Sant’Andrea (il De Lucia e, separatamente, a quanto si apprende, anche del Massaro) ha evidentemente natura omissiva, per il noto, consolidato e incontroverso principio, per il quale non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo.


Ebbene l’evento che De Lucia non ha impedito (ma al quale, evidentemente, ha fatto acquiescenza, sempre che non lo abbia addirittura determinato) è esattamente la condotta ascritta al De Simone: essersi quest’ultimo sostituito all’allenatore Massaro. E se dunque la condotta del De Simone è disciplinarmente rilevante per chi non la ha impedita (il presidente De Lucia), non può non esserlo per chi la ha tenuta, atteso il chiaro dettato dell’art. 23 NOIF.

 

3.1               D’altronde, sul medesimo presupposto (contrarietà a specifica norma del CGS dell’operato di De Simone) si fonda la affermazione per “responsabilità diretta” della ASD Real Sant’Andrea.

3.2           Ulteriore elemento di – evidente – contraddittorietà del ragionamento motivazionale è la circostanza, evidenziata dai reclamanti, che, per condotte assolutamente analoghe, il De Simone fu condannato dal medesimo tribunale.

 

La documentazione prodotta dalla Procura ne fornisce sufficiente prova. Ed, evidentemente, non si vede come ciò che era disciplinarmente rilevante nel 2016 e nel 2017 possa non esserlo nel 2018, posto che, in merito, non è intervenuta alcuna modifica normativa e che il De Simone ha acquisito la qualifica di “allenatore dei giovani calciatori” (che comunque non lo avrebbe legittimato ad allenare la squadra “principale”) solo per la stagione 2018-2019, vale a dire in epoca posteriore a quella alla quale si riferiscono gli addebiti.

 

4        Quanto alla “interposizione fittizia”, non appare chiaro che cosa abbia voluto intendere il TFT con questo sintagma. È evidente che non poteva riferirsi alla ipotesi di cui all’art 1414 ss. cod. civ., ovvero alla c.d. simulazione soggettiva. Più probabile che abbia voluto significare che il De Simone non si è mai voluto “spacciare” per il vero allenatore (o addirittura per Massaro, nel qual caso avrebbe addirittura commesso il reato di cui all’art. 494 cod. pen.), ma che semplicemente si è limitato a sostituire l’allenatore titolare quando costui, sia pure per ragioni personali, non poteva presenziare alle partite e agli allenamenti.

4.1            La circostanza tuttavia è del tutto irrilevante in quanto, per l’integrazione dell’illecito disciplinare, non è affatto necessario che la condotta abbia il carattere della abitualità o che comunque si concretizzi in due o più episodi. Ciò che rileva è, evidentemente, il chiaro dettato dell’art. 23 NOIF, in base al quale “le società possono avvalersi soltanto dei tecnici iscritti negli albi, elenchi e ruoli del settore tecnico”. Tali soggetti, poi ai sensi dell’art. 38, comma 1, NOIF, devono chiedere (e ottenere, ovviamente cfr. CFA, decisione 19.12.2019, reclamante Procura Federale Interregionale in proc. Ingeni e altri) il tesseramento per la


società per la quale intendono prestare la propria attività. Di talché basta anche un solo episodio per integrare l’illecito in questione.

 

Nel caso in esame, per altro, sulla base delle acquisite dichiarazioni del Massaro, è, oltretutto, da escludere il carattere saltuario o occasionale della illecita condotta del De Simone.

 

  1. Infine ovviamente ininfluenti sono le considerazioni dal vago “sapore” sociologico che il TFT spende per giustificare la sua decisione, vale a dire che, in ambito dilettantistico, bisognerebbe consentire anche a chi non ha la qualifica “formale” di allenatore di operare come tale, nel caso il “vero” allenatore sia, episodicamente, indisposto. In caso contrario, sostiene, il TFT, entrerebbe in crisi l’intero settore dilettantistico. È evidente che si tratta di valutazioni, forse ispirate da un certo buon senso, ma di carattere essenzialmente sostanzialistico, che non tengono conto né della lettera, né della funzione della norma e, meno che mai, della coerenza del sistema. Valutazioni che, comunque, non competono al giudice sportivo, ma, semmai, agli organi che hanno il potere di modificare le norme in vigore.
  2. In parziale riforma della decisione di primo grado, va pertanto affermata la responsabilità del De Simone in ordine all’addebito contestato e, anche in considerazione della accertata recidiva, la sanzione va determinata in mesi tre di inibizione.

 

PQM

 

 

La Corte Federale di Appello (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dal Procuratore federale:

 

  1. dichiara inammissibile il reclamo proposto nei confronti del sig. De Lucia Gabriele e della società ASD Real Sant’Andrea;
  2. accoglie il reclamo proposto nei confronti del sig. De Simone Gino e, per l’effetto, applica a quest’ultimo la sanzione di mesi tre di inibizione.

 

Dispone comunicazione alle parti con PEC.

 

 

L’ESTENSORE                                                                           IL PRESIDENTE

f.to                                                                                                f.to

Maurizio Fumo                                                                            Mario Luigi Torsello

 

 

Depositato il 30 giugno 2020 IL SEGRETARIO

f.to

Fabio Pesce

 
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