F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE II – 2019/2020 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 0045/CFA del 17 gennaio 2020 – (SIG. DE SIMONE MAURIZIO/PROCURA FEDERALE) n. 75/2019 – 2020 Registro Reclami N. 75/2019-2020 REGISTRO RECLAMI N. 0045/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

N. 75/2019-2020 REGISTRO RECLAMI

N. 0045/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

 

 


 

 

 

 

 

composta dai Sigg.ri:


LA CORTE FEDERALE D’APPELLO II SEZIONE


 

Salvatore Mezzacapo - Presidente Luigi Caso - Componente

Claudio Franchini - Componente - Relatore ha pronunciato la seguente

DECISIONE

 

sul reclamo numero di registro 75/CFA del 2019, proposto da

 

MAURIZIO DE SIMONE

 

nei confronti di

 

PROCURA FEDERALE FIGC

 

per la riforma della decisione Tribunale Nazionale federale - Sezione Disciplinare n. 60/TFN- SD 2019/2020;

visto il reclamo e i relativi allegati; visti tutti gli atti della causa;

nell’udienza dell’8 gennaio 2020, uditi per il reclamante l’Avv. Gerardo Perillo e per la Procura Federale l’avv. Enrico Liberati;

sentito il relatore Claudio Franchini; ritenuto in fatto e in diritto quanto segue;

RITENUTO IN FATTO

1


Con provvedimento del 28.10.2019 il Procuratore Federale e il Procuratore Federale Aggiunto hanno deferito al Tribunale Federale Nazionale:

  • il sig. Maurizio De Simone, all’epoca dei fatti amministratore delegato del Trapani Calcio Srl, nonché amministratore unico della FM Service Srl, società acquirente dell’intero pacchetto di quote del Trapani Calcio Srl, per la violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 8, commi 1 e 4, del previgente CGS, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 18 del Codice di Autoregolamentazione della Lega Pro e dai Comunicati Ufficiali FIGC n. 189/A del 26.6.2015 e n. 72/A del 28.7.2015, e in particolare per avere fornito alla società Trapani Calcio Srl una lettera di referenze bancarie del Monte dei Paschi di Siena relativa alla società FM Service Srl che è stata poi trasmessa dal Trapani Calcio alla segreteria della Lega Pro con Pec delle ore 17,39 del 25.3.2019, ma che è risultata non genuina, tanto che lo stesso istituto bancario, con nota in data 27.3.2019, la ha espressamente disconosciuta;
  • il sig. Francesco Paolo Baglio, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società Trapani Calcio Srl, per la violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 8, commi 1 e 4, del previgente CGS, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 18 del Codice di Autoregolamentazione della Lega Pro e dai Comunicati Ufficiali FIGC n. 189/A del 26.6.2015 e n. 72/A del 28.7.2015, e in particolare per avere la società Trapani Calcio Srl da lui rappresentata trasmesso alla segreteria della Lega Pro una lettera di referenze bancarie del Monte dei Paschi di Siena relativa alla FM Service Srl (società acquirente una quota superiore al 10% del capitale sociale del Trapani Calcio), con Pec delle ore 17,39 del 25.3.2019, che è risultata non genuina, tanto che lo stesso istituto bancario, con nota in data 27.3.2019, la ha espressamente disconosciuta;
  • la società Trapani Calcio Srl, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del previgente CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio Presidente e legale rappresentante sig. Francesco Paolo Baglio, nonché dal proprio amministratore delegato all’epoca dei fatti sig. Maurizio De Simone, anche amministratore delegato del Trapani Calcio Srl e amministratore unico della FM Service Srl, società acquirente dell’intero pacchetto di quote del Trapani Calcio Srl,

Prima dell’apertura del dibattimento, la Procura Federale ha depositato due richieste di patteggiamento, una sottoscritta dalla società Trapani Calcio Srl e l’altra sottoscritta dal sig. Francesco Paolo Baglio, che il TFNha accolto.

 

2


Il procedimento è poi proseguito per la posizione del sig. Maurizio De Simone, non costituito. Al termine, con decisione n. 60/TFN-SD 2019/2020, il TFN ha accolto il deferimento e, per l’effetto, ha inflitto al sig. Maurizio De Simone la sanzione dell’inibizione di mesi 6 (sei). Avverso tale decisione ha proposto reclamo il sig. Maurizio De Simone, eccependo la nullità della decisione per violazione del diritto di difesa, per omessa/tardiva notifica dell’avviso di fissazione di udienza e per violazione del contraddittorio.

In particolare, nel reclamo si osserva che:

 

  1. il deferito non ha ricevuto l’avviso di fissazione in tempo utile per l'udienza del 22/11/2019 e che, pertanto, non gli è stata garantita la facoltà di partecipare alla stessa e di difendersi. Infatti, il deferito ha ricevuto la raccomandata a/r contenente l'avviso di fissazione udienza solo in data 2/12/2019, cioè in epoca successiva rispetto alla celebrazione dell'udienza medesima;
  2. non vale a sanare il difetto di notifica il fatto che lo stesso avviso sia stato inoltrato sull'indirizzo di Posta Elettronica Certificata della società Trapani Calcio srl, atteso che, come risulta dall'atto di cessione quote sociali, dal 21/6/2019 la FM Service srl non è più proprietaria del Trapani Calcio srl e il Sig. Maurizio De Simone non è più legale rappresentante del Trapani Calcio srl, non rivestendo più alcun ruolo dirigenziale e/ o di altra natura.

Di conseguenza, il Sig. Maurizio De Simone ha chiesto l’annullamento della decisione con rimessione degli atti al TFN per la corretta instaurazione del contraddittorio con conseguente possibilità del deferito di difendersi in giudizio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

 

Il reclamo è infondato.

 

Risulta dagli atti che l’avviso di fissazione dell'udienza del 22/11/2019 è stato inviato mediante raccomandata a/r in data 30/10/2019; che un tentativo di consegna della raccomandata presso il domicilio del Sig. De Simone è avvenuto in data 6/11/2019; che, a causa dell’esito negativo della consegna, nello stesso giorno la raccomandata è stata trasmessa allo Sportello Inesitate dell’Ufficio postale di Avellino; che a partire dall’8/11/2019 la raccomandata è stata resa disponibile per il ritiro; che il Sig. De Simone ha provveduto al ritiro soltanto in data 2/12/2019.

Trattandosi di notifica effettuata mediante servizio postale, trovano applicazione le norme stabilite dal codice di procedura civile e dalla legge 20/11/1982, n. 890 e s.m.i., avente ad

 

3


oggetto “Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari”, ai sensi del combinato disposto dell’art. 2, comma 6, del CGS del CONI (il quale prevede espressamente che “Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva”) e dell’art. 3, comma 4, del nuovo CGS della FIGC (il quale disciplina i rapporti tra il CGS e le altre fonti normative).

Secondo tale disciplina - anche alla luce dei principi affermati dalla Corte Costituzionale nella sentenza 11-14 gennaio 2010, n. 3, e delle recenti modifiche apportate alla legge n. 890/1982

  • la notifica effettuata mediante servizio postale, in caso di mancato esito positivo della consegna e di contestuale avviso da parte dell’operatore postale, si intende perfezionata per il destinatario decorsi dieci giorni dal deposito presso l’Ufficio postale. Ne deriva che, nella fattispecie, poiché il Sig. De Simone ha ritirato la raccomandata oltre questo termine, la notifica deve ritenersi correttamente effettuata.

Si aggiunga, peraltro, che, in ogni caso, in sede di audizione dinanzi alla Procura federale in data 22/5/2019, il De Simone ha comunque provveduto, con scelta autonoma, a eleggere domicilio ai fini del procedimento presso la sede della Società Trapani Calcio, con conseguente suo onere di informarsi di eventuali comunicazioni a lui dirette, e che, come risulta dagli atti, l’avviso di fissazione dell'udienza è stato tempestivamente trasmesso anche all'indirizzo di posta elettronica certificata della stessa Società.

P.Q.M.

 

La Corte Federale d’Appello – II Sezione, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da MAURIZIO DE SIMONE, lo respinge.

Dispone la comunicazione alla parte tramite il suo difensore con posta elettronica certificata.

 

 

 

IL PRESIDENTE                                                                      L’ESTENSORE

f.to                                                                                              f.to

Salvatore Mezzacapo                                                                Claudio Franchini

Depositato il 17 gennaio 2020 Il Segretario

f.to

Fabio Pesce

 

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