F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE II – 2019/2020 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 065CFA del 1 giugno 2020 (DI BARI GIUSEPPE/PROCURA FEDERALE) N. 0080/2019- 2020 REGISTRO RECLAMI N. 0065/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

N. 0080/2019- 2020 REGISTRO RECLAMI

 

N. 0065/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO II SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

 

 

Elio Toscano – Presidente

 

 

Federico Di Matteo – Componente (relatore)

 

 

Stefano Azzali - Componente ha pronunciato la seguente

 

 

 

DECISIONE

 

 

sul reclamo numero di registro 080 del 2019, proposto dal signor Giuseppe Di Bari, rappresentato e difeso dall’avvocato Matteo Murgo elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bologna alla via Ugo Bassi, 15

 

contro

 

 

F.I.G.C. – Federazione italiana giuoco calcio

 

 

per la riforma della decisione del Tribunale federale (Sezione disciplinare), n. 19/TFN

 

– SD 2019/2020;


Visto il reclamo e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 22 maggio 2019 il dott. Di Matteo e udito l’avvocato Francesco Bevivino in rappresentanza della Procura federale;

 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. RITENUTO IN FATTO

  • Il giudizio proviene da rinvio disposto dal Collegio di Garanzia del C.O.N.I. che con decisione assunta a Sezioni Unite n. 14/2020 ha accolto il ricorso proposto dal Sig. Giuseppe Di Bari e, per gli effetti, annullato con rinvio la sentenza della Corte federale d’appello della FIGC n. 12/2019 del 16 settembre 2019 con la quale era dichiarato inammissibile per tardività il reclamo proposto avverso la decisione di primo grado del Tribunale federale della FIGC di condanna del reclamante alla sanzione di mesi 6 per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del C.G.S. in esito al deferimento della Procura federale di cui alla nota n. 981/641 (pf 18-19 GP/AA/ep del 18 luglio 2019).
  • Il Tribunale federale riconosceva, infatti, il Sig. Di Bari, all’epoca dei fatti Direttore sportivo della società Foggia calcio s.r.l., responsabile della violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza per essere stato nel corso della stagione sportiva 2016/2017 contattato da tale Francesco Pesante, pregiudicato, allo scopo di favorire il tesseramento del calciatore Luca Umberto Pompilio con la società calcistica; tesseramento poi effettivamente avvenuto mediante la stipulazione di un contratto pluriennale. Il Tribunale, peraltro, ritenendo eccessive le sanzioni richieste dalla Procura federale, per ragioni di equità e proporzionalità, procedeva al dimezzamento delle stesse.
  • La Corte federale d’appello dichiarava inammissibile il reclamo per violazione dell’art. 101, comma 2, C.G.S. essendo stato depositato, a mezzo posta elettronica certificata, presso la segreteria il 24 agosto 2019 oltre sette giorni dalla pubblicazione della decisione impugnata e ritenendo, altresì, non applicabile la sospensione feriale dei termini in difetto di specifica previsione normativa federale. La sentenza era poi

annullata con rinvio dal Collegio di garanzia del C.O.N.I. per aver ritenuto, all’opposto, la sospensione feriale dei termini un principio generale del processo civile e, quindi, applicabile in via generale anche alla giustizia sportiva.

 

  • In seguito alla pubblicazione del dispositivo della sentenza del Collegio di garanzia il Sig. Di Bari ha proposto istanza cautelare ex art. 107 e ss. C.G.S. domando la sospensione, anche con provvedimento inaudita altera parte, dell’efficacia esecutiva della sentenza del Tribunale federale “sino alla definizione del giudizio di rinvio”.

 

L’istanza è stata accolta con decreto n. 6 2019/2020 dal Presidente della II Sezione che contestualmente fissava per la discussione l’udienza del 23 gennaio 2020 più volte rinviata fino alla sospensione dell’attività della giustizia sportiva dovuta all’emergenza Covid – 19.

 

  • L’udienza per la decisione del merito è stata, dunque, fissata al 22 maggio 2020. Vi ha preso parte il rappresentante della Procura federale.

 

CONSIDERATO IN DIRITTO

 

 

  1. Preliminarmente va precisato che con la decisione del merito cessano gli effetti del decreto monocratico di concessione della misura cautelare di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza del Tribunale federale.
  2. Una prima ragione di reclamo è così articolata: “Violazione di legge in relazione all’art. 85, comma 2 C.G.S. FIGC – Improcedibilità e nullità del deferimento per il mancato rispetto del termine di comparizione”. Il reclamante assume la nullità dell’avviso di fissazione dell’udienza di discussione del deferimento e di tutti gli atti processuali successivi, ivi compresa la sentenza, per violazione dell’art. 85, comma 2, C.G.S. FIGC nella parte in cui stabilisce che: “…tra la data di ricezione dell’avviso di fissazione e la data fissata per l’udienza innanzi alla Sezione disciplinare del Tribunale federale, a livello nazionale, deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni liberi, fatta salva la facoltà del Presidente di abbreviare il termine per giusti motivi”; ricevuto l’avviso il 22 luglio 2019 per l’udienza fissata il 6 agosto 2019, il predetto termine non sarebbe stato rispettato.
    1. Il motivo è infondato.

L’art. 85, comma 2, C.G.S. prevede il c.d. termine a difesa nel giudizio sportivo innanzi alla Sezione disciplinare del Tribunale federale; i quindici giorni costituiscono il termine minimo concesso alla parte per predisporre la sua difesa.

 

La violazione del termine comprime il diritto di difesa della parte; quest’ultima può, dunque, eccepirne il mancato rispetto ed ottenere, seppure non espressamente previsto, il rinvio dell’udienza al fine di procedere all’integrazione delle difese.

 

I termini a difesa, infatti, sono previsti nell’interesse della parte e solo questa può dolersi della loro violazione.

 

Per principio generale che si ricava dalle disposizioni del codice di procedura civile in materia di nullità degli atti processuali (artt. 156 e ss. c.p.c.), nel caso in cui la parte a beneficio della quale il termine a difesa è posto – e, dunque, ai fini che qui interessano, il deferito – non eccepisca la sua violazione prontamente e, comunque, nella prima difesa utile, ed invece espleti integralmente la sua attività difensiva, implicitamente rinuncia all’eccezione dando prova che il mancato rispetto del termine non le ha procurato alcun svantaggio.

 

La nullità (anche extraformale) è, così sanata e il giudizio potrà procedere verso la decisione finale.

 

Nel caso di specie non risulta dalla sentenza impugnata, né il reclamante né dà conto, che sia stata eccepita la violazione del termine a difesa; quanto sopra è sufficiente a ritenere sanata la asserita violazione del termine ed escludere la nullità degli atti successivi all’avviso di fissazione dell’udienza, ivi compresa della sentenza impugnata.

 

  1. Con altro motivo di reclamo, il Di Bari censura la sentenza per “Violazione del principio di correzionale tra accusa e decisione; violazione/errata applicazione dell’art. 1 bis C.G.S. FIGC e connessa mancanza o insufficienza e manifesta illogicità della motivazione in relazione ai punti decisivi sopra citati”; si duole il reclamante che il Tribunale federale abbia ritenuto accertata la responsabilità per l’illecito sportivo ascritto a suo carico benchè non vi fosse prova di contatti diretti intervenuti con il pregiudicato Pesante per la contrattualizzazione del calciatore Pompilio, ed anzi ipotizzando l’intermediazione di un terzo, il Sig. Antonio Sannella, figlio del patron

del Foggia Calcio, ma in violazione del principio di correlazione tra decisione ed accusa poiché in quest’ultima la Procura non riferiva dell’intervento di terzi.

 

Aggiunge, poi, di non aver mai negato di aver avuto un ruolo nel tesseramento del calciatore Pompilio, ma di averlo fatto non per subite pressioni esterne, ma per una libera e volontaria scelta tecnica; né in senso contrario deporrebbero tutti gli elementi indiziari raccolti dalla Procura e valorizzati in sentenza.

 

    1. Il motivo è infondato.

 

 

La sentenza impugnata ha ricostruito in maniera impeccabile la condotta del Sig. Di Bari giungendo attraverso un solido ragionamento inferenziale alla conclusione che il tesseramento del calciatore Pompilio ebbe quale unica motivazione la volontà di assecondare le pressioni provenienti da ambienti della malavita locale.

 

Il reclamante non nega di aver assunto la decisione di tesserare il giocatore ma sostiene di averlo fatto per libera e volontaria scelta tecnica; fornisce, cioè, una spiegazione alternativa del suo comportamento che non sarebbe il risultato di altrui richieste ma frutto di autonomo convincimento sulle capacità tecniche del calciatore.

 

La tesi del reclamante non persuade il Collegio.

 

 

Le circostanze elencate dal Tribunale convergono in maniera univoca e sicura a supportare l’ipotesi accusatoria che il Sig. Di Bari non avesse colto l’occasione di assicurarsi un calciatore di talento, ma dato seguito alle pressioni provenienti da ambienti della malavita.

 

In sintesi: a) il Pompilio, al momento della contrattualizzazione, era un calciatore fermo da tempo in quanto dopo essere stato svincolato dal Manfredonia il 2 settembre 2015 non era stato più tesserato e la sua ultima gara risaliva a due anni prima; b) benchè contrattualizzato il giocatore non fu impiegato dal Foggia Calcio, ma concesso in prestito ad altra squadra sebbene in età matura, nella quale, cioè, non v’è più un percorso di crescita sportiva da compiere ma si è in piena maturità agonistica; c) il costo di tesseramento è stato espressamente definito “irrilevante”, circostanza irragionevole per un calciatore di sicuro talento come sostiene il reclamante fosse il


Pompilio; d) la decisione di tenere l’allenatore all’oscuro del tesseramento di un calciatore sul cui talento la dirigenza decideva di puntare.

 

Se, come sostenuto dal reclamante, la decisione del tesseramento fosse stata motivata dalle doti tecniche del Pompilio altro comportamento ragionevolmente ci si sarebbe attesi dal Di Bari.

 

La spiegazione alternativa proposta è fallace perché irrimediabilmente incapace di giustificare secondo considerazioni di logica, o anche solo di opportunità, i fatti per come in concreto verificatisi.

 

Accertato che il Di Bari non decise liberamente il tesseramento del Pompilio ma fu indotto a tanto dalle pressioni provenienti dall’ambiente malavitoso, non cambia la materialità della condotta contestata se le pressioni furono dirette, come ipotizzato nel capo di accusa, o mediate dall’intermediazione di terzi, e ciò vale ad escludere che vi sia stata violazione della corrispondenza tra accusa e decisione nella sentenza impugnata.

 

  1. Con il quarto motivo si contesta la “Violazione del principio di proporzionalità ed afflittività della sanzione irrogata – mancanza o insufficienza di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio applicato”. Il reclamante si duole del trattamento sanzionatorio irrogato perché parificato a quello di Antonio Sannella senza considerare il diverso ruolo e la personalità dei medesimi. Ed in particolare, che non si sia tenuto conto del comportamento tenuto dopo il fatto e durante il procedimento disciplinare.
    1. Il motivo è infondato.

 

 

Il Tribunale ha già dimezzato la sanzione richiesta dalla Procura federale, riconoscendo che ciò fosse equo e proporzionato. La omologazione delle sanzioni è giustificata dal pari coinvolgimento dei deferiti nella vicenda de qua.

 

P.Q.M.

 

 

La Corte federale d’appello (Sezione Seconda), definitivamente pronunciandosi sul reclamo proposto dal Sig. Di Bari Giuseppe, lo respinge.


Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

 

 

 

 

L’ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

 

 

f.to Federico Di Matteo                                            f.to Elio Toscano

 

 

 

 

 

Depositato

 

 

IL SEGRETARIO

 

 

f.to Fabio Pesce

 
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