F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE III – 2019/2020 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 0035/CFA del 18 dicembre 2019 – (ASD FC ISOLA CAPO RIZZUTO/PROCURA FEDERALE INTERREGIONALE) n. 67/2019 – 2020 Registro Reclami N. 0067/2019 REGISTRO RECLAMI N. 0035/2019 REGISTRO DECISIONI

N. 0067/2019 REGISTRO RECLAMI

N. 0035/2019 REGISTRO DECISIONI

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Mauro Mazzoni – Vice Presidente

Maria Barbara Cavallo - Componente (relatore)

Giovanni Trombetta – Componente

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 67/CFA del 2019, proposto dalla società ASD FC ISOLA CAPO RIZZUTO, rappresentata e difesa dell’avv. Elio Manica e domiciliata come in atti

per la riforma

della decisione del 12 novembre 2019 emessa dal Tribunale Federale Territoriale della Calabria, pubblicata con C.U. n. 70 del Comitato Regionale Calabria del 12-11-2019 relativamente al procedimento n. 1438pf18-19.

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 11 dicembre 2019 la dott.ssa Maria Barbara Cavallo, udito l’avvocato Elio Manica e il Procuratore Federale avv. Casula;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

1. La società ricorrente indicata in epigrafe ha proposto reclamo avverso la decisione del Tribunale Federale Territoriale della Calabria del 12.11.2019 che aveva disposto l’ammenda di € 600,00 (seicento/00) e UNO (1) punto di sanzione alla società F.C. ISOLA CAPO RIZZUTO (matricola 23460), penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva.

Alla società F.C. Isola Capo Rizzuto, è stata contestata la responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4 comma 1 del CGS vigente “ratione temporis”, per le condotte poste in essere dal proprio Presidente sig. Carmine CRISTODARO.

A quest'ultimo è stata contestata, a sua volta, la "... violazione dell'art. 1 bis, comma 1 del CGS vigente ratione temporis, in relazione all'art. 94 ter comma 11 delle NOIF e all'art. 8, commi 9 e 10, del CGS vigente ratione temporis, per non aver pagato al calciatore Paonessa Francesco, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisione prot. n. 116/ Cae/ 18-19 del 18/ 02/2019, pubblicata con C. U. n. 234 di pari data, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della suddetta pronuncia".

2. Il reclamo è stato affidato ai seguenti motivi di diritto:

I) Applicabilità al procedimento in questione del "nuovo" Codice di Giustizia Sportiva.

II) Improcedibilità del deferimento per violazione dell’art. 119 CGS.

III) Ragioni di merito riferibili al provvedimento impugnato.

IV) Nullità della sentenza per illegittima composizione del TFT della Calabria (art. 92 CGS).

Pertanto, ha chiesto, la declaratoria di proscioglimento dei soggetti deferiti; in subordine di irrogare la sola sanzione dell'inibizione al Presidente e dell'ammenda all'associazione, annullando il punto di penalizzazione; in estremo subordine, di ridurre al minimo la sanzione per come ritenuta congrua.

3. All’udienza del l’11 dicembre 2019, sentito l’avvocato della ricorrente, il reclamo è passato in decisione con le notazioni di cui a verbale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il reclamo va accolto in quanto, al contrario di quanto ritenuto dal TFT Calabria, a parere del Collegio è dirimente la prima censura relativa alla normativa applicabile al caso concreto e, quindi, alla correttezza della contestazione.

La sanzione nei confronti della società è stata infatti emessa per relationem rispetto alla condotta tenuta dal Presidente, che non avrebbe pagato nei termini i compensi ad un proprio calciatore.

Il richiamo contenuto nel capo di incolpazione, che ha condotto al deferimento e quindi alla condanna, è all’art. 1 bis, comma 1 del CGS vigente ratione temporis, ossia del codice previgente rispetto all’attuale Codice di Giustizia sportiva.

5. Orbene, la parte ricorrente ritiene che il deferimento della società, notificato il 23 luglio 2019, sia avvenuto sotto la vigenza del Nuovo Codice, entrato in vigore il 12 giugno 2019 in quanto l’art. 140 di detto Codice prevede che "Il Codice entra in vigore a far data dal giorno successivo alla sua approvazione da parte della Giunta nazionale del CONI ai sensi dell'art. 7, comma 5, lettera 1) dello Statuto CONI e ne è data immediata pubblicazione con comunicato ufficiale della Federazione». Essendo l’approvazione avvenuta l’11 giugno 2019, ne discende che l’entrata in vigore è certamente il 12 giugno 2019 (laddove la sola pubblicazione è avvenuta con il Comunicato Ufficiale n. 139/A del 17 giugno 2019).

Peraltro, sempre il 12 giugno 2019 il procedimento n. 1438pf1 8-19 è stato iscritto nel registro dei procedimenti da parte della Procura federale.

6. Deve ritenersi che la tesi della parte ricorrente sia corretta.

Come pure evidenziato dalla difesa di parte ricorrente, già il Parere n. 1, anno 2016, prot. n. 00124/16, del Collegio di garanzia, Sezione consultiva, del CONI, aveva stabilito che il principio ispiratore del sistema di giustizia sportiva risulta essere quello della giurisdizionalizzazione del procedimento. L’art. 2, comma 2, del CGS del CONI, infatti, ripreso nei suoi contenuti precettivi dall’art. 44, comma 1, CGS FIGC, stabilisce espressamente che “Il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo”, mentre il comma 6 dello stesso articolo dispone che “per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva”.

Di conseguenza, trovando attuazione la previsione di cui all’art. 142 del CGS, secondo la quale “i procedimenti pendenti innanzi agli organi del sistema della giustizia sportiva al momento dell’entrata in vigore del Codice continuano in ogni caso a svolgersi in base alle disposizioni previgenti”, e ritenendo, in base ai principi sopra esposti, che la pendenza sia data dal momento della iscrizione del procedimento nel registro della Procura federale (vedi ora anche decisione SSUU CAF n. 30/2019 del 12 dicembre 2019, intervenuta nelle more), ne discende che il momento nel quale deve intendersi instaurato il procedimento nei confronti della società ricorrente è il 12 giugno 2019, data coincidente con l’entrata in vigore del CGS.

7. Pertanto, è errato il riferimento, da parte della corte di primo grado (e prima ancora da parte della Procura federale), a disposizioni del Codice previgente che non risultano più esistenti nel Codice attuale.

Non regge, peraltro, la motivazione addotta sul punto: evitando di pronunciarsi sulla data di instaurazione del procedimento in questione rispetto a quello di entrata in vigore del nuovo CGS, il giudice di primo grado ha sostenuto che “il deferimento indica le norme contestate “ratione temporis”, consentendo di individuare esattamente le violazioni commesse con riferimento al vecchio codice”; e che “ se è vero che l’incolpazione è il presupposto logico dell’azione sostenuta dalla Procura, non essendo proponibile alcuna accusa senza una sua antecedente formulazione, nella specie l’incolpazione stessa contiene tutti gli elementi idonei a consentire il diritto di difesa, dal momento che è perfettamente descritta l’enunciazione del fatto, al di là dell’indicazione delle norme violate.”

Inoltre “ritiene il Tribunale che ciò che rileva è non l’individuazione degli articoli che si assumono violati, ma la compiuta descrizione del fatto, poiché l’obbligo di correlazione  tra  l’accusa  e  la  decisione  non  può  ritenersi  violata  da  qualsiasi


modificazione rispetto all’accusa originaria, ma soltanto nel caso in cui la modificazione dell’incolpazione pregiudichi la possibilità di difesa.

7.1. Il Collegio ritiene che tale interpretazione sostanzialistica sia errata, in quanto il diritto di difesa dell’incolpato è del tutto pregiudicato laddove questi non abbia il riscontro normativo della contestazione nonché della conseguente sanzione.

In un sistema di diritto positivo, in cui la relazione tra incolpazione e norma è assolutamente biunivoca, non può valere un ragionamento modellato (in modo peraltro del tutto originale e neppure esplicitato) sul diverso principio di una sorta di raggiungimento dello scopo, per cui ciò che rileva è che la parte conosca che tipo di contestazione gli si sta muovendo, restando irrilevante il “ titolo” formale della incolpazione.

In realtà, la conoscenza della norma sostanziale che si assume violata è assolutamente fondamentale per evitare il pregiudizio del diritto di difesa, che, nel caso concreto, risulta chiaramente leso.

Il Tribunale, infatti, oltre ad aver enunciato un principio che non ha riscontro nel diritto positivo, non ha neppure spiegato quali sarebbero le norme del nuovo Codice alle quali, astrattamente, la parte dovrebbe fare riferimento: se è vero che le vecchie non esistono più, non si vede come possa essere esercitato il diritto di difesa se neppure viene indicato all’incolpato quale sia la nuova disposizione alla quale relazionarsi, anche solo per capire se la sanzione comminata sia giusta. Peraltro, la fattispecie astratta che sta alla base della norma del Codice previgente ben potrebbe essere stata abrogata o modificata dal Nuovo Codice.

Questa sola semplice constatazione evidenzia la palese erroneità della decisione di primo grado, corroborata dalla accertata pendenza del procedimento alla data di entrata in vigore del CGS.

8. Va altresì rilevato che l’applicazione del vecchio Codice di Giustizia sportiva ha impedito in nuce l’adozione di strategie difensive diverse da parte del reclamante quali, ad esempio, quelle previste dagli artt. 126 e 127 CGS.

9. La natura dirimente della censura rende inutile la valutazione delle ulteriori proposte dalla parte.

10. Considerando che il deferimento è stato attuato sulla base di una incolpazione basata su una normativa non più in vigore al momento della instaurazione  del procedimento, l’intero procedimento va ritenuto radicalmente nullo, con conseguente riforma della decisione di primo grado.

P.Q.M.

La Corte Federale d’Appello (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dalla società ASD FC ISOLA CAPO RIZZUTO e dal sig. CRISTODARO CARMINE, accoglie il reclamo e, per l’effetto, annulla la decisione impugnata.

Dispone  la  comunicazione  alla  parte  presso  il  difensore  con  posta  elettronica certificata.

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