F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE III – 2019/2020 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 0041/CFA dell’8 gennaio 2020 – (ASD INVICTA 2005 FUTSAL/ASD MINERVA C5) n. 71/2019 – 2020 Registro Reclami N. 71/2019 REGISTRO RECLAMI N. 0041/2019 REGISTRO DECISIONI
N. 71/2019 REGISTRO RECLAMI
N. 0041/2019 REGISTRO DECISIONI
composta dai Sigg.ri:
LA CORTE FEDERALE D’APPELLO III SEZIONE
Mauro Mazzoni, Vice Presidente
Antonia Fiordelisi, Componente (relatore) Antonella Trentini, Componente
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
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contro
la società A.S.D Minerva C5 rappresentata e difesa dall’Avv. Daisy D’Alessandro
per la riforma
della decisione del 18 novembre 2019 emessa dalla Corte Sportiva d’Appello Territoriale c/o Comitato Regionale Abruzzo, pubblicata con C.U. n. 30
Visto il reclamo e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza del’8 gennaio 2020 l’Avv. Antonia Fiordelisi e udito per il reclamante il dott. Giuseppe Tambone in qualità di assistente ex art. 49, comma 9 C.G.S..
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Nessuno è comparso per la A.S.D. Minerva C5. Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
- Il procedimento è stato originato dalla mancata disputa, in data 19 ottobre 2019 presso il Palazzetto dello Sport “S. Filomena” di Chieti, della gara MINERVA-INVICTA, valevole per il Campionato Regionale C2 di Calcio a Cinque.
- In quell’occasione, nel luogo e nell’orario previsti per la disputa della gara, si presentavano soltanto il direttore di gara e la squadra ospite dell’odierna ricorrente, in quanto la squadra ASD Minerva C5 (ospitante), anziché presso l’impianto indicato all’atto dell’iscrizione (Pala
- Filomena) si era recata presso altra struttura sportiva.
- A seguito di ricorso ritualmente presentato al Giudice Sportivo da parte della società A.S.D. Minerva C5, veniva addotta - quale causa di forza maggiore giustificativa del ritardo - l’inagibilità dell’impianto sportivo per mancate verifiche afferenti la messa in sicurezza del palazzetto dello sport. Detta indisponibilità, deduceva la società Minerva, era stata comunicata dal Comune di Chieti solo nell’immediatezza della gara (alle ore 13:00) e - non essendovi la possibilità di chiedere il differimento della gara - la società ospitante aveva messo a disposizione un altro impianto, idoneo e omologato, distante due chilometri dal “Pala S. Filomena”. Tuttavia, la ASD Invicta 2005 FUTSAL si sarebbe rifiutata di disputare la gara presso l’altro impianto.
- Il Giudice Sportivo con decisione C.U. n. 25 del 31.10.2019 – C.R.A. accoglieva il reclamo e, per l’effetto, disponeva la ripetizione della gara.
- Con appello proposto alla Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il C.R. Abruzzo, la società A.S.D. Invicta 2005 Futsal impugnava e chiedeva l’annullamento della decisione del Giudice di prime cure, deducendo l’erroneità della decisione impugnata, tenuto conto che “il
G.S. era stato tratto in inganno dalla controparte circa la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della causa di forza maggiore”.
- Il Giudice di seconde cure con decisione C.U. 30 del 18 novembre 2019 dichiarava inammissibile l’appello, con preclusione del suo esame nel merito, “in quanto pervenuto a questa Corte oltre il termine perentorio di cinque giorni dalla ricezione degli atti ufficiali, di cui all’art. 76 comma 5 C.G.S., termine da considerarsi come tale in virtù dell’interpretazione
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letterale della norma di carattere speciale, rispetto al principio generale dettato dall’art.52 C.G.S.”.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Preliminarmente occorre esaminare i profili di ammissibilità del ricorso, con particolare riguardo alla necessità della difesa tecnica, secondo il dettato normativo vigente.
L’art. 100 del Codice di Giustizia Sportiva, nel disciplinare l’avvio “del procedimento innanzi alla Corte Federale d’Appello”, dispone al comma 2: “Salva diversa disposizione dello Statuto, le parti non possono stare in giudizio se non con il ministero di un difensore”.
Tale disposizione va interpretata nel senso che la difesa tecnica (e quindi la sottoscrizione del ricorso e l’assistenza in giudizio di un difensore), costituisce condizione pregiudiziale di ammissibilità, con la conseguenza che il reclamo proposto in assenza di tale requisito deve ritenersi inammissibile.
Proprio in relazione a tale richiamo normativo, le Sezioni Unite del Collegio di Garanzia del CONI, con decisione n. 24 del 16.3.2018, nel sancire tale principio di diritto, hanno motivato sul punto ritenendo che “ciò risulta coerente con la sempre maggiore complessità e specificità che ha assunto nel tempo il contenzioso in materia di sport e della conseguente necessità di dover rispettare regole, anche processuali, dettate dal Regolamento di Giustizia Sportiva e dai regolamenti di giustizia adottati dalle singole Federazioni, che richiedono una specifica competenza che non può essere richiesta ai singoli soggetti tesserati. Proprio il fine di consentire una effettiva tutela ai soggetti che operano nel mondo dello sport nei diversi gradi della giustizia sportiva, rende necessaria l’assistenza in tali giudizi di soggetti che professionalmente siano in grado di utilizzare gli strumenti che mette a loro disposizione l’ordinamento sportivo. Peraltro, tale esigenza è accresciuta da una connotazione della Giustizia Sportiva, costituita dalla particolare velocità dell’esaurimento dei procedimenti, che rende più difficoltoso il tempestivo utilizzo degli strumenti che offre l’ordinamento sportivo. Concludendo sul punto, si deve quindi ritenere che le citate disposizioni prevedono l’obbligo della difesa tecnica nei giudizi davanti agli organi della giustizia sportiva, fatti salvi i casi di una diversa espressa previsione contenuta negli Statuti delle singole Federazioni”. D’altra parte, in ossequio all’art. 44, comma 1, lett. a) del Codice del processo amministrativo, l’assenza di procura speciale nei casi in cui è richiesta l’assistenza tecnica del difensore rende
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l’impugnazione inammissibile (cfr. Consiglio di Stato sentenze n. 4872/2016, n. 4921/2016, n. 2922/2019).
In conclusione, in ragione dei principi generali o comuni del processo, fatti salvi i casi in cui è eccezionalmente ammessa la difesa in proprio, chiunque si rivolga alla Giustizia ha l’obbligo di munirsi di un difensore abilitato: ciò è pienamente compatibile con la Costituzione, giacché la difesa tecnica costituisce un rafforzamento della tutela giurisdizionale e non già una sua menomazione.
Nel caso in esame, detto obbligo non è stato osservato, atteso che il ricorso per revocazione è stato sottoscritto in proprio dal Sig. Impicciatore Pierluigi, in qualità di legale rappresentante dell’ASD INVICTA 2005 FUTSAL e nell’interesse della stessa, senza l’assistenza di un difensore munito di procura alle liti e la presenza in udienza del dott. Giuseppe Tambone non configura difesa tecnica ai sensi dell’art. 100, comma 2, C.G.S..
Conseguentemente, in applicazione del principio di cui in motivazione, il ricorso proposto senza ministero di un difensore è inammissibile.
P.Q.M.
La Corte Federale d’Appello (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso proposto dalla società A.S.D. Invicta 2005 Futsal, con preclusione dell’esame nel merito.
Dispone la comunicazione alle parti presso i difensori con posta elettronica certificata.
IL VICE PRESIDENTE L’ESTENSORE
f.to f.to
Mauro Mazzoni Antonia Fiordelisi
Depositato l’8 gennaio 2020 Il SEGRETARIO
f.to
Fabio Pesce
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