F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE IV – 2019/2020 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 0015/CFA del 30 ottobre 2019 n. 41/2019-2020 Registro Reclami (FC Pro Vercelli 1892 S.R.L./ Lega Nazionale Professionisti Serie A/ AC Chievo Verona SRL) N. 41/2019 REGISTRO RECLAMI N. 0015/2019 REGISTRO DECISIONI

N. 41/2019 REGISTRO RECLAMI

N. 0015/2019 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

QUARTA SEZIONE

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 41 del 2019, proposto dalla F.C. Pro Vercelli 1892 s.r.l., rappresentata e difesa dall’Avv. Cesare Di Cintio;

contro

Lega Nazionale Professionisti Serie A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Ruggero Stincardini;

e nei confronti

A.C. Chievo Verona s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Luciano Ruggero Malagnini e dall’Avv. Claudia Renzulli;

per la riforma

della decisione del Tribunale Federale Nazionale (TFN) Sezione Vertenze Economiche n.6 del 13 settembre 2019 (reg. prot. 13/TFN);

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del 21 ottobre 2019 l’Avv. Francesco Sclafani e uditi i difensori delle parti;

RITENUTO IN FATTO

In data 28.7.2016 le Società AC Chievo Verona e FC Pro Vercelli 1892 Srl concordavano la cessione del contratto relativo al calciatore Mattia Bani dalla FC Pro Vercelli 1892 Srl alla AC Chievo Verona, convenendo tra l’altro il pagamento di un premio di rendimento, così stabilito:

“1. € 100.000 (centomila/00) qualora il calciatore sia inserito nella lista dell’AC Chievo Verona ex CU 83 del 20.11.2014 al termine della sessione estiva del calciomercato.

2.€ 150.000 (centocinquantamila/00) alla 1^ presenza in Serie A con il Chievo Verona

3. € 50.000 (cinquantamila/00) alla 3^ presenza in Serie A con il Chievo Verona

4. € 50.000 (cinquantamila/00) alla 5^ presenza in Serie A con il Chievo Verona

5. € 75.000 (settantacinquemila/00) alla 6^ presenza in Serie A con il Chievo Verona

6. € 75.000 (settantacinquemila/00) alla 11^ presenza in Serie A con il Chievo Verona

7. € 100.000 (centomila/00) alla 15^ presenza in Serie A con il Chievo Verona

8. € 100.000 (centomila/00) alla 20^ presenza in Serie A con il Chievo Verona

9. € 150.000 (centocinquantamila/00) alla 25^ presenza in Serie A con il Chievo Verona

10. € 150.000 (centocinquantamila/00) alla 30^ presenza in Serie A con il Chievo Verona.”

Il giorno successivo le stesse parti convenivano il trasferimento dell’atleta Mattia Bani dalla AC Chievo Verona alla FC Pro Vercelli 1892 Srl a titolo temporaneo e gratuito per la stagione 2016/2017.

Al termine della stagione 2016/2017 il calciatore Mattia Bani rientrava dal c.d. prestito all’AC Chievo Verona. Nella successiva stagione 2017-2018 egli veniva inserito nella lista ex C.U 83/2014 e nella medesima stagione partecipava a n.16 partite ufficiali con l’AC Chievo Verona in Serie A come certificato dalla Lega Serie A.

Essendosi avverate le condizioni di cui ai punti da 1 a 7 del suddetto accordo la Lega Nazionale Professionisti Serie A (LNPA) riconosceva un premio di rendimento di € 600.000,00.

La AC Chievo Verona impugnava la certificazione del suddetto premio dinanzi al TNF – Sezione Tesseramenti sostenendo con varie argomentazioni la mancata realizzazione dei presupposti per la maturazione del premio.

Con decisione n. 9/TFN del 17.12.2018 il ricorso veniva rigettato, pertanto la AC Chievo Verona provvedeva al pagamento di € 600.000,00 in favore della FC Pro Vercelli 1892, sulla base della certificazione impugnata e confermata dal TNF.

Nella successiva stagione 2018/2019 il calciatore Mattia Bani raggiungeva 30 partite in serie A con l’AC Chievo Verona. Pertanto la FC Pro Vercelli 1829 comunicava alla Lega l’avverarsi delle condizioni di cui ai n.1, 8, 9 e 10 del suddetto accordo (corrispondenti ai seguenti obiettivi: inserimento in lista anche per la stagione 2018/19 e raggiungimento delle partite giocate n.20, 25 e 30) ai fini del riconoscimento del premio di rendimento, che veniva indicato in complessivi € 500.000,00.

La AC Chievo Verona contestava il suddetto importo richiesto dalla AC Pro Vercelli 1829 ritenendo dovuti € 400.000,00 in luogo di € 500.000,00.

La LNP Serie A condivideva detta contestazione e comunicava l’avvenuto verificarsi delle condizioni per il riconoscimento del premio nella misura di complessivi € 400.000,00.

La AC Pro Vercelli 1829 impugnava la suddetta certificazione dinanzi al TFN – Sezione Vertenze Economiche chiedendo il riconoscimento della maggior somma di € 500.000,00.

La Società sosteneva di avere diritto al riconoscimento della differenza di € 100.000,00 in virtù dell’avverarsi della condizione di cui al n.1 dell’accordo anche nella stagione sportiva 2018/2019 (inserimento del calciatore nella lista dell’AC Chievo Verona ex CU 83 del 20.11.2014 al termine della sessione estiva del calciomercato) pur avendo già percepito tale importo per la precedente stagione sportiva.

Con decisione n.6 del 13 settembre 2019 (reg. prot. 13/TFN) il TFN-Sezione Vertenze Economiche rigettava il ricorso rilevando che il suddetto obiettivo era stato già raggiunto e remunerato per la stagione sportiva precedente.

Con atto in data 20.9.2019 la AC Pro Vercelli 1829 impugnava tale decisione dinanzi a questa Corte Federale d’Appello insistendo nelle proprie argomentazioni e richieste.

Con memoria in data 8.10.2019 la AC Chievo Verona svolgeva le proprie controdeduzioni chiedendo il rigetto dell’impugnazione e la conferma della decisione del TFN-Sezione Vertenze Economiche.

Con memoria in data 16.10.2019 la LNPA concludeva anch’essa per il rigetto del reclamo con analoghe argomentazioni.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Società reclamante censura la decisione impugnata sostenendo che l’importo di € 100.000,00 di cui all’obiettivo n.1 dell’accordo deve essere corrisposto tutte le volte che il giocatore viene inserito nella lista della compagine del Chievo e quindi, se ciò accade, per ogni stagione sportiva. Ciò, a differenza dei premi previsti dal punto 2) in poi dell’accordo i quali invece vanno corrisposti una sola volta trattandosi di una scala premiale progressiva che si prolunga oltre la singola stagione sportiva (tant’è che la Pro Vercelli non chiede i premi relativi agli obiettivi dal 2 al 7 i quali sono stati già percepiti nel campionato precedente).

A sostegno di questa tesi la Società reclamante invoca la lettera dell’accordo in cui non si parla di inserimento in lista “per la prima volta” ma si usa l’avverbio “qualora” il quale starebbe a significare “tutte le volte che” e sottolinea l’opportunità di privilegiare l’interpretazione letterale su quella logica.

Secondo la Pro Vercelli la decisione del Tribunale sarebbe contraria anche alla ratio del premio di rendimento pattuito tra le società in quanto giungerebbe al paradosso per cui, se il primo anno il giocatore avesse raggiunto tutti i premi pattuiti, null’altro sarebbe riconosciuto alla reclamante per le stagioni successive, benchè ricche di presenze in serie A. Inoltre, sempre secondo la Pro Vercelli, l’inserimento in lista sarebbe condizione necessaria per maturare i premi relativi agli obiettivi successivi e quindi dovrebbe essere remunerato per ogni stagione in cui vengono raggiunti gli obiettivi successivi.

Tali argomentazioni non meritano di essere condivise per le seguenti ragioni.

E’ principio pacifico che “in tema di interpretazione dei contratti, la comune volontà dei contraenti deve essere ricostruita sulla base di due elementi principali, ovvero il senso letterale delle espressioni usate e la "ratio" del precetto contrattuale, e tra questi criteri interpretativi non esiste un preciso ordine di priorità, essendo essi destinati ad integrarsi a vicenda” (Cass. civ. Sez. I Sent., 13/03/2015, n. 5102).

Nella fattispecie, l’interpretazione contenuta nella decisione impugnata non contrasta con il significato letterale delle parole usate dalle parti in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dalla Società reclamante, l’avverbio “qualora” non sta necessariamente a significare “tutte le volte che” (e quindi in ogni stagione sportiva) perchè può anche voler dire più semplicemente “nel caso che” e quindi avere un significato compatibile con la fruizione del premio una tantum.

Quanto al criterio logico di interpretazione si osserva che il paradosso denunciato dalla Società reclamante in verità non è tale perché è del tutto logico che nel caso in cui il calciatore abbia raggiunto tutti gli obiettivi premiali nella prima stagione sportiva la Società di provenienza non percepisca nessun premio nella stagione successiva; ciò perché in tal caso l’accordo sul premio di rendimento ha esaurito i suoi effetti per raggiungimento di tutti gli obiettivi di rendimento.

E’ invece l’interpretazione sostenuta dalla Società reclamante ad essere contraria alla logica dell’accordo.

In primo luogo, perché se la scala dei premi di rendimento va applicata progressivamente in un arco temporale che non si ferma alla prima stagione sportiva (e questo è pacifico tra le parti), allora vuol dire che tutti gli obiettivi si esauriscono una volta raggiunti e nella stagione successiva possono essere remunerati solo gli obiettivi non raggiunti nella stagione precedente. Quindi, venendo alla fattispecie, se nel primo campionato sono stati remunerati gli obiettivi da 1 a 7, nel campionato successivo possono essere remunerati solo gli obiettivi da 8 a 10 e non anche l’obiettivo n.1, già remunerato nella precedente stagione. Non si comprende infatti per quale ragione solo l’obiettivo n. 1 (inserimento in lista ad inizio di campionato) debba essere remunerato ripetutamente ad ogni stagione considerato, come opportunamente rilevato dal Tribunale, che non si tratta di un ulteriore obiettivo “a crescere” ma semplicemente di un presupposto necessario per il conseguimento degli ulteriori obiettivi.

In secondo luogo, appare condivisibile l’argomento, contenuto nella decisione impugnata, secondo il quale l’interpretazione sostenuta dalla Pro Vercelli porterebbe alla paradossale conclusione che in caso di 30 presenze del giocatore nella prima stagione sportiva la reclamante avrebbe diritto a quanto previsto in tutti i 10 punti dell’accordo (per un totale di € 1.000.000,00). Invece, in caso di 5 presenze per ogni stagione sportiva, ipotizzando un contratto di 6 anni, la Pro Vercelli avrebbe diritto sia al premio per le 30 partite disputate dal calciatore sia a 6 volte il premio per l’iscrizione in lista all’inizio di ogni campionato (per un totale di € 1.500.000,00).

Il che sarebbe in contrasto con la logica comune e con la ratio dell’accordo perché porterebbe a remunerare in misura maggiore una prestazione sportiva di rendimento inferiore.

P.Q.M.

La Corte Federale d’Appello (Sezione quarta), definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dalla società F.C. PRO VERCELLI 1892 S.R.L., lo respinge.

Dispone la comunicazione alle parti presso i difensori con PEC.

 

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