F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE IV – 2019/2020 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 0036/CFA del 19 dicembre 2019 – (SIG. TOSONI GIAMPAOLO/PROCURA FEDEARLE) n. 56/2019 – 2020 Registro Reclami N. 56/2019 REGISTRO RECLAMI N. 0036/2019 REGISTRO DECISIONI

N. 56/2019 REGISTRO RECLAMI

N. 0036/2019 REGISTRO DECISIONI

 

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

IV SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Avv. Enrico Crocetti Bernardi – Presidente f.f.;

Avv. Marco Stigliano Messuti – Componente;

Avv. Domenico Luca Scordino – Componente – relatore;

 

 ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo numero di registro 56/CFA del 2019, proposto dal sig. GIAMPAOLO TOSONI

per la riforma

del provvedimento della decisione n. 21/CFA 2019/2020 della Corte Federale d’Appello, Sezione quarta;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza del 17 dicembre 2019 l’avv. Domenico Luca Scordino; udito per il reclamante l’avv. Stefano Chiariglione nonché per la Procura l’avv. Silvia Loche;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con decisione Com. Uff. n. 84 del 4 ottobre 2019, la Commissione Disciplinare del Settore Tecnico della F.I.G.C. dichiarava il sig. GIAMPAOLO TOSONI responsabile della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del previgente C.G.S. in relazione agli artt. 33, 35, comma 1, e 37 del Regolamento del Settore Tecnico, nonché in relazione all’art, 38, comma 1, NOIF, e in relazione all’art. 30, comma 2, dello Statuto Federale e all’art. 15, commi 1 e 2, del C.G.S.; per l’effetto, la Commissione Disciplinare disponeva la sanzione della squalifica del sig. GIAMPAOLO TOSONI per sei mesi e dell’ammenda di Euro 500,00.

Avverso la detta decisione il Sig. GIAMPAOLO TOSONI proponeva il reclamo n. 48 del 10.10.2019. Con successivo dispositivo n. 21/CFA 2019/2020 la Corte Federale d’Appello, Sezione quarta, dichiarava inammissibile il reclamo proposto dal Sig. GIAMPAOLO TOSONI in ragione della mancata notifica del reclamo stesso alla Procura Federale.

Con ulteriore reclamo n. 56 proposto in data 6 novembre 2019, il Sig. GIAMPAOLO TOSONI impugnava ulteriormente il dispositivo n. 21/CFA 2019/2020 chiedendone la revoca. Con decisione n. 27/CFA 2019/2020, la Corte Federale d’Appello a Sezioni Unite, ritenuto che il reclamo del Sig. GIAMPAOLO TOSONI dovesse essere qualificato come revocazione, disponeva la trasmissione degli atti alla competenza della IV Sezione Corte Federale d’Appello.

CONSIDERATO IN DIRITTO

L'odierno reclamo chiede la revoca del dispositivo n. 21/CFA 2019/2020, denunciandone un preteso (duplice) errore sia per l’asserita violazione dell’art. 103 del C.GS. e sia ancora per l’asserita assenza di norme del C.G.S. che impongano la notifica dei reclami alla Procura Federale.

Il reclamo è inammissibile. Costituisce principio recepito anche da questa Corte quello per cui è “errore di fatto (…) solo l’erronea presupposizione dell’esistenza o dell’inesistenza di fatti considerati nella loro dimensione storica di spazio e di tempo, non potendosi far rientrare nella previsione il vizio che, nascendo da una falsa percezione di norme (…) integri in realtà gli estremi dell’errore di diritto, sia che attenga ad obliterazione delle norme medesime, riconducibile all’ipotesi della falsa applicazione, sia che si concreti nella distorsione della loro effettiva portata, riconducibile all’ipotesi della violazione” (così la decisione della Corte Federale d’Appello, Sezione I, n. 6/2019).

Un simile principio, del resto, fa corretta eco al costante insegnamento della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato a proposito di pretesi errores in iudicando o in procedendo che restano “estranei al perimetro del rimedio revocatorio” (così da ultimo Cass. Sezioni Unite, ordinanza 11 aprile 2018, n. 8984). In particolare, il “ricorso per revocazione deve ritenersi inammissibile qualora il fatto sul quale si pretende di fondare l’errore revocatorio, in realtà, sia stato proprio il punto decisivo sul quale il Collegio ha fondato la propria decisione” (così Consiglio di Stato sez. V, 13/02/2019, n.1028; ma v. anche Cassazione sez. VI, ordinanza n. 11202 del 08/05/2017 a proposito di una mancata notifica ritenuta “questione di diritto” e non “errore percettivo di fatto”). Questo è esattamente il caso che occupa: il vizio qui denunciato non riguarda un errore di fatto ed invece riguarda una asserita errata valutazione di diritto operata dalla Corte Federale d’Appello rispetto alla mancata notifica alla Procura Federale del reclamo n. 48 del Sig. GIAMPAOLO TOSONI (mancata notifica che ha determinato l’inammissibilità di tale reclamo). Un simile vizio non è però censurabile con il rimedio revocatorio. Pertanto, il reclamo per revocazione proposto dal Sig. GIAMPAOLO TOSONI deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

La Corte Federale d’Appello (Sezione quarta), definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dal Sig. GIAMPAOLO TOSONI, dichiara inammissibile il ricorso.

Dispone la comunicazione alle parti tramite i loro difensori con posta elettronica certificata.

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