F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE IV – 2019/2020 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 0069 del 12 Giugno 2020 (PROCURA FEDERALE INTERREGIONALE-DRAGONS RIMINI CA5 ASD) N. 122/2019-2020 REGISTRO RECLAMI 1) 69/2019-2020/REGISTRO DECISIONI

N. 122/2019-2020 REGISTRO RECLAMI

 

  1. 69/2019-2020/REGISTRO DECISIONI

 

 

 


 

 

 

 

 

composta dai Sigg.ri: Carlo Sica – Presidente


LA CORTE FEDERALE D’APPELLO IV SEZIONE


Marco Stigliano Messuti – Componente Raffaele Tuccillo – Relatore

 

 

 

ha pronunciato la seguente

 

 

DECISIONE

 

 

Sul  reclamo  numero  di  registro  122/CFA  del  2020,  proposto  dalla  Procura  Federale Interregionale della F.I.G.C.

 

contro

 

 

DRAGONS RIMINI CA5 ASD

 

per la riforma della decisione del Tribunale Federale Territoriale del Comitato Regionale Emilia Romagna di cui al C.U. n. 32 del 19 febbraio 2020;

 

visto il reclamo e i relativi allegati; visti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza del 4 giugno 2020 il dott. Raffaele Tuccillo;


Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

 

 

RITENUTO IN FATTO

 

 

A seguito di accertamenti istruttori, la Procura Federale Interregionale deferiva al Tribunale Federale Territoriale del Comitato Regionale Emilia Romagna la società Dragons Rimini calcio a 5 ASD, per la violazione dell’art. 4, comma 2, nella formulazione ratione temporis vigente, C.G.S., per responsabilità oggettiva e il calciatore Figueroa che, all’atto di richiesta di tesseramento con la società, veniva autorizzato al tesseramento, dichiarando di non essere mai stato tesserato in Federazione estera, contrariamente a quanto poi comunicato dalla Federazione peruviana. A seguito di tale comunicazione il tesseramento veniva revocato.

 

Nelle conclusioni formulate all’esito del giudizio di primo grado il rappresentante della procura concludeva con la richiesta di applicazione delle seguenti sanzioni sportive: euro 300,00 di ammenda a carico della società; 3 giornate di squalifica per il calciatore.

 

Il Collegio, con la sentenza impugnata, deliberava di sanzionare il calciatore con 3 giornate di squalifica e riteneva di prosciogliere da ogni addebito la Società, rappresentando in motivazione che per una società operante in ambito dilettantistico è pressoché impossibile, e comunque assai arduo, verificare se un giocatore sia o meno tesserato presso federazioni estere, in coerenza con la giurisprudenza consolidata del medesimo Tribunale Federale Territoriale.

 

Avverso tale decisione, limitatamente alla parte in cui è deliberato il proscioglimento della società, proponeva reclamo la Procura Federale Interregionale della F.I.G.C. ai sensi degli artt. 49, comma 3, lett. b) e 101 C.G.S.

 

CONSIDERATO IN DIRITTO

 

 

    • La memoria depositata da parte ricorrente personalmente analogamente alla richiesta di partecipazione all’udienza fissata in data 4 giugno 2020 devono essere dichiarate inammissibili.

 

Ai sensi dell’articolo 100, secondo comma, del codice di giustizia sportiva, “salva diversa disposizione dello Statuto, le parti non possono stare in giudizio se non con il ministero di un difensore”. Ne discende che la comparizione in udienza senza assistenza del difensore non può rendere ammissibile l’intervento.


    • Con un unico motivo di ricorso, la reclamante contestava l’erronea valutazione circa la mancata responsabilità oggettiva della società Dragons con consequenziale applicabilità del combinato disposto degli artt. 6, comma 2, 8 e 32, comma 4, C.G.S. Precisava in particolare che la ratio della responsabilità oggettiva è quella di obbligare le società affiliate alla Federazione di svolgere un costante e pregnante controllo circa i comportamenti posti in essere dai propri tesserati o di coloro che agiscono nel suo interesse al fine di garantire il rispetto della normativa federale. La natura oggettiva della responsabilità di cui all’art. 6, comma 2, esclude la necessità di verificare l’elemento psicologico della società né tantomeno l’elemento oggettivo, in quanto la società può essere condannata per il solo fatto di aver omesso di vigilare sull’operato di un proprio tesserato o di un soggetto operante nell’interesse della società. Nel caso di specie, deve pertanto ritenersi che la responsabilità della società derivi direttamente dal fatto del proprio tesserato e dalla omessa vigilanza sul comportamento di un soggetto che ha svolto attività nel suo interesse.
      • Come premesso in fatto, la richiesta di tesseramento del calciatore Figueroa e la relativa falsa dichiarazione risalgono al 2019. Il tesseramento veniva autorizzato e poi revocato, in seguito alla comunicazione della Federazione peruviana. Subito dopo la società provvedeva a regolarizzare la situazione del calciatore.
      • L’articolo 4, rubricato responsabilità delle società, del codice previgente, al comma 2 (oggi trasfuso nell’art. 6, comma 2 del vigente codice), prevede che le società rispondono oggettivamente, ai fini disciplinari, dell’operato dei dirigenti, dei tesserati e dei soggetti di cui all’art. 1 bis, comma 5.
      • Il giudizio di imputazione soggettiva della sanzione sportiva diverge da quello tipico della sanzione penale in quanto soltanto nel primo risulta pacificamente ammessa la possibilità di configurare una forma di responsabilità oggettiva. Tale conclusione trova fondamento nella centralità assunta nel diritto sportivo dal principio di precauzione, che impone l’adozione delle misure idonee, prima che a sanzionare, a prevenire la possibilità di commissione di illeciti che influiscano negativamente sul corretto svolgimento dell’attività sportiva. In particolare, a carico della società sportiva, è stato riconosciuto un intenso obbligo di prevenzione degli illeciti inerenti alle manifestazioni sportive, la cui violazione risulta sufficiente a giustificare l’irrogazione di un provvedimento sanzionatorio, sulla sola base del giudizio di causalità tra gli effetti pregiudizievoli o pericolosi cagionati e la condotta attiva o

omissiva tenuta dalla società. In questo senso, il Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, con la decisione 8 settembre 2015, n. 42, ha ritenuto che costituisce carattere essenziale della responsabilità oggettiva – sia in ambito civilistico che in quello sportivo – la circostanza per la quale determinati soggetti rispondono di illeciti altrui pur in assenza di propria colpevolezza. Nella responsabilità oggettiva vale il cd. principio di precauzione, in forza del quale l'esigenza di prevenire pericoli derivanti da illeciti è talmente forte che il criterio di imputazione della responsabilità, a carico della società calcistica, consente di irrogare sanzioni oltre e al di là di ogni individuazione di colpevolezza. Non trattandosi di culpa in vigilando è irrilevante che la società non abbia potuto impedire in alcun modo il fatto dannoso o che il relativo autore non abbia, in astratto, alcun collegamento con la squadra.

 

Sempre con riferimento alla responsabilità oggettiva delle società, è stato anche osservato che la responsabilità non è esclusa anche nel caso in cui i comportamenti ritenuti illeciti siano stati commessi da un proprio tesserato in assenza di un coinvolgimento della stessa e per fatti riguardanti l’attività di altre società, anche laddove i medesimi comportamenti illeciti siano stati addirittura controproducenti per le sorti della società stessa. Nella responsabilità oggettiva vale infatti il cd. principio di prevenzione, per cui l’esigenza di prevenire pericoli derivanti da illeciti è prevalente rispetto al criterio di imputazione della responsabilità a carico della società calcistica. Tali assiomi svolgono altresì il compito di responsabilizzare le società in modo che pongano in essere tutti gli accorgimenti necessari per evitare che accadano fatti reputati illeciti dall’ordinamento sportivo e scelgano con accortezza i propri tesserati, al fine di garantire il regolare svolgimento dei campionati sportivi (Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione 24 novembre 2015, n. 58).

 

In una circostanza in parte analoga alla decisione impugnata, il Tribunale federale territoriale, nella riunione del 13.12.2018, con riferimento a una vicenda che coinvolto la società ASD Pescatori Ostia ha ritenuto congrua e conseguentemente irrogato un’ammenda, alla società stessa per il comportamento posto in essere da un calciatore che aveva reso una dichiarazione mendace di tenore analogo a quella oggetto del presente giudizio (conclusione opposta è stata al contrario resa con riferimento alla società Arce 1932 in situazione analoga argomentando sulla buona fede della stessa società).

 

La decisione del TNAS del 28 ottobre 2010, resa dall’arbitro unico Coccia, in relazione al procedimento che ha interessato la S.S.D. Vigor Cisterna e richiamata nel reclamo solo in


parte riguarda la questione oggetto di lite, vertendosi in una ipotesi in cui l’oggetto del giudizio era limitato alla sola congruità e proporzionalità della sanzione irrogata, mentre non era in contestazione l’an (cfr. § 19 ove si precisa testualmente “L’Arbitro Unico rileva come l’unica questione da risolvere in questo arbitrato attenga alla congruità e proporzionalità della sanzione da infliggere all’Istante”). In tale pronuncia è stato in particolare precisato (§

28) che non è condivisibile l’opinione secondo cui in tutti i casi di irregolare tesseramento occorra sempre irrogare una sanzione consistente in uno o più punti di penalizzazione, vista la gravità della violazione, in quanto posto che tale orientamento debba essere condiviso per la grande maggioranza dei casi, “in via eccezionale e limitatamente alle competizioni regionali, possa invece considerarsi congruo comminare la sola sanzione dell’ammenda – prevista come minimo edittale dall’art. 10, comma 3, del C.G.S. – quando concorrano cumulativamente le seguenti circostanze: a) la comprovata buona fede della società responsabile della violazione; b) la induzione in errore da parte di altri affiliati o tesserati che siano i principali responsabili dell’irregolarità del tesseramento; c) una situazione di nulla o molto limitata influenza sui risultati agonistici (al più una gara, come nel caso di specie); d) la comprovata esistenza di ulteriori conseguenze negative già subite dalla società sanzionata (nella fattispecie, il mancato tesseramento del Calciatore per molti mesi”. Per quanto riguarda il § 17, ove si rappresenta l’omessa verifica presso gli uffici competenti della posizione dell’istante, questione sulla quale l’arbitro unico si esprime incidentalmente, deve osservarsi nel caso deciso effettivamente vi era una richiesta di trasferimento non ancora autorizzata di un soggetto ancora tesserato presso altra società.

 

Nel lodo del 30.01.2012 (Benevento S.p.A/ F.I.G.C.), il Tnas ha evidenziato che, in materia di illecito sportivo, spicca la tassativa e perentoria distinzione della responsabilità delle Società in tre tipologie: la diretta, quando la condotta vietata sia commessa da persona che abbia la legale rappresentanza del club coinvolto; l'oggettiva, quando il comportamento sia ascrivibile ad un dirigente privo di legale rappresentanza, ad un tesserato ovvero ad uno dei soggetti di cui all'art. 1 comma 5 del C.G.S.; la presunta, quando l'illecito sia posto in essere, a vantaggio della Società, da un estraneo alla stessa. Nel caso di specie, si riscontra il secondo tipo di responsabilità che prescinde dall’analisi del nesso eziologico e deriva dalla condotta posta in essere da un tesserato; vi è un soggetto che ha dichiarato di non essere stato mai tesserato all’estero il cui tesseramento è stato autorizzato da parte della Federazione e poi


revocato in seguito alla comunicazione della Federazione peruviana, del quale a titolo di responsabilità oggettiva risponde anche la società.

 

    • In ogni caso, fermi i descritti principi in tema di responsabilità oggettiva e per fatto altrui, l’onere di verifica richiesto alla società non appare inesigibile o di impossibile adempimento, posto che la società avrebbe potuto chiedere informazioni alle federazioni nazionali per ottenere informazioni o una verifica istruttoria sullo status del calciatore.
    • La questione in esame, pertanto, non si discosta dai principi costantemente affermati dalla giustizia sportiva in tema di responsabilità oggettiva, con conseguente accoglimento del reclamo proposto dalla Procura Federale.
    • In punto di congruità della sanzione deve osservarsi che la condotta del calciatore e il comportamento in buona fede della società, sia in relazione alle difficoltà dirette ad osservare al precetto sia in relazione alla limitata rilevanza del fatto che all’attività dalla stessa posta in essere per regolarizzare prontamente la posizione del calciatore, consentono di ritenere congrua la sanzione di euro 250,00.
    • Ne discende l’accoglimento del reclamo e la conseguente riforma della decisione adottata in primo grado.

 

P.Q.M.

 

 

La Corte Federale d’Appello (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dal Procuratore Federale Interregionale, lo accoglie e, per l’effetto, infligge la sanzione dell’ammenda di € 250,00 nei confronti della società Dragons Rimini Calcio a 5 A.S.D.

 

Dispone la comunicazione alle parti presso i difensori con PEC.

 

IL RELATORE                                                                                  IL PRESIDENTE

f.to                                                                                                       f.to

Raffaele Tuccillo                                                                                Carlo Sica

Depositato Il Segretario

f.to

Fabio Pesce

 
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