F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE IV – 2019/2020 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 054 CFA del_febbraio 2020 (SIG. MODICA GIACOMO-PROCURA FEDERALE) N. 93/2019-2020 REGISTRO RECLAMI. N. 054./2019-2020 REGISTRO DECISIONI

N. 93/2019-2020 REGISTRO RECLAMI.

 

N. 054./2019-2020 REGISTRO DECISIONI

 

 

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO IV SEZIONE

 

 


composta dai Sigg.ri: Carlo Sica, Presidente

Elio Casalino, Componente Francesco Sclafani, Relatore ha pronunciato la seguente


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECISIONE


 

sul reclamo numero di registro 93 del 2019-2020, proposto dal sig. Giacomo Modica, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Eduardo Chiacchio, Monica Fiorillo, Michele Cozzone e Giuseppe Chiacchio ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Napoli al Centro Direzionale – Isola A-7;


 

 

la Procura Federale;


contro

 

 

 

per la riforma


 

della decisione della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico della Figc pubblicata con C.U. n. 192 del 23 gennaio 2020;

Visto il reclamo e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 21 ottobre 2019 l’Avv. Francesco Sclafani e uditi i

 

difensori delle parti;

1


RITENUTO IN FATTO

 

Il Sig. Giacomo Modica, allenatore professionista di prima categoria UEFA A, veniva ingaggiato dalla ACR MESSINA SSD come allenatore principale nella stagione sportiva 2017/18 (serie D, girone1).

Con ricorso del 26.9.2018 il suddetto tecnico adiva il Collegio Arbitrale presso la L.N.D. rivendicando alcune spettanze economiche a suo dire non corrisposte dalla Società. Nel corso del procedimento arbitrale l’istante dichiarava di non aver mai incassato l’assegno n. 0127684232 di € 2000,00 a lui intestato e sottoscritto dal rappresentante della suddetta Società. Sulla base di tale dichiarazione il Collegio Arbitrale, rilevato che la Società non aveva dimostrato l’effettivo incasso del suddetto assegno, ha accertato il diritto del tecnico al pagamento di € 2.506,00.

Successivamente, il 17.12.2018 il Banco BPM, su cui era tratto l’assegno, ha comunicato alla ACR MESSINA SSD che l’assegno in questione risultava essere stato negoziato ed estinto il 30 aprile 2018 e che il beneficiario dell’incasso era il sig. Giacomo Modica.

A seguito di esposto della suddetta Società, la Procura Federale ha deferito il suddetto allenatore dinanzi alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico della Figc per rispondere della violazione dell’art. 4 CGS e dell’art. 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico per aver dichiarato dinanzi al Collegio Arbitrale presso la L.N.D. di non aver incassato il suddetto assegno bancario che invece è risultato da lui regolarmente incassato.

La Commissione Disciplinare, con decisione pubblicata con C.U. n. 192 del 23 gennaio 2020, ha dichiarato il deferito responsabile dell’addebito contestato e gli ha inflitto la sanzione della squalifica di mesi quattro e dell’ammenda di € 2000,00.

Il Sig. Giacomo Modica ha proposto reclamo avverso la suddetta decisione deducendo di non aver effettuato con mala fede una falsa dichiarazione dinanzi al Collegio Arbitrale, tanto da aver successivamente ammesso in sede di interrogatorio da parte degli investigatori federali il 29.8.2019 di aver incassato l’assegno in questione.

In particolare il reclamante insiste nel sostenere che la contestazione dell’avvenuto incasso dell’assegno non sarebbe imputabile a lui, bensì al suo avvocato che avrebbe deciso, a sua insaputa, di usare tale argomento nelle difese da lui autonomamente elaborate e depositate dinanzi al Collegio Arbitrale.

 

2


Per tali ragioni il reclamante chiede, in via principale, l’integrale riforma della decisione impugnata con conseguente suo proscioglimento, in subordine, chiede una congrua riduzione della sanzione in quanto sproporzionata rispetto alla gravità dell’illecito.

CONSIDERATO IN DIRITTO

 

L’art. 4, primo comma del CGS dispone che i soggetti dell’ordinamento sportivo (di cui all’art.2 CGS) “sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva”.

L’art. 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico dispone che “i Tecnici inquadrati nell'Albo e nei Ruoli del Settore sono tenuti al rispetto dello Statuto e di tutte le norme federali. Essi devono essere esempio di disciplina e correttezza sportiva e devono, nei rapporti con i colleghi, ispirare la loro condotta al principio della deontologia professionale”.

Da tali disposizioni si desume che i soggetti dell’ordinamento sportivo sono tenuti ad osservare una condotta ispirata al rigoroso rispetto dei principi di lealtà, correttezza e probità i quali costituiscono valori fondamentali nel mondo dello sport, ed in particolare che i tecnici devono tenere una condotta esemplare nel rispetto della deontologia professionale.

Tale regola di condotta trova applicazione “in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva” (art. 4 cit.) e quindi anche in un giudizio arbitrale concernente la rivendicazione di spettanze economiche per l’attività sportiva svolta da un tecnico. Pertanto, essa si traduce nel dovere di rappresentare all’organo giudicante, secondo correttezza lealtà e buona fede, le circostanze poste a fondamento delle proprie rivendicazioni economiche in quanto nell’ordinamento sportivo il rispetto della lealtà processuale è elevato a dovere di rilevanza disciplinare.

Tale dovere deve ritenersi non rispettato nel caso in cui le rivendicazioni economiche risultino basate su dichiarazioni non corrispondenti al vero finalizzate ad ottenere il riconoscimento di una spettanza economica che la parte sa di essere non dovuta in quanto già percepita.

 

 

 

3


Nella fattispecie il suddetto dovere non è stato rispettato in quanto: a) tra le argomentazioni in punto di fatto portate dal reclamante all’esame del Collegio Arbitrale v’è quella del mancato incasso dell’assegno in questione; b) detta circostanza risulta essere falsa in quanto smentita sia dall’accertamento effettuato dalla banca che dallo stesso reclamante il quale ha successivamente riconosciuto di aver incassato l’assegno; c) per effetto di tale mendace dichiarazione il Collegio Arbitrale è stato tratto in errore ed ha riconosciuto al reclamante un somma a cui non aveva diritto in quanto da lui già percepita attraverso l’incasso dell’assegno.

Risulta altresì dagli atti che la Società, una volta accertato l’avvenuto incasso dell’assegno da parte del Modica, ha chiesto a quest’ultimo di rilasciare una liberatoria dell’avvenuta ottemperanza del lodo riguardo al suddetto pagamento ma il tecnico, tramite una mail del suo avvocato, si è rifiutato di accogliere la richiesta costringendo così la ACR MESSINA SSD a pagare due volte per lo stesso titolo la somma di € 2000,00.

Le argomentazioni del reclamante, secondo il quale la condotta non sarebbe imputabile a lui, bensì al suo avvocato, non possono essere condivise perché – anche a voler ritenere che le dichiarazioni in punto di fatto rese dal difensore non siano riconducibili alla parte in virtù della procura conferita – nella fattispecie, dagli atti del giudizio arbitrale, risulta che la dichiarazione mendace è stata sottoscritta anche dal Modica il quale ha in tal modo condiviso la scelta di fondare la difesa sulla dichiarazione in questione peraltro relativa ad un suo comportamento e basata sulla documentazione da lui stesso fornita al difensore. Inoltre, a dimostrazione che la condotta illecita non può essere ricondotta ad un errore commesso in buona fede, ma è stata invece posta in essere al fine di ottenere un indebito vantaggio, rileva il suddetto rifiuto del Modica di aderire alla legittima richiesta della Società di scomputare la somma recata nell’assegno, risultato da lui incassato, dall’importo riconosciutogli come dovuto dal Collegio Arbitrale.

Per tali ragioni non può essere accolta la domanda principale di integrale annullamento della sanzione, considerato che il Modica avrebbe dovuto rifiutarsi di avallare la linea difensiva basata sulla dichiarazione mendace in questione, sia prima che dopo la pronuncia del lodo.

La Corte ritiene tuttavia che, in accoglimento della domanda subordinata del reclamante, vi siano i presupposti per ridurre la sanzione a due mesi di squalifica in considerazione della

 

4


particolare specificità del caso in quanto l’illecito è stato posto in essere con la partecipazione del proprio avvocato di fiducia, ovvero nell’ambito di un rapporto professionale in cui la parte è portata a fare affidamento sulla competenza ed esperienza del proprio legale, il che costituisce un’attenuante sul piano della colpevolezza del reclamante sotto il profilo della piena percezione del disvalore della condotta.

P.Q.M.

 

 

 

La Corte Federale d’Appello (Sezione IV), definitivamente pronunciando sul reclamo n. 93 proposto dal Sig. Modica Giacomo, lo accoglie in parte e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica a mesi 2.

Conferma nel resto.

 

Dispone la comunicazione alle parti tramite i loro difensori con posta elettronica certificata.

 

 

 

L’ESTENSORE                                                                                  IL PRESIDENTE

 

f.to Francesco Sclafani                                                                       f.to Carlo Sica

 

 

Depositato il 27 febbraio 2020 IL SEGRETARIO

 

f.to Fabio Pesce

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it