F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE IV – 2019/2020 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 056CFA del 4 marzo 2020 (G.S. SCARPERIA 1920 – PROCURA FEDERALE) NN. 92-118CFA/2019-2020 REGISTRO RECLAMI N. 056/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

NN. 92-118CFA/2019-2020 REGISTRO RECLAMI

 

N. 056/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

 

 

 


 

 

 

 

 

Composta dai Sigg.ri: Carlo Sica – Presidente


LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

 

IV SEZIONE


Federica Varrone – Componente

 

Ivo Correale – Componente - Relatore Ha pronunciato la seguente

 

DECISIONE

 

 

Sui reclami  numero di registro 98CFA e 118CFA del 2019-2020, proposti  dalla G.S. Scarperia 1920 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Fabio Giotti, con studio e domicilio eletto in Colle val d’Elsa (SI), via XXV Aprile, 42

 

contro

 

 

 

Procura Federale

 

per la riforma

 

  1. quanto al reclamo n. 92CFA:

della decisione del Tribunale Federale Territoriale della Toscana pubblicata con Comunicato Ufficiale. n. 43 del 23.01.2020, concernente l’inflizione delle seguenti sanzioni per ciascun tesserato:

 

  1. Inibizione per mesi 11 (Undici) alla sig.ra Penni Fulvia, Presidente;

 

 

  1. Squalifica per 15 (quindici) giornate di gara al calciatore Klevi Bellaj;

 

 

  1. Inibizione mesi 9 al sig. Carcasci Simone, Dirigente

 

 

  1. Inibizione mesi 5 al sig. Trentacoste Andrea, Dirigente

 

 

  1. Inibizione mesi 3 al Sig. Bertini Massimiliano, Dirigente

 

 

  1. Squalifica per 40 giorni al sig. Nencini Lorenzo, Dirigente

 

 

  1. Squalifica per 40 giorni al sig. Pezzoli Andrea, Dirigente

 

 

  1. Penalizzazione di 14 punti da scontare nel campionato in cui milita la prima squadra, oltre ammenda di € 800,00 (ottocento);
  1. quanto al reclamo n. 118 CFA:

 

 

della decisione N. 42 del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, pubblicata il 20.02.2020, concernente la reiezione del ricorso avverso l’atto con il quale il Comitato Regionale Toscana – L.N.D. ha comunicato alla Procura Federale l’assenza di tesseramento del calciatore Klevi Bellaj con la G.S. Scarperia 1920;

 

Visti i reclami e i relativi allegati; Visti tutti gli atti delle due cause;

Relatore nell’udienza del 25 febbraio 2020 il dott. Ivo Correale e uditi, per la reclamante, l’avv. Fabio Giotti e, per la Procura Federale l’Avv. Maurizio Gentile;

 

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

 

 

 

 

 

RITENUTO IN FATTO


  1. Il calciatore Klevi Bellaj partecipava a 26 gare del campionato Allievi “B” Provinciali, under 16, per la stagione agonistica 2018-2019 con la società G.S. Scarperia 1920.
  2. Riscontrandosi il suo mancato tesseramento, il Comitato Regionale Toscana informava la Procura Federale della circostanza, la quale procedeva al deferimento dei seguenti soggetti, in relazione alla norme vigenti all’epoca dei fatti:

 

Penni Fulvia, in proprio e quale Presidente del G.S. Scarperia 1920 per la contestata violazione degli artt. 1 bis, c. 1, e 10, c .2, del C.G.S., in relazione agli artt. 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F.;

 

  1. Klevi Bellaj, Calciatore, non tesserato ma inquadrabile tra i soggetti di cui all’art. 1 bis, c. 5, C.G.S., al quale viene contestata, oltre che la violazione del citato articolo, anche quella relativa all’art. 10, c. 2, del medesimo Codice poste in relazione agli artt. 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F.;
  1. Carcasci Simone, Trentacoste Andrea, Bertini Massimiliano, Nencini Lorenzo, Pezzoli Andrea, Dirigenti, tutti tesserati per il G.S. Scarperia 1920, per la violazione dell’art. 1 bis, c. 1, del C.G.S., in relazione all’art. 10, c. 2, del medesimo Codice ed anche agli artt. 39; 43, c. 1 e 6; e 61 delle N.O.I.F.
  2. la Società G.S. Scarperia a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 4, commi 1 e 2, del previgente C.G.S.
  3. Con la decisione in epigrafe, il Tribunale Federale Territoriale, in accoglimento del deferimento, infliggeva le seguenti sanzioni, tenuto conto del diverso grado di responsabilità gravante su ciascun tesserato:
  4. Penni Fulvia, Presidente, inibizione per mesi 11 (undici);

 

 

  1. Klevi Bellaj, Calciatore, squalifica per 15 (quindici) giornate di gara

 

 

  1. Carcasci Simone, inibizione per 9 (nove) mesi; Trentacoste Andrea, inibizione per 5 (cinque) mesi; Bertini Massimiliano, inibizione per mesi 3 (tre); Nencini Lorenzo, giorni 40 (quaranta) di squalifica; Pezzoli Andrea, giorni 40 (quaranta di squalifica

  1. alla Società G.S. Scarperia 1920, ammenda di € 800,00, (ottocento) oltre la penalizzazione di punti 14 (quattordici) da scontarsi nel Campionato in cui milita la prima squadra al fine assicurare la effettiva afflittività della sanzione.

 

In sintesi, il Tribunale, osservando preliminarmente la regolarità delle notifiche effettuate in via ordinaria dalla Procura - nonché quelle stesse dell’organo Giudicante – originate dalla restituzione dei relativi plichi con l’annotazione “compiuta giacenza”, rilevava che la medesima società era stata oggetto di analogo procedimento nel corso della stagione ancora precedente, relativamente ad altro calciatore, e concludeva nel senso di ritenere “…il deferimento oggi in esame del tutto fondato perchè basato su ampia prova documentale”.

 

  1. Con rituale reclamo a questa Corte (n. 98CFA), la G.S. Scarperia 1920 contestava la sanzioni inflitte, lamentando, in sintesi, quanto segue.

 

NULLITA’ E/O INAMMISSIBILITA’ E/O IMPROCEDIBILITA’ DEL DEFERIMENTO E DEGLI ATTI PRECEDENTI E CONSEGUENTI – NULLITA’ DEL PROCEDIMETO DI PRIMO GRADO - VIOLAZIONE NORME PROCEDURALI FASE INQUIRENTE E REQUIRENTE – VIOLAZIONE NORME SUL DIRITTO DI DIFESA E CONTRADDITTORIO

 

La reclamante sosteneva di non avere mai ricevuto alcun avviso riguardo alla corrispondenza relativa alle comunicazioni di rito, riservandosi ulteriori motivi dopo aver ricevuto gli atti del procedimento, ai sensi dell’art. 103, comma 1, C.G.S.

 

ERRONEA CONTESTAZIONE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 43 COMMA 1 E 6 N.O.I.F.

 

Parte reclamante produceva nuova documentazione, ai sensi degli artt. 101, comma 3, e 103, comma 1, C.G.S., consistente in copia della certificazione di idoneità all’attività agonistica sportiva rilasciata al calciatore Bellaj in data 21 settembre 2018, con validità fino al 20 settembre 2019, al fine di dimostrare la piena attitudine del calciatore nella stagione di utilizzo, con conseguente necessità di proscioglimento almeno in ordine alla violazione dell’art. 43, commi 1 e 6, N.O.I.F.

 

SUL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE BELLAJ KLEVI E SULL’ELEMENTO SOGGETTIVO DELLA PRESUNTA VIOLAZIONE REGOLAMENTARE


La società reclamante riteneva di aver tesserato correttamente il calciatore Bellaj nella stagione 2018/2019 per gli stessi motivi per i quali lo stesso risulta tesserato per la medesima società nella corrente stagione 2019/2020 e ricordava che sul punto pendeva un procedimento dinanzi al T.F.N.-Sezione Tesseramenti.

 

Ad ogni modo, la reclamante evidenziava che un eventuale errore sul tesseramento sarebbe stato di natura solo formale e non sostanziale, caratterizzato dall’assoluta buona fede di tutte le parti coinvolte. Ciò perché la società e il calciatore, unitamente ai genitori esercenti la patria potestà, avevano regolarmente sottoscritto il relativo “Modulo di tesseramento” in data 18.09.2018, depositato con le modalità telematiche, previste dalla normativa in vigore, unitamente ad un numero rilevante di documenti.

 

ECCESSO DI POTERE – ILLOGICITA’ – DIFETTO DEL PRINCIPIO DELLA PROPORZIONALITA’ – OMESSA MOTIVAZIONE E/O GIUSTIFICAZIONE IN ORDINE ALLA PENALIZZAZIONE DI 14 PUNTI INFLITTA ALLA G.S. SCARPERIA 1920 DA SCONTARSI NEL CAMPIONATO IN CUI MILITA LA PRIMA SQUADRA

 

La Società reclamante contestava la decisione del Tribunale di infliggere i punti di penalizzazione nella stagione corrente e nei confronti della prima squadra, invece di provvedere per la stagione passata e nei confronti della squadra “Allievi” ove il Bellaj aveva militato, risultando alterato semmai quel campionato per il quale doveva esser ristabilita la parità tra i competitori e non favorendo gli attuali competitori della G.S. Scarperia 1920 nel campionato di Seconda Categoria. La reclamante osservava poi che la Procura, in sede di conclusioni, non aveva chiesto tale particolare applicazione e che vi era giurisprudenza recente favorevole alla tesi prospettata.

 

ECCESSIVA AFFLITTIVITA’ DELLA SANZIONE DI 14 PUNTI DI PENALIZZAZIONE E DELL’AMMENDA DI € 800,00 COMMINATE DAL T.F.T.T. ALLA G.S. SCARPERIA 1920

 

La reclamante contestava la sproporzione delle sanzioni, tenuto conto dei risultati concreti nel campionato “Allievi” di cui alla stagione 2018-19, ove aveva conseguito, nelle due fasi, un totale di 6 vittorie e 6 pareggi come risultati utili. Inoltre, anche l’ammenda di euro 800,00 era contestata, sia relazione alla categoria nella quale si era verificata la potenziale infrazione, sia in relazione al fatto che la stessa sicuramente comprendeva anche la responsabilità diretta


ed oggettiva relativa alla violazione dell’art. 43 comma 1 e 6 N.O.I.F., che però era del tutto infondata come in precedenza illustrato.

 

ECCESSIVA AFFLITTIVITA’ DELLE SANZIONI INFLITTE AI TESSERATI DELLA RECLAMANTE

 

La reclamante insisteva nel rilevare la non applicabilità dell’art. 43, commi 1 e 6, N.O.I.F. a carico del calciatore e dei vari dirigenti invece per questo sanzionati per ciascuna gara di riferimento.

 

  1. In prossimità dell’udienza di trattazione, la reclamante depositava una memoria integrativa in cui evidenziava: a) in relazione al primo motivo, che, presa visione degli atti relativi alla fase istruttoria e al procedimento di primo grado, nel relativo fascicolo non si rinveniva traccia della prova documentale della notifica dell’atto di deferimento, con conseguente inesistenza dell’azione disciplinare; b) in relazione al secondo motivo, che sussisteva la certificazione medica; c) in relazione al terzo motivo, che il ricorso sulla inesistenza del tesseramento del Bellaj era stato respinto e che pendeva relativo reclamo; d) in relazione al quarto motivo, insisteva su quanto dedotto nel ricorso; e) in relazione al quinto motivo, riportava i risultati delle singole partite in cui era stato impiegato il Bellaj, insistendo per una riduzione dei punti di penalizzazione; f) in relazione al sesto motivo, insisteva su quanto dedotto nel ricorso.
  2. Come anticipato, nella more la medesima società, ai sensi dell’art. 89, comma 1, lett. a), C.G.S., aveva proposto ricorso avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti al fine di accertare la validità del tesseramento del calciatore Klevi Bellaj, riprendendo, nella sostanza, quanto pure sopra riportato, nel senso di ritenere perfezionato il tesseramento con l’invio in forma telematica della documentazione relativa.

 

In tale decisione n. 42/TFN-ST 2019/2020 del 20.02.2020, il Tribunale aveva rigettato il ricorso, sulla base della constatazione, all’esito di acquisizione documentale, per la quale, pur ricevendone richiesta via “mail” da parte dell’Ufficio Tesseramenti in data 24.9.2018, non risultava prodotto nei termini richiesti il certificato “storico” di residenza – necessario a dimostrare il possesso dei requisiti invocati di cui all’art. 1 l. n. 12/2016 – ma solo un certificato di residenza “semplice”, come peraltro confermato anche in sede di audizione.


  1. Con il reclamo avverso tale decisione (n. 118CFA), era lamentato quanto segue:

 

 

ERRONEA VALUTAZIONE DELLA CORRETTA PROCEDURA DI TESSARAMENTO APPLICABILE AL CALCIATORE BELLAJ KLEVI E DELLA DOCUMENTAZIONE IN ATTI IDONEA A PROVARE IL SUO TESSARAMENTO AI SENSI DELLA CIRCOLARE N. 75 DEL 20 GIUGNO 2018 L.N.D. IUS SOLI SPORTIVO IN RELAZIONE AL C.U. DEL 6 GIUGNO 2018

 

Il tesseramento era avvenuto tramite deposito telematico sull’apposito “portale” con allegato il certificato storico di residenza, ai sensi di quanto disposto dalla Circolare LND n. 75/18 e della l. n. 12/2016, e solo per un mero errore la pratica era stata generata non come “Ius soli sportivo” ma come “Art. 19 Regolamento FIFA”.

 

La reclamante, inoltre, agli atti depositava due certificati “storici”, di cui uno utilizzato per il tesseramento per la stagione in corso, unico con data certa. La reclamante, poi, illustrava le procedure con cui erano state svolte ulteriori attività telematiche integrative, non ricostruibili documentalmente “a posteriori” a partire dalla presente stagione agonistica.

 

Era proposta istanza di abbreviazione dei termini per consentire la trattazione congiunta con il reclamo n. 92 CFA o, in subordine, di pronuncia cautelare collegiale.

 

  1. Previa abbreviazione dei termini come richiesti secondo specifico provvedimento presidenziale, entrambi i reclami erano chiamati in trattazione all’udienza del 25 febbraio 2020 ove questa Corte, sentite le parti, li tratteneva in decisione. In pari data era pubblicato il relativo dispositivo.

 

CONSIDERATO IN DIRITTO

 

 

  1. Il Collegio, preliminarmente, dispone la riunione dei due reclami, attesa la evidente connessione che li caratterizza.
  2. Invertendo l’ordine di presentazione e in virtù della questione sostanzialmente pregiudiziale che contraddistingue il reclamo n. 118 CFA, il Collegio ritiene di pronunciarsi prima su questo, ritenendolo però infondato.
    • Non appare censurabile, sul punto, la decisione del Tribunale laddove ha evidenziato che il tesseramento per la stagione 2018-19 - pur su esplicito sollecito di cui alla mail del

24.9.2018 - non era stato perfezionato con il deposito del necessario e imprescindibile certificato “storico” di residenza, che parte reclamante ha prodotto in questa sede sia pure privo di data rispetto a quello asseritamente depositato per la stagione successiva in corso, invece regolarmente datato.

 

Il Collegio non può che evidenziare come sia onere della parte che provvede al tesseramento quello di verificare con la dovuta attenzione ogni singola posizione ai fini della corretta istruzione della relativa pratica.

 

    • In relazione a quanto dedotto in questa sede dalla reclamante, dalla lettura della sentenza di primo grado si evince con chiarezza che il Tribunale ha correttamente rilevato l’insussistenza di un certificato di tal guisa. Tant’è che non può ignorarsi la circostanza per la quale, per la successiva stagione, sia stato invece regolarmente depositato un certificato “storico” con data, a testimonianza che ben poteva la società interessata premunirsi di verificare che il certificato che andava a utilizzare per la stagione 2018-19 fosse presente, come – appunto – fatto per la stagione 2019-20.

 

Così come è onere della parte e non della Procura o dell’organo chiamato a verificare la regolarità del tesseramento quello di custodire la documentazione inviata, ai fini di successive verifiche – custodia comunque possibile con tecniche di conservazione telematica (tipo “screenshot” o simili), per cui irrilevante è anche l’osservazione della parte interessata, per la quale le nuove modalità di tesseramento per la stagione in corso non consentono di accedere all’archivio di quelli precedenti. Né, ovviamente, l’allegazione in questa sede di un certificato “storico” può ovviare al mancato, regolare, deposito di ciò che doveva essere fatto a suo tempo.

 

    • In definitiva, la sussistenza sostanziale “pro tempore” dei requisiti di tesseramento per la stagione 2018-19, come affermata dalla reclamante nell’atto introduttivo di questo giudizio, non vale a “sanare” errori compiuti al momento delle relative operazioni di tesseramento da parte della società interessata, che ha comunque ammesso di aver “erroneamente generato la pratica tesseramento del Bellaj Klevi non come ‘Ius soli Sportivo’ ma come ‘Art. 19 regolamento FIFA’” (pag. 4 reclamo n. 118).

 

Sulla base di tali presupposti, pertanto, il reclamo deve essere respinto.


  1. Passando all’esame del reclamo n. 92 CFA, se ne riscontra la parziale fondatezza.

 

 

    • Per quanto riguarda il primo motivo di ricorso, il Collegio rileva che, nella memoria per l’udienza di trattazione, parte reclamante precisa che, dalla visione degli atti relativi alla fase istruttoria e al procedimento di primo grado, risultano in realtà perfezionate per “compiuta giacenza” le comunicazioni di “Conclusioni indagini” e l’avviso di trattazione del procedimento avanti al Tribunale Federale Territoriale. Residuerebbe, quindi, solo l’assenza della prova di notifica dell’atto di deferimento, che le generica indicazione sulla regolarità di tutte le notifiche di cui alla sentenza di primo grado non servirebbe a superare.

 

Ne deriverebbe, quindi, la violazione dell’art. 125, comma 3, (già 34 ter, comma 4), C.G.S. e l’inesistenza dell’azione disciplinare nonché del conseguente procedimento di primo grado.

 

    • In merito il Collegio osserva, però, che nessuna sanzione di nullità/inesistenza del procedimento avanti agli organi di giustizia sportiva o federale è prevista dal Codice in caso di mancata prova della comunicazione in questione.

 

Inoltre, pur non avendo la Procura ritualmente prodotto in questa sede, prima della presente decisione, prova dell’avvenuta comunicazione di tale atto, sia pure per “compiuta giacenza”, il Collegio osserva che la comunicazione delle “Conclusioni indagini” e, soprattutto, quella di convocazione per la trattazione dinanzi al Tribunale Federale risultano ritualmente perfezionate, con la suddetta “compiuta giacenza”. La società reclamante, quindi, avrebbe potuto comunque partecipare al procedimento di primo grado, in quella sede verificare i depositi documentali ed eventualmente eccepire la carenza suddetta, invece rilevata solo nella presente fase.

 

Di conseguenza, nessuna concreta lesione al diritto di difesa che possa portare a concludere per la nullità dell’intero procedimento, anche avanti alla giustizia federale, può prospettarsi nel caso in esame, tenuto conto che, nel periodo tra il deferimento e la fissazione dell’udienza, il codice non prevede alcuna attività difensiva comunque espletabile una volta notificata la fissazione in questione.

 

Valga il richiamo al principio di cui all’art. 44, comma 2, C.G.S., laddove afferma che “I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento dell’attività  federale”,  al  fine  di  porre  in  evidenza  che  le  parte  non  può  attendere  la


conclusione del primo grado del processo per porre eccezioni che avrebbe potuto già evidenziare partecipando all’udienza a cui è stata regolarmente e ritualmente convocata.

 

Da qui la tardività di tale proposizione.

 

 

    1. Per quanto riguarda il secondo motivo di reclamo, il Collegio riscontra che, dalle allegazioni di parte prodotte in questa sede, risulta prova documentale che il calciatore Bellaj abbia comunque sostenuto la visita di idoneità sportiva per la stagione 2018-19, per cui il deferimento ex art. 43, comma 1 e 6, N.O.I.F e la collegata sanzione di cui all’impugnata sentenza deve essere annullata. Nel caso di specie, infatti, risultano rispettati i commi 1 e 6 dell’art. 43 delle richiamate Norme, dato che risulta “per tabulas”, sia pure con documentazione presentata in questa sede, che il calciatore sia stato sottoposto a visita di idoneità sportiva all’inizio della stagione 2018-19 (con scopertura solo di una partita), superandola.

 

Tanto vale – per quanto verrà in seguito dedotto – in relazione all’accoglimento parziale anche del sesto motivo.

 

    1. Su terzo motivo di reclamo e sulla sua infondatezza si rimanda a quanto sopra motivato in ordine al reclamo 118 CFA, risultando la censura proposta in questa sede nella sostanza del tutto corrispondente a quella di cui al giudizio sul tesseramento.

 

III.5 Il quarto e il quinto possono esaminarsi congiuntamente, essendo rivolti entrambi, nel loro contenuto, a contestare la proporzionalità di tutte le sanzioni inflitte.

 

  1. 6 In particolare, il Collegio ritiene fondata la doglianza di cui al quarto motivo di ricorso, ove si censura l’applicazione della penalizzazione alla società reclamante nel campionato attualmente in corso ove milita la “prima squadra” e non in quello “Allievi” in relazione al quale era avvenuto lo scorso anno il contestato tesseramento.

 

Il Collegio, in merito, ritiene di condividere quanto già recentemente espresso da questa Corte, nel senso che la sanzione deve essere scontata nel campionato di competenza nella quale la condotta sanzionata è stata eseguita, salvo articolata illustrazione del percorso argomentativo che imporrebbe l’applicazione in altro campionato (CFA, 16.1.2020, n. 44/2019-2020).

 

Nel caso di specie il giudice di primo grado – peraltro in deroga alla stesse conclusioni della Procura che in quella sede aveva chiesto che la penalizzazione fosse scontata nel campionato


2019/2020 “di competenza” – non ha motivato sulle ragioni per le quali riteneva che la “effettiva afflittività” fosse assicurata solo nello scontare la penalizzazione nel campionato in cui milita la prima squadra. Il generico richiamo alla “effettiva afflittività” non è infatti sufficiente, essendo questo un principio generale delle norme di cui all’ordinamento sportivo applicabile. Il Tribunale doveva anche eventualmente motivare sulle ragioni per le quali riteneva di discostarsi dalla stessa richiesta della Procura e su quelle che impedivano di considerare come “effettiva afflittività” la penalizzazione imposta nel corrente campionati Allievi provinciale.

 

    • Il Collegio ritiene che il principio di cui alla decisione di primo grado, sempre con adeguata motivazione che comunque nel caso di specie era assente, può semmai applicarsi a fattispecie concrete diverse da quella in esame, ove magari nella stagione sportiva successiva la società sportiva non ha iscritto la squadra nel campionato a cui era riferibile la condotta sanzionata; ciò eviterebbe iniziative volte proprio a eludere una concreta applicazione della sanzione qualora la società, a tale scopo e deliberatamente decidesse di non iscrivere una squadra.

 

Nel caso di specie, invece, risulta che regolarmente la G.S. Scarperia 1920 ha partecipato anche quest’anno al campionato Allievi provinciali, per cui in tale campionato devono essere scontati i punti di penalizzazione.

 

L’applicazione del principio di “effettiva afflittività”, invece, è senz’altro richiamabile per consentire la penalizzazione nel campionato in corso, non rilevando – nel diritto sportivo vigente – la posizione delle società terze che beneficiano indirettamente dell’applicazione di sanzioni di qualunque tipo ma solo quella della società sanzionata, per cui la censura che sul punto solleva la parte reclamante non può essere condivisa.

 

L’effettivo carattere afflittivo, infatti, è legato unicamente al disvalore della condotta stessa, in sé considerata, oggetto di sanzione.

 

    • Così pure non può essere condivisa la tesi di cui al quinto motivo di ricorso, ove la reclamante richiede in subordine l’applicazione di punti di penalizzazione solo in relazione ai risultati concreti ottenuti nella suddetta stagione sportiva e solo per le gare in cui il calciatore Bellaj è stato schierato.

Per la stessa ragione ora richiamata, in ordine al disvalore della condotta quale unico elemento rilevante, la sanzione non può essere parametrata, a posteriori, ai risultati sportivi in concreto ottenuti sul campo.

 

    • Per quanto riguarda il sesto motivo, lo stesso può ritersi parzialmente accolto, attesa la suindicata esclusione della responsabilità ex art. 43 N.O.I.F. contestata a tutti i dirigenti indicati.

 

Resta fermo, però, che gli stessi hanno asseverato il tesseramento del suddetto calciatore per tutte le gare indicate e non possono per questo essere ritenuti esentati da responsabilità sul punto, come correttamente rilevato anche dalla stessa reclamante nel ricorso introduttivo.

 

    • Per quanto riguarda l’ammenda inflitta alla società, si evidenzia che l’art. 12, comma 1, (già art. 16, comma 1) C.G.S. prevede che: “Gli organi di giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti nonché la eventuale recidiva”. Nel caso di specie, pur escludendo la responsabilità per il suddetto art. 43, si rileva la sussistenza di una recidiva come ricordato nella stessa decisione impugnata (“…la Società è stata oggetto di analogo procedimento nel corso della stagione 2017/2018 (v. C.U. n. 40/2019)” e ciò consente di mantenere la sanzione pecuniaria irrogata.
  1. Alla luce di tutto quanto illustrato e valutato l’effettivo disvalore attribuibile ai fatti ascritti alla responsabilità disciplinare della società reclamante e dei soggetti deferiti nonché alla natura di detta responsabilità, il Collegio, in parziale accoglimento del reclamo, ridetermina la sanzione inflitte come da dispositivo.

 

 

P.Q.M.

 

La Corte Federale d’Appello (Sezione IV), preliminarmente riuniti i reclami nn. 92 e 118, definitivamente pronunciando:

 

  1. respinge il reclamo n. 118 e dispone incamerarsi il relativo contributo per l’accesso alla giustizia sportiva;

 

In parziale accoglimento del reclamo n. 92, ridetermina le sanzioni inflitte come segue:

 

  1. Inibizione per mesi 6 alla sig.ra Penni Fulvia

  1. Squalifica per 8 giornate di gara al calc. Klevi Bellaj
  2. Inibizione mesi 8 al sig. Carcasci Simone
  3. Inibizione mesi 4 al sig. Trentacoste Andrea
  4. Inibizione mesi 2 al Sig. Bertini Massimiliano
  1. Squalifica per 20 giorni al sig. Nencini Lorenzo
  1. Squalifica per 20 giorni al sig. Pezzoli Andrea
  2. Penalizzazione di 10 punti da scontare nella corrente stagione sportiva, nel Campionato Allievi Provinciale

 

Conferma l’ammenda di € 800,00.

 

Dispone restituirsi il relativo contributo per l’accesso alla giustizia sportiva. Dispone la comunicazione alle parti presso i difensori con PEC.

 

 

IL PRESIDENTE                                                          L’ESTENSORE

 

f.to Carlo Sica                                                                  f.to Ivo Correale

Depositato il 5 marzo 2020 IL SEGRETARIO

 

f.to Fabio Pesce

 
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