F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE IV – 2019/2020 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 067CFA del 4 giugno 2020 (Sig.Nascimbeni Alessandro/A.S.D. Lumignacco) N. 0083/2019-2020 REGISTRO RECLAMI N. 0067/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

N. 0083/2019-2020 REGISTRO RECLAMI

 

N. 0067/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

 

 

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO QUARTA SEZIONE

composta dai Sigg.ri: Carlo Sica – Presidente

Francesco Sclafani – Componente

 

Ivo Correale – Componente - Relatore ha pronunciato la seguente

 

DECISIONE

 

 

Sul reclamo numero di registro 83CFA del 2019-2020, proposto da Alessandro Nascimbeni, rappresentato e difeso dall’avv. Nicola Paolini, con studio e domicilio eletto in Udine, via Riva Bartolini, 15

 

contro

 

 

 

A.S.D. Lumignacco, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Cristian Zambrini, con studio e domicilio eletto in Lecce, via del Mare, 14/F

 

per la riforma

 

della decisione del Tribunale Federale Nazionale - Sezione tesseramenti n. 34/TFN- ST del 14.01.2020, che ha accolto il ricorso della A.S.D. Lumignacco contro lo


svincolo concesso al calciatore Alessandro Nascimbeni dal Comitato Regionale

 

F.V.G. a seguito della richiesta ex art. 109 NOIF. Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visto il decreto monocratico cautelare presidenziale n. 8/2019-20 del 23.1.2020; Vista la memoria di costituzione della A.S.D. Lumignacco;

Vista l’ordinanza collegiale istruttoria di questa Sezione n. 5/2019-20 dell’11.2.2020; Vista l’ulteriore documentazione acquisita,

Viste le note difensive;

 

 

Visti tutti gli atti della causa;

 

 

Relatore nell’udienza del 25 maggio 2020, tenutasi in videoconferenza, il dott. Ivo Correale e uditi, sempre in videoconferenza come da verbale, per il reclamante, l’avv. Nicola Paolini e, per la reclamata, l’Avv. Cristian Zambrini;

 

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue. RITENUTO IN FATTO

  1. In data 22 ottobre 2019, il calciatore non professionista Alessandro Nascimbeni presentava richiesta di “svincolo” dalla A.S.D. Lumignacco, per la stagione 2019- 2020, ai sensi dell’art. 109 delle N.O.I.F.
  2. La suddetta società presentava in data 31 ottobre 2019 opposizione ma, con decisione adottata il 12 novembre 2019, il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia accoglieva la richiesta.
  3. Su reclamo ex art. 89 C.G.S. della A.S.D. Lumignacco, con la decisione in epigrafe, il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, in accoglimento del medesimo, dichiarava nullo e privo di efficacia il provvedimento di svincolo, con effetto dalla data del 9 gennaio 2020.

 

In sintesi, il Tribunale, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio e respinte alcune eccezioni preliminari sollevate dalla difesa del calciatore, pronunciandosi nel merito della controversia decideva che:


  1. i requisiti di cui all’art. 109, comma 1, delle N.O.I.F., come individuati dalla giurisprudenza (tesseramento e disponibilità del calciatore da parte della società entro il 30 novembre), costituenti i presupposti di fatto dello svincolo, erano certamente presenti nel caso in esame;
  2. il termine dell’art. 109, comma 2, cit. (15 giugno oppure 15 giorni dopo la conclusione del campionato, se successiva) è un termine di decadenza del diritto allo svincolo di cui avvalersi nella successiva stagione sportiva ma non preclude il diritto allo svincolo anche nel periodo precedente, nel corso del campionato, se il calciatore (in presenza delle condizioni di cui al comma 4) deduca di non aver “preso parte, per motivi a lui non imputabili ad almeno quattro gare ufficiali nella stagione sportiva”, fatte salve le ipotesi eccezionali ivi indicate, tra cui la omessa presentazione del certificato d’idoneità sportiva del calciatore nonostante almeno due inviti da contestare nei modi di cui al successivo comma 4);
  3. in questi casi, quindi, lo svincolo può essere richiesto anche prima o molto prima del 15 giugno, ma spetta al Tribunale di valutare caso per caso secondo ragionevolezza, respingendo la pretesa dello svincolo automatico dopo quattro giornate dall’inizio del campionato in assenza di impiego del calciatore;
  4. in particolare, occorre valutare se il mancato impiego in (almeno) quattro gare ufficiali sia stato realmente dimostrativo di carenza totale dell’interesse della società all’impiego ed all’utilizzazione del calciatore stesso;
  5. nel caso in esame, il campionato a cui partecipava la Società ricorrente era iniziato il 15 settembre 2019 e l’istanza di svincolo era stata spedita a distanza di poco più di un mese, un periodo temporale che comprendeva solo sei domeniche ed altrettante possibilità d’impiego del calciatore;
  6. il calciatore aveva omesso di fornire anche semplici dichiarazioni di parte a sostegno della richiesta di svincolo, al di fuori del generico riferimento all’art. 109 delle N.O.I.F.;

 

h) anche volendo prescindere dall’esistenza di due richieste di presentazione del certificato d’idoneità sportiva, seguite dalla contestazione d’inadempienza nei modi e termini indicati nel comma 4 dell’art. 109 cit., era “certo” che almeno una richiesta


formale era stata inviata al calciatore (seguita da una seconda in data 30-10-19) e che quest’ultimo non aveva negato l’accusa di non aver presenziato agli allenamenti.

 

Pertanto, il Tribunale, tenuto conto di tutte le specifiche circostanze di fatto, concludeva nel senso di ritenere, nel caso concreto, la richiesta di svincolo intempestiva rispetto al breve periodo di campionato trascorso ed a quello, molto più lungo, del campionato ancora da disputare.

 

  1. Con rituale reclamo a questa Corte, il sig. Nascimbeni contestava la decisione, presentando, in sintesi, quattro motivi di doglianza.

 

Primo Motivo di Reclamo 1) Sui presupposti dello svincolo ex art. 109 NOIF

 

 

Il reclamante sosteneva, sulla base di quanto previsto dallo stesso art. 109, comma 1, delle N.O.I.F., che il Tribunale non aveva tenuto in alcun conto che la società Lumignacco non gli aveva mai inviato alcuna convocazione, né per la partecipazione agli allenamenti - sin dall’inizio della preparazione atletica estiva per la stagione sportiva 2019/2020, iniziata il 31 luglio 2019 - né per presentare la necessaria certificazione medica.

 

Nel caso concreto tale circostanza, unita al mancato impiego del calciatore in quattro gare ufficiali, dimostrava la carenza totale dell’interesse della società all’impiego e all’utilizzo del calciatore.

 

Secondo Motivo di Reclamo 2) Nello specifico, relativamente alla tutela del calciatore ed al suo mancato impiego”.

 

La stagione sportiva agonistica 2019/2020 aveva visto la partecipazione della società alle gare della Coppa Italia, già disputatesi il 31 agosto ed il 7 settembre 2019, per poi iniziare il campionato il 15 settembre 2019, con altre sette gare di campionato prima di ricevere la richiesta di svicolo del calciatore, per cui non poteva essere condivisa la conclusione del giudice di primo grado, secondo la quale il mancato utilizzo era riscontrabile solo a distanza di poco più di un mese dall’inizio del campionato, risultando invece il disinteresse della società da tre mesi precedenti la richiesta. Inoltre, in riferimento alla motivazione del Tribunale, il reclamante osservava che in essa si richiamava una convocazione al calciatore inviata con


raccomandata senza ricevuta di ritorno riportante la data 6 settembre 2019 che, però, non risultava essere stata mai recapitata. A ciò doveva aggiungersi che una seconda raccomandata inviata al calciatore il 30 ottobre 2019, citata nella decisone dal Tribunale, non aveva ad oggetto una formale richiesta di convocazione ma l’opposizione contro lo svincolo concesso al calciatore.

 

Terzo Motivo di Reclamo 3) Violazione e falsa applicazione dell’articolo 109 NOIF, e omessa specifica motivazione di riforma sulla decisione del Comitato Regionale FVG FIGC LND, prot. 43/rs Tess, emessa il 12.11.2019”.

 

Dall’esame dell’art. 109 cit., si deduceva che non è richiesto alcun obbligo in capo al calciatore di motivare la richiesta di svincolo, come invece ritenuto dal Tribunale, ma che, al contrario, vige l’obbligo in capo alla società, ai sensi del comma 4 di tale art. 109, di provvedere a inviare due inviti per la presentazione della certificazione d'idoneità all'attività sportiva e di dimostrare di avere contestato l’eventuale mancata presentazione mediante lettera raccomandata, e ciò valeva anche per convocazioni a gare non rispettate dal calciatore. Nel caso di specie di tale contestazioni formali non vi era alcuna traccia, per cui il giudice di primo grado aveva errato nel prescindere da tale presupposto.

 

Il reclamante contestava anche la carenza di motivazione della decisione di primo grado in ordine alla considerazione per la quale la società Lumignacco non aveva proposto opposizione nei modi e nei termini previsti dai commi 3 e 4 dell’art. 109 delle N.O.I.F.

 

Quarto Motivo di Reclamo 4) Sulla presunta intempestività della richiesta di svincolo anche in relazione alle difese della ASD Lumignacco.”

 

Il reclamante ribadiva che la richiesta di svincolo del calciatore era stata tempestiva rispetto alla stagione agonistica iniziata, essendo intervenuta dopo ben tre mesi nei quali la società si era disinteressata completamente del calciatore, fermo restando che nemmeno la società Lumignacco aveva mai eccepito, sia innanzi al Comitato Regionale né tantomeno innanzi al Tribunale Federale Nazionale, la intempestività della richiesta di svincolo.


Parte reclamante concludeva la sua esposizione chiedendo anche l’adozione di un provvedimento cautelare monocratico ma tale istanza era respinta con il decreto in epigrafe.

 

  1. Si costituiva in giudizio la A.S.D. Lumignacco, esponendo le sue tesi difensive in una memoria ove, preliminarmente, eccepiva l’inammissibilità del reclamo per la mancata indicazione dei motivi di contestazione e la genericità degli stessi, fondati su una mera ripetizione della tesi difensiva sostenuta in primo grado.

 

Nel merito, la parte reclamata richiamava i punti salienti della decisione impugnata, ribadendo che il calciatore non aveva esposto motivi a sostegno del richiesto svincolo, limitandosi a richiamare genericamente l’art. 109 delle N.O.I.F., che non aveva mai prodotto documentazione medica nonostante i ripetuti inviti, così da essere nell’impossibilità di ricevere convocazioni alle gare, che la stagione sportiva era iniziata il 15 settembre 2019 e la richiesta di svincolo era stata avanzata già il successivo 26 ottobre, che aveva ricevuto convocazione agli allenamenti, a cui mai non si era mai presentato, evidenziando in tal modo il suo disinteresse alla partecipazione alla vita sportiva della squadra.

 

Inoltre, il provvedimento reso dal Comitato Regionale, che non è tra gli organi di “giustizia sportiva”, rientrava nella tipologia degli atti amministrativi interni, per cui il Tribunale Federale non aveva alcun obbligo di “imbastire” la sua decisione come censure del provvedimento del Comitato stesso.

 

  1. Il reclamo era chiamato in trattazione all’udienza dell’11 febbraio 2020, all’esito della quale, sentite le parti, il Collegio adottava l’ordinanza collegiale istruttoria in epigrafe, con la quale disponeva che “…la Procura Federale acquisisca dalla società Lumignacco i dati riguardanti le modalità relative alle eventuali convocazioni scritte di tutti i calciatori tesserati per la stagione 2019-2020 nonché le modalità relative alle eventuali convocazioni del calciatore Nascimbeni Alessandro nel corso della stagione sportiva 2017-2018”.
  2. L’incombente era espletato nel febbraio 2020 ma, in seguito alla nota situazione emergenziale nazionale relativa alla diffusione dell’epidemia di “Covid 19”, la nuova udienza di trattazione era fissata per il 25 maggio 2020.

  1. In prossimità di questa, parte reclamante faceva pervenire note conclusionali a sostegno delle sue tesi.
  2. Alla suddetta udienza, tenutasi con la modalità della “videoconferenza” come da verbale, uditi entrambi i difensori, la causa era trattenuta in decisione e, in pari data, era pubblicato il dispositivo della decisione.

 

CONSIDERATO IN DIRITTO

 

 

    1. Il Collegio, preliminarmente, ritiene di disattendere l’eccezione di inammissibilità del reclamo per genericità, come sollevata dalla parte reclamata ai sensi dell’art. 101, comma 3, C.G.S. Il reclamo, infatti, è fondato su quattro, distinti, motivi, ove viene sufficientemente evidenziata la tesi critica nei confronti della decisione impugnata, ponendo anche in evidenza, in “virgolettato”, nei primi tre motivi, le parti della stessa che erano ritenute riformabili e la motivazione addotta sul punto dal reclamante. In tal senso, pertanto, risulta rispettato il dettato di cui all’art. 101, comma 3, C.G.S., secondo cui “Il reclamo deve contenere le specifiche censure contro i capi della decisione impugnata…”.

 

 

    1. Passando a esaminare il merito del reclamo, il Collegio ritiene opportuno evidenziare che, anche dalle acquisizioni istruttorie da ultime disposte e ottemperate, emerge quanto segue.

 

 

      • In primo luogo, come dichiarato in una comunicazione via “mail” del 14 febbraio 2020 dallo stesso avvocato della reclamata, la società Lumignacco effettuava le convocazioni per le singole partite attraverso un gruppo con l’utilizzo dell’applicazione telefonica “WhatsApp”; tali comunicazioni risultavano però cancellate e non vi era altra prova documentale da poter esibire.

 

 

Inoltre, la stessa società affermava che, qualora il tesserato non si presenti “all’inizio degli allenamenti”, a lui viene inviata una comunicazione scritta e che di tali comunicazioni inoltrate al Nascimbeni questa Corte sarebbe già in possesso.


      • Ebbene, sul punto, il Collegio ritiene che se pur la singola società può provvedere alla convocazione dei suoi giocatori tesserati, per ciascuna partita e agli allenamenti, con il mezzo che ritiene più idoneo, ciò non sostituisce la necessità di fornire prova di avere inviato almeno due inviti a presentare la certificazione di idoneità sportiva, ai fini che qui rilevano.

 

 

In ogni caso, è comunque onere della società, in caso di necessità di prova ai sensi delle N.O.I.F., come nel caso di specie, procedere alla relativa conservazione anche di eventuali messaggi telefonici per le convocazioni alle partite e/o allenamenti. Riguardo all’uso di messaggistica telefonica attraverso “gruppo WhatsApp”, il Collegio osserva che tale incombenza, alla luce delle tecnologie vigenti, non sarebbe di difficile esecuzione, ben potendo la società provvedere con i c.d. “screenshot” a conservare i singoli messaggi di chiamata o almeno il nominativo dei partecipanti al gruppo.

 

 

Ciò non risulta essere stato fatto e pertanto non risulta la prova che il calciatore Nascimbeni sia stato convocato, né per gli inizi degli allenamenti al 31 luglio 2019 né per le singole partite. In proposito, il Collegio osserva sin da ora che l’inizio della stagione agonistica 2019-20 deve essere individuata già dal 31 agosto 2019, data di inizio delle partite di Coppa Italia, le quali devono quindi aggiungersi alle sei di campionato precedenti alla data in cui il calciatore aveva chiesto lo svincolo, del 22 ottobre 2019, dando così evidenza al trascorrere di un periodo non irrisorio ai fini di cui alla presente sede.

 

 

      • Per quanto riguarda le asserite plurime convocazioni a cui il Nascimbeni non avrebbe risposto e le relative contestazioni scritte che la Lumignacco sostiene essere già in possesso di questa Corte, il Collegio, in realtà, non ne rileva alcuna presenza. Quel che risulta agli atti è una sola lettera “raccomandata” del 6 settembre 2019, in cui si contesta al calciatore la mancata presentazione alla ripresa dell’attività agonistica avvenuta (appunto) il 31 luglio 2019, con invito a mettersi subito a disposizione.

Tale “raccomandata”, però, di cui è allegata la distinta postale n. 15312656982-1 – e che il Nascimbeni sostiene di non avere mai ricevuto - dalle risultanze istruttorie conseguenti alla suddetta ordinanza collegiale non risulta essere stata consegnata per l’inoltro. Dalla documentazione depositata da parte reclamante, e non contestata dalla reclamata, a specifica istanza del legale del calciatore, Poste Italiane ha infatti risposto che “…con riferimento alla sua segnalazione, relativa al recapito della Raccomandata n. 153126569821 diretta al suo assistito Nascimbeni Alessandro, desideriamo fornirle gli opportuni chiarimenti. Dalle verifiche svolte è emerso che, in data 10/09/2019 non risulta accettata presso l’UP di Udine 7 alcuna raccomandata contraddistinta con codice n. 153126569821. Conseguentemente, non risulta neppure recapitata”.

 

 

Per quanto riguarda le altre “raccomandate” richiamate dalla difesa della reclamata, risulta che esse si riferiscano alla procedura di opposizione allo svincolo (8 novembre 2019) o siano tutte comunicazioni successive alla richiesta di svincolo, e quindi tardive, perché scritte in data 31 ottobre 2019, 14 gennaio 2020, 27 gennaio 2020 e

10 febbraio 2020.

 

 

 

In particolare, tali ultime raccomandate, riferendosi alla richiesta di presentazione della certificazione di idoneità sportiva, sono irrilevanti e inutilizzabili, dato che la società avrebbe dovuto avanzare tali richieste ben prima della richiesta di svicolo, al fine di rendere inoperante il disposto di cui all’art. 109, comma 1, delle N.O.I.F. E’ infatti ovvio che una società sportiva debba premurarsi di chiedere la certificazione di idoneità sportiva ai suoi tesserati all’inizio della relativa stagione agonistica, anche per consentire agli atleti di effettuare gli allenamenti, oltre le partite, in sicurezza.

 

 

Lo stesso art. 109 cit, al comma 1, è chiaro nel prevedere che “Il calciatore/calciatrice “non professionista” e “giovane dilettante”, che tesserato/a ed a disposizione della società entro il 30 novembre, non abbia preso parte, per motivi a lui/lei non imputabili, ad almeno quattro gare ufficiali nella stagione sportiva, ha diritto allo svincolo per inattività, salvo che questa non dipenda da servizio militare ovvero da servizio  obbligatorio  equiparato  o  dalla  omessa  presentazione  da  parte  del


calciatore/calciatrice tesserato/a della prescritta certificazione di idoneità all’attività sportiva, nonostante almeno due inviti della società.”. Ne consegue che, a differenza di quanto sostenuto dalla reclamata e dall’impostazione della decisione di primo grado come contestata dal Nascimbeni, usando il legislatore sportivo l’espressione “ha diritto”, la norma non prescrive che il calciatore debba ulteriormente motivare la sua richiesta di svincolo in presenza delle condizioni ora riportate.

 

 

    1. Nel caso di specie, oltre all’assenza di prova delle convocazioni agli allenamenti, quel che rileva principalmente in questa sede comunque - e ai fini di cui all’art. 109, comma 1, cit. - è l’assenza di prova che la società abbia dato luogo ad “almeno due inviti”, anteriormente alla richiesta di svincolo del 22 ottobre 2019, aventi ad oggetto la presentazione della prescritta certificazione di idoneità sportiva.

 

 

      • Che tali incombenze siano a carico della società è chiaramente prescritto nello stesso art. 109, al comma 4, laddove è detto che la società ne ha un “obbligo”: “Nel caso in cui la Società deduca due inviti per la presentazione della certificazione d'idoneità all'attività sportiva non rispettati dal calciatore/calciatrice, ha l’obbligo di dimostrare di avergli contestato le inadempienze mediante lettera raccomandata spedita entro otto giorni dalle date fissate per la presentazione dl tale certificazione. Le contestazioni costituiscono prova del mancato rispetto dei relativi inviti, da parte del calciatore/calciatrice, se questi, a sua volta, non le abbia motivatamente respinte, sempre a mezzo raccomandata, entro cinque giorni dalla ricezione delle stesse. Nel caso la Società deduca convocazioni a gare non rispettate dal calciatore/calciatrice, ha l'obbligo di dimostrare di avergli contestato le inadempienze mediante lettera raccomandata spedita entro otto giorni dalle stesse. Le contestazioni costituiscono prova del mancato rispetto delle convocazione, se il calciatore/calciatrice, a sua volta, non le abbia motivatamente respinte, sempre a mezzo raccomandata, entro cinque giorni dalle relative ricezioni.”

 

 

      • Sulla base di tali considerazioni, pertanto, pur trovando condivisibile l’affermazione iniziale di cui alla decisione qui reclamata, secondo cui spetta al

Tribunale di valutare caso per caso, secondo ragionevolezza, le richiesta di svincolo durante una stagione in corso, respingendo la pretesa dello svincolo automatico dopo quattro giornate dall’inizio del campionato in assenza di impiego del calciatore (mancato impiego che può dipendere anche da mere valutazioni tecniche o tattiche dell’allenatore) non può trovare condivisione l’ulteriore conclusione legata al caso di specie – come puntualmente contestata dal reclamante – ove si afferma che “…il campionato cui partecipava la Società ricorrente…era iniziato il 15 settembre 2019 e l’istanza di svincolo era stata spedita il 26 ottobre, a distanza di poco più di un mese, periodo temporale che comprendeva solo sei domeniche ed altrettante possibilità d’impiego del calciatore. Peraltro, il calciatore ha omesso di fornire anche semplici dichiarazioni di parte a sostegno della richiesta di svincolo, al di fuori del generico riferimento all’art. 109 NOIF. Ed inoltre, anche volendo prescindere dall’esistenza di due richieste di presentazione del certificato d’idoneità sportiva, seguite dalla contestazione d’inadempienza, nei modi e termini indicati nel comma 4, è certo che almeno una richiesta formale era stata inviata al calciatore (seguita da una seconda in data 30-10-19) e che quest’ultimo non ha negato l’accusa di non aver presenziato agli allenamenti.”.

 

 

Come detto, infatti, non è richiesta alcuna dichiarazione di parte ulteriore, diversa dal richiamo all’art. 109 cit., per ottenere lo svincolo in assenza delle cause impeditive richiamate nella stessa norma, cause che, nel caso di specie, alla luce delle acquisizioni istruttorie sopra richiamate, non sussistevano. Inoltre, non può certo “prescindersi” dalle (almeno) due richieste di presentazione del certificato di idoneità sportiva, che costituisce invece un presupposto necessario la cui dimostrazione è un onere per la società, ai sensi dell’art. 109, commi 1 e 4, cit.

 

 

    • Così pure, fondate sono le censure alla decisione di primo grado laddove questa afferma, senza riferimenti probatori, che “è certo” che almeno una richiesta formale era stata inviata al calciatore (seguita da una seconda in data 30 ottobre 2019), dato che le incombenze istruttorie svolte nella presente sede hanno invece riscontrato che tale “certezza” non c’era in ordine alla raccomandata del 6 settembre 2019, fermo restando  che  la  ritenuta  seconda  “richiesta”  specifica  del  30  ottobre  2019  era

comunque successiva alla richiesta di svincolo, così come le altre fornite in questa sede dalla reclamata e irrilevanti.

 

 

    • In definitiva, dalla mancata prova della convocazione agli allenamenti e alle partite e, principalmente, dalla mancata prova di aver dato luogo ad almeno due richieste di presentazione della certificazione di idoneità sportiva non contestate, il Collegio rileva che il comportamento della società A.S.D. Lumignacco è stato dimostrativo di carenza dell’interesse all’impiego ed all’utilizzazione del calciatore Alessandro Nascimbeni nell’attuale stagione sportiva e che, in assenza, del presupposto impeditivo sopra richiamato di cui all’art. 109, comma 1 e 4, cit., il reclamante ha diritto allo svincolo come richiesto.

 

 

Alla luce di tutto quanto illustrato, quindi, rilevando la fondatezza di quanto lamentato nel complesso nei primi tre motivi, con assorbimento del quarto, il Collegio accoglie il reclamo.

 

 

P.Q.M.

 

La Corte Federale  d’Appello (Sezione  IV), definitivamente pronunciandosi sul reclamo proposto dal sig. Nascimbeni Alessandro lo accoglie e, conseguentemente, dichiara lo svincolo dell’atleta per inattività dalla società A.S.D. Lumignacco.

 

Dispone restituirsi il relativo contributo reclamo.

 

Dispone la comunicazione alle parti presso i difensori con PEC.

 

 

 

L’ESTENSORE                                                                         IL PRESIDENTE

 

f.to Ivo Correale                                                                         f.to Carlo Sica

 

 

Depositato il 4 Giugno 2020 IL SEGRETARIO

 

f.to Fabio Pesce

 
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it