F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONI UNITE – 2019/2020 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 0017/CFA del 31 ottobre 2019 – (SIG. DE LUCA FELICIO / PROCURA FEDERALE) n. 45/2019 – 2020 Registro Reclami N. 45/2019 REGISTRO RECLAMI N. 17/2019 REGISTRO DECISIONI

N. 45/2019 REGISTRO RECLAMI

N. 17/2019 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

SEZIONI UNITE

 

DECISIONE

sul reclamo n.45 proposto dal Dott. Felicio De Luca per l’integrale riforma della decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, assunta con dispositivo depositato in data 20.09.2019 e con motivazioni depositate in data 24.09.2019 – Decisione n. 9/TFN-SD 2019/2020, Deferimento n. 2325/1259 pf18-19 GC/MS/gb del 22.08.2019, Reg. Prot. 39/TFN-SD e notificata a mezzo p.e.c. in data 24.09.2019 che, in parziale accoglimento del deferimento, ha irrogato all’incolpato la sanzione di mesi 4 (quattro) di inibizione;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti di causa;

Relatore nell’udienza del giorno 14 ottobre 2019 l’Avv. Mauro Mazzoni e uditi l’Avv. Eduardo Chiacchio per il reclamante e gli Avv.ti Marco Squicquero e Paolo Mormando per la Procura Federale;

FATTO

Con la decisione impugnata n. 9/TFN-SD 2019/2020, in parziale accoglimento del deferimento proposto dalla Procura Federale (Deferimento n. 2325/1259 pf18-19 GC/MS/gb del 22.08.2019, Reg. Prot. 39/TFN-SD) il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare ha comminato al Dott. Felicio De Luca, nella sua duplice veste di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della Lega Nazionale Dilettanti e di Presidente del Collegio Sindacale della L.N.D. Servizi S.r.l., la sanzione della inibizione per mesi 4 (quattro).

La Procura federale aveva deferito il dott. De Luca per rispondere: “della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore all’epoca dei fatti (art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore), sia in via autonoma che in relazione ai principi sanciti dall’art. 22 dello Statuto della Lega Nazionale Dilettanti (per mero errore materiale indicato nella Comunicazione di Chiusura delle Indagini come art. 24 dello stesso testo Statuto della Lega Nazionale Dilettanti), che prevede e delinea i compiti e le funzioni del Collegio dei Revisori dei Conti prevedendone l’assoluta indipendenza nonché i poteri ispettivi e di controllo sull’attività economica e finanziaria della stessa, per avere lo stesso nel periodo dal 24.7.2017 al 29.3.2019, nonostante le sue cariche di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della Lega Nazionale Dilettanti e di Presidente del Collegio Sindacale della L.N.D. Servizi Srl, svolto attività di gestione e di amministrazione in relazione alla stipulazione, esecuzione e risoluzione, nonché scelta di altro contraente, nell’ambito dei contratti stipulati dalla L.N.D. Servizi Srl con la Advanced Distribution Spa, che prevedevano l’acquisto di beni da parte della Lega Nazionale Dilettanti e la cessione dell’utilizzo del simbolo della stessa; il Dott. De Luca, in particolare, intratteneva per tutto il periodo indicato vari e costanti contatti con la Advanced Distribution Spa, dapprima finalizzati alla stipulazione dei contratti, poi alla loro esecuzione, ed infine alla risoluzione degli stessi ed alla scelta di nuovo e diverso contraente con il quale stipulare nuovi contratti per i medesimi beni e servizi.”.

In tale decisione il Tribunale affrontava la prima delle eccezioni preliminari formulate dalla difesa inerente la nullità/inammissibilità del deferimento sul presupposto che, nella comunicazione di conclusione delle indagini, la Procura Federale aveva contestato la violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva FIGC in relazione ai principi di cui all’art. 24 dello Statuto della Lega Nazionale Dilettanti, indicando nell’imputazione in sede di deferimento – per mero errore materiale – l’art. 22 del medesimo Statuto.

Il Tribunale respingeva l’eccezione preliminare, rilevando che nel deferimento, a prescindere dalla specifica indicazione della disposizione violata, si evincono i fatti e le circostanze poste a fondamento dello stesso e facendo discendere da tale constatazione la considerazione che il deferito era stato posto nella condizione di esercitare compiutamente le difese.

Il Tribunale passava poi a valutare la seconda eccezione preliminare con la quale il deferito lamentava la violazione del diritto di difesa in relazione all’art. 6 CEDU e dell’art. 111 Cost. per non essergli stata – asseritamente - data la possibilità di confrontarsi con il proprio accusatore e per non essere stato ascoltato. Il Tribunale rigettava anche tale eccezione rilevando che il deferito aveva avuto sia la possibilità di chiedere di essere ascoltato dalla P.F. nella fase antecedente al giudizio ovvero al momento della comunicazione di conclusione delle indagini sia la possibilità di fornire la propria versione dei fatti attraverso il deposito di memorie difensive e di concorrere alla formazione della prova, tanto in tale detta fase quanto al momento del deposito delle memorie difensive.

Il Giudice di primo grado esaminava quindi la terza eccezione con cui il deferito rilevava il difetto di giurisdizione del Tribunale sul presupposto che le condotte contestategli, per la natura delle condotte stesse e delle funzioni svolte, non fossero riferibili all’attività sportiva. Il Collegio respingeva anche tale l’eccezione ritenendo, sulla base del disposto dell’art. 12, comma 4 del Regolamento LND e con una argomentazione a contrario, che, qualora si addivenisse alla tesi del ricorrente, i revisori non potrebbero mai essere assoggettati alla giurisdizione sportiva, svolgendo l’organo del Collegio dei revisori funzione di controllo sull’attività economico- finanziaria dell’ente che, trattandosi di attività rientrante nell’esercizio della autonomia gestionale ed organizzativa dell’ente, finirebbe per non esser mai identificabile come rientrante nell’ambito dell’attività sportiva. In specifico riferimento al caso sottoposto all’esame, il Giudice osservava che la rilevanza del ruolo avuto dal ricorrente nell’ambito del rapporto negoziale (l’acquisto di palloni per la LND) doveva indurre a far rientrare tale attività, in via mediata, tra quelle sportive per le quali sussiste la giurisdizione della giustizia sportiva.

Nel merito il Tribunale rilevava che la condotta imputata al dott. De Luca non era stata dallo stesso negata cosicché la questione verteva solamente sulla qualificazione della condotta stessa.

Sia nelle dichiarazioni dei componenti del Consiglio direttivo sia nelle dichiarazioni rese dal De Luca all’Organismo di vigilanza della LND si dà contezza dei rapporti tenuti dal De Luca con la società. E tali attività dell’incolpato non rientrano nelle prerogative e nei compiti del Collegio dei revisori, ma attengono ad attività di natura gestoria propedeutiche ovvero  quantomeno funzionali  all’attivazione dei provvedimenti di natura decisionale.

Sulla base della documentazione in atti, la condotta posta in essere dal deferito era stata tale da violare il divieto di ingerenza nell’amministrazione dell’ente da parte dei revisori.

Il Tribunale rigettava l’istanza del Dott. Felicio De Luca di assunzione di prova orale ex art. 60 CGS poiché ritenuto mezzo istruttorio pleonastico ed inidoneo a smentire il dato fattuale emergente dalla documentazione presente in atti.

In conclusione, come detto, veniva comminata la sanzione della inibizione per mesi quattro.

L’interessato ricorreva avverso la suddetta decisione con reclamo datato 30.09.2019 con il quale chiedeva l’integrale riforma della stessa, reiterando i motivi esposti nella memoria difensiva versata in atti nel procedimento svoltosi dinanzi al Tribunale.

DIRITTO

1. Preliminarmente  questa  Corte  ritiene  di  dover  affrontare  la  questione sollevata dal reclamante inerente il lamentato difetto di giurisdizione del Tribunale Nazionale Federale – Sezione  Disciplinare e, più  in  generale, degli Organi di Giustizia Sportiva della FIGC.

L’eccezione è infondata.

L’assoggettamento della fattispecie in esame alla giustizia sportiva trova specifico fondamento già nell’art. 2 del Codice il quale chiarisce l’ambito di applicazione soggettivo dello stesso, prevedendone l’applicabilità “alle società, ai dirigenti, agli atleti, ai tecnici, agli ufficiali di gara e ad ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l’ordinamento federale“.

Parallelamente l’art. 4 del Codice obbliga tali soggetti all’osservanza del Codice medesimo, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali, osservando ”i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva.”.

Orbene, non c’è dubbio che la carica di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della Lega Nazionale Dilettanti rende il Dott. De Luca un soggetto “rilevante per l’ordinamento federale” – ai sensi dell’art. 2 del Codice - svolgendo in tale ambito un ruolo dirigenziale dimostrato anche dalla complessa modalità di elezione e comunque dai delicati compiti assegnati alla carica, espressamente richiamati dall’art. 12 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, già riportati nella decisione del Tribunale Federale Nazionale- Sezione Disciplinare, ora impugnata.

Il reclamante pare però contestare la riferibilità dei fatti imputatigli dalla Procura Federale ad una attività qualificabile come propriamente sportiva - ai sensi dell’art. 4 del Codice - ritenendo invece che gli stessi vadano inquadrati nell’ambito di una attività di natura privatistica della Lega Nazionale Dilettanti e, in quanto tale, soggetta esclusivamente al vaglio interno da parte della Lega stessa o di altri ordinamenti, escludendo la giurisdizione degli organi di giustizia sportiva.

Al riguardo occorre evidenziare, in primo luogo, che la disposizione di cui all’articolo 4 – con una formulazione estremamente ampia – obbliga ad ispirarsi ai principi di lealtà, della correttezza e della probità “in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva”, riferendosi, pertanto, ad ogni relazione che trovi occasione in (o sia riconducibile a) tale attività.

In secondo luogo, ferma restando la potestà della Lega Nazionale Dilettanti nel valutare la promozione di eventuali azioni in altre sedi, questa Corte ha di recente chiarito che “L’autonomia dell’ordinamento giuridico sportivo non contraddice la possibilità che il medesimo fatto possa assumere duplice rilevanza, producendo effetti diversi anche nell’ordinamento generale. Nel codice di Giustizia Sportiva, del resto, non vi è una regola espressa volta a sterilizzare l’operatività delle regole qualora il fatto abbia rilevanza per l’ordinamento statale. Sono sì previste numerose regole di coordinamento (in special modo con riguardo al delicato rapporto con il diritto penale sostanziale e processuale), le quali, tuttavia, sottolineano proprio la coesistenza di valutazioni giuridiche di ordinamenti diversi, piuttosto che la loro separazione e inconciliabilità“. (CFA, SS. UU. n.12/2019)

In conclusione, sul punto, il Collegio ritiene che, sia sotto il profilo soggettivo che in relazione ai “rapporti” posti in essere, la fattispecie in esame rientri a pieno titolo nell’ambito della giurisdizione sportiva, dovendosi, quindi, disattendere l’eccezione di difetto di giurisdizione.

2. Circa l’eccezione del reclamante di declaratoria di nullità/inammissibilità del deferimento, questa Corte ritiene che il Tribunale, nel rigettare l’eccezione in parola, abbia statuito correttamente sul presupposto, innanzitutto, che l’erronea indicazione nel deferimento della norma violata (l’art. 22 dello Statuto anziché l’art. 24) sia stato il frutto di un mero errore materiale, inidoneo a compromettere il diritto di difesa del reclamante.

Il Tribunale ha, giustamente, escluso l’idoneità dell’errore in parola a limitare o compromettere il diritto dell’incolpato a conoscere i fatti imputatigli e ad articolare, conseguentemente, la miglior difesa e ciò ha fatto sul presupposto – condiviso da questa Corte Federale - che la comunicazione riportava chiaramente ed inequivocabilmente i fatti e le circostanze poste a fondamento del deferimento così da permettere al deferito non solo di conoscere perfettamente il contenuto dell’imputazione ma anche di articolare, in relazione ad essa, le migliori difese e di argomentare la linea difensiva che, dall’esame degli atti del giudizio di primo grado, risulta in effetti coerente – seppur infondata – rispetto alla norma violata che la Procura Federale intendeva effettivamente richiamare.

Ciò, del resto, è conforme ai principi generali in materia di procedimento disciplinare secondo cui l'obbligo di contestazione degli addebiti è assolto con la specifica e precisa enunciazione del fatto di cui si ritiene che un soggetto si sia reso responsabile, non essendo indispensabile la qualificazione del fatto sotto il profilo giuridico, salvo che dalla mancata o inesatta indicazione della norma che si assume violata non derivino incertezze sul fatto addebitabile, tali da compromettere il diritto di difesa.

Il che non è, con tutta evidenza, nel caso di specie.

E’ quindi solo necessario e sufficiente individuare ed indicare i fatti addebitati nel loro nucleo materiale con chiarezza, manifestando formalmente la precisa volontà di far derivare da essi un'eventuale responsabilità disciplinare.

In tal senso, pertanto, deve intendersi, in questo procedimento giustiziale, il cd. principio di immutabilità (o immodificabilità) della contestazione, cui fa riferimento la difesa del reclamante.

D’altro canto, dall’art. 125 del vigente Codice della giustizia sportiva - che al comma 4 prevede che “Nell’atto di deferimento sono descritti i fatti che si assumono accaduti, vengono enunciate le norme che si assumono violate, indicate le fonti di prova  acquisite  nonché  formulata  la  richiesta  di  fissazione  del  procedimento disciplinare” - non può desumersi in alcun modo il principio di immutabilità delle norme che si assumono violate ma solo la previsione dell’indicazione delle stesse. Del resto, dall’esame della memoria difensiva depositata dall’incolpato agli atti del giudizio di primo grado non si evince che le argomentazioni difensive dell’odierno reclamante siano state in qualche misura fuorviate  o rese inefficaci dall’errore materiale in questione.

Inoltre, come giustamente rilevato dal Tribunale, l’erronea indicazione dell’articolo contenuta nella comunicazione di chiusura delle indagini è stata prontamente corretta in sede di deferimento, dovendosi pertanto ritenere che tale circostanza abbia consentito all’interessato di conoscere non solo i fatti imputatigli (dettagliatamente e puntualmente riportati già nella comunicazione di chiusura delle indagini) ma anche la norma effettivamente violata, impedendo così che venisse compromesso il diritto costituzionalmente garantito alla difesa.

Né, a ben vedere, il reclamante ha indicato quali diverse difese o argomentazioni difensive avrebbe articolato nel giudizio di primo grado ove la comunicazione di chiusura delle indagini avesse riportato l’esatta indicazione della norma violata, riducendosi la sua eccezione ad una generica doglianza che appare pertanto del tutto infondata.

3. Questa Corte Federale deve poi rigettare la richiesta del reclamante di declaratoria di nullità/inammissibilità del deferimento respingendo anche l’eccezione inerente la presunta mancata possibilità dell’incolpato di essere ascoltato.

Infatti – quanto all’audizione da parte della Procura Federale - è noto che l’obbligo di audizione dell’incolpato sorge solo a seguito di espressa richiesta dello stesso effettuata entro i termini previsti dal Codice dopo la comunicazione di conclusione delle indagini.

Sul punto questa Corte Federale ha già considerato che: ”Ai sensi dell’art. 32 ter, comma 4, C.G.S. “quando non deve disporre l’archiviazione, il Procuratore Federale, entro venti giorni dalla conclusione delle indagini, informa l’interessato della intenzione di procedere al deferimento e gli elementi che la giustificano, assegnandogli un termine per chiedere di essere sentito o per presentare una memoria”. Il tenore della disposizione, letta nel più ampio contesto della disciplina del procedimento, è evidente nel non volere stabilire l’audizione dell’interessato che ne abbia fatto richiesta nel momento successivo alla chiusura delle indagini quale condizione di validità del deferimento. La mancata audizione dell’incolpato da parte della Procura federale, in mancanza di esplicita previsione, non può comportare la nullità del deferimento e, conseguentemente, del procedimento, dal momento che tale audizione è preordinata all’esposizione di elementi favorevoli alla propria tesi che l’interessato può far conoscere alla Procura federale anche mediante il deposito di una memoria; fermo restando che le medesime ragioni possono comunque essere prospettate in sede dibattimentale davanti all’Organo di giustizia il quale dovrà necessariamente tenerne conto nell’assumere la propria decisione.”. [CFA, Sez. III, C.U., n. 14/CFA (2016/2017)].

Quanto all’audizione da parte del Tribunale Federale Nazionale, è stato considerato che “Non vi è [ ] alcun bisogno di disporre ulteriori accertamenti ed acquisizioni documentali o testimoniali se la pretesa punitiva federale viene esercitata sulla scorta di un materiale probatorio già giudicato dagli organi di giustizia sportiva congruamente espressivo del livello di infrazioni contestate. In altri termini, le regole del procedimento sportivo, cui gli organi di giustizia sono tenuti ad uniformarsi, non prevedono il dovere del giudicante di allargare l’orizzonte del materiale probatorio già acquisito, se questo soddisfa a suo avviso le esigenze del giudizio. Sotto siffatto profilo, dunque, non rappresenta in alcun modo violazione del diritto di difesa, apprezzabile in sede di giudizio di impugnazione, la circostanza che il procedimento si svolga sulla base degli atti acquisiti e, più in generale, nel rispetto delle norme del codice di giustizia sportiva.” [(CFA, SS. UU., C.U. n. 074/CFA (2017/2018)].

Il che non toglie che “nel prosieguo del giudizio, gli Organi giudicanti possano (anzi, debbano) assumere gli ulteriori elementi probatori ritenuti utili ai fini della decisione” (Collegio di garanzia dello sport, n. 83/2017), ferma restando, naturalmente, la valutazione del Collegio circa la indispensabilità degli stessi ai fini del decidere.

Pertanto il Tribunale ha giustamente ritenuto di poter adottare la decisione solamente sulla base della documentazione presente in atti senza necessità di assumere ulteriori mezzi di prova di natura testimoniale, evidentemente superflui poiché nulla avrebbero potuto aggiungere ai fatti e alle circostanze risultanti per tabulas.

Quanto alla richiesta di audizione in questa sede, essa è soggetta, appunto, alla valutazione delle Sezioni unite circa la sua ammissibilità e rilevanza; ma ritiene questo Collegio che i fatti oggetto del giudizio siano documentalmente provati - come di seguito si vedrà - e che, pertanto, risulta superflua qualsiasi ulteriore attività istruttoria di carattere orale.

Del resto il reclamante ben avrebbe potuto essere sentito nel corso dell’odierna udienza, insieme al suo difensore, così come prevede espressamente l’art. 105, comma 1, del Codice.

Ma egli non ha ritenuto di esercitare tale facoltà.

Conseguentemente, anche questa Corte ritiene non meritevoli di accoglimento anche le istanze istruttorie poiché i fatti e i comportamenti oggetto del procedimento risultano documentalmente provati.

Quanto alla presunta mancata attività di indagine della Procura federale, anche qui la doglianza dell’odierno appellante oltre che generica appare pretestuosa, omettendosi di precisare, nel concreto, di quale omissione la Procura Federale si sarebbe resa colpevole e mancando l’incolpato di indicare - nell’atto di reclamo così come nella memoria difensiva depositata in primo grado - i fatti e le circostanze utili a scagionarlo che la Procura Federale avrebbe dovuto accertare.

Anche tale motivo di impugnazione pertanto appare infondato.

4. Nel merito, questa Corte ritiene privo di pregio e pertanto non meritevole di accoglimento il reclamo nella parte in cui l’interessato ha eccepito l’inammissibilità e l’infondatezza della richiesta della Procura Federale per essere il deferimento – asseritamente – privo di prova.

A ben vedere, infatti, l’incolpato non nega che la condotta contestatagli sia stata effettivamente posta in essere: cosa, del resto, particolarmente ardua, atteso che i comportamenti oggetto del deferimento risultano ampiamente provati dalla documentazione presente in atti e mai confutata.

Basti evidenziare la cospicua documentazione su cui si fonda il deferimento:

- comunicazione a mezzo mail del 6.5.2019 della Advanced Distribution, con la quale tale società ricostruisce le vicende dei propri rapporti contrattuali con la Lega Nazionale Dilettanti e con la società LND Servizi s.r.l. in relazione alla fornitura di palloni, lamentando affermate irregolarità nell'ambito degli stessi;

- mail del sig. Giovanni Lanfranco (Presidente AD) al Dott. Felicio De Luca del 24.7.2017 avente ad oggetto una proposta contrattuale;

- mail del sig. Antonio Cannizzaro (Consulente AD) al Dott. Felicio De Luca del 28.2.2019 avente ad oggetto il contributo della Molten per il Torneo delle Regioni organizzato dalla L.N.D.;

- mail del sig. Antonio Cannizzaro (Consulente AD) al Dott. Felicio De Luca del 22.2.2019 avente ad oggetto il torneo delle regioni e la sostituzione di palloni;

- mail del sig. Antonio Cannizzaro (Consulente AD) dal Dott. Felicio De Luca del 24.1.2019 avente ad oggetto il mancato riscontro da parte del Presidente della L.N.D. di una richiesta fatta dalla società;

- mail del sig. Antonio Cannizzaro (Consulente AD) al Dott. Felicio De Luca dell'1.2.2019 avente ad oggetto il contributo della Molten per il torneo delle regioni;

- mail  del  sig.  Antonio  Cannizzaro  (Consulente  AD)  al  Dott.  Felicio  De  Luca contenente un pro memoria dell'incontro avuto dalla società con un esponente della L.N.D.;

- lettera AD del 24.7.2017 indirizzata al Dott. Sibilia avente ad oggetto: "proposta di rinnovo contratti di sponsorizzazione MOLTEN-LND", nella quale si fa riferimento ai colloqui intercorsi con il Dott. Felicio De Luca;

- mail del sig. Giovanni Lanfranco (Presidente AD) al Dott. Felicio De Luca del 17.5.2018 nella quale si fa riferimento ad un incontro avuto con lo stesso, si chiede riscontro scritto in merito all'avvenuta conclusione di un contratto e si chiede un nuovo appuntamento al presidente del collegio dei revisori dei conti;

- mail del dott. Felicio De Luca al sig. Giovanni Lanfranco (Presidente AD) del 21.5.2018 con la quale il primo fissa la data dell'incontro con la società;

- mail del sig. Giovanni Lanfranco (Presidente AD) al Dott. Felicio De Luca del 21.5.2018, con la quale il primo conferma l'incontro;

- mail del sig. Giovanni Lanfranco (Presidente AD) al Dott. Felicio De Luca del 28.1.2019 con la quale si fornisce riscontro alla contestazione di consegna di palloni con logo errato ai Comitati Regionali e viene fissato un incontro per il mercoledì successivo;

- lettera AD del 30.1.2019 al Dott. Felicio De Luca con la quale si reitera il riscontro alla stessa contestazione e si fa riferimento ad incontro avuto con lo stesso in pari data;

- mail della sig.ra Denise Carta (Customer Service AD) al Dott. Felicio De Luca del 4.3.2019, alla quale è allegata una nota di AD recante pari data, avente ad oggetto la medesima contestazione e con ulteriore riferimento all'incontro con lo stesso del 30.1.2019;

- mail della AD al Dott. Felicio De Luca del 29.3.2019 avente ad oggetto una proposta contrattuale per la fornitura di palloni per la stagione sportiva 2019 - 2020;

- stralcio del verbale del Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti tenutosi in data 29.1.2019, dal quale emerge che il Dott. Felicio De Luca ha comparato le condizioni contrattuali in essere con le Advanced Distribution S.p.A. con quelle oggetto di offerta da parte di ulteriore e diversa società interessata ad acquisire la fornitura di palloni per i fabbisogni propri della Lega;

- stralcio del verbale del Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti tenutosi in data 29.1.2019, dal quale emerge che il Dott. Felicio De Luca ha comparato le condizioni contrattuali in essere con le Advanced Distribution S.p.A. con quelle oggetto di offerta da parte di ulteriore e diversa società interessata ad acquisire la fornitura di palloni per i fabbisogni propri della Lega.

Tale produzione documentale, versata in atti dalla Procura Federale, dimostra inequivocabilmente non solo che l’odierno reclamante ha posto in essere un’attività che esula da quella propria della carica ricoperta ma anche che tale attività ha fatto venire meno l’affidamento circa la permanenza in capo all’incolpato dei requisiti della terzietà e dell’indipendenza rispetto all’organo controllato, sul quale doveva vigilare senza tuttavia porre in essere alcuna ingerenza.

In buona sostanza, l’incolpato, pur rivestendo la funzione di controllore non ha esitato a interferire su un’attività di natura gestoria riservata esclusivamente agli organi del soggetto controllato.

Del resto, la documentazione – non contestata dall’incolpato sia nella sua genuinità materiale che nella veridicità di quanto nella stessa riportato – dimostra che l’ingerenza vi è stata in palese violazione della normativa vigente.

Il reclamo, pertanto, deve essere respinto.

P.Q.M.

la Corte Federale d’Appello a Sezioni Unite, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dal Dott. Felicio De Luca, lo rigetta.

Dispone la comunicazione alle parti tramite i loro difensori a mezzo p.e.c.

 

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