F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONI UNITE – 2019/2020 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 0030/CFA del 12 dicembre 2019 – (RIMINI FOOTBALL CLUB SRL/SIG. GRASSI GIORGIO/PROCURA FEDERALE) n. 58/2019 – 2020 Registro Reclami N. 58/2019 REGISTRO RECLAMI N. 30/2019 REGISTRO DECISIONI

N. 58/2019 REGISTRO RECLAMI

N. 30/2019 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

SEZIONI UNITE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Mario Luigi Torsello - Presidente

G. Paolo Cirillo - Componente

Claudio Franchini - Componente - Relatore

Mauro Mazzoni - Componente

Carlo Sica - Componente

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 58/CFA del 2019, proposto da

RIMINI FOOTBALL CLUB Srl e GRASSI Giorgio

nei confronti di

PROCURA FEDERALE FIGC

per la riforma della decisione Tribunale Nazionale federale - Sezione Disciplinare pubblicata con C.U. n. 35/TFN-SD del 25 ottobre 2019;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

nell’udienza del 5 dicembre 2019, uditi per il reclamante l’Avv. Cesare Di Cintio e per la Procura Federale l’avv. Paolo Mormando;

sentito il relatore Claudio Franchini; ritenuto in fatto e in diritto quanto segue;

RITENUTO IN FATTO

Con atto di deferimento n. 3945/1338 pf18-19 GP/GM/sds del 01.10.19, la Procura Federale ha deferito innanzi al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare:

- il sig. Giorgio Grassi, Presidente e legale rappresentante della società Rimini Football Club Srl, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del previgente CGS – FIGC, ora trasfuso nell’art. 4, comma 1, del vigente CGS (inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all'attività sportiva), in relazione a quanto previsto dall’art. 38, comma 1, delle NOIF (secondo il quale i tecnici per svolgere l'attività di tecnico devono essere regolarmente tesserati per la società) e in relazione all’art. 40, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico (secondo il quale i Tecnici, nel corso della medesima stagione sportiva, non possono tesserarsi né, indipendentemente dal tesseramento, svolgere attività per più di una società, neppure con mansioni diverse … e ai Tecnici è vietato di prestare la loro opera, sia pure temporanea ed occasionale, a favore di società per le quali non hanno titolo a tesserarsi), per aver consentito e, comunque, non impedito al tecnico Adrian Ricchiuti, ancorché tesserato quale calciatore per la società Fiorita 1967 partecipante al campionato Sammarinese II ed appartenente alla federazione Sammarinese Giuoco Calcio (FSGC), di svolgere attività (referente tecnico) non meglio specificata e/o comunque attività di carattere tecnico sia per le squadre giovanili che per la prima squadra della società Rimini Football Club Srl partecipante al campionato serie C girone B, senza che lo stesso fosse regolarmente tesserato presso il Settore Tecnico Figc per la stessa società;

- la società ASD Rimini Football Club Srl, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del previgente CGS, ora trasfuso nell’art. 6, comma 1, del vigente CGS. In relazione alle condotte antiregolamentari ascritte al Presidente Giorgio Grassi.

La Procura ha esercitato l’azione disciplinare a seguito di una segnalazione inviata in data 9 maggio dalla Direzione Generale dell’AIAC al Settore Tecnico della FIGC e, p.c., al Gruppo regionale Marche, che informava circa il comportamento dell’allenatore Adrian Ricchiuti, il quale avrebbe svolto attività di referente tecnico per la ASD Rimini Football Club Srl senza essere tesserato.

Al termine del dibattimento del 24 ottobre 2019, con decisione n. 39/TFN-SD 2019/2020, il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare ha accolto il deferimento e irrogato le seguenti sanzioni:

- per il Sig. Grassi Giorgio, mesi 3 (tre) di inibizione;

- per la società Rimini Football Club Srl, l’ammenda di € 100,00 (cento/00).

Avverso tale decisione hanno proposto reclamo la società Rimini Football Club Srl e il sig. Giorgio Grassi per i seguenti motivi:

1) Erronea motivazione circa l’inammissibilità del deferimento. Violazione e falsa applicazione dell'articolo 142 CGS FIGC.

La motivazione del mancato accoglimento dell’eccezione di inammissibilità del deferimento sarebbe errata perché intende per “procedimento pendente”, ai sensi dell’art. 142 CGS, tutta l'attività resa dall'iscrizione nel Registro fino alla propria decisione (comunicazione di chiusura delle indagini + deferimento al TFN + decisione), con la conseguenza che la legge applicabile sarebbe solo quella vigente al momento dell'iscrizione, per tutto l'intero “procedimento”. Così operando, però, non si darebbe alcuna rilevanza al fatto che, solo dopo la comunicazione della chiusura delle indagini, l'indagato viene a conoscenza del procedimento. In realtà, si dovrebbe distinguere tra la fase propriamente “procedimentale”, che ha ad oggetto le indagini, e la fase propriamente “processuale”, che inizia con il deferimento. Solo a partire da quest’ultima fase - in cui peraltro il soggetto acquista la qualifica di “incolpato” - il “procedimento” (termine utilizzato genericamente dalla normativa sportiva) può considerarsi pendente. Ne deriva che, nel caso di specie, troverebbero applicazione le norme del CGS attualmente vigente, in quanto il termine iniziale del procedimento dovrebbe essere quello della comunicazione di conclusione delle indagini del 22 luglio 2019. Di conseguenza, il deferimento avrebbe dovuto essere ritenuto inammissibile perché emesso in violazione dei termini perentori previsti dall'art. 125, comma 2, CGS (a norma del quale “l'atto di deferimento deve intervenire entro 30 giorni dalla scadenza del termine concesso con la conclusione di indagine”), considerato che, essendo stata notificata la comunicazione di conclusione delle indagini alla Società e al Presidente Grassi in data 22 luglio 2019, il deferimento avrebbe dovuto essere notificato entro e non oltre il 20 settembre 2019 (60 giorni - 30 giorni concessi dalla conclusione delle indagini + 30 giorni ex art. 125, comma 2, CGS - dalla chiusura delle indagini del 22 luglio 2019).

2) Erronea motivazione sulla mancanza di prova e di indizi di colpevolezza.

Le motivazioni dell’accoglimento del deferimento della Procura Federale, fondate, principalmente, sulle dichiarazioni dei coinvolti, sulla richiesta di Ricchiuti di usufruire della pena patteggiata e sul ruolo del Presidente Grassi, sarebbero inconsistenti. Innanzitutto, perché, non vi sarebbe alcuna prova del doppio tesseramento del Ricchiuti per una Società della FIGC e per una Società della Federazione di San Marino. In secondo luogo, perché sarebbe stata attribuita al provvedimento di patteggiamento del Ricchiuti una natura giuridica del tutto non condivisibile, in quanto esso non implica il riconoscimento di responsabilità delle condotte ascritte. In terzo luogo, perché non risulterebbe provato che il Ricchiuti ha svolto attività a favore della Società Rimini, con la conseguenza che non avrebbe dovuto configurarsi alcuna responsabilità del Presidente Grassi.

3) Erronea motivazione sulla responsabilità della Società.

Non vi sarebbe alcuna dimostrazione della rilevanza della condotta del Presidente Grassi, dalla quale discenderebbe la responsabilità diretta della Società. In particolare, dalle audizioni non emergerebbe alcun elemento o azione riconducibile al Presidente Grassi, né potrebbe essere riscontrato un carattere confessorio alle dichiarazioni rese dallo stesso.

Di conseguenza, la società Rimini Football Club Srl e il sig. Giorgio Grassi hanno chiesto la riforma della decisione impugnata, con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese di giudizio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con il primo motivo di reclamo, si eccepisce che il TFN avrebbe erroneamente rigettato l’eccezione di inammissibilità del deferimento, avendo ritenuto il procedimento disciplinare “pendente” al momento dell’entrata in vigore del nuovo CGS della FIGC, con la conseguenza che, ai sensi dell’art. 142 del CGS, dovevano trovare attuazione le norme previgenti.

Il motivo è infondato.

È pacifico che, come è stato rilevato anche nel Parere n. 1, anno 2016, prot. n. 00124/16, del Collegio di garanzia, Sezione consultiva, del CONI, il principio ispiratore del sistema di giustizia sportiva, così come recentemente riformato, risulti essere quello della giurisdizionalizzazione del procedimento. L’art. 2, comma 2, del CGS del CONI, infatti, ripreso nei suoi contenuti precettivi dall’art. 44, comma 1, del CGS della FIGC, stabilisce espressamente  che  “Il  processo  sportivo  attua  i  principi  della  parità  delle  parti,  del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo”, mentre il comma 6 dello stesso articolo dispone che “Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva”.

Già dalle previsioni dell’art. 2 del CGS del CONI, dunque, è possibile cogliere l’orientamento del legislatore sportivo, a conferma della volontà di attrarre il procedimento alle garanzie sostanziali dell’attività giurisdizionale. Questa affermazione, peraltro, è confermata da una lettura sistematica delle norme contenute nel CGS della FIGC, dalla quale emerge chiaramente l’intento di affermare nel procedimento disciplinare una serie di garanzie processuali, al fine di conciliare la tutela della persona e l’esigenza di un corretto ed efficace raggiungimento dei fini istituzionali dell’ordinamento sportivo, in generale, e della FIGC, in particolare.

In questa prospettiva, tuttavia, non appare possibile giungere a distinguere, come si sostiene nel reclamo, tra la fase propriamente “procedimentale”, che ha ad oggetto le indagini, e la fase propriamente “processuale”, che inizia con il deferimento, in considerazione del fatto che vi sarebbe una netta diversità delle funzioni esercitate dalla Procura federale e dai Giudici sportivi.

Ciò sostanzialmente per due ragioni.

La prima è di tipo generale e attiene alla natura del procedimento disciplinare, che è nettamente distinto dal processo giurisdizionale. Esso, per quanto sia articolato in fasi, mantiene sempre il carattere dell’unitarietà, essendo preordinato al raggiungimento del fine di volta in volta stabilito dalla norma, che, nel caso dell’ordinamento sportivo, è l’applicazione da parte degli Organi della giustizia sportiva di sanzioni in caso di comportamenti rilevanti sul piano disciplinare (artt. 1 e 12 CGS).

La seconda è di natura specifica e riguarda il “sistema” della giustizia sportiva: l’art. 45 del CGS individua gli Organi del “sistema” della giustizia sportiva in modo unitario, considerandoli nel loro complesso, senza distinguere tra quelli che esercitano la funzione inquirente e requirente (la Procura Federale) e quelli che esercitano la funzione giudicante (i Giudici sportivi, la Corte sportiva di appello, il Tribunale federale, la Corte federale di appello).

Se ne desume che, all’interno del procedimento disciplinare, non è possibile distinguere, come avviene nel processo giurisdizionale, due fasi funzionalmente autonome e, come tali, diversamente disciplinate.

Una volta constatato che il procedimento amministrativo ha carattere unitario e indivisibile, va rilevato che, nel caso in esame, a seguito della denuncia presentata in data 13.5.2019, l’iscrizione nel registro delle indagini, che rappresenta l’atto iniziale del procedimento ai sensi dell’art. 119, comma 2, del CGS, è avvenuta in data 3.6.2019. Il procedimento in questione, quindi, ha avuto inizio prima dell’entrata in vigore del nuovo CGS, cioè il 17 giugno 2019, sicché a tale ultima data esso risultava “pendente”.

Di conseguenza, trova attuazione la previsione di cui all’art. 142 del CGS, secondo la quale “i procedimenti pendenti innanzi agli organi del sistema della giustizia sportiva al momento dell’entrata in vigore del Codice continuano in ogni caso a svolgersi in base alle disposizioni previgenti”.

Dovendosi applicare le disposizioni del CGS precedentemente vigente, il deferimento deve ritenersi tempestivamente effettuato: non vi è dubbio, infatti, che il CGS precedentemente vigente non prevedeva termini perentori in materia (diversamente dal nuovo CGS, il quale all’art. 44, comma 6, stabilisce che “tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori”).

Con il secondo motivo di reclamo si eccepisce che le motivazioni dell’accoglimento del deferimento della Procura Federale, fondate, principalmente, sulle dichiarazioni dei coinvolti, sulla richiesta di Ricchiuti di usufruire della pena patteggiata e sul ruolo del Presidente Grassi, sarebbero inconsistenti.

Il motivo è infondato.

Innanzitutto, la prova del tesseramento del Ricchiuti per una Società della Federazione di San Marino deriva dalle dichiarazioni dello stesso incolpato, il quale ammette espressamente la circostanza nel corso della audizione del 18 giugno 2019.

In secondo luogo, a prescindere dal problema del riconoscimento di responsabilità delle condotte ascritte a seguito di un provvedimento di patteggiamento, dagli atti del procedimento risulta provato che il Ricchiuti abbia svolto attività a favore della Società Rimini. In particolare, ciò si evince dalle dichiarazioni rese dai tesserati Manuel Amati in data 12 giugno 2019 (“ricordo che all’inizio della s.s. 18/19 Ricchiuti è stato sempre presente alle riunioni del Settore Giovanile e ricordo anche che il responsabile del settore giovanile sig. Righini Aldo comunicò a noi allenatori del settore giovanile che il sig. Ricchiuti avrebbe presenziato a rotazione agli allenamenti delle nostre squadre”; “che gravitasse (Ricchiuti) attorno alla società durante gli orari di svolgimento delle varie attività sia giovanili che della prima squadra lo posso confermare anche per averlo visto e salutato più volte”), Aldo Righini in data 18 giugno 2019 (“confermo che il Ricchiuti ha collaborato in quanto tra la soc. Rimini e la soc. La Fiorita esiste un rapporto di collaborazione, al punto che la mia soc. Rimini mi ha comunicato di potermi avvalere della consulenza tecnica del succitato”; “quando aveva tempo e senza alcun impegno Ricchiuti ha assistito e partecipato agli allenamenti delle varie squadre del settore giovanile”; “in casa spesso considerando i suoi impegni” [ha seguito le gare delle squadre del settore giovanile]) e Giorgio Grassi in data 20 giungo 2019 (“più che referente tecnico, definirei il lavoro svolto da Ricchiuti una sorta di collaborazione tecnica rivolta al responsabile del settore giovanile sig. Aldo Righini”), nonché dallo stesso Ricchiuti in data 18 giugno 2019 (“tutti i giorni ho assistito agli allenamenti di tutte le squadre dal settore giovanile alla prima squadra”; “ho dato consigli su richiesta, in particolar modo a Marco Martini quando ha svolto le funzioni di allenatore delle prima squadra”; “nelle varie circostanze soltanto una volta ho indossato la tuta del Rimini FC per allenare nel campo dietro lo stadio il portiere di riserva Nava”).

Con il terzo motivo di reclamo, si eccepisce che non vi sarebbe alcuna dimostrazione della rilevanza della condotta del Presidente Grassi, dalla quale discenderebbe la responsabilità diretta della Società.

Anche questo motivo è infondato.

Lo stesso Presidente Grassi, infatti, in data 20 giungo 2019 afferma che “più che referente tecnico, definirei il lavoro svolto da Ricchiuti una sorta di collaborazione tecnica rivolta al responsabile del settore giovanile sig. Aldo Righini”, ammettendo di essere a conoscenza dell’attività prestata dal Ricchiuti stesso a favore della Società.

Tale comportamento integra gli estremi della violazione dell’art.  1 bis, comma 1, del previgente CGS (a norma del quale “Le società, i dirigenti, gli atleti, i tecnici, gli ufficiali di gara e ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l’ordinamento federale, sono tenuti all'osservanza delle norme e degli atti federali e devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva”, ora trasfuso nell’art. 4, comma 1 CGS), in relazione a quanto previsto dall’art. 38, comma 1 delle NOIF (a norma del quale “i tecnici per svolgere l’attività di tecnico devono essere regolarmente iscritti per la società”) e in relazione all’art. 40, commi 1 e 2 del Regolamento del Settore Tecnico (a norma del quale “i Tecnici, nel corso della medesima stagione sportiva, non possono tesserarsi né, indipendentemente dal tesseramento, svolgere attività per più di una società, neppure con mansioni diverse” e “ai Tecnici è vietato di prestare la loro opera, sia pure temporanea ed occasionale, a favore di società per le quali non hanno titolo a tesserarsi”), per aver consentito e comunque non impedito al Ricchiuti, ancorché tesserato quale calciatore per altra società, di svolgere attività di carattere tecnico per le squadre giovanili della soc. Rimini, senza che il medesimo fosse regolarmente tesserato presso il Settore Tecnico della Figc per la stessa Società. A tale comportamento del Presidente, quindi, segue la responsabilità diretta della soc., ai sensi dell’art. 4, comma 1, del previgente CGS (a norma del quale “Le società rispondono direttamente dell'operato di chi le rappresenta, anche per singole questioni, ai sensi delle norme federali”, ora trasfuso nell’art. 6, comma 1 del vigente CGS).

P.Q.M.

La Corte Federale d’Appello - Sezioni Unite, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da RIMINI FOOTBALL CLUB s.r.l. e GRASSI Giorgio, lo respinge.

Dispone la comunicazione alle parti tramite i loro difensori con posta elettronica certificata.

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