F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONI UNITE – 2019/2020 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 0033/CFA del 18 dicembre 2019 – (SIG. GIUSTI LEONARDO/PROCURA FEDERALE) n. 66/2019 – 2020 Registro Reclami N. 66/2019 REGISTRO RECLAMI N. 0033/2019 REGISTRO DECISIONI

N. 66/2019 REGISTRO RECLAMI

N. 0033/2019 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

SEZIONI UNITE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Luigi Mario Torsello - Presidente

Roberto Caponigro- Componente (relatore)

Carlo Sica – Componente

Mauro Mazzoni – Componente

Vincenzo Barbieri - Componente

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

 

Sul reclamo numero di registro 66/CFA del 2019, proposto dal sig. Leonardo Giusti

contro

Procura Federale

per la riforma della decisione del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, n. 42/TFN - SD 2019/2020 pubblicata in data 6 novembre 2019;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza dell’11 dicembre 2019 il dott. Roberto Caponigro e udito per il reclamante l’Avv. Annalisa Roseti nonché il sig Leonardo Giusti e per la Procura Federale l’Avv. Salvatore Casula;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Procura Federale, in data 24 settembre 2019, ha deferito al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare il calciatore Basit Abdallah e il procuratore sportivo signor Leonardo Giusti, ai quali ha contestato la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, CGS – FICG posto in relazione con gli artt. 3, comma 3.1, 5, commi 5.1, 5.5. e 6 del Regolamento dei Servizi di procuratore sportivo, per essere entrambi venuti meno al dovere di osservanza delle norme e degli atti federali ed ai principi di lealtà, probità e correttezza riferibili all’attività sportiva.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, con decisione n. 42/TFN - SD 2019/2020 pubblicata in data 6 novembre 2019 - disposta la chiusura del procedimento con la sanzione della squalifica di 2 (due) giornate da scontarsi in gare ufficiali nei confronti del sig. Basit Abdallah - ha accolto il deferimento nei confronti del procuratore sportivo signor Leonardo Giusti ed ha irrogato allo stesso la sanzione dell’inibizione di mesi 18 (diciotto).

Il signor Leonardo Giusti ha proposto reclamo presso questa Corte Federale d’Appello avverso la sanzione irrogata, articolando plurime doglianze in rito e nel merito e concludendo, in rito, perché la Corte dichiari il difetto di competenza del TFN – Sezione Disciplinare in favore della Commissione Procuratori Sportivi e, nel merito, senza recedere dalla preliminare ed assorbente eccezione, chiedendo il proscioglimento da ogni addebito, oppure, in via subordinata, una congrua riduzione della sanzione.

2. Il Collegio ritiene che la materia, in ragione della nuova normativa intervenuta, sia sottratta agli organi di giustizia sportiva della Federazione.

In base alla previgente normativa, l’art. 9 del regolamento per i servizi di procuratore sportivo attribuiva alla Commissione procuratori sportivi la competenza a giudicare in primo grado per le violazioni, da parte dei procuratori sportivi, dello stesso regolamento e per l’inosservanza delle norme federali, statutarie e regolamentari della FIGC, della FIFA e dell’UEFA.

La presenza di tale chiara ed inequivoca norma così come l’assenza di una norma volta a disciplinare lo spostamento di competenza dell’organo giudicante ove il deferimento fosse stato contestualmente effettuato anche nei confronti del calciatore assistito, induce a ritenere non condivisibile la statuizione contenuta nella decisione di primo grado, di una vis attractiva della posizione del calciatore nei confronti della posizione del procuratore sportivo, tale da determinare che, non solo il calciatore, ma anche il procuratore sportivo dovesse essere giudicato dal Tribunale Federale Nazionale anziché dalla Commissione procuratori sportivi, proprio organo decidente naturale.

3. I fatti contestati hanno avuto inizio durante il mese di luglio 2018.

Il Consiglio nazionale del CONI, con deliberazione n. 256 del 10 luglio 2018, ha approvato il “Regolamento degli Agenti sportivi”, con il quale, all’art. 10, comma 1, lett. h), è stata attribuita alla Commissione CONI degli Agenti sportivi la competenza all’adozione di provvedimenti sanzionatori nei casi previsti dall’art. 20, comma 1.

La FIGC, con comunicato ufficiale del 10  giugno 2019, in  conseguenza della  mutata normativa di riferimento, ha approvato il “Regolamento Agenti Sportivi” ed ha istituito, in luogo della Commissione Procuratori Sportivi, la Commissione Federale Agenti Sportivi.

L’art. 13, lett. i), del detto Regolamento Agenti Sportivi ha attribuito alla Commissione Federale Agenti Sportivi la competenza a segnalare alla Commissione CONI degli Agenti sportivi, ogni comportamento posto in essere da un Agente abilitato ad operare in ambito federale, che possa ingenerare una violazione della normativa del CONI e/o della FIGC.

Ne consegue che l’attuale assetto normativo prevede l’attribuzione del potere sanzionatorio esclusivamente in capo alla Commissione CONI degli Agenti Sportivi, mentre alla Commissione Federale Agenti Sportivi è attribuita la competenza a segnalare alla Commissione CONI i comportamenti violativi di norme della stessa FIGC o del CONI.

La Commissione Federale Agenti Sportivi, quindi, non ha alcun potere disciplinare nei confronti degli Agenti sportivi, ma di mera segnalazione, così come nessun potere disciplinare verso gli Agenti Sportivi possono avere gli organi di giustizia sportiva della Federazione.

Pertanto, la fattispecie in esame, pressoché integralmente venuta in essere posteriormente all’attribuzione del potere sanzionatorio alla Commissione CONI degli Agenti Sportivi, ostituisce una materia sottratta agli organi di giustizia sportiva della Federazione, con conseguente applicazione dell’art. 106, comma 5, del nuovo codice di giustizia sportiva, secondo cui “la Corte federale di appello, se rileva che la decisione impugnata concerne materia sottratta agli organi di giustizia sportiva, annulla senza rinvio la decisione e trasmette gli atti al Presidente federale per l’eventuale inoltro all’organo federale competente”.

L’organo federale competente, nel caso di specie, come detto, è la Commissione Federale Agenti Sportivi che, ove ritenga sussisterne i presupposti, dovrà provvedere alla segnalazione alla Commissione CONI degli Agenti sportivi.

P.Q.M.

La Corte Federale di Appello, Sezioni Unite, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dal signor Leonardo Giusti, annulla senza rinvio la decisione impugnata e trasmette gli atti al Presidente federale per i conseguenti adempimenti.

Dispone la comunicazione alle parti tramite i loro difensori con posta elettronica certificata.

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