F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE I – 2019/2020 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 121 CFA del 25 agosto 2020 (Sig. Lupo Giuseppe-Procura Federale Interregionale) N. 164/2019-2020 REGISTRO RECLAMI N. 121/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

N. 164/2019-2020 REGISTRO RECLAMI

N. 121/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

 

 

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO SEZIONE PRIMA

composta dai Sig.ri:

 

Mario Luigi Torsello - Presidente Maurizio Fumo - Componente (relatore) Marco la Greca - Componente

 

 


ha pronunciato la seguente


 

 

 

DECISIONE


 

sul reclamon. 164/2019-2020, proposto dal sig.Lupo Giuseppe

 

contro


 

Procura Federale Interregionale


 

 

 

per la riforma


 

 

della decisione n. 7 del 20.7.2020 del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Abruzzo, pubblicata con il comunicato ufficiale n. 7 del 20 luglio 2020

Visti i reclami e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio - svoltasi in videoconferenza - del giorno 19 agosto 2020 il dott. Maurizio Fumo;

uditi l’avv Luigi Toppeta per il reclamante e l’avv. Michele Sibillano per la Procura Federale Interregionale;

RITENUTO IN FATTO

 

  1. Lupo Giuseppe, all’epoca dei fatti atleta militante nella A.C. Scerni, con decisione della TFT Abruzzo, fu condannato alla squalifica per mesi 5 in quanto riconosciuto colpevole di addebito disciplinare così rubricato: “violazione dell’art. 1 bis comma 1 CGS previgente, per aver svolto, scientemente e consapevolmente, pur non avendone titolo, in quanto non abilitato e non iscritto in alcun albo o ruolo del settore tecnico, l’attività di allenatore e/o collaboratore tecnico della prima squadra della società A.C. Scerni, partecipante al campionato di prima categoria organizzato dalla LND –CRA, utilizzando quale prestanome il tecnico abilitato De Guglielmo Vincenzo.“
  2. A seguito di reclamo proposto dall’interessato, questa CFA, con decisione n. 34 del 18.12.2019, ritenendo non essersi mai instaurato il contraddittorio in quanto il Lupo non era mai stato informato nemmeno della pendenza del procedimento, annullò la decisione di primo grado, disponendo la trasmissione degli atti alla Procura federale “per le eventuali iniziative di sua competenza”.
  3. La materiale trasmissione degli atti (dalla CFA alla Procura federale) è avvenuta in data 3.2.2020.
    • In data 10.3.2020 la Procura ha notificato al Lupo la comunicazione di conclusione indagini; in data 16.6.2020 la Procura ha inviato PEC al difensore del Lupo, così notificando l’atto di deferimento; in pari data il predetto difensore ha trasmesso al TFT ed alla Procura memoria difensiva, con la quale, tra l’altro, ha eccepito il ne bis in idem; in data 19.6.2020 il TFT Abruzzo ha notificato avviso di fissazione della riunione per il 20.7.2020, data nella quale è stata assunta la nuova decisione di condanna (5 mesi di squalifica), che ora l’interessato impugna tramite il Difensore.
  4. Con il reclamo si deduce:
    • a) La violazione del principio del ne bis in idem. Invero la CFA, con la decisione del 18.12.2019, dispose un annullamento senza rinvio come si deduce agevolmente tanto dal dispositivo, quanto dalla motivazione della stessa. Per altro, il giudicante di secondo grado ordinò la trasmissione non al giudice di primo grado (come avrebbe fatto e dovuto fare se si fosse trattato di un annullamento con rinvio), ma all’organo inquirente e requirente “per le eventuali iniziative di sua competenza”, che, nel caso in esame, erano, in ipotesi, quelle da assumere a carico della società che non aveva inoltrato al Lupo la comunicazione concernente l’avvio di procedimento disciplinare a suo carico. Conseguentemente il nuovo giudizio di

primo grado, da cui è scaturita la (nuova) condanna del calciatore integra, ad evidenza, la violazione del principio – valido ed applicabile anche nell’ordinamento sportivo – che vieta la instaurazione di un secondo procedimento in relazione alla medesima incolpazione.

    • b) L’estinzione del procedimento per mancata osservanza dell’art. 110 CGS, che invero prevede che, in caso di giudizio di rinvio, esso deve concludersi entro 60 giorni, i quali decorrono dalla data di trasmissione degli atti al giudice. Ebbene il dies a quo non può che essere quello della trasmissione degli atti alla Procura (dunque il 3.2.2020). Pertanto, tenuto conto della disposta sospensione - causa corona virus – dal 9.3. al 17.5.2020, il termine è venuto a scadenza il 12.6.2020. A tutto voler concedere, individuando, viceversa, come dies a quo la data di notifica della chiusura indagini (10.3.2020, da procrastinare al 17.5.2020, data di cessazione della sospensione), il termine verrebbe a scadenza il 16.7.2020 e dunque, in ogni caso, prima della riunione del Tribunale e della decisione, intervenuta, come si è detto, il 20 di quello stesso mese.
    • c) La nullità dell’atto di deferimento e degli atti precedenti e successivi. E infatti, se si volesse (per assurdo) condividere la tesi del TFT, posto che gli atti sono stati trasmessi alla Procura federale in data 3.2.20, tale organo avrebbe dovuto, entro 20 giorni, ai sensi dell’art. 123 CGS, notificare al Lupo l’avviso di chiusura indagini. Tale termine sarebbe pertanto venuto a scadenza in data 23.2.2020; viceversa detto avviso fu notificato il 10.3.2020. Data la natura perentoria di tutti i termini del procedimento sportivo (art. 44, comma 6, CGS), l’azione doveva essere dichiarata improcedibile.
    • d) L’erroneità nel merito e la mera apparenza della motivazione che invero si è sostanziata nelle seguenti tre righe: “Nel merito, dall’esame degli atti in possesso del Comitato, appare evidente la responsabilità del soggetto deferito in ordine alle contestazioni a lui mosse”. Orbene, a prescindere dal fatto che il Tribunale non ha chiarito quali fossero gli atti in possesso del Comitato, resta il fatto che esso non ha minimamente preso in considerazione le deduzioni difensive (prospettate anche con memoria) con le quali si chiariva che il deferito non ha mai esercitato il ruolo di “allenatore di fatto”, ma semplicemente, in quanto calciatore anziano della squadra, si è limitato a fornire consigli ai compagni che in lui vedevano un punto di riferimento e un esempio da seguire, come accade in tutte le squadre, anzi in tutti gli aggregati umani. In sintesi, Lupo non ha mai tenuto una condotta nella quale si potessero ravvisare gli estremi di un comportamento “da allenatore”, ma semplicemente veniva preso in considerazione dai suoi giovani colleghi in ragione della sua esperienza e della più antica militanza nella squadra.

CONSIDERATO IN DIRITTO

 

  1. La III sezione di questa Corte, con la decisione del 18.12.2019, n. 34, ebbe ad affermare che il Lupo era rimasto all’oscuro della esistenza di una indagine, prima, e della pendenza di un procedimento a suo carico, poi, perché la società A.C. Scerni, come dichiarato dal suo dirigente Menna Giuseppe, venendo meno ad un suo preciso dovere di informazione (ai sensi dell’art. 38, comma 8, CGS previgente, trasfuso con modificazioni nell’art. 53, comma 5, n. 1, CGS), non aveva mai reso edotto il proprio calciatore degli addebiti che gli venivano contestati; per tale ragione il giudice di secondo grado ritenne di annullare nei confronti del Lupo la decisione e rimise gli atti alla Procura federale “per le eventuali iniziative di sua competenza”.

È evidente che l’iniziativa che si chiedeva alla Procura di assumere era quella nei confronti della A.C. Scerni per la condotta omissiva a suo tempo tenuta e sopra descritta.

  1. L’Organo inquirente, tuttavia, evidentemente equivocando circa la reale portata e l’effettivo contenuto di tale trasmissione atti, invece di procedere nei confronti della società, ha ri-avviato il procedimento a carico del Lupo. Da qui la doglianza della difesa del predetto che sostiene essersi verificato un evidente caso di bis in idem.
  2. Orbene, come è noto, perché si manifesti la patologica condizione del bis in idem, è necessario che un primo giudizio si sia validamente svolto (o sia in fase di celebrazione), ma, appunto, deve trattarsi di un rapporto procedimentale effettivamente “nato” e non solo apparentemente esistente, così come, interpretando alla lettera il dictum della III Sezione, si sarebbe indotti a credere. Si legge infatti a pag. 4 della predetta decisione che, a seguito della mancata comunicazione al Lupo da parte della sua stessa società, si era verificata “una situazione [ …… ] che è divenuta nota [scil. all’incolpato] solo dopo la sentenza di primo grado [e ciò] rende praticamente inesistente il procedimento iniziato nei confronti del calciatore, il quale non è stato messo in condizione, non solo di partecipare al processo, ma persino di conoscere l’esistenza di una indagine ai suoi danni”.
    • In base al tenore letterale dell’espressione utilizzata, si potrebbe essere indotti ad ipotizzare che la III Sezione si sia limitata ad una mera constatazione della inesistenza di una decisione giudiziale, in realtà mai “venuta alla luce” per la assoluta mancanza dei suoi presupposti essenziali. Così si spiegherebbe l’annullamento, sostanzialmente senza rinvio, e la conseguente semplice trasmissione degli atti alla Procura (dunque: non all’organo giudicante ex art. 106 comma 2 CGS) per quanto di sua competenza (non essendo mai stata promossa l’azione disciplinare a carico della società A.C. Scerni ed essendo stata esercitata –ma solo in apparenza – a carico del Lupo); ne conseguirebbe che il principio del ne bis in idem non risulterebbe violato per la buona e semplice ragione che nessun giudizio, in realtà, sarebbe stato già celebrato, atteso che solo un simulacro di giudizio (in realtà un non-giudizio) fu posto in essere.

Tuttavia, in tal caso, vale a dire se si ritenesse che l’azione disciplinare fosse stata in realtà promossa solo dopo il 3.2.2020 (tuttavia con iscrizione nel registro, ex art. 119, comma 2, risalente addirittura al 2019), risulterebbe violato il termine ex artt. 119, comma 4, e 123, comma 1,CGS, cui dovrebbe inevitabilmente far seguito la declaratoria da parte di questa CFA di estinzione del procedimento, in sostanziale accoglimento della terza censura del reclamo e, conseguentemente, l’annullamento (ancora una volta senza rinvio) della decisione impugnata.

  1. Se, invece, come sembra più ragionevole ipotizzare, si ritiene che la III Sezione non si sia fermata alla mera constatazione di inesistenza del giudizio di primo grado, ma, condividendo le doglianze della difesa del Lupo, si sia pronunziata in merito, annullando tanto la fase dibattimentale quanto quella precedente, l’epilogo decisorio che questa Sezione deve adottare risulta comunque il medesimo, anche se il percorso motivazionale deve – necessariamente – essere diverso.
    • Invero, come premesso, con la decisione del 18.12.2019, si osservò che il diritto dell’incolpato risultava essere stato violato sin dalla fase delle indagini, non essendo stato lo stesso messo in condizione di difendersi; “ne discende – scrisse la Corte – che inevitabilmente l’intero procedimento è nullo in radice, con la conseguenza che la decisione impugnata non può che essere annullata”.

La vicenda procedimentale del Lupo doveva quindi, per la CFA, ritenersi conclusa (alcun rinvio, come premesso, fu disposto ai sensi degli artt. 106, comma 2, 110, comma 3,CGS), mentre quella della A.C. Scerni avrebbe dovuto prendere avvio, come la stessa III sezione ebbe a chiarire (“alla Procura spetta invece la valutazione del comportamento tenuto dalla società con la quale l’incolpato era tesserato, nonché dei suoi dirigenti”).

L’utilizzo dell’avverbio “invece”, con valore disgiuntivo/avversativo, sta chiaramente a provare che all’Organo dell’accusa si chiedeva non di ritornare sulla posizione del Lupo (in relazione al quale, in mancanza di impugnazione da parte della Procura, si sarebbe formato il giudicato), ma di valutare la condotta omissiva della società in cui egli aveva militato, nonché dei rappresentati apicali della stessa.

  1. Del resto, sotto un profilo più generale, le Sezioni Unite di questa Corte hanno già avuto modo di considerare che “consentire alla Procura Federale di ripetutamente formulare deferimenti fino alla formulazione di un deferimento legittimo, ovvero validamente operato, condurrebbe alla inaccettabile conclusione di non avere certezza in ordine ai tempi di definizione dei procedimenti disciplinari, con grave vulnus alle ragioni della “difesa” dei soggetti deferiti, per di più in casi in cui, come nella specie, il deferimento si è rivelato fallace con riguardo alle garanzie procedimentali da riservare agli stessi incolpati “(decisione n.63/2014-2015).
  2. Sulla base di tali premesse, risulta evidente che a carico del Lupo non avrebbe dovuto, né potuto prendere avvio alcun nuovo procedimento. Di conseguenza la decisione impugnata va, ancora una volta, annullata.

PQM

 

La Corte Federale d’Appello (I Sezione), definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dal Sig. Lupo Giuseppe, lo accoglie e per l’effetto annulla la decisione impugnata.

Dispone la restituzione del contributo di reclamo.

 

 

 

Dispone la comunicazione alle parti, presso i difensori, con PEC.

 

 

CORTE FEDERALE D’APPELLO

Sezione consultiva

 

SEZ CONSULTIVA - PARERE INTERPRETATIVO N. 3/2020 CFA DEL 31 LUGLIO 2020

del 31 luglio 2020

 

 

Parere n. 3/2020

 

OGGETTO: Assemblee federali elettive.

 

LA SEZIONE

 

 

Vista la nota di trasmissione prot. n. 753/Presidenza in data 13/07/2020, con la quale il Presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) ha chiesto il parere della Corte Federale d’Appello sull'affare consultivo in oggetto;

 

Esaminati gli atti e udito il relatore, Carlo Alberto Manfredi Selvaggi; osserva quanto segue.

1. Il quesito.

 

Il Presidente della FIGC, in data 3 luglio 2020, inviava a tutte le componenti federali la nota prot. n. 358 nella quale evidenziava, tra l’altro, che il percorso elettorale relativo alle elezioni federali per il rinnovo delle cariche del quadriennio 2021/2024 avrebbe dovuto avviarsi “successivamente alla definizione degli organici dei campionati professionistici e dilettantistici relativi alla stagione sportiva 2020/2021”.

Tale nota veniva riscontrata in data 8 luglio 2020 dal Presidente della Lega Nazionale Dilettanti che rappresentava come la decisione del Presidente Federale mal si conciliava con i tempi e le modalità di definizione degli organici dei campionati organizzati a livello regionale  dalla LND, prospettando invece una interpretazione delle norme elettorali per cui il percorso elettorale di tale Lega dovrebbe iniziare, dati i tempi tecnici, non oltre il 1° settembre 2020.

Inoltre, nella stessa nota, il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti evidenziava che, dal momento che in diverse realtà il completamento degli organici avviene alla fine del mese di ottobre, la compagine chiamata al voto (con inizio del percorso non oltre il 1° settembre) dovrebbe essere quella relativa agli organici dei campionati professionistici e dilettantistici 2019/2020 e non 2020/2021.

Pertanto, in conclusione, il Presidente della LND rappresentava la volontà di quella Lega di dar vita al percorso elettorale dal 1° settembre al 31 ottobre 2020, coinvolgendo in detto percorso le società dilettantistiche di cui agli organici della stagione sportiva 2019/2020, e di convocare l’Assemblea ordinaria elettorale per il mese di ottobre 2020.

Tanto premesso, il Presidente Federale, sul presupposto che le questioni emergenti assumono valenza e rilevanza generale all’interno della Federazione con specifico riferimento al tema interpretativo finalizzato all’individuazione del dies a quo di inizio dei percorsi elettorali e considerato che esso debba costituire anche un termine inderogabile prima del quale i percorsi elettorali non possano essere iniziati, ha ritenuto opportuno chiedere, con la nota in epigrafe, l’avviso di questa Sezione, laddove il Presidente della FIGC, ai sensi dell'art. 21 del relativo Statuto convocasse l'Assemblea ordinaria elettiva alla data del 15 marzo 2021, sulle seguenti tre questioni:

“1. quale sia, in generale e astratto, la base legittimata alla partecipazione alla assemblea ordinaria elettorale con riferimento all'anno dei Campionati professionistici e dilettantistici e quindi, nella fattispecie:

  1. se per il quadriennio 2021-2024 possano partecipare al percorso elettorale relativo alla

assemblea ordinaria elettiva le società di cui agli organici dei Campionati della stagione sportiva 2019/2020 o di quella 2020/2021;

  1. infine, considerato il vigente quadro normativo federale, quali debbano essere i criteri di fissazione anche temporali dei percorsi elettorali delle singole componenti federali prodromici alla assemblea ordinaria elettiva di cui all'art. 21 dello Statuto Federale laddove il Presidente della Federazione la convocasse per la data del 15 marzo 2021 e comunque se la data di convocazione della Assemblea ordinaria elettiva, nel rispetto del richiamato art. 21 dello Statuto Federale, costituisca il dies a quo per l'avvio del percorso elettorale della Lega A, Lega B, Lega Italiana Calcio Professionistico, Lega Nazionale Dilettanti.”

 

N. Considerazioni.

 

Alla luce del quadro rappresentato, per la Presidenza della FIGC si è posta doverosamente l’esigenza di individuare una soluzione unitaria per tutte le componenti federali relativamente ai criteri di fissazione anche temporali dei percorsi elettorali prodromici alla Assemblea ordinaria elettiva di cui all’art. 21 dello Statuto Federale.

In proposito, va preliminarmente considerato che proprio il citato art. 21 dello Statuto Federale dispone che “L’assemblea ordinaria elettiva è convocata in sede elettorale dal Presidente federale dopo la conclusione dei Giuochi olimpici estivi e deve riunirsi entro il 15 marzo dell’anno successivo”.

Alla luce del richiamato disposto normativo, si deve, quindi, in primo luogo, ritenere legittima l’ipotesi formulata di convocazione di detta Assemblea per la data del 15 marzo 2021, anche alla luce della espressa previsione della Carta Olimpica: “Un’Olimpiade è un periodo di quattro anni consecutivi, che inizia il 1° gennaio del primo anno e finisce il 31 dicembre del quarto anno”.

Premesso ciò, occorre valutare i criteri di fissazione anche temporali dei percorsi elettorali delle singole componenti federali prodromici all’Assemblea ordinaria elettiva.

A tal riguardo, non può che ritenersi che tali percorsi debbano trarre avvio dalla convocazione di detta Assemblea ordinaria elettiva e che, pertanto, la convocazione dell’Assemblea, nei termini indicati dall’art. 21 dello Statuto Federale, costituisca il dies a quo per l’avvio del percorso elettorale della Lega A, Lega B, Lega Italiana Calcio Professionistico, Lega Nazionale Dilettanti.

Del resto, il Comunicato Ufficiale n. 202/A pubblicato il 20 maggio 2020, nell’approvare i nuovi Principi Informatori degli Statuti e dei regolamenti delle Leghe sulla base degli indirizzi forniti dal CONI ai sensi dell’art. 3, comma 1 lett. K dello Statuto Federale, statuisce, all’art. 3, comma 3, che “La durata degli organi di Lega è di un quadriennio olimpico e, alla scadenza, le elezioni devono svolgersi almeno 15 giorni prima della assemblea elettiva della FIGC”.

E infatti, lo statuto della Lega A, art. 10, co. 4, stabilisce che le elezioni del nuovo consiglio devono tenersi, al più tardi, almeno quindici giorni prima dell’assemblea elettiva della FIGC e identica norma è contenuta nell’art. 7, co. 3 dello statuto della Lega B, nell’art. 1, comma 1 del regolamento elettivo della assemblea AIA, e nell’art. 1, co. 3, lett. a) delle Norme di Procedura per le assemblee della LND.

Considerando che le assemblee elettive dei Comitati Regionali, della Divisione Calcio Femminile, della Divisione Calcio a Cinque, ai sensi dell’art. 5 delle Norme procedurali per le assemblee della LND, devono essere convocate almeno sette giorni prima della data stabilita per la convocazione della corrispondente assemblea elettiva della LND, e che anche l’art. 1 del Regolamento Elettivo dell’assemblea generale AIA stabilisce che comunque l’assemblea deve tenersi dopo le Assemblee sezionali elettive, si deve ritenere che il Legislatore FIGC abbia previsto che tra la convocazione formale della assemblea elettiva della FIGC e la data della seduta debbano intercorrere almeno sessanta giorni, appunto per concedere alle altre componenti federali di iniziare e concludere il proprio percorso elettorale in un lasso di tempo ritenuto più che congruo per la bisogna.

Ne discende, sulla base delle richiamate indicazioni normative, che il percorso elettorale non possa comunque iniziare prima della scadenza del quadriennio olimpico, fissata, come si è visto, al 31 dicembre del quarto anno solare.

Nell’ipotesi in argomento, quindi, di convocazione dell’Assemblea federale elettiva per il 15 marzo 2021, le elezioni delle componenti federali devono svolgersi (dopo il 31 dicembre 2020 e comunque) entro il 28 febbraio 2021 con un percorso che ben può avere inizio con la convocazione dell’Assemblea federale elettiva, nel termine di sessanta giorni antecedenti previsto dall’art. 21 dello Statuto Federale o anche in un termine ancora anticipato tenuto conto, in situazioni eccezionali e motivate, della particolarità e delle condizioni del momento.

Inoltre, anche considerando i precedenti, le Assemblee delle singole componenti della Lega Nazionale Dilettanti si sono sempre tenute a breve distanza temporale da quella ordinaria federale elettiva (ad es., nel 2016-2017, tra fine novembre 2016 e fine gennaio 2017 rispetto all’Assemblea ordinaria elettiva delle Figc tenutasi il successivo 6 marzo 2017); certamente mai con un anticipo di tanti mesi come avverrebbe nell’ipotesi avanzata ora dalla Lega Nazionale Dilettanti anche nella successiva nota prot. n. 989 del 28 luglio 2020.

Significativa, al riguardo, è poi la decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare di cui al Comunicato Ufficiale n. 25/TFN, pubblicato il 14 ottobre 2016, nella quale non vengono riconosciuti i motivi di urgenza nell’indizione della Assemblea “dal momento che non si è ancora a ridosso della scadenza”.

Da ciò discende anche - considerato che, in via generale ed astratta, la base legittimata alla partecipazione all’Assemblea ordinaria elettorale non può che essere quella dei Campionati professionistici e dilettantistici in corso al momento dell’avvio del percorso elettorale - conseguentemente che, per il quadriennio 2021/2024, possano partecipare al percorso relativo all’Assemblea ordinaria elettiva le società di cui agli organici dei Campionati di cui alla stagione sportiva 2020/2021.

O. Conclusioni.

Alla luce degli argomenti esposti, la Sezione ritiene che, in ordine ai quesiti prospettati dal Presidente Federale, si debba fornire risposta nel senso che i criteri di fissazione, anche temporali, dei percorsi elettorali delle singole componenti federali prodromici all’Assemblea ordinaria elettiva vadano individuati in modo che tali percorsi traggano avvio dalla convocazione di detta Assemblea ordinaria elettiva e che, pertanto, la convocazione dell’Assemblea, nel termine indicato dall’art. 21 dello Statuto Federale, costituisca il dies a quo per l’avvio del percorso elettorale della Lega A, Lega B, Lega Italiana Calcio Professionistico, Lega Nazionale Dilettanti.

 

Da ciò discende anche - considerato che, in via generale ed astratta, la base legittimata alla partecipazione all’Assemblea ordinaria elettorale non può che essere quella dei Campionati professionistici e dilettantistici in corso al momento dell’avvio del percorso elettorale - conseguentemente che, per il quadriennio 2021/2024, possano partecipare al percorso relativo all’Assemblea ordinaria elettiva le società di cui agli organici dei Campionati di cui alla stagione sportiva 2020/2021.

 

P.Q.M.

 

nelle suesposte considerazioni è il parere della Sezione.

 

 

 

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