Decisione CF: Comunicato Ufficiale 4/CF del 18 marzo 1998 n. 4 – www.figc.it

Impugnazione - istanza: Deferimento del Procuratore Federale a carico del sig. R.F., Giudice Sportivo di 1° grado presso il Comitato Regionale Lombardia S.G.S., e del sig. C.P., presidente dell’A.C. Cesano Boscone, per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione a comportamenti antiregolamentari tenuti dopo la gara Casteggio 1898/Cesano Boscone del 9.2.1997, nonché dell’A.C. Cesano Boscone, ai sensi dell’art. 6 comma 1 C.G.S., per responsabilità diretta.

Massima: Nel caso in cui il presidente della società contatti telefonicamente l’arbitro della gara chiedendogli di modificare il proprio referto per essere incorso in errore nella compilazione della lista degli ammoniti e degli espulsi, non si concretizza la violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S., ma l’unica censura che a questi può muoversi è quella di aver agito in modo approssimativo per non aver esattamente compreso le norme di Giustizia Sportiva che presiedono alla materia, qualora è pacificamente riconosciuto che l’arbitro è incorso in errore nel compilare la lista degli ammoniti e degli espulsi ed allorquando egli abbia anche presentato una memoria scritta al Giudice Sportivo.

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