F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 144/CFA del 12 Giugno 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 129/CFA del 10 Maggio 2017 (dispositivo) – RICORSO DELLA SOCIETA’ AC PISA 1909 S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: PENALIZZAZIONE IN CLASSIFICA DI PUNTI 3; AMMENDA DI € 22.000; INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S., E A TITOLO DI RESPONSABILITÀ PROPRIA PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 10 COMMA 3 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 85, LETTERA B), PARAGRAFO VI E VII E 90, COMMA 2 DELLE N.O.I.F. – NOTA N. 9267/628 PF16-17 GP/GC/CC DEL 1.3.2017 – NOTA N. 9266/627 PF16-17 GP/GC/CC DEL 1.3.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 65/TFN del 20.03.2017)
RICORSO DELLA SOCIETA’ AC PISA 1909 S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: PENALIZZAZIONE IN CLASSIFICA DI PUNTI 3; AMMENDA DI € 22.000; INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S., E A TITOLO DI RESPONSABILITÀ PROPRIA PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 10 COMMA 3 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 85, LETTERA B), PARAGRAFO VI E VII E 90, COMMA 2 DELLE N.O.I.F. - NOTA N. 9267/628 PF16-17 GP/GC/CC DEL 1.3.2017 - NOTA N. 9266/627 PF16-17 GP/GC/CC DEL 1.3.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 65/TFN del 20.03.2017)
L’AC Pisa 1909 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, Amministratore unico, dott. Giuseppe Corrado, rappresentata e difesa dall’Avv. Mattia Grassani, ha impugnato la decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, pubblicata con Com. Uff. n. 65/TFN, che, a seguito dei deferimenti prot. n. 9267/628 e 9266/627 del 01.03.2017, ha irrogato la sanzione della penalizzazione di tre punti in classifica con ammenda di € 22.000,00.
Con i citati deferimenti venivano formulate nei confronti della Società ricorrente le seguenti contestazioni:
a) responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, C.G.S., per il comportamento posto in essere dal Sig. Petroni Giorgio Lorenzo, Amministratore unico e legale rappresentante pro tempore della A.C. Pisa 1909 S.r.l., per non aver corrisposto, entro il 16.12.2016, gli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al servizio sportivo per le mensilità di luglio agosto, settembre e ottobre 2016 e, comunque, per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps;
b) responsabilità propria, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del C.G.S., in relazione all’art. 85, lett. b), paragrafo VII, delle N.O.I.F., per non aver corrisposto, entro il 16.12.2016, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al servizio sportivo per le mensilità di luglio, agosto, settembre e ottobre 2016 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps.
Con una articolata memoria, l’AC Pisa 1909 s.r.l. si duole della decisione del TFN per i motivi che possono così sintetizzarsi:
1 – Ingiustificata applicazione di una sanzione superiore al minimo edittale, omessa valutazione della compresenza di circostanze attenuanti, difetto assoluto di motivazione.
In sostanza, sostiene la Società ricorrente, che, poiché la norma-sanzione nell’ipotesi di mancato pagamento dei cd oneri fiscali e previdenziali (art. 10, comma 3, 5° cpv, lett. b del CGS) e dei cd. emolumenti (art. 10, comma 3, 4° cpv, lett. b, del CGS) prevede l’applicazione della sanzione della penalizzazione a partire da un punto in classifica, ma tenendo conto (ai sensi dell’art. 16 del CGS) della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l’eventuale recidiva, il TFN non ha fatto “buon governo della norma sanzione, in primo luogo trascurando completamente di motivare l’applicazione di una sanzione superiore al minimo edittale, in secondo luogo non considerando in alcun modo, in chiave attenuante, le molteplici circostanze provate e documentate dal club che rendono il caso riguardante l’AC Pisa 1909 s.r.l. del tutto peculiare rispetto a tutte le altre fattispecie simili in precedenza trattate dagli organi di giustizia sportiva”.
Le circostanze attenuanti consisterebbero:
a - nell’inesistenza del debito previdenziale al 16.12.2016, avendo ottenuto dall’Inps una rateazione dello stesso;
b - nella necessità di rispettare l’iter burocratico imposto dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B per l’acquisizione delle quote del Club contrassegnato dalla particolare complessità dell’adempimento nei termini federali;
c – nell’assoluta diligenza e buona fede del Club, comprovate dall’immediato adempimento di tutte le scadenze retributive e fiscali arretrate appena la nuova proprietà ha acquisito le quote dell’AC Pisa 1909 S.r.l..
2. Illegittimità della decisione. Omessa valutazione della “gravità del fatto” e delle “circostanze attenuanti”. Omessa giustificazione dell’applicazione di una pena di gran lunga superiore al minimo edittale.
Infatti, secondo la Società ricorrente:
a - il TFN ha preso in considerazione le circostanze attenuanti invocate dalla deferita ai fini della sussistenza di una eventuale esimente, concludendo negativamente sul punto, ma non ha minimamente valutato le stesse in chiave attenuante o, comunque, ai fini della determinazione della gravità del fatto, come invece, stabilito chiaramente dalla norma-sanzione applicabile al caso de quo;
b – il TFN ha applicato una sanzione di gran lunga superiore al minimo edittale, irrogando, rispetto alla pena minima della penalizzazione di due punti in classifica, un ulteriore punto di penalizzazione e l’ammenda di € 22.000,00, senza minimamente indicare le ragioni di tale aggravamento.
3. Illegittimità dell’applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 90, comma 2, delle NOIF.
Infatti, la violazione dell’art. 90, comma 2, NOIF non è mai stata contestata alla Società, né con la CCI né con l’atto di deferimento, né nella requisitoria della Procura Federale, ragione per cui l’AC Pisa 1909 s.r.l. non ha avuto la possibilità di difendersi in alcun modo circa tale incolpazione e, in ogni caso, la contestazione principale (i.e. quella del mancato pagamento degli emolumenti e degli oneri fiscali) assorbe inevitabilmente quella accessoria (i.e. la mancata trasmissione alla C0.V.So.C dei pagamenti effettuati.
In conclusione, l’AC Pisa 1909 S.r.l. chiede, in via principale, l’annullamento delle sanzioni inflitte, e, in via subordinata, l’applicazione della sanzione minima edittale prevista per le violazioni contestate, pari alla penalizzazione di due punti in classifica, ovvero la diversa sanzione ritenuta di giustizia, comunque inferiore alla penalizzazione di tre punti in classifica.
Alla riunione odierna, mentre il difensore della società appellante ha insistito per l’accoglimento del ricorso, la Procura Federale ha chiesto, in accoglimento del terzo motivo del ricorso e ferma restando la sanzione dei tre punti di penalizzazione in classifica, che venga annullata la sanzione aggiuntiva dell’ammenda di € 22.000,00.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato nei termini di seguito specificati.
Il motivo di ricorso relativo alla congruità della sanzione di tre punti di penalizzazione in classifica è infondato.
Premesso che la stessa Società ricorrente riconosce nella fattispecie, in linea teorica, l’applicazione della sanzione della penalizzazione in classifica prevista dall’art. 10, comma 3, del CGS (tanto da chiederne, in via subordinata, l’applicazione della misura minima edittale di un punto, e di due punti complessivi per le due tipologie di violazioni), occorre verificare se l’irrogazione della sanzione di tre punti di penalizzazione in classifica sia suscettibile di riduzione per la sussistenza di circostanze attenuanti (come sostenuto dalla Società ricorrente) e se il giudice di primo grado abbia correttamente negato l’operatività di tali circostanze, cioè abbia applicato le sanzioni tenendo conto “della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l’eventuale recidiva” cui lo stesso art. 10, comma 3, condiziona, nelle varie tipologie di violazioni, la graduazione della sanzione a partire dal minimo edittale di un punto di penalizzazione.
Ritiene il Collegio che la pronuncia del Tribunale Federale Nazionale sia, sotto tale profilo, immune da censure.
L’art. 10, comma 3, cpv. 4 e 5, prevedono per le società di Serie B (come analogamente stabilito per quelle di serie A dai cpv. 2 e 3 dello stesso articolo) l’applicazione della sanzione della penalizzazione in classifica per mancato pagamento di emolumenti (cpv. 4) e delle ritenute Irpef e dei contributi Inps (cpv. 5) di almeno un punto per ogni bimestre in cui è suddivisa la stagione sportiva. L’espressione “a partire da almeno un punto” – che è il minimo edittale – indica chiaramente che la sanzione non può andare al di sotto di tale misura sussistendo il dato obiettivo del mancato pagamento di quanto dovuto nei termini normativamente previsti. La valutazione della situazione soggettiva in cui si sia trovata ad operare la società sanzionata diventa obbligatoria per il giudicante solo nel caso in cui entri in gioco la sua discrezionalità nell’applicazione di una penalizzazione in classifica superiore a quella minima edittale di un punto o nei casi in cui tale sanzione sia cumulabile (ma non sembra questo il caso) con un’altra tipologia di sanzione.
Vertendosi, nella specie, di tre distinti inadempimenti correttamente il TFN ha applicato – in accoglimento della richiesta della Procura Federale – la sanzione di tre punti di penalizzazione in classifica, cioè la sanzione minima edittale di un punto per ogni specifica violazione.
E’, invece, fondata la doglianza relativa all’illegittimità dell’applicazione della sanzione dell’ammenda non inferiore ad € 20.000,00 prevista dall’art. 90, comma 2, delle NOIF.
La doglianza è fondata non perché la richiesta dell’applicazione (anche) dell’ammenda non sia stata contestata nell’atto di deferimento o nelle specifiche richieste della Procura Federale (e ciò in quanto la sottoposizione al giudizio implicante l’applicazione di sanzioni può comportare, in astratto, l’irrogazione cumulativa delle sanzioni previste dall’art. 18 del CGS, senza poter invocare da parte del soggetto deferito la violazione del diritto di difesa), ma perché, in primo luogo, l’art. 10, comma 3, prevede specificamente, in tutti i casi di mancato pagamento di emolumenti dovuti e del versamento delle relative ritenute Irpef e dei contributi Inps, l’applicazione (art. 18, comma 1, lett. g) della sanzione della penalizzazione in classifica di almeno un punto (eliminando, cioè, quell’alternatività pur indicata nell’ultima parte del 1° cpv dell’art. 10, comma 3 e conferendo, dunque, a tale tipologia di inadempimenti maggiore gravità) e, in secondo, luogo, perchè la sanzione dell’applicazione dell’ammenda ex art. 90 delle NOIF è prevista specificamente nella ipotesi non di omesso pagamento ma in quella, meno grave, della violazione dell’obbligo di trasmissione dei dati relativi al pagamento degli emolumenti, delle ritenute Irpef e dei contributi Inps (adempimento che si sottintende effettuato) e dal tenore delle prescrizioni normative citate sembra inferirsi come la sanzione più grave (penalizzazione) assorba quella di grado inferiore (ammenda), senza la previsione di una loro cumulabilità.
Per questi motivi la C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società AC Pisa 1909 Srl di Pisa (PI) e ridetermina le sanzioni inflitte dal Tribunale Federale Nazionale in 3 punti di penalizzazione in classifica, con l’esclusione dell’ammenda di € 22.000,00.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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