F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 144/CFA del 12 Giugno 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 129/CFA del 10 Maggio 2017 (dispositivo) – RICORSO DELLA SOCIETA’ US LATINA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE: PENALIZZAZIONE IN CLASSIFICA DI PUNTI 1; INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S., E A TITOLO DI RESPONSABILITÀ PROPRIA PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 10 COMMA 3 INCISO 4 A) C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 18, COMMA 1 LETTERA G) C.G.S. – NOTA N. 9578/629 PF16-17 GP/GC/CC DEL 1.3.2017 – NOTA N. 9266/627 PF16-17 GP/GC/CC DELL’8.3.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 72/TFN del 4.04.2017)

RICORSO DELLA SOCIETA’ US LATINA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE: PENALIZZAZIONE IN CLASSIFICA DI PUNTI 1; INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S., E A TITOLO DI RESPONSABILITÀ PROPRIA PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 10 COMMA 3 INCISO 4 A) C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 18, COMMA 1 LETTERA G) C.G.S. - NOTA N. 9578/629 PF16-17 GP/GC/CC DEL 1.3.2017 - NOTA N. 9266/627 PF16-17 GP/GC/CC DELL’8.3.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 72/TFN del 4.04.2017)

Il Procuratore Federale, ricevuta la segnalazione della Co.Vi.So.C. del 16.01.2017 relativa al mancato versamento da parte della Società U.S. Latina Calcio S.r.l. entro il 16.12.2016 delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità di settembre ed ottobre 2016, così come previsto dall’art. 85 lett. B) paragrafo VII) delle NOIF, con provvedimento in data 8.03.2017 prot. 9578/629 pf 16-17/GP/CG/cc, deferiva innanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, i sigg. Antonio Aprile e Pasquale Maietta, nella qualità di amministratori e legali rappresentanti della predetta Società, loro contestando la violazione degli artt. 1 bis comma 1 e 10 comma 3 CGS Figc in relazione all’ art. 85 sopra citato e deferiva, altresì, la medesima Società U.S. Latina Calcio S.r.l.., ravvisandone la sussistenza della responsabilità diretta di cui all’art. 4 comma 1 stesso C.G.S..

L’adito Tribunale Federale Nazionale (Com. Uff. n. 72/TFN del 4.4.  2017)  anzitutto rigettava le eccezioni preliminari e pregiudiziali sollevate dalla Curatela del Fallimento della U.S. Latina Calcio S.r.l.., riguardanti precisamente la mancata dichiarazione di interruzione del procedimento disciplinare sportivo (in ragione, appunto, dell’intervenuto fallimento della Società, dichiarato dal Tribunale di Latina con sentenza n. 23 del 9 marzo 2017) nonché la violazione e/o erronea applicazione dell’art. 30 comma 11 C.G.S.. Il medesimo Tribunale, inoltre, in parziale accoglimento del deferimento, infliggeva al sig. Antonio Aprile l’inibizione di giorni 30 e al sig. Pasquale Maietta l’inibizione di mesi 3, esclusa per entrambi la recidiva ed infliggeva alla Società Latina Calcio S.r.l. la penalizzazione di 1 punto in classifica, da scontarsi nel Campionato Nazionale di Serie B, Stagione Sportiva in corso.

Avverso la suddetta sentenza interponeva ricorso (distinto col n. 213) il Fallimento US Latina Calcio Srl, per i seguenti motivi:

1) Violazione e falsa applicazione degli artt 1 C.G.S. Figc in relazione all’art. 2 C.G.S. Coni con riferimento all’art. 43 legge fallimentare e art. 299 Cod. proc .civ.. Viene al riguardo ribadito che , tenuto conto del richiamo alle norme regolatrici del processo civile contenuto nell’art. 1 comma 2 del C.G.S. Coni, devono trovare applicazione nel caso in esame gli artt. 299 Cod. proc. civ. e 43 Legge fallimentare sull’immediata interruzione del processo in caso di apertura del fallimento della parte coinvolta nel giudizio, atteso che detta previsione processuale-civilistica ha rilevanza anche in ambito sportivo.

Peraltro, a dire del ricorrente, la dichiarazione di interruzione del procedimento con successiva riassunzione da parte dell’Inquirente federale nei confronti del soggetto effettivamente legittimato a stare in giudizio avrebbe consentito di instaurare correttamente ed in breve tempo il contraddittorio nei confronti dei soggetti titolari della capacità processuale. Sottolinea, poi, la dimensione privatistica del processo sportivo che trae la propria legittimazione da un vincolo contrattuale esistente tra la Società e la Federazione sportiva di appartenenza ed aggiunge, richiamandosi all’art. 816 sexies c.p.c. nonché all’art. 72 Legge fallimentare che la dichiarazione di fallimento va a rescindere il detto vincolo contrattuale e che l’ammissione della Società all’esercizio provvisorio, nel caso in esame disposto   con la sentenza n. 23 del 2017 dal Tribunale civile di Latina per lo svolgimento temporaneo dell’attività sportiva, veniva a confermare la rescissione del vincolo, in quanto la prosecuzione dell’attività non ricadeva nella sfera decisionale dell’originaria Società, dichiarata fallita, bensì in quella del Curatore. Quest’ultimo avrebbe avuto il compito di approntare nel più breve tempo possibile un’asta, affinchè una nuova Società sulla base di un’altrettanto nuova affiliazione alla FIGC acquisisse l’azienda e subentrasse nei diritti e negli obblighi della precedente. Solo a quel punto, il procedimento disciplinare avrebbe potuto riprendere il cammino attraverso la riassunzione dello stesso ad iniziativa della Procura Federale nei confronti della nuova Società.

2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 30 comma 10 e comma 11 C.G.S.  Figc  in relazione all’art. 43 Legge fallimentare, in quanto gli atti del procedimento disciplinare erano stati notificati in epoca successiva alla dichiarazione di fallimento non alla Curatela fallimentare, unico soggetto legittimato a stare in giudizio ma, erroneamente, ai precedenti amministratori, i quali invece non erano più legittimati a rappresentare la società, avendo ciò provocato in capo alla Curatela una tardiva conoscenza dei fatti. Ne è conseguita in data 24.3.2017 nuova fissazione del dibattimento da parte del TFN per il giorno 30.3.2017,  con concessione però  al Fallimento di soli 6 giorni per comparire, mentre secondo la norma il termine a comparire innanzi al Tribunale Federale non può essere inferiore a venti giorni decorrenti dalla data di ricezione dell’avviso di convocazione, fatta salva la facoltà del Tribunale stesso di abbreviarla sino alla metà, per giusti motivi.

Conclusivamente, il Fallimento U.S. Latina Calcio Srl. chiede, in via principale e nel merito, l’annullamento dell’  impugnata decisione, con dichiarazione di improcedibilità/inammissibilità/nullità del procedimento disciplinare.

All’odierna seduta presso questa Corte è comparso, per il Fallimento U.S. Latina Calcio S.r.l.,  l’avv. Cesare Di Cintio  il quale ha particolarmente insistito sul mancato rispetto  del termine a comparire previsto dall’art. 30 comma 11 C.G.S., chiedendo in conclusione l’accoglimento del ricorso e l’annullamento della decisione impugnata, Per la Procura Federale sono, altresì, comparsi il dott. Giuseppe Chinè ed il dott. Luca Scarpa, i quali hanno ribadito, da un lato, l’inapplicabilità al presente procedimento della legge fallimentare e, dall’altro, l’avvenuto rispetto dei termini di comparizione, avuto riguardo alla prima convocazione per il 24.3.2017 che ha incardinato il procedimento e non al differimento del dibattimento alla riunione del 30.3.2017. Conclusivamente hanno chiesto il rigetto del ricorso.

Considerato in

DIRITTO

Il ricorso, siccome infondato, va respinto.

Rileva il Collegio che questa Corte si è già occupata delle problematiche evidenziate nella presente controversia.

In particolare, per altra fattispecie, Il Tribunale Federale Nazionale aveva prosciolto la Società U.S. Latina Calcio S.r.l. non accogliendo il deferimento della Procura Federale per gli addebiti - formulati ai sensi degli artt. 4 comma 1 e 10 comma 3 C.G.S., in relazione all’art. 85, lett. b) paragrafi VI e VII delle NOIF - relativi alla mancata corresponsione sia degli emolumenti che delle ritenute Irpef e contributi Inps dovuti a tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e Febbraio 2016.

Il successivo ricorso avverso tale decisione interposto dalla Procura Federale è stato accolto da questa Corte, a Sezioni Unite, (Com. Uff. n. 119/CFA, riunione del 3.4.2017) la quale, per quanto qui interessa, ha disatteso l’istanza di rinvio avanzata dal Fallimento U.S. Latina Calcio S.r.l. al fine di poter proporre istanza di interruzione del giudizio per l’intervenuto fallimento. La Corte, sul punto, ha motivato con la considerazione che l’art. 43 comma 3 della Legge fallimentare, secondo cui “l’apertura del fallimento determina l’interruzione del processo” fa evidente riferimento ai procedimenti giurisdizionali e non sembra sic et simpliciter estensibile ai procedimenti disciplinari sportivi”. Inoltre la Corte ha sottolineato che era stata accolta l’istanza di differimento proposta in giudizio dal difensore del Fallimento U.S. Latina Calcio S.r.l. al fine di poter entrare in possesso della documentazione facente parte del fascicolo e poter esercitare il diritto di difesa. Il Fallimento del resto si era formalmente costituito nel giudizio, essendosi venuto in tal modo ad instaurare il contraddittorio nei suoi confronti.

Il Collegio ritiene di non discostarsi dalle conclusioni di cui al citato precedente, precisando, tra l’altro, che la lamentata ristrettezza dei termini di comparizione accordati alla Curatela del Fallimento Latina, costituitasi anche nel presente giudizio, non ha ad essa impedito l’effettivo esercizio del diritto di difesa, avendo la Curatela depositato in data 27.3.2017 memoria, nella quale erano stati già integralmente prospettati, per il rito, gli stessi motivi poi riproposti, da ultimo, nel ricorso del 19.4.2017.

Per questi motivi la C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società US Latina Calcio di Latina (LT).

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it