F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione II – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 143/CFA del 12 Giugno 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 127/CFA del 05 Maggio 2017 (dispositivo) – RICORSO SIG. GIORGIO REPETTO (ISCRITTO NELL’ELENCO SPECIALE DEI DIRETTORI SPORTIVI E ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO PER LA SOCIETÀ DELFINO PESCARA 1936 SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS E 5, COMMA 1 C.G.S. – NOTA N. 7172/566 PF16-17 GP/CC DEL 12.1.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 66 del 24.3.2017)

RICORSO SIG. GIORGIO REPETTO (ISCRITTO NELL’ELENCO SPECIALE DEI DIRETTORI SPORTIVI E ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO PER LA SOCIETÀ DELFINO PESCARA 1936 SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS E 5, COMMA 1 C.G.S. – NOTA N. 7172/566 PF16-17 GP/CC DEL 12.1.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 66 del 24.3.2017)

La decisione impugnata ha accolto il deferimento proposto dalla Procura Federale nei confronti dell’attuale reclamante, Sig. Giorgio Repetto, iscritto nell'elenco speciale dei Direttori Sportivi e legato con “Contratto di prestazione sportiva” con la Società Delfino Pescara 1936 S.p.A. con decorrenza dal 29.6.2015 e validità sino al 30.6.2017, per la violazione di cui all'art. 1 bis e 5, comma 1, C.G.S..

L’illecito addebitato al reclamante consiste nell’avere espresso dichiarazioni gravemente offensive nei confronti del Presidente della predetta Società, Sig. Daniele Sebastiani, nel corso di un'intervista rilasciata al quotidiano “Il Messaggero” e pubblicata online in data 30.11.2016. In particolare, rispondendo alla domanda del cronista “Cosa le ha dato più fastidio di tutta questa vicenda?” il Repetto dichiarava: “Avere creduto alla parola d’onore di una persona. Sia chiaro, i presidenti posso fare e decidere ciò che vogliono, ma per quelli della mia generazione la parola d’onore è una cosa seria a livello umano. Credo di essere l’unico tesserato del Pescara che ha accettato di avere il premio promozione sulla parola e non ho preso un euro. Mi sono fidato e a 64 anni ho capito di avere fatto una cavolata. Pazienza. Però non mi era mai successo nel calcio. Nemmeno a Messina, quando avevo come presidente Alfano che era il nipote di Tano Badalamenti. Anche lui la stretta di mano l’ha rispettata…”.

Il reclamante ripropone le eccezioni preliminari sollevate in primo grado. Contesta,  nel merito, la sussistenza dell’illecito disciplinare e, in linea subordinata, chiede di rideterminare la sanzione inflitta nella inibizione, in luogo della pena pecuniaria.

Il reclamo è destituito di fondamento in relazione ai primi due profili, mentre va accolta l’istanza di rideterminazione della sanzione.

Nel corso del dibattimento di primo grado, il difensore del deferito aveva chiesto preliminarmente di essere rimesso in termini con la retrocessione del procedimento in quanto il suo assistito, nell'avviso di conclusione delle indagini, sarebbe stato convocato dalla Procura per essere sentito il giorno 9.1.2017, cui era stato impossibilitato a partecipare in quanto detto avviso gli perveniva via posta solo giorni dopo (il giorno 12.1.2017).

Il Tribunale ha correttamente respinto l'eccezione preliminare, osservando che la comunicazione di conclusione delle indagini datata 5.1.2017 risulta spedita e ricevuta via PEC in pari data da Delfino Pescara 1936, nel mentre la copia spedita per posta raccomandata alla residenza del deferito risulta ritirata il successivo 12 gennaio.

È esatto ritenere che entrambe le comunicazioni assolvono all'onere di cui all'art. 38, comma 8, C.G.S., in virtù del quale, quando destinatarie sono le persone fisiche, le comunicazioni, in via tra loro alternativa, debbono avvenire nel domicilio eletto ai fini del procedimento (all'epoca inesistente) o presso la sede della Società di appartenenza al momento dell'instaurazione del procedimento con obbligo per la Società di consegnare la comunicazione al tesserato o presso la residenza dell'interessato.

In questo senso, appare inesatta la prospettiva dell’appellante che ipotizza una gerarchia tra le modalità di notificazione previste dal codice.

La Procura Federale si è legittimamente avvalsa in via cumulativa degli ultimi  due  dei suddetti modi di notifica. Né può dubitarsi della legittimità del primo, atteso che, nonostante l'esonero, il deferito era ancora tesserato posto che il contratto di prestazione sportiva era in corso sino al 30.6.2017 al punto che il sodalizio chiedeva al Consiglio Federale l'autorizzazione ad aprire presso il Collegio Arbitrale per ottenerne la risoluzione anticipata per il grave inadempimento.

Nel resto difetta la prova a carico del deferito che la Società Delfino Pescara 1936 non gli avrebbe consegnato l'avviso di chiusura di indagini ricevuto via PEC il giorno 5.1.2017 e quindi in anticipo rispetto alla data fissata per l'audizione.

Contrariamente a quanto ritenuto dall’appellante, è il destinatario dell’atto che deve dimostrare la sussistenza di situazioni obiettive che hanno in concreto reso difficile o impossibile l’effettiva conoscenza della notifica.

In ogni caso, va condivisa l’affermazione del tribunale secondo cui, in ossequio all'art. 32 ter, comma 4, C.G.S. nell'avviso di conclusioni di indagini in esame, è consentito all'indagato di chiedere di essere sentito o di presentare memorie entro il termine di due giorni dalla notifica dell'avviso stesso,

Pertanto qualora il deferito avesse ricevuto la sola comunicazione di chiusura indagini spedita per posta raccomandata al suo indirizzo in data 12.1.2017, successivamente alla data del 9 fissata dell'audizione, ben avrebbe potuto chiedere, nei successivi due giorni, di essere sentito e di depositare memoria difensiva alla Procura Federale decorrendo questi termini a difesa "dalla notifica del presente avviso".

Nel merito, il Tribunale ha giudicato fondato il deferimento, svolgendo un’ampia e condivisibile motivazione, che non risulta scalfita della contestazioni ora proposte dall’appellante.

L'intervista pubblicata sull'autorevole quotidiano "Il Messaggero" in data 30.11.2016, mai smentita né rettificata nei suoi contenuti, con riferimento alla fiducia che il Repetto avrebbe mal riposto  nei  confronti  del  Signor  Davide  Sebastiani,  Presidente  del  sodalizio  sportivo,  avendo creduto alla sua parola d'onore, propone nel prosieguo una comparazione tra la parola d'onore di detto Presidente e quella di un ex Presidente di altra Società calcistica che, pur essendo nipote di un famoso “padrino” mafioso, avrebbe rispettato un impegno assunto con una semplice stretta di mano. A giudizio del Tribunale, l'unica interpretazione che emerge, sia dal tenore letterale della dichiarazione, che dal generale contesto dell'intervista è che il deferito, lungi dal limitarsi a criticare il  Signor  Daniele  Sebastiani  per  questioni  di  presunte  inadempienze  a  rapporti  contrattuali  e personali,  rientranti  pacificamente  nel  suo  diritto  di  critica,  l'abbia  travalicata  introducendo un'inutile  e  pericolosa  comparazione  ed  emettendo  poi  un  giudizio  di  disvalore  con  riguardo all'onore ed alla reputazione del Signor Daniele Sebastiani, ricercando volutamente un paragone assai  disdicevole,  lasciando  intendere  che  l'altro  Presidente  si  sarebbe  comportato  meglio nonostante lo stretto rapporto parentale con il capo di una nota cosca mafiosa (che aveva interessi sulla Società calcistica Messina?). In tal modo il deferito ha usato espressioni lesive dell'onore e della reputazione che ineriscono la qualità generale e permanente della personalità del Presidente di

Delfino Pescara 1936.

Si è così in presenza di un’aggressione distruttiva alla sfera morale dell'accusato, in difetto dei requisiti di pertinenza e di continenza. Non può così dubitarsi che tali dichiarazioni, essendo connotate da discredito in termini definitivi e generali e calpestando la reputazione dell'accusato, violano il disposto di cui all'art. 5, comma 1, C.G.S. dettato a tutela della reputazione dei tesserati anche al fine di consentire una civile e leale convivenza tra le varie componenti, ispirata al rispetto dei ruoli e delle reciproche competenze.

Da ultimo, la circostanza che ora i rapporti tra il Repetto e il Sebastiani siano divenuti “distesi” non determina il venir meno dell’illecito, ma può incidere sulla concreta determinazione del trattamento sanzionatorio.

Anche tenendo conto di tale elemento, quindi, Con riguardo alla determinazione del trattamento sanzionatorio, deve essere accolta la richiesta di applicazione della sanzione della inibizione per venti giorni, in luogo della sanzione pecuniaria.

Conclusivamente, pertanto, il reclamo del Sig. Repetto deve essere accolto, limitatamente alla richiesta di commutazione della sanzione inflitta.

Per questi motivi la C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal signor Giorgio Repetto, ridetermina la sanzione nella inibizione di giorni 20.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

 

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