F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE II – 2016/2017 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. N. 87/CFA del 09 Gennaio 2017 motivi con riferimento al C.U. N. 047/CFA DEL 13 Ottobre 2016 RICORSO DEL SIG. MAGLIONE FRANCESCO SAVERIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE DI MESI 2 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ARTT. 1 BIS, COMMA 1, C.G.S. E 10, COMMA 3, C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 85, LETTERA C), PARAGRAFO VII) N.O.I.F. – NOTA N. 294/1235PF 15- 16/SP/BLP DEL 6.7.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 14/TFN del 15.9.2016)

RICORSO DEL SIG. MAGLIONE FRANCESCO SAVERIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE DI MESI 2 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ARTT. 1 BIS, COMMA 1, C.G.S. E 10, COMMA 3, C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 85, LETTERA C), PARAGRAFO VII) N.O.I.F. – NOTA N. 294/1235PF 15- 16/SP/BLP DEL 6.7.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 14/TFN del 15.9.2016)

Con reclamo ritualmente proposto, il sig. Francesco Saverio Maglione impugnava la decisione resa dal Tribunale Nazionale Federale, Sezione Disciplinare (Com. Uff. n. 14/TFN del 15.9.2016), che gli aveva inflitto la sanzione dell’inibizione di due mese per violazione dell’art. 1 bis, comma 1, C.G.S. e dell’art. 10, comma 3, C.G.S. in relazione all’art. 85, lettera C, paragrafo VII delle N.O.I.F., in esito al deferimento del Procuratore Federale in data 6.7.2016. Deduceva il reclamante, a sostegno delle proprie ragioni:

1) La palese improcedibilità e/o inammissibilità del deferimento nei suoi confronti, per omessa notifica del documento accusatorio e del successivo avviso di convocazione per la riunione innanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, presso il domicilio eletto, con conseguente violazione del contraddittorio e del diritto di difesa;

2) La non ascrivibilità al medesimo della violazione attribuitagli dalla Procura nell’atto di deferimento e dal Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, nella decisione poi resa ed oggi impugnata;

L’eccezione preliminare di improcedibilità/inammissibilità, o meglio, di nullità del procedimento per omessa notifica dell’atto di deferimento nel domicilio eletto e quindi del conseguente provvedimento, non sembrerebbe infondata, ma ciononostante, il Collegio ne omette la dettagliata disamina per ragioni di economia processuale, avendo valutato di dover accogliere il secondo motivo di impugnazione, che dirime non un aspetto meramente processuale ma il merito dell’intera vicenda.

Ed invero, il primo motivo porterebbe ad una pronuncia di rito ma sarebbe del tutto inutile indurre a dare nuovo corso al giudizio, quando si hanno già da ora tutti gli elementi per valutare il merito, accogliendo interamente le doglianze del reclamante, secondo la soluzione che appare, come suol dirsi, più liquida.

Fermo quanto innanzi, entrando nel merito della vicenda, è provato documentalmente che l’avv. Francesco Saverio Maglione sia stato cooptato nel Consiglio di Amministrazione dell’A. S. Melfi S.r.l. in data 13.8.2015 con la carica di Vice Presidente e la specifica delega ai rapporti istituzionali con le Federazioni (Lega, Coni, F.I.G.C., ecc.), mentre nella successiva assemblea 21.10.2015, pur risultando la circostanza già esplicitata nel precedente C.d.A. viene ribadito che al neo consigliere è conferita “l’esclusiva delega” ai rapporti istituzionali con le Federazioni (Lega, Coni, F.I.G.C.). La dedotta circostanza in fatto, apre la via a due autonome ed evidenti considerazioni, che portano entrambe, in ogni caso, ad affermare l’infondatezza delle incolpazioni ascritte al reclamante.

In primo luogo, se l’avv. Francesco Saverio Maglione è stato nominato Consigliere e chiamato alla carica di Vice Presidente, ciò porta inequivocabilmente ad affermare la mera sussistenza di suoi poteri vicariali, esercitabili solo in via sussidiaria, per l’ipotesi di impossibilità operativa a qualsiasi titolo del Presidente, mentre la presenza di quest’ultimo porta ad escludere, in ipotesi, la coeva responsabilità di altre persone aventi cariche gerarchicamente inferiori e tale deve essere considerato il Vice Presidente rispetto al Presidente.

Detta semplice considerazione di principio generale trova, peraltro, riscontro documentale nella fattispecie, laddove nel certificato camerale attinente all’A.S. Melfi S.r.l., si legge espressamente: “ la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta all’Amministratore Unico, al Presidente del C.d.A. o in caso di mancanza o impedimento di questi, al Vice Presidente”.

È oltretutto appena il caso di sottolineare che nella fattispecie, sono stati incolpati e poi condannati sia il Presidente che il Vice Presidente, laddove la condanna del primo doveva necessariamente escludere qualsivoglia incolpazione e conseguente responsabilità in capo al secondo.

Ritenuta per ferma la dispiegata considerazione, devesi altresì rilevare, risultando anche detta circostanza documentalmente provata, che contemporaneamente alla nomina, all’avv. Francesco Saverio Maglione, è stata conferita l’esclusiva delega ad intrattenere rapporti istituzionali con le Federazioni, laddove “l’esclusività” di detta delega, deve indurre a ritenere che gli siano stati preclusi tutti gli atri poteri e tra questi, segnatamente, quelli di natura amministrativa e di operatività contabile. Una società opera a mezzo dei propri organi, a cui per legge o per statuto sono conferiti i relativi poteri.

Le deleghe rappresentano la suddivisione interna dei poteri tra le varie cariche ed è indubbio che ciascuna carica possa operare ed impegnare la società, nei limiti della delega ricevuta. Se all’avv. Francesco Saverio Maglione è stata conferita “l’esclusiva delega attinenti ai rapporti istituzionali con le Federazioni”, lo stesso non poteva ritenersi in alcuna maniera responsabile di eventuali violazioni relative all’esercizio di poteri in relazione ai quali non era stato delegato.

Non pertinente ai fini del decidere appare oltretutto il richiamo fatto dalla Procura alla decisione n. 25/2016 del Collegio di Garanzia del Coni, mentre risulta univoco e costante l’indirizzo giurisprudenziale di questa Corte nel ritenere non incolpabili per violazione dell’art. 85 N.O.I.F. coloro che, pur rivestendo cariche sociali, non hanno ricevuto specifico potere di porre in essere operazioni contabili ed amministrative.

Per questi motivi la C.F.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal sig. Maglione Francesco, annulla la sanzione inflitta. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it