F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione III – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – C. U. n. 101/CFA del 07 Febbraio 2017 (motivazioni) – C. U. n. 063/CFA del 18 Novembre 2016 (dispositivo) RICORSO CALC. DI MARTINO MIRKOAVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI ANNI 1 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS C.G.S.- NOTA N. 1822/1112 PF15-16 SP/GB DEL 9.8.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 18 del 29.9.2016)

RICORSO CALC. DI MARTINO MIRKOAVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI ANNI 1 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS C.G.S.- NOTA N. 1822/1112 PF15-16 SP/GB DEL 9.8.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 18 del 29.9.2016)

Il reclamo, che fa seguito al giudizio avanti al Tribunale Federale Territoriale della Toscana a seguito del deferimento del Procuratore Federale del 9.8.2016 per avere inviato il giorno precedente la gara Carpi/Empoli del 25.4.2016 valida per il Campionato di Serie A un messaggio tramite cellulare al calciatore del Carpi, Sig. Pasciuti Lorenzo, in cui si diceva testualmente “allora domani è tutto organizzato per l’1?” con riferimento all’esito della suddetta gara e per avere sollecitato il giorno stesso della gara, sempre tramite cellulare, indirizzato allo stesso calciatore Pasciuti, una risposta al precedente messaggio del giorno prima, è diretto in via preliminare all’annullamento della decisione del Tribunale Federale Territoriale della Toscana; in subordine, alla riduzione della sanzione della squalifica di anni uno per la violazione dell’art. 1-bis C.G.S.,. Deduce il reclamante preliminarmente che nel caso di specie non sarebbe applicabile l’art. 1-bis C.G.S. perché assorbito dall’art. 6 C.G.S. in quanto il reclamante era stato prosciolto dal giudice di primo grado io ordine alla violazione della seconda norma non essendo stata raggiunta nel giudizio di primo grado la prova della colpevolezza del deferito per avere effettuato scommesse presso ricevitorie non autorizzate. Conseguentemente, sempre ad avviso del reclamante, non si potrebbe applicare l’art. 1- bis C.G.S. che è una norma generale di chiusura con la conseguenza che il proscioglimento per la violazione dell’art. 6 C.G.S. faceva cadere anche la violazione dell’art. 1-bis C.G.S., sicché il giudice di primo grado non aveva rispettato il principio del divieto del bisin idem. In subordine, il reclamante chiedeva la riduzione della sanzione inflitta dal giudice di primo grado adducendo il suo comportamento collaborativo nel corso delle indagini e la sua assoluta buona fede in quanto i suoi due messaggi all’ex compagno di squadra Pasciuti Lorenzo erano “il frutto di un atteggiamento scherzoso e forse anche un po’ «burlesco» posto in essere forse per «impressionare» i compagni di squadra mostrando l’amicizia e la confidenza con un calciatore di Serie A quale ex compagno di Squadra”.

Osserva questa Corte Federale d’Appello che il reclamo, presentato tempestivamente, è completamente destituito di fondamento per quanto riguarda la pretesa violazione del divieto del bis in idem da parte del giudice di primo grado. Infatti, il calciatore Di Martino Mirko era stato deferito dalla Procura Federale per due comportamenti illeciti: il primo relativo ai messaggi “ambigui” al calciatore Pasciuti Lorenzo e il secondo in ordine alle scommesse sulle partite del campionato di serie A effettuate presso ricevitorie non autorizzate. Il fatto che l’odierno reclamante sia stato assolto, per di più con formula dubitativa, dalla seconda imputazione, non fa cadere la violazione dell’art. 1 C.G.S. per la prima imputazione, cioè per quella di avere inviato all’ex compagno di squadra Pasciuti Lorenzo due messaggi, tramite cellulare, con i quali si chiedeva preventivamente di conoscere l’esito della gara Carpi/Empoli alludendo chiaramente a una possibile “combine”. Il giudizio di primo grado ha accertato l’invio di questi messaggi e tale circostanza non è stata smentita dall’odierno reclamante, il quale ha cercato di difendersi affermando che si trattava di messaggi scherzosi. Dal tenore dei messaggi non sembra affatto che si trattasse di un intento scherzoso, ma era chiara l’intenzione del reclamante di conoscere preventivamente l’esito della gara al fine di poter scommettere sul risultato. Al tempo stesso si deve riconoscere il comportamento collaborativo del reclamante. Ciò induce questa Corte Federale di Appello a ridurre la sanzione della squalifica da anni uno a tutto il 31.3.2017, con conseguente riforma parziale della decisione di primo grado e con restituzione della relativa tassa.

Per questi motivi la C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Di Martino Mirko riduce la sanzione della squalifica fino a tutto il 31.03.2017.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

 

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