F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione III – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – C. U. n. 101/CFA del 07 Febbraio 2017 (motivazioni) – C. U. n. 063/CFA del 18 Novembre 2016 (dispositivo) RICORSO S.C.D. LIGORNA 1922 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, EX ART. 4 COMMI 1 E 2 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE- N. 10283/677 PF13-14 AM/MA DEL 29.3.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Liguria – Com. Uff. n. 16 del 06.10.2016) RICORSO SIG. ARMIENTI GEREMIA AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE TEMPORANEA PER ANNI 2; – AMMENDA DI € 5.000,00, INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS COMMA 6 C.G.S.- N. 10283/677 PF13- 14 AM/MA DEL 29.3.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Liguria – Com. Uff. n. 16 del 06.10.2016) RICORSOSIG. DE LUCCHI GIORGIO AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE PER ANNI 4; – AMMENDA DI € 7.500,00, INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 E 8 COMMA 2 C.G.S.- N. 10283/677 PF13-14 AM/MA DEL 29.3.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Liguria – Com. Uff. n. 16 del 06.10.2016) RICORSO SIG. PALADINI GIOVANNIAVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE TEMPORANEA PER ANNI 5; AMMENDA DI € 10.000,00, INFLITTE AL RECLAMANTE, PRESIDENTE ED IN SEGUITO – AMMINISTRATORE DI FATTO DELLA SOCIETÀ U.S. PONTEDECIMO, SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 COMMA 1 E 8 COMMA 2 C.G.S.- N. 10283/677 PF13-14 AM/MA DEL 29.3.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Liguria – Com. Uff. n. 16 del 06.10.2016) RICORSO SIG.RA FUSCO MARYLIN AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE TEMPORANEA PER ANNI 5; – AMMENDA DI € 10.000,00, INFLITTE ALLA RECLAMANTE, DIRIGENTE E POI AMMINISTRATORE DI FATTO DELLA SOCIETÀ U.S. PONTEDECIMO, SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 COMMA 1 ED 8 COMMA 2 C.G.S.- N. 10283/677 PF13-14 AM/MA DEL 29.3.2016

RICORSO S.C.D. LIGORNA 1922 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, EX ART. 4 COMMI 1 E 2 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE- N. 10283/677 PF13-14 AM/MA DEL 29.3.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Liguria – Com. Uff. n. 16 del 06.10.2016)

 

RICORSO SIG. ARMIENTI GEREMIA AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE TEMPORANEA PER ANNI 2; - AMMENDA DI € 5.000,00, INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS COMMA 6 C.G.S.- N. 10283/677 PF13- 14 AM/MA DEL 29.3.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Liguria – Com. Uff. n. 16 del 06.10.2016)

 

RICORSOSIG. DE LUCCHI GIORGIO AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE PER ANNI 4; - AMMENDA DI € 7.500,00, INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE  PER  VIOLAZIONE  DELL’ART.  1  COMMA  1  E  8  COMMA  2  C.G.S.- N. 10283/677 PF13-14 AM/MA DEL 29.3.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Liguria – Com. Uff. n. 16 del 06.10.2016)

 

RICORSO SIG. PALADINI GIOVANNIAVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE TEMPORANEA PER ANNI 5;

AMMENDA DI € 10.000,00, INFLITTE AL RECLAMANTE, PRESIDENTE ED IN SEGUITO - AMMINISTRATORE DI FATTO DELLA SOCIETÀ U.S. PONTEDECIMO, SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 COMMA 1 E 8 COMMA 2 C.G.S.- N. 10283/677 PF13-14 AM/MA DEL 29.3.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Liguria – Com. Uff. n. 16 del 06.10.2016)

 

RICORSO SIG.RA FUSCO MARYLIN AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE TEMPORANEA PER ANNI 5; - AMMENDA DI € 10.000,00, INFLITTE ALLA RECLAMANTE, DIRIGENTE E POI AMMINISTRATORE DI FATTO DELLA SOCIETÀ U.S. PONTEDECIMO, SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 COMMA 1 ED 8 COMMA 2 C.G.S.- N. 10283/677 PF13-14 AM/MA DEL 29.3.2016

(Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Liguria – Com. Uff. n. 16 del 06.10.2016)

Con ricorso in data 10.10.2016 la SCD Ligorna 1922 ha impugnato la decisione del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Liguria pubblicata sul Com. Uff. n. 16 del 6.10.2016, con la quale, in accoglimento dell’atto di deferimento della Procura Federale n. 10283/677 pf13-14 AM/ma del 29.3.2016, le è stata comminata la sanzione di € 5.000,00 di ammenda per la violazione dell’art. 4, commi 1 e 2 C.G.S. per responsabilità diretta per le condotte ascritte ai sig.ri Giovanni Paladini, Maurizio Bosio e Giuseppe Baffi, legali rappresentanti, e per responsabilità oggettiva per le condotte ascritte ai sig.ri Giovanni Paladini, Marylin Fusco e Giorgio Lucchi, amministratori di fatto, nonché al sig. Geremia Armienti, dirigente della U.S.D. Pontedecimo 1907, in quanto succeduta, a seguito di fusione avvenuta in data 26.7.2012, alla stessa U.S.D. Pontedecimo 1907.

La medesima decisione è stata altresì impugnata, con autonomi ricorsi, dai sig.ri Geremia Armienti, Giorgio Lucchi, Giovanni Paladini e Marylin Fusco, i quali sono stati riconosciuti responsabili degli illeciti loro contestati dalla Procura Federale con lo stesso atto di deferimento n. 10283/677 del 29.3.2016 e sanzionati, rispettivamente, con la inibizione temporanea per anni 2 e l’ammenda di € 5.000,00 l’Armienti, con la inibizione temporanea per anni 4 e l’ammenda di € 7.500,00 il De Lucchi, con la inibizione temporanea per anni 5 e l’ammenda di € 10.000,00 il Paladini e con la inibizione temporanea per anni 5 e l’ammenda di € 10.000,00 la Fusco.

La Corte, riuniti preliminarmente i predetti ricorsi, siccome rivolti avverso la medesima decisione, rileva che i ricorrenti, prima di affrontare il merito delle questioni controverse, hanno proposto una o più eccezioni pregiudiziali e che, in particolare, tutti hanno eccepito il mancato rispetto da parte del Tribunale Federale Territoriale Liguria del termine perentorio di novanta giorni, previsto dall’art. 34-bis C.G.S., per l’emissione della decisione di primo grado.

I ricorrenti hanno conseguentemente chiesto a questa Corte di riformare la decisione impugnata e di dichiarare l’estinzione del procedimento disciplinare promosso a loro carico, atteso che, nel procedimento in esame, l’atto di deferimento della Procura Federale è del 29.3.2016 mentre la decisione del Tribunale Federale Territoriale Liguria è stata pubblicata, ben oltre il prescritto termine di 90 giorni, sul Com. Uff. n. 16 del 6.10.2016, all’esito della riunione tenutasi il 20.9.2016, alla quale la discussione della controversia era stata rinviata con provvedimento del Giudice di prime cure assunto a conclusione della riunione del 22.6.2016 e pubblicato sul Com. Uff. n. 77 del 30.6.2016 (riunione, quest’ultima, che a sua volta faceva seguito alla prima, tenutasi il 10.5.2016).

Rileva la Corte che l’eccezione sollevata da tutti i ricorrenti di violazione del termine di durata del procedimento disciplinare di cui all’art. 34-bis C.G.S. ha natura effettivamente pregiudiziale ed assorbente ogni altro profilo di censura della decisione impugnata. L’esame della questione con essa posta, in quanto suscettibile di definire l’intero presente procedimento, risulta pertanto prioritario.

Come è noto, la citata disposizione, della cui violazione tutti i ricorrenti si dolgono, è stata introdotta nel C.G.S. dal decreto del commissario ad acta del 30 luglio 2014. Con essa sono stati stabiliti termini perentori – o più esattamente decadenziali (ai sensi del comma 6) – di durata dei procedimenti di natura disciplinare e non, il cui mancato rispetto determina l’estinzione del giudizio disciplinare, e con esso della relativa azione, nonché la perdita di efficacia della sentenza di merito e di ogni altro atto processuale eventualmente intervenuti nel corso del procedimento e sino alla pronuncia di estinzione.

Ciò detto, effettivamente nel caso di specie la decisione impugnata è incorsa nella violazione dell’art. 34-bis C.G.S., dal momento che la pronuncia del Tribunale Federale Territoriale Liguria è stata pubblicata sul Com. Uff. n. 16 del 6.10.2016 ben oltre dunque il termine di 90  giorni decorrente dall’atto di deferimento della Procura Federale che pacificamente risale al 29.3.2016.

Né occorre indagare se nella riunione del 22.6.2016 sia stata o meno disposta dal primo Giudice – effettivamente prima che legittimamente – la sospensione dei termini di estinzione, come da provvedimento pubblicato sul Com. Uff. n. 77 del 30.6.2016, dal momento che, come i ricorrenti rilevano, per un verso, alla data del 30.6.2016 il termine di 90 giorni per il deposito della decisione decorrente dall’atto di deferimento era già scaduto (il 27.6.2016) e, per altro verso, quand’anche la sospensione del termine fosse stata operante sin dalla predetta riunione del 22.6.2016, il termine di estinzione ex art. 34-bis C.G.S. sarebbe comunque spirato alla data del 25.9.2016, ossia una volta scaduto il tempo utile residuo – pari a soli 5 giorni – che certamente ha ripreso a correre dopo la riunione del 20.9.2016 nella quale la controversia è stata trattenuta in decisione, stante il decorso di 85 dei 90 giorni utili già al momento in cui la sospensione sarebbe stata disposta in data 22.6.2016.

I ricorsi vanno pertanto accolti, con ogni conseguente statuizione ai sensi e per gli effetti dell’art. 34-bis, comma 6, C.G.S., dovendo questa Corte limitarsi a prendere atto, in ossequio ai principi del giusto processo, dei quali la brevità costituisce importante declinazione ed ai quali anche il procedimento disciplinare federale deve adeguarsi (v. art. 2, comma 2, C.G.S. CONI, al quale si richiama l’art. 1, comma 1, del C.G.S.), che, a causa, dello sforamento dei termini decadenziali previsti dall’art. 34-bis per la pronuncia della decisione di primo grado, è venuta meno la potestasiudicandidegli organi di giustizia federali.

Per questi motivi la C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi n. 1, 2, 3, 4, 5 come sopra proposti dalla Società S.C.D. Ligorna 1922 di Genova, dai sig.ri Armienti Geremia, De Lucchi Giorgio, Paladini Giovanni e dalla sig.ra Fusco Marylin li accoglie, annullando la decisione impugnata e dichiara estinto il procedimento.

Dispone restituirsi le tasse reclamo.

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